art. 1 (commi 101-200)
  101. A seguito del pagamento  delle  somme  di  cui  al  comma  82,
l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente    discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli  enti  creditori  di
eliminare   dalle   proprie   scritture   patrimoniali   i    crediti
corrispondenti  alle  quote  discaricate,  lo  stesso  agente   della
riscossione trasmette,  anche  in  via  telematica,  a  ciascun  ente
interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che  si
sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da  82  a  98  e  dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. 
  102. Ferma restando la facolta' di introdurre sistemi  premiali  di
riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza
dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della  Costituzione  e
dei  principi  generali  dell'ordinamento  tributario   nonche'   nel
rispetto dell'equilibrio  dei  relativi  bilanci  e  con  particolare
riguardo a crediti  di  difficile  esigibilita',  possono  introdurre
autonomamente, con le forme previste dalla legislazione  vigente  per
l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi  di  loro
spettanza,  tipologie  di   definizione   agevolata   che   prevedono
l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche  delle  sanzioni,
per le ipotesi in cui, entro  un  termine  appositamente  fissato  da
ciascun  ente,  non  inferiore  a  sessanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione dell'atto nel proprio sito  internet  istituzionale,  i
contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto
o in parte non adempiuti. 
  103. Ciascuna regione e ciascun ente locale puo' stabilire forme di
definizione agevolata anche per i casi in cui  siano  gia'  in  corso
procedure   di   accertamento   o   controversie   attribuite    alla
giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente. 
  104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di  definizione
agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei
casi di affidamento dell'attivita' di riscossione ai soggetti di  cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di  definizione  agevolata  per
assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario. 
  105. Possono essere oggetto  di  definizione  agevolata  i  tributi
disciplinati e  gestiti  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali,  con
esclusione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  delle
compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. 
  106. Le leggi e i regolamenti delle regioni  e  degli  enti  locali
sulla definizione agevolata  devono  riferirsi  a  periodi  di  tempo
circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per
l'adempimento  degli  obblighi  derivanti   dall'applicazione   delle
relative disposizioni. 
  107. Le leggi e i regolamenti delle regioni  e  degli  enti  locali
sulla  definizione  agevolata  sono  adottati  tenuto   conto   della
situazione  economica  e  finanziaria  degli  enti  stessi  e   della
capacita' di incrementare la riscossione delle proprie entrate. 
  108. I regolamenti degli enti locali, in  deroga  all'articolo  13,
commi 15, 15-ter,  15-quater  e  15-quinquies,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  all'articolo  1,  comma  3,  del   decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  all'articolo  1,  comma
767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano  efficacia  con
la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente  creditore
e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione. 
  109. Le regioni  e  gli  enti  locali  possono  adottare  forme  di
definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale. 
  110. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  5-quater  del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,  l'articolo  13
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato limitatamente  alla
facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di  adottare
leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei  propri
tributi. 
  111.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  riforma  1.12  «Riforma
dell'amministrazione  fiscale»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), come da modifiche in  corso  di  riprogrammazione,
sono introdotte le seguenti disposizioni: 
    a) dopo  l'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente: 
      «Art. 54-bis.1. - (Liquidazione IVA nel caso  di  dichiarazioni
omesse) - 1. Senza pregiudizio  dell'azione  accertatrice,  l'Agenzia
delle entrate, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2, puo'
procedere,  in  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione
annuale  dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   alla   liquidazione
dell'imposta, anche avvalendosi  di  procedure  automatizzate,  sulla
base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei  corrispettivi
telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle  comunicazioni
dei dati  delle  liquidazioni  periodiche.  Nell'effettuazione  della
liquidazione,  non  si  tiene  conto  del  credito  risultante  dalla
dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente  a
quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono  scomputati
solo  i  versamenti  effettuati.  Ai  fini  della  liquidazione,   si
considera omessa anche la dichiarazione  presentata  senza  i  quadri
dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta. 
      2. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da  versare,
l'esito della liquidazione e' comunicato  al  contribuente  che,  nei
successivi sessanta giorni, puo' segnalare eventuali dati o  elementi
non  considerati,  o  valutati  erroneamente,  nella  liquidazione  e
fornire i chiarimenti  necessari,  oppure  provvedere  al  versamento
dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni di cui
al  comma  3.  Decorso  tale  termine,  in  caso   di   inerzia   del
contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano  idonei  a
modificare l'importo dell'imposta  liquidata,  le  somme  dovute  per
imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli  a
titolo  definitivo,  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  Se  gli
elementi   forniti   dal   contribuente   portano   a   una   diversa
determinazione dell'imposta dovuta,  l'esito  della  liquidazione  e'
nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione,
decorre il termine di cui al primo periodo. Per  il  pagamento  delle
somme dovute non e' possibile avvalersi della compensazione  prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  In
caso di iscrizione a  ruolo  delle  somme  dovute,  per  il  relativo
pagamento non e' ammessa la compensazione prevista  dall'articolo  31
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      3. Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da  versare,
si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, determinata in base all'imposta
liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute  nel
termine di cui al comma 2  del  presente  articolo,  la  sanzione  e'
ridotta a un terzo. 
