art. 1 (commi 201-300)
  201. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dal periodo d'imposta 2026,  il  limite  di  cui  al  primo
periodo e' innalzato a euro 5.300»; 
      2) al comma 6, le parole: «il limite di 5.164,57 euro pari alla
differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro  e  i  contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di  partecipazione  alle
forme pensionistiche e  comunque  per  un  importo  non  superiore  a
2.582,29 euro annui» sono sostituite dalle seguenti:  «il  limite  di
cui  al  comma  4  pari  all'ammontare  complessivo  dei   contributi
deducibili  nei  primi  cinque  anni   di   partecipazione   ma   non
effettivamente versati e comunque per un importo non  superiore  alla
meta' del predetto limite annuo di cui al comma 4»; 
    b) all'articolo 11: 
      1) al comma 3: 
        1.1) al primo periodo, le parole: 
          «50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita»
sono sostituite dalle seguenti: «60 per  cento  del  montante  finale
accumulato, e in rendita vitalizia»; 
        1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nel  caso
in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno  il
70 per cento del montante  finale  sia  inferiore  al  50  per  cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della  legge
8 agosto 1995, n. 335, la prestazione puo' essere interamente erogata
in capitale»; 
        2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
          «3-bis. Fermo restando il limite di  cui  al  comma  3  per
l'erogazione in  forma  di  capitale,  nelle  forme  a  contribuzione
definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche  erogate,
in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a  durata
definita, per un numero di anni pari alla vita  attesa  residua,  con
rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data
di erogazione di ciascuna rata annuale al  predetto  numero  di  anni
residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei
limiti di cui al comma  3-quater,  o  ancora  mediante  un'erogazione
frazionata del montante accumulato per un  periodo  non  inferiore  a
cinque anni. 
          3-ter. Ai fini del calcolo della durata  della  rendita  di
cui al comma 3-bis, la vita attesa residua corrisponde al  numero  di
anni interi  della  speranza  di  vita  in  corrispondenza  dell'eta'
dell'aderente   al   momento   dell'esercizio   dell'opzione,    come
determinata dall'ISTAT con  riferimento  alla  tavola  di  mortalita'
della popolazione generale utilizzata  per  il  calcolo  dei  vigenti
coefficienti di trasformazione del montante in rendita  di  cui  alla
tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. 
          3-quater. I prelievi di cui al comma 3-bis possono  essere,
tempo per  tempo,  richiesti  nei  limiti  della  somma  delle  rate,
maturate e non riscosse, della rendita a durata definita  di  cui  al
medesimo comma. 
          3-quinquies. Le prestazioni di  cui  al  comma  3-bis  sono
erogate direttamente dalla forma  pensionistica  complementare  e  il
relativo montante e' mantenuto in gestione.  In  caso  di  morte  del
beneficiario di una delle prestazioni  di  cui  al  comma  3-bis,  il
montante residuo e' riscattato dai soggetti dallo stesso indicati  al
momento dell'esercizio dell'opzione»; 
        3) ai commi 5 e 6, dopo la parola: 
          «rendite» e' inserita la seguente: «vitalizie»  e  dopo  la
parola:  «rendita»,  ovunque  ricorre,  e'  inserita   la   seguente:
«vitalizia»; 
        4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
          «6-bis. Alle prestazioni  in  forma  di  rendita  a  durata
definita o di prelievi di cui al comma 3-bis  nonche'  a  quelle  del
comma 3-quinquies, secondo periodo,  si  applica  il  regime  fiscale
previsto dal comma 6 con  riferimento  alle  prestazioni  erogate  in
forma di capitale, anche per quanto attiene  al  soggetto  tenuto  ad
applicare la ritenuta a titolo d'imposta. 
          6-ter. Le prestazioni erogate in forma frazionata ai  sensi
del comma 3-bis sono imponibili per il loro ammontare complessivo  al
netto della parte corrispondente  ai  redditi  gia'  assoggettati  ad
imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni  pensionistiche  di
cui al primo periodo e' operata una ritenuta a titolo  d'imposta  con
l'aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari  a  0,25  punti
percentuali  per  ogni  anno  eccedente  il  quindicesimo   anno   di
partecipazione a forme pensionistiche  complementari  con  un  limite
massimo di riduzione di 5 punti percentuali. La ritenuta  di  cui  al
secondo periodo e' applicata dalla forma pensionistica a cui  risulta
iscritto il lavoratore»; 
        5) al comma 8,  la  cifra:  «5.164,57»  e'  sostituita  dalla
seguente: «5.300»; 
        6) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
          «10.  Ferma  restando  l'intangibilita'   delle   posizioni
individuali costituite presso le forme  pensionistiche  complementari
nella  fase  di  accumulo,  che  perdura  fino  alla   richiesta   di
liquidazione, le prestazioni di cui ai commi 3, 3-bis e  3-quinquies,
secondo periodo, la RITA di cui ai commi 4 e 4-bis e le anticipazioni
di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti  di
cedibilita', sequestrabilita'  e  pignorabilita'  in  vigore  per  le
pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria  previsti
dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155,  e
dall'articolo 2 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n.  180.  I  crediti  relativi  alle
somme oggetto di riscatto totale e parziale e  le  somme  oggetto  di
anticipazione  di  cui  al  comma  7,  lettere  b)  e  c),  non  sono
assoggettati ad alcun  vincolo  di  cedibilita',  sequestrabilita'  e
pignorabilita'»; 
    c) all'articolo 14, comma 6,  ultimo  periodo,  le  parole:  «nei
limiti e secondo le  modalita'  stabilite  dai  contratti  o  accordi
collettivi, anche aziendali» sono soppresse; 
    d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) sono aggiunte  le
seguenti: 
      «n-bis) definisce la periodicita' e il numero minimo di rate in
cui e' frazionabile  il  montante  accumulato  con  riferimento  alle
prestazioni  pensionistiche  complementari  in  forma  di  erogazione
frazionata di cui all'articolo 11, comma 3-bis; 
      n-ter) definisce i  criteri  minimi  che  devono  soddisfare  i
percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9». 
  202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano  a  decorrere
dal 1° luglio 2026 ed  entro  la  medesima  data  la  Commissione  di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni. 
  203. All'articolo 1, comma 756, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Con  effetto  sui
periodi di paga decorrenti  dal  1°  gennaio  2026,  sono  tenuti  al
versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori  di
lavoro che hanno raggiunto o raggiungono,  negli  anni  successivi  a
quello di inizio dell'attivita', la soglia  dimensionale  di  cui  al
terzo  periodo,  prendendo  a  riferimento  la  media   annuale   dei
lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del  periodo
di  paga  considerato,  e,  limitatamente  al  periodo  2026-2027,  a
condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta  media  annuale
non sia inferiore a sessanta addetti  alle  proprie  dipendenze.  Con
effetto sui periodi di paga decorrenti  dal  1°  gennaio  2032,  sono
altresi' tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma
i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero  di
addetti pari o superiore a quaranta o che  raggiungono,  anche  negli
anni  successivi  a  quello  di  inizio  dell'attivita',  la   soglia
dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a
riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare
precedente all'anno del periodo di paga considerato». 
  204. All'articolo 8 del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «Ferma restando  la  facolta'  per
tutti  i  lavoratori  di  determinare  liberamente  l'entita'   della
contribuzione  a  proprio   carico,   relativamente   ai   lavoratori
dipendenti che aderiscono» sono inserite  le  seguenti:  «,  in  modo
automatico o esplicito,»; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. I  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  di  prima
assunzione,    esclusi    i    lavoratori    domestici,    aderiscono
automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalita' di
cui  ai  commi  7-bis  e  7-ter,  salvo  quanto  previsto  dal  comma
7-quater,»; 
    c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. L'adesione automatica di cui al comma 7 opera verso  la
forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti
collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso  di  presenza  di
piu' forme pensionistiche di cui  al  precedente  periodo,  la  forma
pensionistica complementare di  destinazione  e'  quella  alla  quale
abbia aderito il maggior numero  di  lavoratori  dell'azienda,  salvo
diverso accordo aziendale. Cio' comporta la  devoluzione  dell'intero
TFR e della contribuzione  a  carico  del  datore  di  lavoro  e  del
lavoratore nella misura definita dagli accordi.  La  contribuzione  a
carico del  lavoratore  non  e'  obbligatoria  nel  caso  in  cui  la
retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di  lavoro  risulti
inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui  all'articolo  3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. II  TFR  e'  devoluto
nella misura prevista  dagli  accordi  se  il  lavoratore  decide  di
avvalersi di tale opzione entro il termine di cui al comma 7-quater. 
