101. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82,
l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di
eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti
corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si
sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.
102. Ferma restando la facolta' di introdurre sistemi premiali di
riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza
dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e
dei principi generali dell'ordinamento tributario nonche' nel
rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare
riguardo a crediti di difficile esigibilita', possono introdurre
autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per
l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro
spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono
l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni,
per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da
ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i
contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto
o in parte non adempiuti.
103. Ciascuna regione e ciascun ente locale puo' stabilire forme di
definizione agevolata anche per i casi in cui siano gia' in corso
procedure di accertamento o controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente.
104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione
agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei
casi di affidamento dell'attivita' di riscossione ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per
assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi
disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con
esclusione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, delle
compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali
sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo
circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle
relative disposizioni.
107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali
sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della
situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della
capacita' di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13,
commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma
767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con
la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore
e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione.
109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di
definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.
110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato limitatamente alla
facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare
leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri
tributi.
111. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma
dell'amministrazione fiscale» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), come da modifiche in corso di riprogrammazione,
sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) dopo l'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
«Art. 54-bis.1. - (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni
omesse) - 1. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia
delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, puo'
procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione
dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla
base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi
telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni
dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della
liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla
dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a
quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati
solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si
considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri
dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.
2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare,
l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente che, nei
successivi sessanta giorni, puo' segnalare eventuali dati o elementi
non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e
fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento
dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui
al comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del
contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a
modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per
imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a
titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli
elementi forniti dal contribuente portano a una diversa
determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione e'
nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione,
decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle
somme dovute non e' possibile avvalersi della compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In
caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo
pagamento non e' ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare,
si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta
liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nel
termine di cui al comma 2 del presente articolo, la sanzione e'
ridotta a un terzo.
4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non
consente di applicare l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo,
con particolare riguardo alle modalita' da seguire per la
comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati
utilizzabili per l'effettuazione delle stesse»;
b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo
54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia'
liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1»;
c) all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo
54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e quello gia'
liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1».
112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo
svolgimento delle attivita' di analisi del rischio di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di
assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall'attuazione
della riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale» del PNRR,
all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo e' sostituito
dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello
0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere
dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui
corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni
effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al
momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta
di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime
di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al
quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito
con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate le modalita' attuative delle
disposizioni del quinto e del sesto periodo».
113. All'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «La
ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per
l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo
di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le
prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate
nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di
ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di
concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime
di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al
quinto periodo non e' effettuata qualora il pagamento sia eseguito
con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo
unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto
e del sesto periodo».
114. Le rubriche dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 38 del testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono sostituite dalla seguente:
«Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su
altri redditi».
115. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 114 si applicano,
nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere
dal 1° gennaio 2028.
116. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma
dell'amministrazione fiscale» del PNRR, all'articolo 37, comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo
5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le
parole: «superiori a euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti:
«superiori a euro 50.000».
117. Al fine di dare attuazione alla riforma 1.12 «Riforma
dell'amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di
riprogrammazione, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta
la seguente:
«b-ter) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione
dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei
corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai
loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi
precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione,
per le attivita' di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive
presso terzi. Le modalita' attuative della disposizione di cui alla
presente lettera sono definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate».
118. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di
cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 117 del
presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
119. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-octies:
1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l'anno 2023» fino
a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in
35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in
38,50 euro per 1.000 sigarette»;
2) al comma 5:
2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo
convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, euro
47 il chilogrammo convenzionale, per l'anno 2027, euro 49 il
chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro 51 il
chilogrammo convenzionale»;
2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1°
gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il
chilogrammo per l'anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l'anno
2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028»;
3) al comma 6, le parole da: «, per l'anno 2023» fino a: «a
decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un
importo specifico fisso per unita' di prodotto determinato, per
l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221
euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro
per 1.000 sigarette»;
b) all'articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo
in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo
avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato
entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo
avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale
caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
c) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per
cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno 2027 e
al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028»;
d) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «,
rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e
al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento
per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere
dall'anno 2028»;
e) all'articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter e' inserito il
seguente:
«3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in
consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni
in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta
dovuta e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le
immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il
pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno
27 dello stesso mese e in tale caso non e' ammesso il versamento
unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241»;
f) all'articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con
determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i
termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con
determinazione»;
g) all'articolo 62-quater.1:
1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma
telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con indicazione delle quantita' e della tipologia dei
prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto
e le modalita' per la trasmissione delle comunicazioni»;
2) al comma 12, il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti:
«13-bis.1. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che
acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di
offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente
comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
13-bis.2. Salvo che il fatto costituisca reato, al
fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di
cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al
rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 5.000»;
h) all'allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»:
1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per cento per
l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028»;
2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50
per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028»;
3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per cento per
l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028».
120. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali
concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono
nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno
dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i
seguenti elementi:
a) informazioni sugli ingredienti;
b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo
involucro;
c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere
fuori dalla portata dei bambini»;
d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente
nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato
ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088
dell'Istituto superiore di sanita'» e «Uso fortemente sconsigliato ai
soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da
patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul
condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si
applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera d),
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati
solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con
certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo
involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6
mg.
122. La vendita dei prodotti di cui al comma 120 e' vietata ai
minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le
sanzioni di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla
protezione ed assistenza della maternita' ed infanzia, di cui al
regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
123. E' consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui
all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle prescrizioni
di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti presso i
depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data
di entrata in vigore della presente legge.
124. Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f),
hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1°
gennaio 2026.
125. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti
con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»;
b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande
analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2027».
126. E' istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle
spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi
alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale
contributo si applica alle spedizioni di beni:
a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
127. Il contributo di cui al comma 126 e' pari a 2 euro per
ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed e' riscosso dagli
Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci
oggetto delle spedizioni.
128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in coerenza con
le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione.
129. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso
EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei
sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e'
applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di
4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura,
dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.
Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio
impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella
seguente identica misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per mille
litri»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri
5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non trovano applicazione la
variazione, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento, della medesima
aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»;
d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato
per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto
14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14
maggio 2025»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3
del citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle entrate derivanti dalla
rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio
stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto
dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo
nonche' di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209».
130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 94, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano
solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1,
lettera e); a tal fine il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente
riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento
complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano
nell'ultimo semestre»;
b) all'articolo 101:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
fini del primo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto
economico»;
2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «c) e d)»;
c) all'articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) e' abrogata.
131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025:
a) in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il
corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote,
effettuata, anche a norma degli articoli 2357, quarto comma,
2357-bis, secondo comma, e 2359-ter del codice civile e a norma
dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e il relativo
costo di acquisto. A tal fine si considerano cedute per prime le
proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;
b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle
operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative
a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta;
c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita'
immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori
riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in
deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' ammessa in misura non superiore a un
diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui
sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza
di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui al
primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, e' ammessa in
misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale
valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione
a conto economico.
132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a ) a c), sono
indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
133. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenuti dagli intermediari
finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96,
comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti:
a) del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
b) del 97 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
c) del 98 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
d) del 99 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.
134. Si applicano le disposizioni dell'articolo 96, comma 13,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
135. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella
misura di cui al comma 133.
136. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo
d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla
successiva lettera b);
b) al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla
successiva lettera c);
c) al 31 dicembre 2029, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui alla
successiva lettera d);
d) al 31 dicembre 2030, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera d).
137. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non si
applicano a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni
versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il
doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore
previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, diversi dai soggetti che direttamente o
indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni,
ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il
versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo
dell'addizionale dovuta per il periodo. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e i
termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
138. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal
valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna
di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei
servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato
dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali
cessioni o prestazioni».
139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle
operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi
adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.
140. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dalle agenzie
di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti, raccomandatari e
mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,» sono
soppresse.
141. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, le parole: «dalle agenzie di viaggio e turismo,» e le
parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei,
dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le
prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse.
142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141 si applicano alle
provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026.
143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei mercati di
cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
dai titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo
testo unico corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge 18
febbraio 1999, n. 28, nonche' gli articoli da 2 a 5 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i comportamenti
adottati, sino alla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione al trattamento fiscale dei proventi di cui al primo
periodo.
144. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 21
per cento».
145. Alla nota 2-bis dell'articolo 2 della tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, di
cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, dopo le parole:
«previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di credito di
importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali e'
escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di
credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere
esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il
rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,».
146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti
stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.
147. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31
dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni
di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027;
b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni
di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028».
148. All'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di
cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
«9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal
1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente
dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni
di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027;
b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni
di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028».
149. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I componenti del
consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e
conservano la titolarita' dell'ufficio»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento economico dei componenti del consiglio
di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari
all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari
all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto
anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del 50
per cento per il presidente.
1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
150. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di
cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I componenti del
Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e
conservano la titolarita' dell'ufficio»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio
di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto:
a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari
all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;
b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari
all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto
anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per
cento per il presidente.
1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team, con
provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e' introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore
nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65
per cento della raccolta.
152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del
gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle
regioni a statuto speciale, e' riassegnata al capitolo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.
153. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di
favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro per le
lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale
della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di
contribuire alla riduzione dei divari territoriali, e' autorizzata la
spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse
di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono
destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per
l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di
personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo,
del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo
indeterminato, laddove previsto.
154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le
condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di
cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma
si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle
misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
155. Per le finalita' di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di
analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione.
Il progetto di cui al presente comma e' realizzato anche con il
contributo dell'INPS, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL).
156. All'articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, dopo le parole: «31 dicembre 2025» sono inserite le
seguenti: «e a decorrere dall'anno 2026».
157. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono
altresi' cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del
contratto».
158. All'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per un periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e puo' essere rinnovato,
previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici
mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio
e' rinnovato, previa presentazione della domanda. L'importo della
prima mensilita' di rinnovo e' riconosciuto in misura pari al 50 per
cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi
del primo periodo».
159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei familiari
per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno
di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre
2025.
160. Per effetto di quanto disposto dai commi 158 e 159 del
presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13,
comma 8, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e'
incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni
di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di
171 milioni di euro per l'anno 2029, di 173 milioni di euro per
l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni
di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033. A seguito dell'attivita' di monitoraggio,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera
b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' ridotta di 54 milioni
di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027. Conseguentemente sono rideterminati gli importi
dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48
del 2023.
161. Il Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione
attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' ridotto di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026,
di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro
per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86
milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno
2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro
per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2034.
162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31
dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni
di cui alle lettere da a ) a d) del medesimo comma 179 al compimento
dell'eta' di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e
terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si
trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 170 milioni di euro per
l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni
di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di
121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per
l'anno 2031.
163. Il beneficio di cui al comma 162 non e' cumulabile con i
redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro
lordi annui.
164. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di euro,
al finanziamento dell'indennita' onnicomprensiva, di importo non
superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun
lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non
obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente
erogazione dell'indennita' di cui al primo periodo sono incompatibili
con altre forme di sostegno al reddito
165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale
di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un
importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai
fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie
assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi
di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da'
riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno
semestralmente.
166. E' prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione
addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree di crisi
industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26
giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di
autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni,
mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato per
l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e
nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
168. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per
l'anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere
derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno
2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
169. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2026».
170. In considerazione della parziale operativita' finanziaria del
Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle
telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 26,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per
l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate
alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma 7,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate
secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo
e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta
erogazione delle prestazioni e ne da' tempestiva comunicazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero
di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso
piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la
complessita' degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a domanda, in via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con le tutele gia'
autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale
straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il
livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa
interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti
nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo
periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli
oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
172. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo
44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del
primo periodo, per l'anno 2026, puo' essere autorizzato, previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle
imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione
salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente
prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attivita'
produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo
riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di
euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari
a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
173. All'articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
175. All'articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio
2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024,
n. 28, le parole: «21,9 milioni di euro per l'anno 2027» sono
sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l'anno 2027» e
le parole: «3,5 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite
dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l'anno 2028». II Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni di
euro per l'anno 2028 e di 2 milioni di euro per l'anno 2030 ed e'
aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029.
176. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse;
b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un'unica soluzione» sono
soppresse;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'erogazione della prestazione di cui al comma 1
avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento
dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da
corrispondere al termine della durata di cui all'articolo 5 e
comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione
della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente
articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del
comma 4 e della titolarita' di pensione diretta, eccetto l'assegno
ordinario di invalidita'».
177. Al fine di tutelare la continuita' economica e la stabilita'
del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso
installazioni militari degli Stati Uniti d'America presenti sul
territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei
pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a
provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo
degli Stati Uniti d'America, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai
rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa,
nonche' da un rappresentante per ogni associazione di categoria
maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario
e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le
retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato
ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura
amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volonta' o condotta
dei lavoratori stessi.
178. Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non
spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita'
comunque denominati.
179. Nell'ambito del processo di incremento delle pensioni per i
soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026,
l'importo mensile di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui alle
lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai
sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.
180. Con riferimento al personale militare delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
nonche' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto
previsto dai commi da 185 a 194, e' stabilito, fermo quanto previsto
dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un
ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere
dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma
non comportano l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per
riduzione di quadri.
181. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e
tenuto conto delle misure di cui al comma 182, sono individuate le
specifiche professionalita' per le quali, in ragione della
specificita' del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui al
comma 180 possa non trovare applicazione oppure si applichi
parzialmente.
182. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 95, della medesima legge e' incrementato di 20 milioni di euro
per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027,
2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
183. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.000.000
di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 da destinare alla
stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la
copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati
a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di
cui alla seguente tabella:
===================================================
| | Dal 2026 al 2029 |
+===========================+=====================+
| | (Importi in euro)|
+---------------------------+---------------------+
|Polizia di Stato | 1.900.000|
+---------------------------+---------------------+
|Polizia penitenziaria | 700.000|
+---------------------------+---------------------+
|Arma dei carabinieri | 2.100.000|
+---------------------------+---------------------+
|Guardia di finanza | 1.200.000|
+---------------------------+---------------------+
|Esercito italiano | 1.800.000|
+---------------------------+---------------------+
|Marina militare | 600.000|
+---------------------------+---------------------+
|Aeronautica militare | 800.000|
+---------------------------+---------------------+
|Capitanerie di porto | 200.000|
+---------------------------+---------------------+
|Corpo nazionale vigili del | |
|fuoco | 700.000|
+---------------------------+---------------------+
|Totale | 10.000.000|
+---------------------------+---------------------+
184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per
le medesime finalita' di cui allo stesso comma 183, secondo le
modalita' di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31
marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 2005, n. 89.
185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi
dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, limitatamente all'anno 2027, e' applicato nella misura di un
mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale,
a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per
il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno
2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennita' di fine
servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in
cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle
stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in
materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187
del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito
contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui
all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
di cui al comma 185.
187. La disposizione di cui al comma 186 si applica:
a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate
nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al
momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o
da almeno sei anni negli ultimi sette, attivita' lavorative in tali
professioni per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
continuativo e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad
almeno 30 anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c ) e d),
del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto
legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva pari ad almeno 30 anni.
188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto
riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui
alla lettera d) del medesimo comma 199.
189. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«2023, 2025 e 2027».
190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti
che, al momento del pensionamento, godono dell'indennita' di cui
all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli enti pubblici
di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186 a 189
del presente articolo, le indennita' di fine servizio comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato
il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni
di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato.
192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del
2016 e' incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2027, di 30
milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni di euro per l'anno
2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2031.
193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11
milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni di euro per l'anno
2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2031, con conseguente corrispondente
incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai
lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre
2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
195. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis e' abrogato;
b) al comma 11, l'ultimo periodo e' soppresso.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tariffe emanate per
l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
sulla base di coefficienti attuariali aggiornati.
197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore
il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
199. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via
indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio
o tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge 30
aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da societa' ed
enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione
di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali,
ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali,
sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle
telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e
trasporto di energia»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione
sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti
massimi di investimento definiti ai sensi della lettera a-bis), ivi
compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla
COVIP e le misure correttive»;
b) al comma 13, la lettera c-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«c-bis) il patrimonio del fondo pensione e' investito in
misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati
regolamentati, nonche' su sistemi multilaterali di negoziazione
aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in
attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato
regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali».
200. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera
a), del presente articolo si provvede con le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, mediante modifica del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.