      4. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione  non
consente  di  applicare  l'articolo  5,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
      5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere dettate disposizioni attuative del presente  articolo,
con  particolare  riguardo  alle  modalita'   da   seguire   per   la
comunicazione  delle  risultanze  delle  liquidazioni   e   ai   dati
utilizzabili per l'effettuazione delle stesse»; 
    b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso  di
avvenuta  comunicazione  della  liquidazione  di   cui   all'articolo
54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza  tra  l'ammontare
del  tributo  liquidato  in  base  all'accertamento  e  quello   gia'
liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1»; 
    c) all'articolo 30, comma  1,  del  testo  unico  delle  sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all'articolo
54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per imposta dovuta si intende la differenza  tra  l'ammontare
del  tributo  liquidato  in  base  all'accertamento  e  quello   gia'
liquidato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1». 
  112. Al fine di potenziare la base informativa disponibile  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  analisi   del   rischio   di   cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e  di
assicurare il consolidamento degli effetti derivanti  dall'attuazione
della riforma 1.12 «Riforma dell'amministrazione fiscale»  del  PNRR,
all'articolo 25,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo e' sostituito
dai seguenti: «La ritenuta deve essere operata con un'aliquota  dello
0,5 per cento per l'anno  2028  e  dell'uno  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte  sui  redditi,  sui
corrispettivi per le prestazioni di servizi e  le  cessioni  di  beni
effettuate nell'esercizio di  imprese  da  soggetti  residenti  e  da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non  residenti  che,  al
momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito  alla  proposta
di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del  decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino  in  regime
di adempimento collaborativo di cui  agli  articoli  da  3  a  7  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.  La  ritenuta  di  cui  al
quinto periodo non e' effettuata qualora il  pagamento  sia  eseguito
con le modalita' di cui all'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate  sono  individuate  le   modalita'   attuative   delle
disposizioni del quinto e del sesto periodo». 
  113. All'articolo 38, comma  1,  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo  24  marzo
2025, n. 33, il  quinto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La
ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento  per
l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029,  a  titolo
di acconto delle  imposte  sui  redditi,  sui  corrispettivi  per  le
prestazioni  di  servizi   e   le   cessioni   di   beni   effettuate
nell'esercizio  di  imprese  da  soggetti  residenti  e  da   stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di
ricevere  il  pagamento,  non  abbiano  aderito  alla   proposta   di
concordato preventivo biennale, di cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino  in  regime
di adempimento collaborativo di cui  agli  articoli  da  3  a  7  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.  La  ritenuta  di  cui  al
quinto periodo non e' effettuata qualora il  pagamento  sia  eseguito
con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 1, del presente  testo
unico. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono individuate le modalita' attuative delle disposizioni del quinto
e del sesto periodo». 
  114. Le rubriche dell'articolo 25 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo  38  del  testo
unico in materia di versamenti e di riscossione, di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33,  sono  sostituite  dalla  seguente:
«Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e  su
altri redditi». 
  115. Le disposizioni di cui ai commi da 112  a  114  si  applicano,
nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati  a  decorrere
dal 1° gennaio 2028. 
  116.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  riforma  1.12  «Riforma
dell'amministrazione  fiscale»  del  PNRR,  all'articolo  37,   comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e  all'articolo
5,  comma  7,  del  testo  unico  in  materia  di  versamenti  e   di
riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.  33,  le
parole: «superiori a euro 100.000» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«superiori a euro 50.000». 
  117.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla  riforma  1.12  «Riforma
dell'amministrazione fiscale» del PNRR, come da modifiche in corso di
riprogrammazione,  all'articolo   1,   comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta
la seguente: 
    «b-ter) dall'Agenzia delle entrate  per  mettere  a  disposizione
dell'agente  della  riscossione  i  dati  relativi  alla  somma   dei
corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai
loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto  nei  sei  mesi
precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione,
per le attivita' di analisi mirate all'avvio di  procedure  esecutive
presso terzi. Le modalita' attuative della disposizione di  cui  alla
presente  lettera  sono  definite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate». 