      7-ter. In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma
7-bis,  la  forma   pensionistica   complementare   di   destinazione
dell'adesione  automatica  e'  quella   residuale   individuata   dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 31 marzo 2020,  n.  85,  alla  quale  e'  conferito
l'intero importo del TFR. 
      7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima  assunzione
il lavoratore puo'  comunque  scegliere  di  rinunciare  all'adesione
automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a  un'altra
forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente  prescelta
ovvero mantenere il TFR secondo il regime di  cui  all'articolo  2120
del codice civile. Tale scelta puo' essere successivamente revocata e
il  lavoratore  puo'  conferire  il  TFR  maturando   a   una   forma
pensionistica complementare dallo  stesso  prescelta.  Il  datore  di
lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale
ne rilascia copia. 
      7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma  7,
il datore di lavoro ne da'  comunicazione  alla  forma  pensionistica
complementare di  destinazione  e  inizia  a  effettuare  i  relativi
versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta  giorni  di
cui al comma 7-quater.  Tali  versamenti  comprendono  quanto  dovuto
dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data»; 
    d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
      «8. Al momento della  prima  assunzione  il  datore  di  lavoro
fornisce  informativa  al   lavoratore   sugli   accordi   collettivi
applicabili in tema di previdenza complementare,  sul  meccanismo  di
adesione  automatica,   sulla   forma   pensionistica   complementare
destinataria   dell'adesione   automatica,   sulle   diverse   scelte
disponibili e sulla relativa tempistica. 
      9. Gli statuti  e  i  regolamenti  delle  forme  pensionistiche
complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR  pervenuti
a seguito di adesioni non esplicite siano  investiti  in  percorsi  o
linee  di  investimento  caratterizzati  da  differenti  profili   di
rischiorendimento,  tenendo  conto  in   particolare   dell'orizzonte
temporale dell'investimento e dell'eta' anagrafica dell'aderente»; 
    e) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Con riferimento ai lavoratori non di prima  assunzione,
contestualmente all'assunzione, il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
fornire  informativa   al   lavoratore   sugli   accordi   collettivi
applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare  quale
sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore  in  merito
alla  previdenza   complementare,   facendosi   rilasciare   apposita
dichiarazione.  Nel  caso  in  cui  il  lavoratore  abbia  in  essere
un'adesione a una forma pensionistica  complementare,  il  datore  di
lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la  possibilita'  per
lo  stesso  di  indicare,  entro  sessanta  giorni  dalla   data   di
assunzione, a quale forma pensionistica  complementare  conferire  il
TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si  applica  il
meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a  7-ter,  con
gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR e' conferito
per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro  il  termine  di
cui al  secondo  periodo,  decida  di  destinare  a  tale  forma  una
percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto  dagli  accordi
ai sensi del comma 2 ovvero, per i  lavoratori  di  prima  iscrizione
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al  29  aprile  1993
per i quali gli accordi non  prevedano  la  destinazione  del  TFR  a
previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento». 
  205. Le disposizioni di cui al comma 204 si applicano  a  decorrere
dal 1° luglio 2026 ed entro la  medesima  data  la  COVIP  adegua  le
proprie istruzioni. 
  206. All'articolo 1, comma 219, della legge 30  dicembre  2024,  n.
207, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'anno 2027»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere  dall'anno  2027,»
sono soppresse; 
    c) il terzo periodo e' soppresso. 
  207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato  dal
comma 206 del presente articolo, per l'anno  2026,  alle  lavoratrici
madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,  e
alle lavoratrici madri autonome  iscritte  a  gestioni  previdenziali
obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza  professionali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con  due
figli e fino al mese del compimento del  decimo  anno  da  parte  del
secondo figlio, e' riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma,  non
imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a  60  euro  mensili,
per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro  o
dell'attivita'  di  lavoro  autonomo,  da  corrispondere  alle  madri
lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro
su base annua. La medesima somma e'  riconosciuta  anche  alle  madri
lavoratrici  dipendenti,  con  esclusione  dei  rapporti  di   lavoro
domestico, e alle lavoratrici  madri  autonome  iscritte  a  gestioni
previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di  previdenza
professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103,  e  la  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, con piu' di due figli  e  fino  al  mese  di  compimento  del
diciottesimo anno del figlio piu' piccolo, per ogni mese  o  frazione
di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attivita' di  lavoro
autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a  40.000  euro
su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua  da
attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso,
per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro  o
dell'attivita' di lavoro  autonomo  non  coincidenti  con  quelli  di
vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilita'
della somma di cui al presente comma, spettanti a  decorrere  dal  1°
gennaio 2026 fino alla mensilita' di novembre 2026, sono  corrisposte
a dicembre,  in  unica  soluzione,  in  sede  di  liquidazione  della
mensilita' relativa al medesimo mese di dicembre 2026.  Le  somme  di
cui al presente comma  non  rilevano  ai  fini  della  determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita  ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle  attivita'
derivanti dal presente comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  208. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai
fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  e
all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.  48,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,  all'articolo  1
del decreto legislativo 29 dicembre 2021,  n.  230,  all'articolo  1,
comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e  all'articolo  1,
comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,  la  soglia  di  cui
all'articolo 5, comma 2, quarto periodo, del  citato  regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013 e' innalzata a 91.500  euro  e  a  120.000  euro  per  i  nuclei
familiari residenti nei comuni capoluogo delle  citta'  metropolitane
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, incrementata  di  2.500  euro
per ogni figlio convivente successivo al primo, e le maggiorazioni di
cui alla lettera a) dell'allegato 1  del  medesimo  regolamento  sono
rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli,  0,25
in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di
almeno cinque  figli.  Per  effetto  di  quanto  disposto  dal  primo
periodo: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  13,  comma  8,
lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e'  incrementata  di
125,27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 133,67
milioni di euro per l'anno  2028,  di  142,27  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 150,77 milioni di euro per l'anno
2031 e di 142,27 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2032,
con conseguente rideterminazione, per i medesimi  anni,  dell'importo
di cui all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8; 
    b) l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  13,  comma  9,
lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e'  incrementata  di
14,18 milioni di euro per l'anno 2026 e  di  13,58  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2027, con  conseguente  rideterminazione,
per i medesimi anni, dell'importo  di  cui  all'alinea  del  medesimo
articolo 13, comma 9; 
    c) le risorse finanziarie iscritte  in  bilancio  ai  fini  della
copertura degli oneri di cui all'articolo 6,  comma  8,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,  sono  incrementate  di  340,78
milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno
2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di
euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per  l'anno  2030,  di
372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per
l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro  per  l'anno  2033,  di  394,2
milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2035; 
    d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  355,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 5,96 milioni
di euro per l'anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2027; 
    e) le risorse finanziarie iscritte  in  bilancio  ai  fini  della
copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 206,  della  legge
30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,23 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2026. 
  209. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  A  decorrere
dall'anno 2026, per le attivita' di cui al  comma  1  l'INPS  coopera
anche con il Ministero dell'interno e con l'Automobile Club d'Italia.
A tale fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe
nazionale  della  popolazione  residente  e  nel  pubblico   registro
automobilistico»; 
    b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      «2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la presentazione della
DSU  per  il  tramite  dei  centri  di  assistenza  fiscale   avviene
prioritariamente in modalita' precompilata. Con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  l'Autorita'
politica delegata in materia di politiche per  la  famiglia,  sentiti
l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, sono aggiornate le modalita' operative e tecniche per
consentire  al  cittadino,  anche  tramite  i  centri  di  assistenza
fiscale,  la   gestione   della   dichiarazione   precompilata   resa
disponibile in via telematica dall'INPS. Resta fermo quanto  previsto
dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5  dicembre
2013, n. 159, per quanto attiene  al  trattamento  dei  dati  e  alle
misure di sicurezza». 
  210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere  dal  1°  gennaio
2026, assumono donne, madri di almeno tre figli  di  eta'  minore  di
diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da  almeno
sei mesi, e' riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali a carico  del  datore  di
lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo  di  8.000
euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta  ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  211. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro  a
tempo determinato, anche in somministrazione,  l'esonero  di  cui  al
comma 210 spetta per dodici mesi dalla data  dell'assunzione.  Se  il
contratto  e'  trasformato  a  tempo  indeterminato,   l'esonero   e'
riconosciuto  nel  limite  massimo  di  diciotto  mesi   dalla   data
dell'assunzione con il contratto di cui  al  primo  periodo.  Qualora
l'assunzione  sia  effettuata  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di  ventiquattro  mesi
dalla data dell'assunzione. 
  212. L'esonero di cui ai commi da 210  a  213  non  si  applica  ai
rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non  e'
cumulabile  con  altri  esoneri  o  riduzioni   delle   aliquote   di
finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di  cui  ai
commi da 210 a 213 e'  compatibile  senza  alcuna  riduzione  con  la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di  nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30  dicembre
2023, n. 216. 
  213. L'esonero contributivo di  cui  ai  commi  da  210  a  212  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di  euro  per  l'anno
2026, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2027,  di  24,7  milioni  di
euro per l'anno 2028, di 25,3 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di
25,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 26,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, di 27 milioni di euro per l'anno 2032, di  27,6  milioni
di euro per l'anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di
28,9 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2035.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Se  dall'attivita'  di  monitoraggio
emerge, anche in via prospettica, il  raggiungimento  del  limite  di
spesa,  l'INPS   non   procede   all'accoglimento   delle   ulteriori
comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai  commi
da 210 al presente comma. 
  214. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  capo  II  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 1°  gennaio  2026,
al fine di favorire la conciliazione tra attivita' lavorativa e  vita
privata, alla lavoratrice  o  al  lavoratore  con  almeno  tre  figli
conviventi, fino al compimento del decimo anno  di  eta'  del  figlio
piu'  piccolo  o  senza  limiti  di  eta'  nel  caso  di  figli   con
disabilita', e' riconosciuta la priorita'  nella  trasformazione  del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo  parziale,  orizzontale  o
verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in  caso
di  contratto  a  tempo  parziale,  che   determina   una   riduzione
dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali. 
  215.  Al  fine  di  incentivare  l'applicazione  del  criterio   di
priorita' di cui al comma  214,  ai  datori  di  lavoro  privati  che
consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma  214  la
trasformazione ivi prevista, senza riduzione  del  complessivo  monte
orario  di  lavoro,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  trasformazione  del   contratto,
l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a  3.000  euro
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalita' e  le  pari
opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 215. 
  217. L'esonero di cui ai commi da 214  a  218  non  si  applica  ai
rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non  e'
cumulabile  con  altri  esoneri  o  riduzioni   delle   aliquote   di
finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di  cui  ai
commi da 214 a 218 e'  compatibile  senza  alcuna  riduzione  con  la
maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di  nuove
assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30  dicembre
2023, n. 216. 
  218. L'esonero contributivo di  cui  ai  commi  da  215  a  217  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di  euro  per  l'anno
2026, di 11,6 milioni di euro per l'anno 2027,  di  17,7  milioni  di
euro per l'anno 2028, di 18,1 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di
18,5 milioni di euro per l'anno 2030,  di  19  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l'anno 2032, di 19,8 milioni
di euro per l'anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di
20,7 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2035.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di  cui  al
primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Se  dall'attivita'  di  monitoraggio
emerge, anche in via prospettica, il  raggiungimento  del  limite  di
spesa,  l'INPS   non   procede   all'accoglimento   delle   ulteriori
comunicazioni per l'accesso all'esonero contributivo di cui ai  commi
da 214 al presente comma. 
  219. Al fine favorire  la  genitorialita',  rafforzando  le  misure
volte alla gestione  flessibile  del  rapporto  fra  vita  privata  e
lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al  testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 32, comma  1,  alinea,  la  parola:  «dodici»  e'
sostituita dalla seguente: «quattordici»; 
    b)  all'articolo  33,  comma  1,  la  parola:   «dodicesimo»   e'
sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; 
    c) all'articolo 34, commi 1  e  3,  la  parola:  «dodicesimo»  e'
sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; 
    d)  all'articolo  36,  commi  2  e  3,  la  parola:  «dodici»  e'
sostituita dalla seguente: «quattordici». 
  220. All'articolo 47, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite  di  cinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci  giorni»
e  le  parole:  «gli  otto»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «i
quattordici». 
  221. All'articolo 4 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita  privata  e
lavoro e garantire la parita'  di  genere  sul  lavoro,  in  caso  di
assunzione ai sensi dei commi 1 o 2,  il  contratto  di  lavoro  puo'
essere prolungato per un ulteriore  periodo  di  affiancamento  della
lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore  al  primo
anno di eta' del bambino». 
  222. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione
fra vita privata e lavoro, e' istituito, nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche della  famiglia,  un  Fondo,
con una dotazione pari  a  60  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, per le attivita' socio-educative a favore dei minori,
destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche
in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  finalizzate  al
potenziamento  dei  centri  estivi,   dei   servizi   socio-educativi
territoriali e dei centri con funzione  educativa  e  ricreativa  che
svolgono attivita' a favore dei minori. 
  223. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per le  politiche
della famiglia, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 marzo di  ciascun  anno,
sono stabiliti: 
    a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni; 
    b) le modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli  interventi
finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite  nel  caso  di
mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 
  224. All'articolo 2, comma 9-ter, primo periodo, del  decreto-legge
30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
agosto 2025, n. 118, le parole: «100.000 euro per ciascuno degli anni
2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «550.000 euro per l'anno
2026 e 700.000 euro per l'anno 2027». 
  225. Al fine di sostenere  le  famiglie  e  promuovere  la  pratica
sportiva tra i giovani, e' istituito, nello stato di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   per   il   successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  un  fondo,
con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027,  destinato  a
contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per  i  giovani  di
eta'  inferiore  a  diciotto  anni,  presso   associazioni   sportive
dilettantistiche regolarmente  affiliate  alle  federazioni  sportive
nazionali,  alle  discipline  sportive  associate  o  agli  enti   di
promozione sportiva  riconosciuti  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI). 
  226. Con decreto dell'Autorita' politica delegata per lo sport e  i
giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui  al
comma 225 tenendo conto dell'indicatore  ISEE  dei  destinatari,  che
deve essere inferiore a 20.000 euro. 
  227.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un Fondo per  il  finanziamento  delle
iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2027. Il Fondo e' destinato alla copertura finanziaria di  interventi
legislativi finalizzati alla definizione della figura  del  caregiver
familiare delle persone  con  disabilita'  e  al  riconoscimento  del
valore sociale ed economico della  relativa  attivita'  di  cura  non
professionale. 
  228. Per le finalita' di cui agli articoli 5, comma 2, lettera  d),
e 5-bis del decreto-legge 14 agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la dotazione  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e'  incrementata  di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026. 
  229. Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementata  di
5,5 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni  di  euro  per  l'anno
2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 
  230. Il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita' di cui all'articolo 19, comma  3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248,  e'  incrementato  di  1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse di cui al  primo  periodo
sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalita': 
    a)  realizzazione  e  rafforzamento  delle  iniziative  e   delle
attivita' dei centri antiviolenza; tali risorse sono ripartite tra le
regioni con le modalita' di cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
    b)  realizzazione  e  rafforzamento  delle  iniziative  e   delle
attivita' delle case-rifugio per le donne vittime di violenza. 
  231. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni  di
euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a  consentire  alle  donne
vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento
e agevolazione  per  i  quali  la  fruizione  sia  condizionata  alla
presentazione dell'indicatore della situazione economica  equivalente
(ISEE), per i primi dodici mesi successivi alla  presa  in  carico  e
all'avvio degli interventi di protezione di  cui  all'articolo  5-bis
del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
  232. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione
delle misure di cui al comma 231. 
  233. Al fine di incentivare e  sostenere  in  tutto  il  territorio
nazionale attivita' educative,  volte  al  contrasto  della  violenza
contro le donne, nelle scuole secondarie di primo  e  secondo  grado,
con il riferimento alla violenza contro le donne, nonche' in  materia
di pari  opportunita',  consenso,  diritto  all'integrita'  fisica  e
rispetto reciproco, finalizzate allo  sviluppo  della  consapevolezza
affettiva,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  centri  antiviolenza
pubblici e privati gia' esistenti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione  di  7
milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni  2026  e  2027,  da
ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui  al  secondo
periodo, per  l'erogazione  di  contributi  in  favore  delle  scuole
secondarie di  primo  e  secondo  grado.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo, anche al fine
del rispetto del limite di spesa autorizzato ai  sensi  del  presente
comma,  nonche'  le  modalita'  di  rendicontazione  e   monitoraggio
dell'impiego delle relative risorse. 