  118. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  di
cui  all'articolo  1,  comma  5-bis,  lettera  b-ter),  del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.  127,  introdotta  dal  comma  117  del
presente articolo, e' emanato entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  119. Al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 39-octies: 
      1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l'anno 2023» fino
a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
l'anno 2026, in 32 euro per 1.000  sigarette,  per  l'anno  2027,  in
35,50 euro per 1.000 sigarette e,  a  decorrere  dall'anno  2028,  in
38,50 euro per 1.000 sigarette»; 
      2) al comma 5: 
        2.1) alla lettera b), le  parole:  «euro  37  il  chilogrammo
convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, euro
47  il  chilogrammo  convenzionale,  per  l'anno  2027,  euro  49  il
chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028, euro  51  il
chilogrammo convenzionale»; 
        2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140»  fino  a:  «1°
gennaio  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro  161,50  il
chilogrammo per l'anno 2026, euro 165,50 il  chilogrammo  per  l'anno
2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall'anno 2028»; 
      3) al comma 6, le parole da: «, per l'anno  2023»  fino  a:  «a
decorrere dall'anno 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  un
importo specifico fisso  per  unita'  di  prodotto  determinato,  per
l'anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2027, in 221
euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028, in  227  euro
per 1.000 sigarette»; 
    b)  all'articolo  39-decies,  comma  3,  il  primo   periodo   e'
sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in  consumo
in ciascun mese, il  pagamento  dell'accisa  deve  essere  effettuato
entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in  consumo
avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa  e'  effettuato
entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni  in  consumo
avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento  dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale
caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; 
    c) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta  per
cento» fino a: «1° gennaio  2026»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«40,50 per cento per l'anno 2026, al 41 per cento per l'anno  2027  e
al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028»; 
    d)  all'articolo  62-quater,  comma  1-bis,  le  parole  da:   «,
rispettivamente, al quindici per cento» fino  a:  «1°  gennaio  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e
al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al  15  per  cento
per l'anno 2027 e al 22 per cento e  al  17  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2028»; 
    e) all'articolo 62-quater, dopo il comma  3-ter  e'  inserito  il
seguente: 
      «3-quater. Per i prodotti di cui  al  comma  1-bis  immessi  in
consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le  immissioni
in consumo avvenute nel mese di  luglio,  il  pagamento  dell'imposta
dovuta e' effettuato entro il giorno 20 del mese di  agosto,  per  le
immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre,  il
pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il  giorno
27 dello stesso mese e in tale caso  non  e'  ammesso  il  versamento
unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241»; 
    f)   all'articolo   62-quater,   comma   4,   le   parole:   «Con
determinazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «Fermi  restando  i
termini   di   versamento   previsti   dal   comma   3-quater,    con
determinazione»; 
    g) all'articolo 62-quater.1: 
      1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«Le spedizioni tra depositi autorizzati  sono  comunicate,  in  forma
telematica, con cadenza trimestrale, all'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli, con indicazione  delle  quantita'  e  della  tipologia  dei
prodotti spediti  dai  depositi.  Con  determinazione  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il  contenuto
e le modalita' per la trasmissione delle comunicazioni»; 
      2) al comma 12, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti: 
        «13-bis.1.  E'  vietata  la   vendita   a   distanza,   anche
transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai  consumatori  che
acquistano nel territorio dello Stato.  In  caso  di  rilevazione  di
offerta di prodotti di cui al comma  1  in  violazione  del  presente
comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria  ove  il  fatto
costituisca reato, si applica l'articolo  102  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
        13-bis.2.  Salvo  che  il   fatto   costituisca   reato,   al
fabbricante e all'importatore che vendono a distanza  i  prodotti  di
cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro  150.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore  o  al
rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al  comma  1  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da euro 500 a euro 5.000»; 
    h) all'allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»: 
      1) alla lettera b), le parole: «24 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «27 per cento per l'anno 2026,  27,5  per  cento  per
l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028»; 
      2)  alla  lettera  c),  le  parole:  «49,50  per  cento»   sono
sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per  l'anno  2026,  48,50
per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028»; 
      3) alla lettera d), le parole: «60 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «60,7 per cento per l'anno 2026, 60,9 per  cento  per
l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028». 
  120.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle   disposizioni   fiscali
concernenti  l'imposta  di  consumo  sui  prodotti   che   contengono
nicotina, le confezioni unitarie e  l'eventuale  imballaggio  esterno
dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  devono  riportare  i
seguenti elementi: 
    a) informazioni sugli ingredienti; 
    b) indicazioni sulla dose di nicotina  contenuta  in  un  singolo
involucro; 
    c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere
fuori dalla portata dei bambini»; 
    d)  le  seguenti  avvertenze  sanitarie:   «Prodotto   contenente
nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza.  Uso  sconsigliato
ai  non  fumatori.  Per  info  chiama  il  numero   verde   800554088
dell'Istituto superiore di sanita'» e «Uso fortemente sconsigliato ai
soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti  affetti  da
patologie cardiovascolari». Alla collocazione  delle  avvertenze  sul
condizionamento e alle relative dimensioni e  tipologie  testuali  si
applicano le previsioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera  d),
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 
  121. I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati
solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di  manomissione  con
certificazione ISO 8317 e se il contenuto  di  nicotina  per  singolo
involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di  16,6
mg. 
  122. La vendita dei prodotti di cui al  comma  120  e'  vietata  ai
minori di anni 18. Nei casi di  violazione  trovano  applicazione  le
sanzioni di cui all'articolo 25 del testo  unico  delle  leggi  sulla
protezione ed assistenza della maternita'  ed  infanzia,  di  cui  al
regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316. 
  123. E' consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti di  cui
all'articolo  62-quater.1  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi  alle  prescrizioni
di cui ai commi 120 e 121 del presente articolo e giacenti  presso  i
depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data
di entrata in vigore della presente legge. 
  124. Le disposizioni di cui al comma 119,  lettere  b),  e)  e  f),
hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal  1°
gennaio 2026. 
  125. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei  manufatti
con singolo impiego, le parole: «dal 1° luglio 2026» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027»; 
    b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle  bevande
analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2027». 
  126. E' istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
in materia doganale e fiscale, un  contributo  alla  copertura  delle
spese amministrative correlate  agli  adempimenti  doganali  relativi
alle spedizioni di modico valore provenienti  da  Paesi  terzi.  Tale
contributo si applica alle spedizioni di beni: 
    a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea; 
    b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro. 
  127. Il contributo di cui al  comma  126  e'  pari  a  2  euro  per
ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed e' riscosso  dagli
Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci
oggetto delle spedizioni. 
  128. Il contributo di cui al comma 126 si applica in  coerenza  con
le disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice
doganale dell'Unione. 
  129. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025,  n.  43,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso
EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei
sussidi ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e'
applicata una riduzione dell'accisa sulle  benzine  nella  misura  di
4,05 centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura,
dell'accisa  applicata  al   gasolio   impiegato   come   carburante.
Conseguentemente le aliquote di accisa sulle benzine  e  sul  gasolio
impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella
seguente identica misura: 
        a) benzina: euro 672,90 per mille litri; 
        b) gasolio usato  come  carburante:  euro  672,90  per  mille
litri»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri
5 e 9 della tabella A allegata al  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  non  trovano  applicazione  la
variazione, in aumento, dell'aliquota di  accisa  sul  gasolio  usato
come carburante stabilita dal decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  110
del 14 maggio 2025, e  la  variazione,  in  aumento,  della  medesima
aliquota stabilita dal comma 1, lettera b), del presente articolo»; 
    d) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2 adottato
per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «del citato  decreto
14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  110  del  14
maggio 2025»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Ferma restando la destinazione  stabilita  dall'articolo  3
del  citato  decreto  14  maggio  2025,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, delle  entrate  derivanti  dalla
rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio
stabilita dall'articolo 2 del medesimo decreto, le  maggiori  entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate tenuto conto
dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 del presente articolo
nonche' di quelli derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  24-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono destinate, al netto della quota di spettanza delle  regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo  27
dicembre 2023, n. 209». 
  130. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 94, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le disposizioni dell'articolo 92,  comma  5,  si  applicano
solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85,  comma  1,
lettera e); a tal fine il valore minimo e' determinato: 
        a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati,  in  base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; 
        b) per gli altri titoli,  applicando  al  valore  fiscalmente
riconosciuto   l'eventuale    decremento    desunto    dall'andamento
complessivo  del  mercato  telematico  delle  obbligazioni   italiano
nell'ultimo semestre»; 
    b) all'articolo 101: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai
fini del primo periodo, per i soggetti che redigono  il  bilancio  in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se  imputate  a  conto
economico»; 
      2) al comma 2-bis, le parole: «c), d) ed  e)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «c) e d)»; 
    c) all'articolo 110, comma 1-bis, la lettera a) e' abrogata. 
  131. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi  di
cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023,  n.  111,  per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: 
    a) in deroga all'articolo 83 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si comprende tra i ricavi la differenza tra il
corrispettivo derivante dalla cessione di  proprie  azioni  o  quote,
effettuata,  anche  a  norma  degli  articoli  2357,  quarto   comma,
2357-bis, secondo comma, e 2359-ter  del  codice  civile  e  a  norma
dell'articolo 121 del testo unico delle disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, nel medesimo periodo d'imposta, e  il  relativo
costo di acquisto. A tal fine si  considerano  cedute  per  prime  le
proprie azioni o quote acquisite in data meno recente; 
    b) le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 6-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  applicano  anche  alle
operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative
a piani deliberati nel medesimo periodo d'imposta; 
    c) per i soggetti che redigono il bilancio in  base  ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la  deduzione
del costo dei marchi d'impresa,  dell'avviamento  e  delle  attivita'
immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei  maggiori  valori
riconosciuti ai fini fiscali,  nel  medesimo  periodo  d'imposta,  in
deroga all'articolo 103, comma 3-bis, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e'  ammessa  in  misura  non  superiore  a  un
diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in  cui
sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza
di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui  al
primo periodo riconosciuti, ai sensi dell'articolo 166-bis del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  nel  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al  31  dicembre  2025,  e'  ammessa  in
misura non superiore a un  diciottesimo  della  differenza  tra  tale
valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere  dall'imputazione
a conto economico. 
  132. Le operazioni di cui al comma 131, lettere da a ) a  c),  sono
indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. 
  133. Gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  sostenuti  dagli  intermediari
finanziari, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96,
comma 13, primo periodo, sono deducibili nei limiti: 
    a) del 96 per cento del loro ammontare per il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; 
    b) del 97 per cento del loro ammontare per il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026; 
    c) del 98 per cento del loro ammontare per il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027; 
    d) del 99 per cento del loro ammontare per il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028. 
  134. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  96,  comma  13,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  135. Per gli intermediari finanziari  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli  interessi  passivi
concorrono alla formazione del valore della  produzione  netta  nella
misura di cui al comma 133. 
  136. Nella determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il  periodo
d'imposta in corso: 
    a) al 31 dicembre 2027, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera a), e non si tiene conto delle disposizioni di cui  alla
successiva lettera b); 
    b) al 31 dicembre 2028, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera b), e non si tiene conto delle disposizioni di cui  alla
successiva lettera c); 
    c) al 31 dicembre 2029, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera c), e non si tiene conto delle disposizioni di cui  alla
successiva lettera d); 
    d) al 31 dicembre 2030, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma
133, lettera d). 
  137. All'articolo 33 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
    «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  2-bis  non  si
applicano a condizione che il soggetto  che  eroga  le  remunerazioni
versi una somma, corrispondente a un  ammontare  pari  ad  almeno  il
doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del  Terzo  settore
previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo
3 luglio 2017, n.  117,  diversi  dai  soggetti  che  direttamente  o
indirettamente controllano i suddetti erogatori delle  remunerazioni,
ne sono controllati o sono  controllati  dallo  stesso  soggetto.  Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano a condizione che il
versamento  ivi  previsto  si  riferisca  all'ammontare   complessivo
dell'addizionale  dovuta  per  il  periodo.  Con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' e  i
termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma». 