  234. Al  fine  di  garantire  un  sostegno  abitativo  ai  genitori
separati o divorziati non assegnatari  dell'abitazione  familiare  di
proprieta' e con figli a carico, fino al compimento dei  21  anni  di
eta', nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di  20  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
  235. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei  contributi  a
valere sul fondo di cui al comma 234, anche ai fini del rispetto  del
limite di spesa di cui al medesimo comma. 
  236. All'articolo 1, comma 417, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, le parole: «e a 7 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a  7  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026
e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027». 
  237. Per l'anno  2026  i  compensi  per  il  trattamento  economico
accessorio,  comprensivi  delle  indennita'   di   natura   fissa   e
continuativa,   erogati   al   personale   non   dirigenziale   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  compreso  il  personale  non
dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo  espressa  rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il  limite
di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  15
per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si  applicano  con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro  dipendente  di  importo
non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente  comma  non
si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
destinatario delle agevolazioni fiscali  previste  dall'articolo  45,
comma 2, del decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95.  Per  il
personale  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 7 giugno  2024,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo  1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di  cui
al presente comma si aggiunge alle predette misure. 
  238. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio  2025,  n.
69, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I comuni  possono
trasferire alle unioni dei comuni,  alle  comunita'  montane  e  alle
comunita'  isolane  o  di  arcipelago  a  cui  aderiscono  una  quota
dell'incremento delle risorse affluite alla  componente  stabile  dei
propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con  la
contestuale riduzione permanente di pari importo di  tale  componente
certificata dall'organo di revisione». 
  239. All'articolo 14  del  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo
il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    «1-ter.  Al  fine  di  perseguire   il   processo   di   graduale
armonizzazione dei  trattamenti  economici  accessori  del  personale
appartenente alle aree professionali  e  del  personale  dirigenziale
delle  amministrazioni  rientranti  nel  comparto  funzioni  centrali
indicate nella tabella di cui all'allegato II alla legge di  bilancio
per l'anno 2026, a decorrere dall'anno 2026 con uno  o  piu'  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, si  provvede  alla  ripartizione  a  favore  delle  predette
amministrazioni delle  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1  da
destinare  all'incremento  dei  fondi   del   trattamento   economico
accessorio». 
  240. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  703  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66,  e'  autorizzata  l'assunzione  straordinaria  di   un
contingente massimo di 2.000 unita' di agenti del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza
non anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, per un  numero  massimo
di: 
    a) 500 unita' per l'anno 2026; 
    b) 1.000 unita' per l'anno 2027; 
    c) 500 unita' per l'anno 2028. 
  241. Per le finalita' di cui al comma 240 e'  istituito  un  fondo,
nello stato di previsione del  Ministero  della  giustizia,  con  una
dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026,  di  euro  24.264.464  per
l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di  euro  99.203.807
per l'anno 2029,  di  euro  101.937.454  per  l'anno  2030,  di  euro
101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032,  di
euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui  per  gli
anni 2034 e 2035, di  euro  103.794.816  per  l'anno  2036,  di  euro
105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui  a  decorrere
dall'anno 2038. 
  242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni  di  cui  al
comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno  degli
anni 2026, 2027 e 2028. 
  243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
al comma 240 e' autorizzata la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026,
di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno  2028
e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029. 
  244.  Al  fine  di  fronteggiare  le  criticita'  della  situazione
carceraria e incidere positivamente  sui  livelli  di  sicurezza,  di
operativita' e  di  efficienza  degli  istituti  penitenziari  e  dei
servizi di polizia penitenziaria,  il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  e'  autorizzato  a
trattenere in servizio, nel corso del triennio 2026-2028, nell'ambito
delle  vigenti  risorse  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente, un contingente massimo di 150 unita' di personale del  Corpo
di polizia penitenziaria dei ruoli degli  agenti  e  assistenti,  dei
sovrintendenti e degli ispettori. Il  trattenimento  in  servizio  e'
disposto con decreto del capo del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria, ha la durata di un anno e, se perdurano le esigenze di
servizio, puo' essere prorogato. 
  245. Il trattenimento di cui al comma 244 si  attiva  su  richiesta
del  dipendente  formulata  nei  sei  mesi  precedenti  la  data  del
collocamento a riposo e non puo' essere disposto  nei  confronti  del
personale che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) nel triennio precedente abbia riportato un giudizio  inferiore
a «distinto»; 
    b) sia sospeso  cautelarmente  dal  servizio  nell'ambito  di  un
procedimento disciplinare; 
    c)  nel  quinquennio  precedente  abbia  riportato  una  sanzione
disciplinare; 
    d) sia sottoposto ad un procedimento penale nel  quale  e'  stata
esercitata l'azione penale; 
    e) abbia subito una condanna  per  un  delitto  non  colposo.  La
presente disposizione si applica anche nei casi in cui il giudizio e'
stato definito ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
penale, in deroga al disposto dell'articolo  445,  comma  1-bis,  del
medesimo codice. 
  246. Il personale di  cui  al  comma  244  cessa,  comunque,  dalla
posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno  di
eta'. 
  247. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4  luglio  2024,  n.  92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2024,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
commissario straordinario compie, altresi', d'intesa con la provincia
autonoma di Bolzano previa verifica della sussistenza della copertura
finanziaria degli interventi del programma e nel limite delle risorse
previste dal programma anche attraverso la modifica degli  interventi
dello stesso, gli atti necessari per  la  realizzazione  della  nuova
casa circondariale di Bolzano, in ragione  delle  rinnovate  esigenze
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Sono inclusi nel programma  di  cui  al  comma  2  i  nuovi
interventi  di  ampliamento  di  competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti delle strutture  detentive  di  Forli'
Lotto 2, Brescia Verziano, Bologna,  Milano  Bollate,  Milano  Opera,
Milano San Vittore (raggi II e IV)  e  Roma  Rebibbia,  finanziati  a
valere  sulle  risorse  destinate  alle   infrastrutture   carcerarie
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per un importo complessivo pari a euro  141.800.000,
di cui euro 27.050.000 nell'anno 2026, euro 74.426.000 nell'anno 2027
ed euro 40.324.000 nell'anno 2028. Per gli interventi di cui al primo
periodo, il commissario straordinario subentra nei relativi  rapporti
giuridici  e  le  corrispondenti  risorse   sono   trasferite   sulla
contabilita' speciale da parte del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti ai sensi del comma 11. Ai  fini  dell'inclusione  degli
interventi di cui al primo periodo, il programma di cui al comma 2 e'
aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo che, nelle
more dell'aggiornamento del programma, il  commissario  straordinario
puo' esercitare  i  poteri  di  cui  al  presente  articolo  ai  fini
dell'attuazione dei predetti interventi. Per la  realizzazione  degli
interventi di cui al primo periodo, il commissario straordinario, con
i poteri conferiti dal presente articolo, si avvale, in  qualita'  di
soggetti attuatori, dei provveditori alle opere pubbliche  competenti
per territorio, in coordinamento  con  il  Dipartimento  delle  opere
pubbliche e delle politiche abitative, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica». 
  248. Per favorire l'attuazione delle misure previste dalla  riforma
fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n.  111,  e  dai  successivi
decreti legislativi di attuazione, le convenzioni con l'Agenzia delle
entrate  e  con  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  di  cui
all'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, definiscono appositi obiettivi e  specifici  indicatori
per misurare la produttivita' delle strutture e, in  particolare,  il
recupero di gettito e le minori spese assicurati  al  bilancio  dello
Stato  attraverso  le   attivita'   di   prevenzione   e   controllo.