  138.  All'articolo  13,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  «dal
valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna
di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni  e  dei
servizi  che  formano  oggetto  di  ciascuna  di  esse,   determinato
dall'ammontare  complessivo  di  tutti  i  costi  riferibili  a  tali
cessioni o prestazioni». 
  139. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  138  si  applicano  alle
operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge. Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  pregressi
adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore. 
  140. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dalle agenzie
di viaggio e turismo,» e le parole: «dagli agenti,  raccomandatari  e
mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di  imprese
petrolifere per le  prestazioni  ad  esse  rese  direttamente,»  sono
soppresse. 
  141. All'articolo 39, comma  5,  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo  24  marzo
2025, n. 33, le parole: «dalle agenzie di viaggio e  turismo,»  e  le
parole: «dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e  aerei,
dagli  agenti  e  commissionari  di  imprese   petrolifere   per   le
prestazioni a esse rese direttamente,» sono soppresse. 
  142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e 141  si  applicano  alle
provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026. 
  143. Ai proventi derivanti dalle operazioni in uso nei  mercati  di
cui all'articolo 5, comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  e
dai titoli di Stato emessi ai  sensi  dell'articolo  3  del  medesimo
testo unico corrisposti al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento del tesoro non si applicano l'articolo 14 della legge 18
febbraio 1999, n. 28, nonche' gli articoli  da  2  a  5  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Sono fatti salvi i  comportamenti
adottati, sino alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
in relazione al trattamento fiscale dei  proventi  di  cui  al  primo
periodo. 
  144. All'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: «al 18 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «al  21
per cento». 
  145. Alla nota  2-bis  dell'articolo  2  della  tariffa,  parte  I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, e alla nota 3 dell'articolo 2 della tariffa, parte prima,  di
cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti,  di  cui
al decreto legislativo 1°  agosto  2025,  n.  123,  dopo  le  parole:
«previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,» sono inserite le seguenti: «esclusi i contratti di  credito  di
importo inferiore a 200 euro, i contratti di  credito  nei  quali  e'
escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i  contratti  di
credito a fronte dei quali il consumatore e' tenuto  a  corrispondere
esclusivamente commissioni per un importo  non  significativo  se  il
rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme,». 
  146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai  contratti
stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026. 
  147. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
    «1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  n),
numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino  al  31
dicembre 2028, i componenti delle corti di  giustizia  tributaria  di
primo e  secondo  grado,  indipendentemente  dalle  funzioni  svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso: 
      a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2026,  ovvero  al  compimento  del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; 
      b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2027,  ovvero  al  compimento  del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028». 
  148. All'articolo 17 del testo unico della giustizia tributaria, di
cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il  comma  9  e'
sostituito dal seguente: 
    «9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal
1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti  delle  corti
di giustizia tributaria di primo e secondo  grado,  indipendentemente
dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: 
      a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2026,  ovvero  al  compimento  del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027; 
      b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2027,  ovvero  al  compimento  del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028». 
  149. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
545, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  componenti  del
consiglio di presidenza  sono  esonerati  dalle  funzioni  proprie  e
conservano la titolarita' dell'ufficio»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Il trattamento economico dei componenti  del  consiglio
di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto: 
        a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura  pari
all'importo previsto all'articolo 13, comma 3-ter; 
        b)  ai  componenti  eletti  dal  Parlamento  in  misura  pari
all'importo dello stipendio del magistrato tributario  dopo  ventotto
anni dalla nomina, individuato nella tabella F-bis, aumentato del  50
per cento per il presidente. 
      1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26». 
  150. All'articolo 34 del testo unico della giustizia tributaria, di
cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  componenti  del
Consiglio di presidenza  sono  esonerati  dalle  funzioni  proprie  e
conservano la titolarita' dell'ufficio»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Il trattamento economico dei componenti  del  Consiglio
di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto: 
        a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura  pari
all'importo previsto all'articolo 19, comma 5; 
        b)  ai  componenti  eletti  dal  Parlamento  in  misura  pari
all'importo dello stipendio del magistrato tributario  dopo  ventotto
anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50  per
cento per il presidente. 
      1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26». 
  151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell'Italia Team, con
provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
e' introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il  gioco  numerico  a  totalizzatore
nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al  65
per cento della raccolta. 
  152. La quota di prelievo erariale  derivante  dalla  raccolta  del
gioco di cui al comma  151,  al  netto  della  quota  spettante  alle
regioni a statuto speciale, e' riassegnata al capitolo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano. 
  153. Al fine di incrementare l'occupazione  giovanile  stabile,  di
favorire  le  pari  opportunita'  nel  mercato  del  lavoro  per   le
lavoratrici svantaggiate,  di  sostenere  lo  sviluppo  occupazionale
della Zona economica speciale per il Mezzogiorno -  ZES  unica  e  di
contribuire alla riduzione dei divari territoriali, e' autorizzata la
spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di  euro
per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le  risorse
di cui al primo periodo, che  costituiscono  limite  di  spesa,  sono
destinate  a  riconoscere  l'esonero  parziale  dal  versamento   dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei  datori  di  lavoro
privati, con esclusione dei premi e  contributi  dovuti  all'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL),  per  una  durata  massima   di   ventiquattro   mesi,   per
l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre  2026  di
personale non dirigenziale con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato o per la trasformazione,  nel  medesimo  periodo,
del contratto di lavoro subordinato  da  tempo  determinato  a  tempo
indeterminato, laddove previsto. 
  154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
disciplinati gli specifici interventi,  i  relativi  requisiti  e  le
condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa  di
cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente  comma
si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle
misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24  del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. 
  155. Per le finalita' di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di
analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747  a  749,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di  valutazione.
Il progetto di cui al presente  comma  e'  realizzato  anche  con  il
contributo dell'INPS, dell'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle
politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL). 
  156. All'articolo 1, comma 343, alinea,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, dopo le parole: «31 dicembre  2025»  sono  inserite  le
seguenti: «e a decorrere dall'anno 2026». 
  157. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono
altresi' cedere la propria quota  di  prodotto  ad  altre  parti  del
contratto». 
  158. All'articolo  3  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.  85,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il beneficio economico e' erogato mensilmente per un  periodo
continuativo non superiore a diciotto mesi e puo'  essere  rinnovato,
previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori  di  dodici
mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio
e' rinnovato, previa presentazione  della  domanda.  L'importo  della
prima mensilita' di rinnovo e' riconosciuto in misura pari al 50  per
cento dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi
del primo periodo». 
  159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  10-ter  del
decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, si applicano ai nuclei  familiari
per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno
di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese  di  novembre
2025. 
  160. Per effetto di  quanto  disposto  dai  commi  158  e  159  del
presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  13,
comma 8, lettera a), del citato  decreto-legge  n.  48  del  2023  e'
incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2026, di 166,5 milioni
di euro per l'anno 2027, di 168,5 milioni di euro per l'anno 2028, di
171 milioni di euro per l'anno 2029,  di  173  milioni  di  euro  per
l'anno 2030, di 176 milioni di euro per l'anno 2031, di 178,5 milioni
di euro per l'anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno   2033.   A   seguito   dell'attivita'   di   monitoraggio,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13,  comma  8,  lettera
b), del citato decreto-legge n. 48 del 2023 e' ridotta di 54  milioni
di euro per l'anno 2026 e di 90 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2027.  Conseguentemente  sono  rideterminati  gli  importi
dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48
del 2023. 
  161. Il Fondo per il sostegno  alla  poverta'  e  per  l'inclusione
attiva, di cui all'articolo 1, comma 321,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, e' ridotto di 267,16 milioni di euro per  l'anno  2026,
di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di  euro
per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86
milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno
2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di  euro
per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2034. 
  162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186  dell'articolo  1
della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una  delle  condizioni
di cui alle lettere da a ) a d) del medesimo comma 179 al  compimento
dell'eta' di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui  al  secondo  e
terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre
2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti  che  si
trovano   nelle   condizioni    ivi    indicate    nell'anno    2026.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  186,  della
legge n. 232 del 2016 e' incrementata di  170  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di  315  milioni
di euro per l'anno 2028, di 270 milioni di euro per l'anno  2029,  di
121 milioni di euro per l'anno 2030 e  di  28  milioni  di  euro  per
l'anno 2031. 
  163. Il beneficio di cui al comma  162  non  e'  cumulabile  con  i
redditi di lavoro  dipendente  o  autonomo,  a  eccezione  di  quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale nel  limite  di  5.000  euro
lordi annui. 
  164. A valere sul Fondo sociale per occupazione  e  formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 30 milioni di  euro,
al finanziamento  dell'indennita'  onnicomprensiva,  di  importo  non
superiore  a  30  euro  giornalieri  per  l'anno  2026,  per  ciascun
lavoratore  dipendente  da  impresa  adibita  alla  pesca  marittima,
compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca,  di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,  in  caso  di  sospensione  dal
lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio  e  non
obbligatorio.  Il  riconoscimento  del  beneficio  e  la  conseguente
erogazione dell'indennita' di cui al primo periodo sono incompatibili
con altre forme di sostegno al reddito 
  165. Al fine del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un
importo pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2026,  a  valere  sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Ai
fini  del  rispetto  del  limite  delle  disponibilita'   finanziarie
assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei  flussi
di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne da'
riscontro al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  almeno
semestralmente. 
  166. E' prorogato, per l'anno 2026, l'esonero  della  contribuzione
addizionale per le unita' produttive di imprese nelle aree  di  crisi
industriale complessa previsto dall'articolo 6 del  decreto-legge  26
giugno 2025, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto  2025,  n.  113,  per  un  periodo  massimo   complessivo   di
autorizzazione  di  dodici  mesi.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo, valutati  in  6,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede, al  fine  di  garantire  la  compensazione  in  termini  di
indebitamento netto e  fabbisogno  delle  pubbliche  amministrazioni,
mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro  per  l'anno  2026  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui  all'articolo  44
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato per
l'anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi  e
nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a  valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  168.  L'integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  1-bis   del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata  per
l'anno 2026, nel limite di spesa di 19  milioni  di  euro.  All'onere
derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  169. All'articolo 1, comma 162, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: «31 dicembre 2025» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2026». 