All'articolo 1 del decreto legislativo 24  settembre  2015,  n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:
«Con i medesimi provvedimenti di cui al presente comma,  a  decorrere
dall'anno  2026,  le  somme  attribuibili  per  l'incentivazione  del
personale possono essere incrementate,  in  deroga  all'articolo  23,
comma  2,  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,   di
un'ulteriore quota non  superiore  al  60  per  cento  delle  risorse
individuate con i  predetti  provvedimenti  riferiti  all'anno  2025,
graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito
derivante dall'attivita' volta a promuovere  l'adempimento  spontaneo
degli  obblighi  fiscali,  dall'attivita'  di  controllo  fiscale   e
dall'ammontare dei risparmi di  spesa  conseguenti  a  controlli  che
abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste
di rimborsi o di crediti d'imposta»; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Il 25 per cento della  quota  attribuita  alle  agenzie
fiscali ai sensi del comma 7, sesto periodo,  incrementa  le  risorse
variabili  dei  fondi  destinati  al   trattamento   accessorio   del
personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative di cui
all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Per
la restante parte, con apposito provvedimento,  le  predette  agenzie
individuano  il  personale  destinatario  che   ha   contribuito   al
raggiungimento  degli  obiettivi  connessi  al  miglioramento   delle
attivita' di cui al medesimo sesto periodo del comma 7, le specifiche
attivita' incentivabili e i criteri e la misura delle  incentivazioni
erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75,  tenendo  conto  degli  esiti  dei  rispettivi
sistemi  di  valutazione  e  dell'apporto  assicurato  dalle  diverse
strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli  obiettivi
di produttivita' delle agenzie». 
  249. Al fine di garantire  una  maggiore  efficienza  ed  efficacia
all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonche' il rafforzamento
della capacita' di presidio e controllo doganale a tutela del made in
Italy e della correntezza dei traffici commerciali,  l'Agenzia  delle
entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al  limite
di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, sono autorizzate a  incrementare  le  risorse  destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro  straordinario  svolte
dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente,
di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con
oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia. 
  250. Al fine di mantenere  gli  attuali  standard  operativi  ed  i
livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle  capitanerie  di
porto,  al  codice  dell'ordinamento  militare  di  cui  al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 814, comma 2, la cifra: 
      «2.000» e' sostituita dalla seguente: «2.032» e la cifra: «600»
e' sostituita dalla seguente: «610»; 
    b) dopo l'articolo 2197-sexies e' inserito il seguente: 
      «Art.  2197-septies.   -   (Alimentazione   straordinaria   dei
volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto
- Guardia costiera) - 1. In aggiunta a quanto previsto  dall'articolo
704 e nell'ambito degli organici di legge di  cui  all'articolo  815,
comma 1, lettera a), come determinati dall'anno 2026  all'anno  2030,
e' autorizzato, per ciascun anno, il reclutamento fino al massimo  di
100 volontari in servizio permanente, mediante concorso pubblico. 
    2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati  ai  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) eta' non superiore a 24 anni; 
      b) diploma quinquennale di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado; 
      c) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle
Forze armate in qualita' di volontari in servizio permanente. 
    3. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma  1  sono
immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente  della  Marina
militare per  la  categoria  nocchiere  di  porto  con  il  grado  di
sottocapo  di  3^  classe  e  sono  iscritti  secondo   l'ordine   di
graduatoria della  selezione  pubblica,  con  decorrenza  dal  giorno
successivo rispetto alla decorrenza attribuita ai  volontari  immessi
in ruolo per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 704». 
  251. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  250,
lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l'anno 2026
ed euro 2.495.906 a decorrere dall'anno 2027. 
  252. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi 250 e 251, ivi comprese le  spese  di  vettovagliamento,  e'
autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall'anno 2026. 
  253. Al fine di garantire la piena funzionalita' e il perseguimento
delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  l'Agenzia  nazionale   per   la
meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» e' autorizzata a prorogare,
fino al 31 dicembre 2026, i  comandi  del  personale  proveniente  da
amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025,
disposti ai sensi del comma  556  della  medesima  legge,  nonche'  a
prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile
in  corso,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili   a
legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n.
205 del 2017. 
  254. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dopo  il
comma 555 e' inserito il seguente: 
    «555-bis. Al personale  di  ItaliaMeteo  appartenente  alle  aree
previste dal sistema di classificazione  professionale  del  comparto
funzioni centrali e'  riconosciuta  l'indennita'  di  amministrazione
nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'universita'  e
della ricerca appartenenti alle aree corrispondenti. Il fondo risorse
decentrate del personale appartenente alle aree funzionali e il fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e  di  risultato
del  personale  dirigenziale  di  seconda  fascia   sono   costituiti
rispettivamente nei limiti di 286.632 euro e di 356.593 euro, tenendo
conto delle assunzioni effettuate ai sensi della  normativa  vigente,
fatti salvi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto e dell'area funzioni centrali  e  le
risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge  che  prevedano
specifici trattamenti economici in favore del personale.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede a valere  sulle  risorse  di
cui al comma 559». 
  255. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei  mezzi  a
disposizione  dell'attivita'  di  vigilanza,  favorendo   l'ulteriore
digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi  di
consolidamento   e   potenziamento   delle   infrastrutture   e    di
razionalizzazione dei sistemi informativi, la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa  (CONSOB),  in  coerenza  con  le  proprie
strategie  informatiche,  puo'  avvalersi  della  societa'   di   cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sulla base di specifica convenzione. 
  256. Le misure relative  ai  benefici  di  natura  assistenziale  e
sociale, ivi incluse quelle in materia di  previdenza  complementare,
anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di
welfare  integrativo  stabilite,  esclusivamente  per  il   personale
dipendente,  nell'ambito  della  contrattazione  integrativa   o   di
analoghi  accordi,  possono  applicarsi  anche  al  presidente  e  ai
componenti dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,
della  Commissione  nazionale   per   le   societa'   e   la   borsa,
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'   di
regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei  dati
personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della Commissione
di vigilanza  sui  fondi  pensione,  della  Commissione  di  garanzia
dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine  dai
singoli collegi o organi di vertice comunque denominati. 
  257. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 256 le  autorita'
di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi  di
spesa ulteriori rispetto a quelli previsti  a  legislazione  vigente,
senza incrementare, in ogni  caso,  l'ammontare  delle  contribuzioni
dovute annualmente  dai  soggetti  sottoposti  alla  vigilanza  delle
medesime, ove previsti. 
  258. All'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma
3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al  comma  1,
la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare  delle  contribuzioni
dovute  dai   soggetti   sottoposti   alla   sua   vigilanza.   Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta  criteri
di parametrazione che tengano conto dei costi  complessivi  derivanti
dalle attivita'  di  vigilanza  svolte  nei  confronti  dei  soggetti
vigilati e da quelle  poste  in  essere  ai  fini  della  tutela  del
risparmio e dell'integrita' dei mercati, della capacita' contributiva
dei soggetti vigilati nonche'  della  complessita'  delle  operazioni
poste in essere dai medesimi soggetti». 
  259. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in
materia di tutela del consumatore nonche' in materia di  concorrenza,
la pianta organica dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
mercato e'  aumentata  di  sedici  unita'  di  ruolo  della  carriera
direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e
sei unita' di personale di cui la medesima Autorita'  puo'  avvalersi
in posizione di comando, rispettivamente  previsti  dall'articolo  8,
comma  16,  del  decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  145,   e
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge  6  marzo  2006,  n.  68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127. 
  260. Le assunzioni delle sedici unita' di cui al comma 259  possono
essere effettuate, tramite  concorso  pubblico,  previo  accertamento
della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10,
commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  261. Al fine  di  equiparare  il  trattamento  spettante  a  figure
dirigenziali aventi il medesimo profilo professionale a decorrere dal
1° gennaio 2026, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n.  227,  il  comma  5  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Ai dirigenti di seconda  fascia,  assegnati  agli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro, ferma restando la corresponsione
di una retribuzione di posizione  di  misura  equivalente  ai  valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti  di  seconda  fascia  delle
strutture dipartimentali del Ministero, e' riconosciuta un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con  decreto
del Ministro, su proposta del  capo  di  Gabinetto,  di  importo  non
superiore  al  70  per  cento  della  retribuzione  di  posizione  e,
comunque, non superiore  al  valore  massimo  della  retribuzione  di
risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture
dipartimentali del Ministero». 
  262. Per il potenziamento e lo sviluppo dei  compiti  della  Scuola
nazionale  dell'amministrazione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' autorizzata ad assumere a  tempo  indeterminato,  con  le
modalita' e i termini delle procedure  di  cui  all'articolo  35-bis,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
le unita' di personale reclutate ai  sensi  dell'articolo  13,  commi
2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 1° dicembre 2009,  n.  178,
in  possesso  dei  necessari  requisiti,  a  valere  sulle   facolta'
assunzionali  di  cui  all'articolo  13,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, destinate  alle  assunzioni  di
personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di venti
unita'. 
  263.  Il  Ministero  della  cultura  puo'  conferire  un   incarico
dirigenziale di  livello  generale  e  un  incarico  dirigenziale  di
livello non generale oltre il limite percentuale di cui  all'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Gli
incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  a  valere  sulle
risorse  finanziarie  disponibili  e  nei   limiti   delle   facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  264. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  conferire  un
incarico  dirigenziale  di  livello  generale  e   cinque   incarichi
dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per
le esigenze del Dipartimento dell'economia e del  Dipartimento  delle
finanze nonche' uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre
il limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Gli incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Al  fine
di potenziare lo svolgimento delle attivita' relative all'innovazione
e alla valorizzazione degli asset pubblici, con  compiti  di  analisi
finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali  alla  realizzazione
di  operazioni  straordinarie  di  trasformazione,  collaborazione  e
riduzione dei costi, il Ministero dell'economia e delle finanze,  per
le  esigenze  del  Dipartimento  dell'economia,  e'  autorizzato   ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,
in aggiunta alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  dieci  unita'  da
inquadrare nell'area dei funzionari del CCNL  del  comparto  funzioni
centrali. Il reclutamento del suddetto contingente  di  personale  e'
effettuato, in deroga all'articolo  30  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, attraverso l'indizione di  procedure  concorsuali
pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie  di  concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  461.405  euro  per
l'anno 2026  e  di  553.686  euro  a  decorrere  dall'anno  2027.  E'
istituita,  presso  il  Dipartimento  delle  finanze   del   predetto
Ministero, una posizione dirigenziale  di  livello  generale  per  lo
svolgimento  di  compiti  di  consulenza,  studio  e   ricerca,   con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di
prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali
di livello non generale  equivalenti  sotto  il  profilo  finanziario
assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di  un  corrispondente
ammontare  di  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente. 
  265. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24  settembre
2015, n.  160,  le  parole:  «quattro  rappresentanti  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e  della  Ragioneria
generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle  dogane  e
dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza». 
  266. In considerazione delle esigenze  connesse  alla  competizione
sportiva internazionale America's cup, e'  assegnato  alla  Direzione
marittima di  Napoli,  in  aggiunta  agli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, un contributo pari a 2.068.000 euro per  l'anno  2026  e  a
998.000 euro per l'anno 2027, per avviare, ad integrazione dei lavori
gia'   programmati,   un   piano    straordinario    di    interventi
infrastrutturali da realizzare presso gli uffici di cui  all'articolo
16  del  codice  della  navigazione  rientranti   nell'ambito   della
giurisdizione della  medesima  Direzione  marittima  e  dalla  stessa
individuati. 
  267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro  per
l'anno 2026 e a 998.000 euro per l'anno 2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  898,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
  268. All'articolo 13 del  decreto-legge  30  giugno  2025,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118,  al
comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  dipendenti
del Ministero dell'economia e delle finanze, in  ogni  caso,  possono
essere nominati  negli  organi  di  amministrazione  e  controllo  di
societa' partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i  relativi
compensi sono corrisposti direttamente  al  medesimo  Ministero,  che
provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti». 
  269. Al fine di incrementare e potenziare  le  funzioni  in  ambito
territoriale  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli,   con
conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare  alle
sedi territoriali, all'articolo  23-quinquies,  comma  1-quater,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  parole:  «di  3  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «di quattro unita'». Per l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  277.051  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026. 
  270. In deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2026  l'Istituto  nazionale
di  statistica  (ISTAT)  puo'  incrementare,  a  valere  sul  proprio
bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennita' per  oneri
specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo
8 della sezione seconda del  CCNL  per  il  personale  dirigente  del
comparto Istituzioni ed Enti di ricerca  e  sperimentazione  -  parte
economica 1996-1997, del 5 marzo 1998,  in  misura  non  superiore  a
347.197   euro   considerati   gli   oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione. 
  271. Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB), istituito  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' un organismo  consultivo
del Governo ed  e'  composto  da  un  massimo  di  trentasei  membri,
compreso il presidente. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  40,
comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e'  un  organismo  con
sultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo, ed  e'  composto
da un massimo di venti membri, compreso il presidente. I  membri  del
CNB e i membri del CNBBSV sono nominati per quattro anni, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  272. Le finalita', i compiti, il funzionamento  e  la  composizione
del CNB e del CNBBSV sono definiti con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri che,  in  coerenza  con  i  relativi  compiti,
individua, quali  componenti  del  CNB,  senza  diritto  di  voto,  i
presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti  pubblici.
Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di  cui  al  comma
271  e'   corrisposto   un   gettone   di   presenza,   nel   limite,
rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri
a carico dell'amministrazione, per seduta,  fino  ad  un  massimo  di
quindici sedute annue. A tal fine e' autorizzata la spesa di  678.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
  273. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 65, le parole: «dell'Autorita' per le garanzie  nelle
comunicazioni» sono soppresse; 
    b) i commi 66, 66-bis e 66-ter sono sostituiti dai seguenti: 
      «66. A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle spese derivanti  dal
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  si
provvede mediante un contributo annuale avente natura tributaria,  da
corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura  del  2
per mille dei ricavi, come definiti ai sensi del comma 66-bis,  terzo
periodo, derivanti dalle seguenti attivita': 
        a) fornitura, gestione e messa  a  disposizione  di  reti  di
comunicazioni  elettroniche  e   infrastrutture   digitali,   nonche'
attivita' di operatore di rete  anche  televisivo  e  prestazione  di
servizi di comunicazioni elettroniche, inclusi i servizi  interattivi
associati o di accesso condizionato e l'utilizzo anche  indiretto  di
risorse di numerazione, ai sensi del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259; 
        b)  prestazione  dei  servizi  postali  oggetto  di   licenza
individuale e autorizzazione  generale,  ivi  inclusi  i  servizi  di
corriere espresso e i  servizi  di  consegna  pacchi,  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 
        c) fornitura di servizi di media audiovisivi  e  radiofonici,
di radiodiffusione sonora,  nonche'  di  servizi  di  piattaforme  di
condivisione di video e di  contenuti,  di  creazione,  produzione  o
organizzazione di contenuti sulle piattaforme per la condivisione  di
video, di produzione  o  distribuzione  di  programmi  audiovisivi  e
radiofonici, compresi i format, nonche' di opere  cinematografiche  e
musicali,  di   attivita'   pubblicitaria   e   di   sponsorizzazione
realizzata, anche online, direttamente o mediante  concessionarie  di
pubblicita', ai sensi del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
208, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177; 
        d) editoria, anche  elettronica,  e  prestazione  di  servizi
della societa' dell'informazione  che  consentono  l'utilizzo  online
delle pubblicazioni di carattere giornalistico, nonche' di agenzia di
stampa, di media monitoring e di rassegna stampa di  cui  al  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 177; 
        e) prestazione di servizi digitali,  anche  tramite  siti  di
e-commerce,  nonche'  prestazione  di  servizi  intermediari  di  cui
all'articolo 3, lettere g), i) e j), del regolamento  (UE)  2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  ottobre  2022,  non
ricompresi nelle lettere da a) a d) del presente comma. 
      66-bis. Per le spese relative  all'esercizio  delle  competenze
attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si  provvede
con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo  dei
ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da
parte dell'organizzatore della competizione sportiva.  Per  le  spese
relative all'esercizio delle competenze  attribuite  dalla  legge  14
luglio 2023, n. 93, e' stabilito un contributo ulteriore nella misura
dello 0,5 per mille dei ricavi  derivanti  dalla  commercializzazione
dei diritti sulle opere  musicali,  cinematografiche  e  audiovisive,
compresi i format televisivi; dall'attivita' di  intermediazione  dei
diritti d'autore  e  connessi  da  parte  di  organismi  di  gestione
collettiva ed entita' di gestione indipendenti ai sensi  del  decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media
audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di  diritti  delle
opere riguardanti eventi sportivi. Per "ricavi" si intendono i ricavi
realizzati nel territorio  nazionale,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci  di  societa'  aventi  sede   all'estero,   come   risultanti
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, o, per  i  soggetti  non
obbligati alla redazione di tale bilancio,  dalle  omologhe  voci  di
altre scritture contabili. 
      66-ter. In sede di prima applicazione, per i soggetti  operanti
negli ambiti di attivita' di cui alle lettere a) e b) del  comma  66,
la misura dell'aliquota del contributo stabilita  dall'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025 e' incrementata dello
0,1  per  mille  per  anno,  a  partire  dall'anno  2026,   sino   al
raggiungimento del limite di cui al medesimo comma 66. 
      66-quater.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2029,   eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione di  cui
al comma  66  possono  essere  disposte  con  deliberazione  motivata
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   sottoposta
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 65, fino
al limite massimo del 2,5 per mille.  In  ogni  caso,  gli  eventuali
incrementi dell'aliquota di cui al comma 66, fino al limite  del  2,5
per mille, possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per
mille annui, e comunque per non piu' di tre incrementi  nell'arco  di
un quinquennio. 
      66-quinquies. Resta  fermo  il  potere  dell'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  di  stabilire  eventuali  soglie   di
esenzione per i casi in cui il contributo  risulterebbe  inferiore  o
uguale a 100 euro». 
  274. L'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 16. - (Diritti amministrativi) - 1. Oltre ai contributi  di
cui all'articolo 42 e al contributo per  le  spese  di  funzionamento
dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  alle
imprese che forniscono reti o servizi  ai  sensi  dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti
diritti amministrativi che  coprano  complessivamente  i  soli  costi
amministrativi  sostenuti   per   la   gestione,   il   controllo   e
l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti  di
uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma  2,  ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione  e
di standardizzazione, di analisi  di  mercato,  di  sorveglianza  del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato,  nonche'
di preparazione e  di  applicazione  del  diritto  derivato  e  delle
decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia
di accesso e interconnessione, dovuti per le attivita' di  competenza
del Ministero. I diritti amministrativi  sono  imposti  alle  singole
imprese in modo  proporzionato,  obiettivo  e  trasparente,  tale  da
minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 
    2. Per la copertura  dei  costi  amministrativi,  la  misura  dei
diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato
12. Il Ministero, nel determinare l'entita' della contribuzione, puo'
definire eventuali soglie di esenzione. 
    3. Il Ministero pubblica annualmente nel  proprio  sito  internet
istituzionale i costi amministrativi sostenuti per  le  attivita'  di
cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi,
rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle  eventuali  differenze
tra l'importo totale dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  sono
apportate le opportune rettifiche. Le  modifiche  sono  apportate  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze». 
  275. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge cessano gli effetti  delle  norme  di  previsione  del  sistema
contributivo a carico del  mercato  di  riferimento  quale  fonte  di
finanziamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  276. Al fine di rafforzare la tutela e la  promozione  dei  diritti
delle persone di minore  eta',  all'articolo  5-bis  della  legge  12
luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorita' garante per l'infanzia
e l'adolescenza, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Gli
incarichi dirigenziali relativi  al  posto  di  livello  dirigenziale
generale e  ai  posti  di  livello  dirigenziale  non  generale  sono
conferiti secondo le procedure di cui all'articolo 19,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente  alla
posizione di livello dirigenziale  generale  e  a  una  posizione  di
livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo  19,  comma
5-bis, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Fermo
restando il  limite  della  dotazione  organica  di  cui  al  secondo
periodo, per esigenze organizzative o  di  funzionamento  l'Autorita'
garante puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione  di  comando,
distacco,  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto   previsto   dai
rispettivi  ordinamenti,  appartenente   ad   altre   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. In aggiunta al personale di cui al comma 1, il titolare
dell'Autorita' garante puo'  avvalersi,  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di  un
consigliere, quale supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni
e per il raccordo con l'Ufficio dell'Autorita' garante, con  incarico
di durata  non  superiore  al  mandato  del  titolare  dell'Autorita'
garante e con compenso annuo omnicomprensivo non superiore  a  80.000
euro,  al  lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi   a   carico
dell'amministrazione, nonche' di esperti a titolo gratuito oppure con
un compenso annuo omnicomprensivo non superiore  a  30.000  euro  per
ciascun incarico, al lordo  degli  oneri  fiscali  e  contributivi  a
carico dell'Autorita' garante, per  un  importo  massimo  complessivo
annuo pari a 100.000 euro». 
  277. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere  dall'anno  2026,
si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far
fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  278. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024,  n.
207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni  di
cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e  a
tal fine e' autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese,
la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026  e
2027». 
  279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400  euro
per ciascuno degli anni 2026 e  2027,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2024, n. 207. 
  280. Al fine di tutelare gli interessi essenziali  della  sicurezza
dello Stato e di rafforzare le  capacita'  industriali  della  difesa
riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico
e sistemi d'arma, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  sono
individuate, anche con funzioni ricognitive  e  comunque  nell'ambito
delle risorse previste a legislazione vigente, le attivita', le  aree
e le relative opere, nonche' i progetti infrastrutturali, finalizzati
alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione, alla  gestione
e allo sviluppo delle capacita' industriali della difesa, qualificati
come di interesse strategico per la difesa nazionale. 
  281. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione
del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per  i  profili  di
studio e ricerca in  materia  di  finanza  degli  enti  dell'economia
sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile  e
sociale della politica tributaria e fiscale nazionale,  e'  istituito
presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze  un  comitato  di
esperti con funzioni consultive, i  cui  membri  sono  nominati,  con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   tra   i
rappresentanti degli enti  di  rappresentanza  dei  diversi  soggetti
operanti nell'ambito dell'economia sociale, di  cui  uno  individuato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con  il  medesimo
decreto sono definiti la durata e il compenso  nel  limite  di  spesa
complessivo di 300.000 euro  annui.  Per  l'attuazione  del  presente
comma e' autorizzata la spesa  di  300.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026. 
  282. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo  9-quater,  comma
6,  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024,  n.  101,  all'atto  della
sostituzione  per  cessazione  del  personale  dirigenziale   e   non
dirigenziale   proveniente    dall'incorporata    societa'    Sistema
informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN  S.p.A.,
i fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono adeguati  in  modo  tale  da
assicurare l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno
2024. 
  283. Al fine di garantire  la  programmazione  e  il  coordinamento
delle attivita' di rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche  amministrazioni,   anche   in   termini   di   performance
amministrativa, garantendo il  consolidamento  a  lungo  termine  dei
traguardi raggiunti con il PNRR,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri   provvede,   nell'ambito   della   sua   autonomia,    alla
riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevedendo
l'istituzione  di  un  posto  di  funzione  dirigenziale  di  livello
generale, da conferire ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento
della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione  di  cui
al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale,  per
lo  svolgimento  di  compiti  di  consulenza,  studio  e  ricerca  e'
assegnata  a  supporto  del  capo  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale puo'
essere  coperta  anche  in  deroga  ai  limiti  percentuali  di   cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Per l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa  di
euro 316.171 nell'anno 2026 e  di  euro  313.671  annui  a  decorrere
dall'anno 2027. 
  284. Al fine di assicurare  le  attivita'  di  cui  al  comma  714,
nonche' quelle di cui al comma 227 la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri   provvede,   nell'ambito   della   sua   autonomia,    alla
riorganizzazione del Dipartimento per le politiche  in  favore  delle
persone con disabilita'  prevedendo  l'istituzione  di  un  ulteriore
ufficio dirigenziale di livello generale,  articolato  in  due  nuovi
servizi  dirigenziali  di  livello  non  generale,  con   conseguente
incremento della dotazione  organica  della  medesima  Presidenza.  I
relativi posti sono coperti anche in deroga ai limiti percentuali  di
cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303. Il citato Dipartimento  e',  altresi',  autorizzato  ad
avvalersi  di  ulteriori  cinque  unita'  di  personale  di  prestito
proveniente dal comparto funzioni centrali, sezione  Ministeri,  area
dei funzionari, anche in aggiunta al contingente di cui  all'articolo
9, comma 5, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 303  del
1999. Il Dipartimento e'  autorizzato  a  trasferire  all'INPS  quota
parte del Fondo di cui al comma  227  affinche',  entro  il  mese  di
settembre  dell'anno  2026,  implementi   la   relativa   piattaforma
informatica nonche' per la successiva manutenzione, in misura pari  a
1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di  euro  nell'anno
2027 e 0,23 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2028.  Per
l'attuazione del presente comma, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
891.040 per l'anno 2026 e di euro 871.040 annui a decorrere dall'anno
2027. 
  285. L'articolo 7-ter del  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.  69,  e'
abrogato. 
  286.  Al  fine  di  rafforzare  le   attivita'   di   vigilanza   e
regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e
monitoraggio, politiche del lavoro e politiche  sociali,  nonche'  di
assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR,  fino  al
31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
puo' conferire, per la durata massima di tre  anni  non  rinnovabili,
due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre  ai  limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Detti incarichi possono essere conferiti anche
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 
  287. Gli incarichi di cui al comma  286  sono  conferiti  a  valere
sulle risorse finanziarie disponibili e  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  288. Agli oneri derivanti  dal  comma  283,  pari  a  316.171  euro
nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno  2027,  e
dal comma 284, pari a 891.040 euro nel l'anno 2026 e a  871.040  euro
annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: 
    a) quanto a 311.491 euro annui per ciascuno  degli  anni  2026  e
2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti  dai
risparmi di spesa recati dal comma 285; 
    b) quanto a 895.720 euro per l'anno  2026,  a  873.220  euro  per
l'anno 2027 e a 1.184.711 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  289. Il limite previsto dall'articolo 11, comma 3, del  regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2019, n. 100, pari al 5 per cento del contingente di cui ai commi 1 e
2 del medesimo articolo 11, per l'assegnazione di collaboratori  agli
uffici di diretta collaborazione del  Ministro  della  giustizia,  e'
elevato al 10 per cento. 
  290. Ai fini di cui al comma 289 e' autorizzata la spesa di 900.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026  e  la  dotazione  di  bilancio
destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo  11,  comma  10,  del
medesimo decreto e' incrementata di 1.600.000 euro annui a  decorrere
dal 1° gennaio 2026. 
  291. Il limite di spesa previsto  dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2026,  2027  e  2028,
non  si  applica  ai  mezzi  utilizzati  per  i  servizi  strumentali
all'esercizio della funzione giurisdizionale. 
  292. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal  comma  291  e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno  degli  anni  2026,
2027 e 2028. 
  293. Al fine di garantire il  miglioramento  dell'efficienza  della
giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando  la
funzionalita' degli uffici  giudiziari  e  valorizzando  l'esperienza
dell'ufficio per il  processo  tramite  la  stabilizzazione  prevista
dall'articolo  16-bis  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  al
medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
graduatorie  distrettuali  formatesi  a   seguito   della   selezione
comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono  utilizzabili  in
via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il  Ministero  procede
altresi'  alla  formazione  di  una  graduatoria  unificata,   avente
validita' triennale e finalizzata  agli  scorrimenti  tra  distretti,
sulla  base  del  punteggio  attribuito  all'esito  della   procedura
selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui
al regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini  della  procedura
selettiva.  Successivamente  allo   scorrimento   della   graduatoria
unificata da parte del Ministero della giustizia  fino  all'integrale
copertura dei posti, la medesima graduatoria  e'  utilizzabile  dalle
altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I  dipendenti  presenti
nella  graduatoria  del  distretto  di   Trento   sono   oggetto   di
stabilizzazione  da  parte   della   regione   Trentino-Alto   Adige,
nell'ambito delle proprie  facolta'  assunzionali  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione
puo', senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,
modificare   la   dotazione   organica   degli   uffici   giudiziari.
Successivamente all'integrale copertura dei posti  del  distretto  di
Trento, il  Ministero  della  giustizia  puo'  scorrere  la  relativa
graduatoria nell'ambito dei distretti  geograficamente  limitrofi  e,
successivamente all'integrale copertura  dei  relativi  posti,  negli
ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive  e'
autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026»; 
    b) al comma 2: 
       1) al primo  periodo,  le  parole:  «ventiquattro  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»; 
       2)  dopo  il  primo  periodo   sono   inseriti   i   seguenti:
«L'assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026  per  coloro  che
sono  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  merito  formatesi
all'esito della selezione comparativa, a condizione  che  i  medesimi
abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta
alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima  data.
Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono  rese
disponibili anche per lo scorrimento  da  parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni»; 
       3) al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente
e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  in  aggiunta  alle  ordinarie   facolta'
assunzionali». 
  294. Per le medesime finalita' di cui al  comma  293  del  presente
articolo, all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2025, n. 25, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  maggio
2025, n. 69, dopo  le  parole:  «e  all'articolo  13,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023,  n.  112,»  sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' all'articolo 5, comma 5, della legge 21  febbraio  2024,  n.
14». 
  295. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c),  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  le  parole:  «a  euro
25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000». 
  296. All'articolo 19-quater,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «a euro 15.500»  sono
sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000». 
  297. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 549: 
      1) al primo periodo, le parole: «d'indirizzo» sono soppresse; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il  Comitato
e' formato da tredici componenti, di cui uno designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta  del  capo  del  Dipartimento
della protezione civile della medesima Presidenza,  con  funzione  di
coordinatore, e da dodici esperti designati uno  dal  Ministro  della
difesa, uno dal Ministro dell'universita' e della  ricerca,  uno  dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  uno
dal Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  uno  dal  Ministro
della cultura e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; 
      3) al terzo periodo: 
        3.1) dopo le  parole:  «per  il  tramite»  sono  inserite  le
seguenti: «del coordinatore e»; 
        3.2) la parola: «Ministero», ovunque ricorre,  e'  sostituita
dalla seguente: «Ministro»; 
        3.3) le parole: «dell'istruzione,» sono soppresse; 
        3.4) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  del
direttore dell'Agenzia di cui al comma 551»; 
    b) al comma 550: 
      1) al primo periodo, le parole:  «presso  la»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile
della»; 
      2) il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al comma 551: 
      1) le parole: «, con sede centrale in Bologna,» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
        «g-bis) coordinamento degli enti meteo di cui all'articolo 2,
comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 ottobre 2020, n.  186,  per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma»; 
    d) al comma 554, lettera b), le  parole:  «facolta'  assunzionali
previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle  seguenti:
«risorse finanziarie disponibili di cui al comma 559»; 
    e) il comma 557 e' sostituito dal seguente: 
      «557. Lo statuto di ItaliaMeteo, predisposto nel rispetto degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'
adeguato alle disposizioni del presente comma  ed  e'  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del
Dipartimento della Protezione civile, previo parere della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Comitato di cui al  comma
549  e  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  L'Agenzia
ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di  vigilanza  del
Dipartimento   della   protezione   civile,   sentito   il   Ministro
dell'universita'  e   della   ricerca   relativamente   all'attivita'
scientifica e di ricerca. Il medesimo Dipartimento formula  le  linee
guida strategiche per ItaliaMeteo, sentiti  il  Comitato  di  cui  al
comma 549 e il Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo  statuto
individua la sede, gli organi e la dotazione organica dell'Agenzia di
cui al comma 553  e  definisce  le  modalita'  di  svolgimento  delle
funzioni di vigilanza. Le funzioni di misurazione e valutazione della
performance sono assicurate  dalle  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  con  le   modalita'   definite   ai   sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»; 
    f) il comma 559 e' sostituito dal seguente: 
      «559. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  e'  istituito  per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  un
Fondo  per  il  finanziamento  dell'Agenzia  ItaliaMeteo,   con   una
dotazione pari a euro 6.902.500 annui  a  decorrere  dall'anno  2026,
destinato  alla  copertura  delle  spese  di   funzionamento   e   al
finanziamento delle relative attivita'». 
  298. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli organi dell'Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio
dei revisori,  decadono  ed  e'  nominato  Commissario  straordinario
dell'Agenzia il capo del Dipartimento della  protezione  civile,  che
provvede a presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della  presente  legge,  la  proposta  del  nuovo  statuto  in
coerenza con le disposizioni di cui  al  comma  557  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito  dalla  lettera
e) del comma 297 del presente articolo. 
  299. Il Commissario straordinario di  cui  al  comma  298,  per  il
periodo in  cui  e'  in  carica,  assume  i  poteri  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione degli  organi  decaduti  ai  sensi  del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla  data  in  cui  il  nuovo
statuto  acquista  efficacia  sono  nominati  tutti  i  nuovi  organi
dell'Agenzia. 
  300. Il Commissario straordinario di cui  al  comma  298  resta  in
carica fino  alla  nomina  del  nuovo  direttore  dell'Agenzia  e  il
collegio dei revisori resta in carica  fino  alla  nomina  del  nuovo
organo.