  170. In considerazione della parziale operativita' finanziaria  del
Fondo   di   solidarieta'   bilaterale   per   la    filiera    delle
telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali 4  agosto  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023, ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  sono
stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro  per
l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate
alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti  dalle
imprese del settore dei call center di cui all'articolo 44, comma  7,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono autorizzate
secondo i criteri previsti nel decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai  fini  del  rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo
e  il  monitoraggio  dei  flussi  di  spesa   riferiti   all'avvenuta
erogazione delle prestazioni e ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero
di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che  hanno  in  corso
piani di riorganizzazione aziendale  non  ancora  completati  per  la
complessita' degli stessi, con decreto del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali puo' essere autorizzato, a  domanda,  in  via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.  148,  in  continuita'  con  le  tutele  gia'
autorizzate, un ulteriore periodo  di  cassa  integrazione  salariale
straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di  salvaguardare  il
livello occupazionale e  il  patrimonio  di  competenze  dell'impresa
interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono  riconosciuti
nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno  2026.  L'INPS
provvede al monitoraggio del  limite  di  spesa  di  cui  al  secondo
periodo. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione  ulteriori  domande.  Alla  copertura  degli
oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro  per
l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  172. Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di  cui  all'articolo
44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130.  Ai  sensi  del
primo periodo, per  l'anno  2026,  puo'  essere  autorizzato,  previo
accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, anche  in  presenza  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di  integrazione
salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente
prorogabili, qualora l'azienda  abbia  cessato  o  cessi  l'attivita'
produttiva e sussistano  concrete  prospettive  di  un  significativo
riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di  20  milioni  di
euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo,  pari
a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  173. All'articolo 1, comma  193,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno di tali anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di  150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027». 
  174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a  50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,  si  provvede  a
valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  175. All'articolo 4-ter, comma 14,  del  decreto-legge  18  gennaio
2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024,
n. 28, le parole:  «21,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2027»  sono
sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l'anno  2027»  e
le parole: «3,5 milioni di euro  per  l'anno  2028»  sono  sostituite
dalle seguenti: «12,2 milioni di euro  per  l'anno  2028».  II  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
ridotto di 3,15 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,15 milioni  di
euro per l'anno 2028 e di 2 milioni di euro per  l'anno  2030  ed  e'
aumentato di 3,1 milioni di euro per l'anno 2029. 
  176. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo  2015,  n.  22,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse; 
    b) ai commi 2 e  3,  le  parole:  «in  un'unica  soluzione»  sono
soppresse; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. L'erogazione  della  prestazione  di  cui  al  comma  1
avviene in due rate,  la  prima  in  misura  pari  al  70  per  cento
dell'intero importo e la seconda, pari al restante 30 per  cento,  da
corrispondere al  termine  della  durata  di  cui  all'articolo  5  e
comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione
della domanda di  anticipazione  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo, previa verifica della mancata rioccupazione  ai  sensi  del
comma 4 e della titolarita' di pensione  diretta,  eccetto  l'assegno
ordinario di invalidita'». 
  177. Al fine di tutelare la continuita' economica e  la  stabilita'
del  reddito  dei  lavoratori  civili   italiani   impiegati   presso
installazioni militari  degli  Stati  Uniti  d'America  presenti  sul
territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei
pagamenti  delle  retribuzioni  dovuti  a   cause   riconducibili   a
provvedimenti o a situazioni di  blocco  amministrativo  del  Governo
degli Stati Uniti  d'America,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai
rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero  della  difesa,
nonche' da un  rappresentante  per  ogni  associazione  di  categoria
maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario
e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere  le
retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei  casi  di  comprovato
ritardo  dei  pagamenti  dovuti  a  eventi  straordinari  di   natura
amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volonta'  o  condotta
dei lavoratori stessi. 
  178. Ai componenti del tavolo tecnico  di  cui  al  comma  177  non
spettano rimborsi,  gettoni  di  presenza,  emolumenti  o  indennita'
comunque denominati. 
  179. Nell'ambito del processo di incremento delle  pensioni  per  i
soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal  1°  gennaio  2026,
l'importo mensile di cui all'alinea  del  comma  1  dell'articolo  38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo  38,  aumentato  ai
sensi della lettera d) del suddetto comma 5,  come  rideterminati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio  2007,  n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro. 
  180. Con riferimento al  personale  militare  delle  Forze  armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di  finanza,
nonche' del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a  quanto
previsto dai commi da 185 a 194, e' stabilito, fermo quanto  previsto
dal comma 181, l'incremento  di  un  mese  per  l'anno  2028,  di  un
ulteriore mese per l'anno 2029 e di un  ulteriore  mese  a  decorrere
dall'anno 2030 dei requisiti  di  accesso  al  sistema  pensionistico
inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale  obbligatoria.
Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del  presente  comma
non  comportano  l'applicazione  dell'istituto  dell'aspettativa  per
riduzione di quadri. 
  181. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  e
tenuto conto delle misure di cui al comma 182,  sono  individuate  le
specifiche  professionalita'  per  le   quali,   in   ragione   della
specificita' del peculiare impiego, l'ulteriore incremento di cui  al
comma  180  possa  non  trovare  applicazione  oppure   si   applichi
parzialmente. 
  182. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera  a),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1,
comma 95, della medesima legge e' incrementato di 20 milioni di  euro
per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni  2027,
2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. 
  183. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di  10.000.000
di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029  da  destinare  alla
stipula di apposite polizze assicurative per la tutela  legale  e  la
copertura della responsabilita'  civile  verso  terzi  a  favore  del
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi  causati
a terzi nello svolgimento del servizio, secondo  la  ripartizione  di
cui alla seguente tabella: 
 
    


         ===================================================
         |                           |  Dal 2026 al 2029   |
         +===========================+=====================+
         |                           |    (Importi in euro)|
         +---------------------------+---------------------+
         |Polizia di Stato           |            1.900.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Polizia penitenziaria      |              700.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Arma dei carabinieri       |            2.100.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Guardia di finanza         |            1.200.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Esercito italiano          |            1.800.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Marina militare            |              600.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Aeronautica militare       |              800.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Capitanerie di porto       |              200.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Corpo nazionale vigili del |                     |
         |fuoco                      |              700.000|
         +---------------------------+---------------------+
         |Totale                     |           10.000.000|
         +---------------------------+---------------------+
    
 
  184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite,  per
le medesime finalita' di  cui  allo  stesso  comma  183,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31
marzo 2005, n. 45, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
maggio 2005, n. 89. 
  185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai  sensi
dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, limitatamente all'anno 2027, e' applicato  nella  misura  di  un
mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di  accesso
al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto  direttoriale,
a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i  lavoratori  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli  1,  comma  2,  e  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  per
il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno
2027 i requisiti di cui al  primo  periodo,  le  indennita'  di  fine
servizio,  comunque   denominate,   di   cui   all'articolo   3   del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte  al  momento  in
cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle
stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e  sulla  base  della  disciplina  vigente  in
materia di corresponsione del trattamento di fine  servizio  comunque
denominato. 
  186. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle
forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui  al  comma  187
del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del  requisito
anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e  del  requisito
contributivo  per  l'accesso  alla  pensione   anticipata,   di   cui
all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, l'incremento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico
di cui al comma 185. 
  187. La disposizione di cui al comma 186 si applica: 
    a) ai lavoratori dipendenti  di  cui  alle  professioni  indicate
nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al
momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci  o
da almeno sei anni negli ultimi sette, attivita' lavorative  in  tali
professioni per le quali e' richiesto  un  impegno  tale  da  rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in  modo
continuativo e sono in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad
almeno 30 anni; 
    b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c  )  e  d),
del decreto legislativo 21 aprile 2011,  n.  67,  che  soddisfano  le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del  decreto
legislativo n. 67 del  2011  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva pari ad almeno 30 anni. 
  188. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo  ridotto
riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1,  comma  199,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai  lavoratori  di  cui
alla lettera d) del medesimo comma 199. 
  189. All'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«2023, 2025 e 2027». 
  190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti
che, al momento del  pensionamento,  godono  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  191. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il personale degli  enti  pubblici
di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 186  a  189
del presente  articolo,  le  indennita'  di  fine  servizio  comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe  maturato
il diritto alla corresponsione delle stesse secondo  le  disposizioni
di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188  l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della  legge  n.  232  del
2016 e' incrementata di 8 milioni di euro  per  l'anno  2027,  di  30
milioni di euro per l'anno 2028, di 43 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, di 46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 49 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2031. 
  193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' incrementato di 4 milioni di euro  per  l'anno  2027,  di  11
milioni di euro per l'anno 2028, di 15 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, di 16 milioni di euro per l'anno 2030 e di 17 milioni  di  euro
annui a decorrere  dall'anno  2031,  con  conseguente  corrispondente
incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
  194. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della  legge
29 dicembre 2022,  n.  197,  si  applica  anche  con  riferimento  ai
lavoratori dipendenti che abbiano  maturato,  entro  il  31  dicembre
2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo  24,  comma  10,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  195. All'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7-bis e' abrogato; 
    b) al comma 11, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sentito l'INPS, sono adeguate le tariffe emanate  per
l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.  1338,
sulla base di coefficienti attuariali aggiornati. 
  197. Le disposizioni di cui ai commi da 185 a 193 entrano in vigore
il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  198. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta  data,  all'articolo  3,  comma  2,   primo   periodo,   del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le  parole:  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «nove mesi». 
  199. All'articolo 6 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-bis: 
      1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) i  limiti  massimi  di  investimento,  anche  in  via
indiretta tramite organismi di investimento collettivo del  risparmio
o   tramite   titoli   emessi   nell'ambito    di    operazioni    di
cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge  30
aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi  da  societa'  ed
enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o nella realizzazione
di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali,
ambientali, idrici,  stradali,  ferroviari,  portuali,  aeroportuali,
sanitari,    immobiliari    pubblici    non    residenziali,    delle
telecomunicazioni, incluse quelle  digitali,  e  della  produzione  e
trasporto di energia»; 
       2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) i procedimenti e le condotte  che  i  fondi  pensione
sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei  limiti
massimi di investimento definiti ai sensi della lettera  a-bis),  ivi
compresi i termini per il rientro, gli obblighi di  informativa  alla
COVIP e le misure correttive»; 
        b) al  comma  13,  la  lettera  c-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
          «c-bis) il patrimonio del fondo pensione  e'  investito  in
misura  prevalente  in  strumenti  finanziari  negoziati  su  mercati
regolamentati,  nonche'  su  sistemi  multilaterali  di  negoziazione
aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione.
Resta ferma la disciplina dei mercati recata dal  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58.  Gli  investimenti  in
attivita'  che  non  sono  ammesse  allo  scambio   in   un   mercato
regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali». 
  200. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 199, lettera
a), del presente  articolo  si  provvede  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, mediante modifica del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  2  settembre  2014,  n.  166,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge.