art. 1 (commi 401-500)
  401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30  dicembre  2023,  n.
213, le parole: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle
seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
  402.  Al  fine  di  promuovere  modelli  innovativi   di   gestione
clinico-organizzativa,   nonche'   di    potenziare    la    qualita'
dell'assistenza  erogata  dagli  ospedali,   e'   avviata,   in   via
sperimentale, per l'anno 2026, una specifica  progettualita'  rivolta
agli istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)
pubblici  e  agli  ospedali  di   rilievo   nazionale   e   di   alta
specializzazione. 
  403. Per le finalita' di cui al comma 402 e' autorizzata  la  spesa
complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da  ripartire  tra
le regioni  e  le  province  autonome  interessate  con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere  sulle  risorse
di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30  dicembre  2024,  n.
207. 
  404. La disposizione di cui al comma 403 e' approvata  ai  sensi  e
per gli  effetti  dell'articolo  104  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
  405. Al fine di assicurare la continuita' assistenziale nell'ambito
dell'Unione europea mediante la realizzazione di  infrastrutture  che
prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero  e  consentono
la traduzione e lo scambio delle ricette  mediche  elettroniche,  del
profilo sanitario sintetico, dei  documenti  clinici  originali,  dei
referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e  dei
referti di diagnostica  per  immagini,  tramite  il  Sistema  tessera
sanitaria, e' autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026  e
di  euro  793.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,  da  gestire
nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
e la societa' SOGEI S.p.A.  Le  risorse  di  cui  al  presente  comma
costituiscono incremento del limite di  spesa  annuo  della  medesima
convenzione. 
  406. Agli oneri  derivanti  dal  comma  405  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse destinate  al  perseguimento  degli  obiettivi
sanitari di carattere prioritario  e  di  rilievo  nazionale  di  cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, indicate all'articolo 1, comma  275,  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207. 
  407. A decorrere  dall'anno  2026,  in  adempimento  degli  impegni
finanziari assunti dall'Italia in favore  del  Centro  internazionale
per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo  di
Parigi del 25 gennaio 1924,  istitutivo  dell'Ufficio  internazionale
delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanita'
animale, i contributi  annuali  dovuti  ai  due  enti  predetti  sono
determinati sulla base  della  richiesta  degli  organismi  direttivi
degli  stessi,  conformemente   agli   atti   adottati   secondo   le
disposizioni   dei   rispettivi   ordinamenti   e   degli    obblighi
internazionali assunti dall'Italia  al  riguardo  e,  in  ogni  caso,
tenuto  conto  della  disponibilita'  sul  pertinente   capitolo   di
bilancio. 
  408.  L'assegnazione  dei  contributi  di  cui  al  comma  407   e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute. 
  409. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre  1980,
n. 927, sono abrogate. 
  410. Al fine di  garantire  l'omogeneita'  a  livello  nazionale  e
l'efficienza  nell'attuazione  delle  politiche  di   prevenzione   e
nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante  l'impiego  dei
servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas), in qualita' di Agenzia nazionale per  la  sanita'
digitale (ASD),  ai  sensi  dell'articolo  21  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25, e' assegnata la somma di 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei
servizi  di  telemedicina  mediante  l'implementazione  di  procedure
finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi  medici
idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei  pazienti,  nonche'  a
favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina. 
  411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della  salute,  su  proposta
dell'Agenas  d'intesa  con  le  competenti  Direzioni  generali   del
Ministero della salute, sentito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i  professionisti
sanitari interessati da quanto previsto dal  comma  410,  nonche'  le
modalita' di assegnazione dei medesimi dispositivi. 
  412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a  20
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 275,  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207. 
  413. In caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 2 del decreto del  Ministro  della  salute  29  dicembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio  2024,
o di presentazione di una dichiarazione incompleta o  non  veritiera,
il Ministero della salute, entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno
successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe  dovuto  essere
presentata o e' stata presentata, notifica al  contribuente  apposito
avviso di accertamento con il quale procede alla  determinazione  del
fatturato e del contributo dovuto. 
  414.  Resta  salva  la  possibilita'   per   il   contribuente   di
regolarizzare  spontaneamente  l'omesso  o  parziale  versamento  del
contributo, prima che sia stato notificato l'avviso  di  accertamento
di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti  il  contributo  e  gli
interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni. 
  415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o
parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma  413,
si applica una sanzione amministrativa  pari  al  30  per  cento  del
contributo non versato. La sanzione e' ridotta  a  un  decimo  se  il
versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura
ridotta e'  eseguito  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
notifica dell'avviso di accertamento. 
  416. L'avviso di accertamento  di  cui  al  comma  413  costituisce
titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica  senza
che sia avvenuto il pagamento integrale del  dovuto,  le  somme  sono
affidate in carico  all'agente  della  riscossione  per  il  recupero
coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi  e
la sanzione in misura piena. 
  417. L'espressione «vendita al Servizio  sanitario  nazionale»,  di
cui agli articoli 15, comma 2, lettera  h),  della  legge  22  aprile
2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
137, si intende  riferita  alla  sola  vendita  diretta  al  Servizio
sanitario nazionale. 
  418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di  cui
agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n.
53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e  24
del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  138,  le  aziende  il  cui
fatturato derivante  dalla  vendita  diretta  al  Servizio  sanitario
nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000. 
  419. All'articolo 2 del  decreto-legge  17  febbraio  2022,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo
il comma 2-sexies e' inserito il seguente: 
    «2-septies.   Il   Commissario   straordinario,    con    proprio
provvedimento,  definisce  i  criteri  di  ripartizione  delle  somme
previste  dal  comma  2-sexies  tra   le   regioni   interessate   al
depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalita' del
medesimo comma». 
  420. Al fine di assicurare  l'assistenza  dei  bambini  affetti  da
malattia oncologica, le risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. 
  421. Alle persone affette da forme di epilessia  farmacoresistente,
certificata,  in  coerenza   con   le   linee   guida   nazionali   e
internazionali,   dal   medico   competente   per    le    epilessie,
caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente  e  di
capacita'  d'agire,  su  richiesta  dell'interessato,  a  seguito  di
accertamento sanitario, e' riconosciuta  la  necessita'  di  sostegno
elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato  dall'articolo  3  del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. 
  422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30  dicembre  2024,  n.
207, dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte  le  seguenti:
«, nonche' per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori
socio-sanitari,  di  linee  di  indirizzo,  di  progetti  a   valenza
nazionale in  materia  di  prevenzione,  reinserimento,  valutazione,
raccolta ed elaborazione di dati». 
  423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle  strutture
sanitarie  pubbliche  e  individuare   margini   di   efficientamento
energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio  economico
degli enti del settore sanitario, e' istituito, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, un apposito tavolo tecnico. 
  424.  Al  tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  423  partecipano   i
rappresentanti  del  Ministero   della   salute   e   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' specifiche professionalita' da
individuare presso le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso
altri enti pubblici competenti per materia,  ai  quali  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  425. Il sistema di indicatori di performance dei  servizi  sanitari
regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge  30  dicembre
2024,  n.  207,  e'  integrato   con   un   monitoraggio   permanente
dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni  di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli  di  servizio
erogati, in coerenza con  i  criteri  di  riparto  vigenti  e  con  i
fabbisogni standard  di  cui  agli  articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
  426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,  dopo  il
comma 304 e' inserito il seguente: 
    «304-bis. La regione che non  raggiunge  la  soglia  di  garanzia
minima in una o  piu'  delle  macro-aree  o  per  singoli  indicatori
previsti  dal  nuovo  sistema  di  garanzia   per   il   monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della
salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138  del
14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo,
e' sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato
decreto del Ministro  della  salute  12  marzo  2019,  da  parte  del
Comitato permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei  Livelli
Essenziali  di  Assistenza,  istituito  ai  sensi   dell'articolo   9
dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale  n.  105  del  7  maggio  2005,  al  fine  di
individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento
entro i successivi due anni da parte della regione  della  soglia  di
garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori
utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto  previsto
ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, in materia di  verifica  degli  adempimenti  regionali  ai  fini
dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio  sanitario
nazionale». 
  427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari  di
reddito d'impresa che effettuano  investimenti  in  beni  strumentali
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello  Stato,
il relativo costo di acquisizione,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180  per  cento  per  gli
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella  misura  del  100  per
cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di  euro  e  fino  a  10
milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli  investimenti
oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni  di  euro  in  relazione
agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in  uno  degli
Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo
sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al  30
settembre 2028. 
  428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta  alle  imprese  in
stato di liquidazione  volontaria,  fallimento,  liquidazione  coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita'  aziendale  o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  dal  codice  della  crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un  procedimento
per la dichiarazione di  una  di  tali  situazioni.  Sono,  altresi',
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse  al
beneficio, la spettanza e' comunque  subordinata  al  rispetto  delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi  di  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
  429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta  per  gli
investimenti in: 
    a) beni  materiali  e  immateriali  strumentali  nuovi  compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV  e  V  annessi
alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale  di  gestione
della produzione o alla rete di fornitura; 
    b)  beni  materiali  nuovi  strumentali  all'esercizio  d'impresa
finalizzati  all'autoproduzione  di  energia  da  fonti   rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, compresi gli impianti per  lo  stoccaggio  dell'energia
prodotta. Con riferimento  all'autoproduzione  e  all'autoconsumo  di
energia da fonte solare, sono considerati agevolabili  esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. 
  430. Per l'accesso al beneficio  di  cui  al  comma  427  l'impresa
trasmette, in via telematica tramite una piattaforma  sviluppata  dal
Gestore dei servizi energetici - GSE  S.p.A.  (GSE),  sulla  base  di
modelli  standardizzati,  apposite  comunicazioni  e   certificazioni
concernenti gli investimenti agevolabili. 
  431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile  con  ulteriori
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che  abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno  non  copra
le medesime quote di costo dei singoli investimenti del  progetto  di
innovazione e non  porti  al  superamento  del  costo  sostenuto.  La
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre  sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti  per  i  medesimi  costi
ammissibili. La maggiorazione del costo  di  cui  al  comma  427  del
presente articolo non si applica agli  investimenti  che  beneficiano
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della  legge  30
dicembre 2024, n. 207. 
  432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione  del
costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo  a  titolo  oneroso
del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e'  destinato  a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se  appartenenti  allo
stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote  del
beneficio, come originariamente determinate, a condizione che,  nello
stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il  bene
originario  con  un   bene   materiale   strumentale   nuovo   avente
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il
costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore  al
costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del  nuovo
investimento. 
  433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative  delle  disposizioni  di
cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di
accesso al beneficio, nonche'  al  contenuto,  alle  modalita'  e  ai
termini  di  trasmissione  delle  comunicazioni   periodiche,   delle
certificazioni  e  dell'eventuale  ulteriore  documentazione  atta  a
dimostrare la spettanza del beneficio. 
  434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza  tener  conto  delle
disposizioni di cui ai commi da 427 a 436. 
  435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione  con  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle  procedure  di
accesso e controllo dell'agevolazione, nonche'  allo  sviluppo  della
piattaforma informatica di cui al comma  430,  anche  al  fine  delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 436. 
  436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  delle
informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy, provvede al monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dai
commi da 427 a 435 al fine di prevenire  l'eventuale  verificarsi  di
scostamenti  dell'andamento  degli  oneri  dallo   stesso   derivanti
rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di  verificarsi
scostamenti   dagli   effetti   finanziari   attesi,   il    Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a
12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono
sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a  euro
5.000». 
  438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  162,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «Per  gli  anni  2024  e  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024,  2025,  2026,  2027  e
2028» e le parole: «della regione» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle regioni Marche, Umbria e»; 
    b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1°  gennaio  2025
al 15 novembre 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  dal  1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre
2028»; 
    c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200  milioni  di
euro per l'anno  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  2.200
milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per
l'anno 2028». 
  439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini  della  fruizione  del
credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  16  del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal  comma  438  del  presente
articolo,  gli  operatori  economici  comunicano  all'Agenzia   delle
entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare  delle  spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che  prevedono  di
sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027  al  30  maggio
2027 l'ammontare delle spese ammissibili  sostenute  dal  1°  gennaio
2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre  2027  e
dal  31  marzo  2028  al  30  maggio  2028  l'ammontare  delle  spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che  prevedono  di
sostenere  fino  al  31  dicembre   2028.   A   pena   di   decadenza
dall'agevolazione, gli operatori economici che  hanno  presentato  la
comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio  2027  al
17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028  al  17  gennaio  2028  e  dal  3
gennaio 2029  al  17  gennaio  2029  all'Agenzia  delle  entrate  una
comunicazione integrativa attestante l'avvenuta  realizzazione  degli
investimenti indicati nella comunicazione  presentata  ai  sensi  del
predetto primo periodo. La  comunicazione  integrativa,  a  pena  del
rigetto della comunicazione  stessa,  reca,  altresi',  l'indicazione
dell'ammontare del  credito  d'imposta  maturato  in  relazione  agli
investimenti  effettivamente  realizzati  e  delle  relative  fatture
elettroniche  e  degli  estremi  della  certificazione  prevista  dal
decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche  di
coesione  e  il  PNRR  17  maggio  2024,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio  2024.  La  comunicazione  integrativa
indica un ammontare di  investimenti  effettivamente  realizzati  non
superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del
primo periodo del presente comma. 
  440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  approvati  i  modelli  di  comunicazione   da
utilizzare per le finalita' di cui al  comma  439,  primo  e  secondo
periodo, e  sono  definite  le  relative  modalita'  di  trasmissione
telematica. 
  441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per  gli  anni  2026,
2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal  comma  438  del  presente
articolo, l'ammontare  massimo  del  credito  d'imposta  fruibile  da
ciascun  beneficiario  e'  pari  all'importo  del  credito  d'imposta
risultante dalla comunicazione  integrativa  di  cui  al  comma  439,
secondo  periodo,  del  presente   articolo   moltiplicato   per   la
percentuale resa nota con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle  comunicazioni  integrative.  Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa  all'ammontare
complessivo  dei  crediti  d'imposta  indicati  nelle   comunicazioni
integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo. 
  442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 441 sono altresi'  resi  noti,  per  ciascuna
regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES  unica
e in modo distinto per ciascuna delle categorie di  microimprese,  di
piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese  come  definite
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027: 
    a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti
dal comma 439, secondo periodo; 
    b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data  del  31
dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028; 
    c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto. 
  443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a
442 si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR 17 maggio 2024. 
  444.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,   del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si  applicano  anche  in  relazione
agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Il contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  relativo  agli
investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di  spesa
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. 
  445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al  comma
444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal
31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle  spese  ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle  che  prevedono  di  sostenere
fino al 31 dicembre 2026,  dal  31  marzo  2027  al  30  maggio  2027
l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio  2027  e
quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e  dal  31
marzo 2028 al 30 maggio  2028  l'ammontare  delle  spese  ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle  che  prevedono  di  sostenere
fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione,  gli
operatori economici che hanno presentato la comunicazione di  cui  al
primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio  2027,  dal  3
gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029  al  17  gennaio
2029  all'Agenzia  delle  entrate   una   comunicazione   integrativa
attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella
comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. 
  446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  approvati  i  modelli  di  comunicazione   da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 445 e  sono  definite  le
relative modalita' di trasmissione telematica. 
  447. Ai fini del rispetto del limite annuale di  spesa  di  cui  al
comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta
fruibile da ciascun beneficiario  e'  pari  all'importo  del  credito
d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo
periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare  entro  dieci
giorni  dalla   scadenza   del   termine   di   presentazione   delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 445,  secondo  periodo.  Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa  all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui
al citato comma 445, secondo periodo. Nel  caso  in  cui  l'ammontare
complessivo dei crediti  d'imposta  richiesti  risulti  inferiore  al
limite annuale di spesa di cui al  comma  444,  secondo  periodo,  la
percentuale e' pari al 100 per cento. 
  448.  Alle  imprese  che,  ai  fini  della  fruizione  del  credito
d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18
novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di  cui
al secondo periodo del comma  486  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un  contributo,  sotto
forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento  dell'ammontare
del credito d'imposta richiesto  con  la  predetta  comunicazione,  a
condizione  che  non  abbiano   ottenuto   il   riconoscimento,   con
riferimento a uno o piu'  investimenti  oggetto  della  comunicazione
integrativa,  del  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  38  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 
  449. Ai fini del riconoscimento del credito  d'imposta  di  cui  al
comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile  2026  al  15  maggio
2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia
delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta  di
cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi  da
indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e  le  modalita'
di  trasmissione  della  stessa.  La  somma  del  credito   d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al
citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,  come
determinato sulla base dell'articolo 1, comma  488,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, non puo' comunque eccedere l'importo richiesto
con la comunicazione integrativa di cui all'articolo  1,  comma  486,
secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024. 
  450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma
4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito  d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere
proporzionalmente rideterminato. L'importo  indebitamente  utilizzato
e' restituito  mediante  versamento  da  eseguire  entro  il  termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le
imprese  beneficiarie  decadono  proporzionalmente   dal   contributo
riconosciuto ai sensi del  comma  448  qualora,  con  riferimento  al
credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, sia  accertata  l'insussistenza  di  uno  dei
requisiti previsti ovvero  qualora  la  comunicazione  presentata  ai
sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false
le dichiarazioni rese. 
  451. Il contributo di cui al comma 448  e'  utilizzabile  nell'anno
2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre  2026.
Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a
451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del
citato decreto del Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai  fini  delle
attivita' di controllo. 
  453. Al fine di incentivare il recupero delle  potenzialita'  e  di
sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e  retroportuali,  nelle
piattaforme logistiche nonche' negli agglomerati industriali  situati
nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua  del
Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7,  indicate  nella  Carta  degli
aiuti a finalita' regionale  per  l'Italia  per  il  periodo  dal  1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con  la  decisione  della
Commissione europea  C(2021)  8655  final  del  2  dicembre  2021,  e
successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023)
8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali
intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,  le  cui  perimetrazioni
sono proposte dall'Autorita' di  sistema  portuale  del  Mar  Tirreno
centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e,  nelle  altre
aree, dalla regione Lazio e sono  approvate  con  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  454. Alle imprese attive nel settore della produzione  primaria  di
prodotti agricoli e nel settore della pesca e  dell'acquacoltura  che
effettuano investimenti in beni materiali e  immateriali  strumentali
nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui  agli  allegati
IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e
fino al 28 settembre 2028 e' concesso un contributo, sotto  forma  di
credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti
fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457. 
  455. Per gli investimenti di cui al comma 454  effettuati  mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto  dal
locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono  ceduti  a
terzi o destinati a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
nonche' in caso di mancato esercizio  dell'opzione  per  il  riscatto
nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di  completamento  degli
investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454  a  459  e'
corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall'originaria   base   di
calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente
gia'  utilizzato  in  compensazione  e'  direttamente  riversato  dal
beneficiario entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le
suddette ipotesi, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,
commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  in  materia  di
investimenti sostitutivi. 
  456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente
articolo non si  applica  agli  investimenti  che  beneficiano  delle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  446,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti  effettuati  dai  soggetti
che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da  427  a
436 e da 462 a 465 del presente articolo.  Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo  non  porti  al  superamento  del
costo sostenuto. 
  457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459  spetta  nei
limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del
triennio   2026-2028   ed   e'   utilizzabile    esclusivamente    in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a  partire  dall'anno  successivo  a  quello  di
sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano  i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si  avvalgono
del credito d'imposta di cui ai commi da 454  a  459  sono  tenuti  a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea  a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione  dei
costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e
gli altri documenti  relativi  all'acquisizione  dei  beni  agevolati
devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di  cui  ai
commi da 454 a 459 . L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili
e  la  corrispondenza  delle  stesse  alla  documentazione  contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita  certificazione
rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei  conti.
Per le imprese non obbligate per  legge  alla  revisione  legale  dei
conti, la certificazione e' rilasciata  da  un  revisore  legale  dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il  revisore
legale dei  conti  o  la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti
osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in  attesa  della
loro adozione, quelli previsti dal  codice  etico  dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate
per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per
adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione
contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento
del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,
fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457. 
  459. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono stabiliti, nel  rispetto  della  normativa
europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e  le  modalita'  per
l'attuazione  delle  disposizioni  dei  commi  da  454  a  458,   con
particolare riguardo alle procedure  di  concessione  finalizzate  ad
assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457.  Agli
adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro  nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
  460. Le percentuali rese note con il  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025,
emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839
per  cento  con  riferimento  agli  investimenti   effettuati   dalle
microimprese e dalle  piccole  e  medie  imprese  nel  settore  della
produzione primaria di prodotti agricoli e nel  settore  forestale  e
nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli  investimenti
effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma
entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  461. Agli oneri in termini di  indebitamento  netto  derivanti  dal
comma 460, pari a  133,289  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  si
provvede, quanto a 62,289 milioni di euro,  a  valere  sulle  risorse
disponibili nella contabilita' speciale n. 1778,  intestata  «Agenzia
delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'articolo  3,  comma
14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024,  n.  202,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e,  quanto  a
71 milioni di euro, mediante  corrispondente  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle  risorse  disponibili
in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge  30
dicembre 2023, n. 213. 
  462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19  settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «Per  gli  anni  2024  e  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le
parole: «50 milioni  di  euro  per  l'anno  2025»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e per l'anno 2026»; 
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «al  15  novembre  2025»  sono
inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026». 
  463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19  settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162, come  modificato  dal  comma  462  del  presente  articolo,  gli
operatori economici comunicano  all'Agenzia  delle  entrate,  dal  31
marzo 2026 al 30 maggio 2026,  l'ammontare  delle  spese  ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle  che  prevedono  di  sostenere
fino al 15 novembre 2026. A pena di  decadenza  dall'agevolazione,  i
soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2026  al  2
dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute  dal  1°
gennaio  2026  al  15  novembre  2026.   Ai   fini   delle   predette
comunicazioni, i soggetti interessati si  avvalgono  del  modello  di
comunicazione gia' approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate
per l'anno 2025, con il contenuto e le modalita' di trasmissione  per
esso previsti. 
  464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto  per  l'anno
2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19  settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2023, n. 162, come modificato dal comma 462  del  presente  articolo,
l'ammontare massimo  del  credito  d'imposta  fruibile  da  parte  di
ciascun  beneficiario  e'  pari  all'importo  del  credito  d'imposta
richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare  entro  dieci
giorni  dalla   scadenza   del   termine   di   presentazione   delle
comunicazioni di  cui  al  comma  463.  La  suddetta  percentuale  e'
ottenuta rapportando il limite  complessivo  di  spesa  all'ammontare
complessivo  dei  crediti  d'imposta  richiesti.  Nel  caso  in   cui
l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  richiesti  risulti
inferiore al limite di spesa, la  percentuale  e'  pari  al  100  per
cento. Si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  18
settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264  dell'11
novembre 2024. 
  465.  Il  credito  d'imposta  di  cui   all'articolo   16-bis   del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come  modificato
dal comma 462 del presente articolo, e'  utilizzabile  esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24  esclusivamente
attraverso i servizi telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
delle entrate, pena il  rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  Al
credito d'imposta non si applica il limite  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  466.  Il  credito  d'imposta  di  cui   all'articolo   16-bis   del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come  modificato
dal comma 462 del presente articolo, e'  concesso  nel  rispetto  dei
limiti e delle condizioni, anche di  comunicazione,  pubblicazione  e
trasparenza, previsti dai  regolamenti  (UE)  2022/2472  e  2022/2473
della Commissione, del 14 dicembre 2022, che  dichiarano  compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del citato regolamento  (UE)
2022/2472 per le microimprese e le piccole  e  medie  imprese  attive
nella produzione agricola  primaria,  dagli  articoli  41  e  42  del
regolamento  (UE)  2022/2472  per  le  imprese  attive  nel   settore
forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33  e  36  del  regolamento
(UE) 2022/2473 per le  imprese  attive  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura e  dalla  sezione  1.1.1.1  della  parte  II  degli
Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e  forestale
e nelle zone rurali (2022/C 485/01)  per  le  grandi  imprese  attive
nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare
del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal  comma  462  del  presente
articolo, a valere sulle spese  ammissibili  effettuate  nel  periodo
indicato al comma 2 del medesimo articolo  16-bis,  a  partire  dalla
data di notifica della decisione di approvazione del regime di  aiuto
da parte della Commissione europea, alla quale e' notificato ai sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. Il credito d'imposta e' cumulabile con gli aiuti
de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano  ad  oggetto  i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non
comporti il superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto  piu'
elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento. 
  467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre  2024,  n.
190, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente: 
    «10-ter. Gli interventi di revisione  della  potenza  relativi  a
impianti esistenti, abilitati o autorizzati  insistenti  su  aree  di
demanio civico  in  assenza  di  sdemanializzazione  sono  consentiti
previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di  cui
al primo  periodo,  realizzati  mediante  il  ricorso  alle  migliori
tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo
rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi
stessi. Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  primo
periodo, l'indennita' di esproprio relativa  ai  terreni  di  demanio
civico e' determinata ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  ed  e'
corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico  per  essere
versata su apposito capitolo di bilancio.  Resta  fermo  il  rispetto
della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio». 
  468. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle microimprese e delle  piccole  e  medie
imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo
articolo 2 e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno  2026  e
di 450 milioni di euro per l'anno 2027. 
  469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il  comma
502 e' sostituito dal seguente: 
    «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel
territorio  nazionale,  anche  attraverso  interventi  in  grado   di
favorire   la   destagionalizzazione   dei   flussi   turistici,   la
digitalizzazione dell'ecosistema turistico,  le  filiere  turistiche,
gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di
governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura  non
regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri,
le condizioni e le  modalita'  per  la  concessione  di  agevolazioni
finanziarie  a  sostegno  degli  investimenti  privati   e   per   la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali». 
  470. Ai fini del  sostegno  e  dello  sviluppo  delle  filiere  del
turismo, anche di carattere industriale e commerciale, e' autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026,  2027  e
2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto  per  gli
investimenti privati nel settore.  I  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al  periodo
precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei  commi
502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.  207,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse  di  cui
ai commi da 469 a 471 del presente articolo  puo'  essere  destinata,
per ciascuno degli anni 2026, 2027 e  2028,  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 
  471. Per il finanziamento dei contratti di  sviluppo,  disciplinati
ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
autorizzata la spesa di 250 milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  50
milioni di euro per l'anno 2028 e 250  milioni  di  euro  per  l'anno
2029. 
  472. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 366, le parole:  «sostenendo»  fino  a  «resilienza,»
sono soppresse; 
    b) il comma 369 e' sostituito dal seguente: 
      «369. Le risorse annualmente stanziate  sui  Fondi  di  cui  ai
commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento,  per
iniziative cofinanziate dalle regioni e, per  la  quota  del  20  per
cento, per iniziative cofinanziate dal  Ministero  del  turismo.  Con
decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'accesso ai
Fondi di cui ai commi 366 e  368  nonche'  di  riparto  dei  medesimi
Fondi. Per le risorse di cui al  comma  368  il  decreto  di  cui  al
secondo  periodo  del  presente  comma  definisce  le  modalita'   di
monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonche' le
ipotesi di revoca in caso di mancata  alimentazione  dei  sistemi  di
monitoraggio  o  di  mancato  rispetto  dei  termini   previsti   dal
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»; 
    c) dopo il comma 369 e' inserito il seguente: 
      «369-bis. Con decreto del Ministro del turismo  sono  assegnate
le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento  alle
risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al  primo  periodo  del
presente comma definisce altresi' uno specifico piano  con  il  quale
sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici  di
progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma  procedurale  e
finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonche' le  modalita'  di
revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»; 
    d) il comma 370 e' sostituito dal seguente: 
      «370. Per le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  368,  da
programmare su base triennale, il decreto di  cui  al  comma  369  e'
adottato entro e non oltre il 30 aprile del  primo  anno  di  ciascun
triennio a decorrere dall'anno 2026, pena  la  revoca  delle  risorse
della prima  annualita'  del  triennio  di  riferimento.  Le  risorse
revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite». 
  473. E' autorizzata a favore della societa' ANAS S.p.A. la spesa di
90 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2026,  da  destinare
alle attivita' di monitoraggio,  sorveglianza,  gestione,  vigilanza,
infomobilita' e manutenzione delle  strade  inserite  nella  rete  di
interesse nazionale, ad integrazione delle  risorse  acquisite  dalla
medesima  societa'  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  integrate  dall'articolo  15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato  per  la
realizzazione del collegamento intermodale Roma  (Tor  de'  Cenci)  -
Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476,
della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  rientrano  le  procedure  di
affidamento  mediante  finanza   di   progetto   avviate   ai   sensi
dell'articolo 193 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
  475. Al fine di consentire il ripristino della viabilita' sulla  ex
SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la  realizzazione
degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera e' assegnato
alla provincia di Potenza un contributo  straordinario  di  1.210.000
euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
1.210.000 euro per l'anno 2026, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
  476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213,  dopo  il
comma 280 e' inserito il seguente: 
    «280-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il Commissario straordinario di cui  al  comma
280  assume  ogni   determinazione   ritenuta   necessaria   per   il
completamento della progettazione, l'affidamento e  la  realizzazione
della  "Piattaforma  logistica  di  Valle  Ufita".  A  tal  fine,  il
Commissario straordinario  di  cui  al  primo  periodo  opera  con  i
medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al  comma  280  e  puo'
nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti  di
cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati». 
  477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo  2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.
56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola  gestione
e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo,  nonche'  per  la
liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario,  il
medesimo Commissario e' autorizzato all'apertura di una  contabilita'
speciale in conformita' alle procedure di cui all'articolo  4,  comma
3-bis, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55». 
  478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  luglio  2025,  n.
105, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma   1,   per
l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilita'
e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto  e  logistica,
e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026
e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: 
      a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno  2026:  in
ragione  di   300.000   euro,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671,  della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e,  in  ragione  di  700.000  euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      b) quanto a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». 
  479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario  della
concessione e la realizzazione, entro i  tempi  e  con  le  modalita'
previsti, delle opere di messa in sicurezza e di  ammodernamento  del
sistema idrico del  Peschiera  (Lazio)  di  cui  all'allegato  IV  al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  nonche'  di  favorire   la
partecipazione degli operatori economici alle procedure  di  evidenza
pubblica di affidamento dei lavori occorrenti  per  la  realizzazione
delle  predette  opere  o  alle  procedure  di  riassegnazione  della
concessione medesima alla sua scadenza, la durata  della  concessione
del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2
- Lazio Centrale Roma puo' essere  rideterminata  in  proporzione  al
volume  degli  investimenti  posti  a  carico   del   concessionario,
occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non  assentiti
al momento del  rilascio  della  stessa.  La  rideterminazione  della
durata della concessione di cui al primo periodo non  puo',  in  ogni
caso, eccedere i dieci anni. Delle modalita' di  conseguimento  della
condizione di equilibrio economico-finanziario della  concessione  e'
data evidenza in un apposito piano economico-finanziario. 
  480.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   dell'intervento
«Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un
cronoprogramma  procedurale  e  finanziario  che  tenga  conto  delle
diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera.  Il
mancato rispetto del termine  di  adozione  del  decreto  di  cui  al
secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate  che  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il  decreto  di  cui  al  secondo
periodo sono altresi' previsti i criteri e le modalita' di revoca  in
caso  di  mancato  rispetto   del   cronoprogramma   o   di   mancata
alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello
Stato. 
  481. Al fine di incrementare il flusso  turistico  degli  aeroporti
della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un
numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere  dal  1°
gennaio 2026, negli aeroporti di  Rimini,  Forli'  e  Parma,  non  si
applica  l'addizionale  comunale  sui  diritti   d'imbarco   di   cui
all'articolo 2, comma 11, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350.
Conseguentemente, ai comuni della  regione  Emilia-Romagna  afferenti
agli  scali  aerei  di  cui  al  primo  periodo  non  sono  dovuti  i
trasferimenti di cui alla lettera a)  del  medesimo  comma  11  e  la
regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. 
  482. Per effetto di  quanto  disposto  al  comma  481,  la  regione
Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con  oneri
a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il
30 aprile di ciascun anno, l'importo di 1.912.300 euro annui. 
  483. Per effetto di  quanto  disposto  dai  commi  481  e  482,  e'
trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale  l'importo
di 1.471.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2026  ai  fini  della
relativa destinazione alle gestioni interessate.  Alle  finalita'  di
cui all'articolo 2, comma  11,  lettere  a)  e  b),  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di 294.200 euro annui a
decorrere dall'anno 2026. Alle finalita' di cui all'articolo 1, comma
1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato l'importo di
147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
  484. In caso di mancato o parziale versamento  delle  somme  dovute
entro i termini di cui al comma 482,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a  trattenere  l'importo  corrispondente
sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo,
a esclusione di quelle spettanti per  il  finanziamento  dei  diritti
sociali, delle politiche  sociali  e  della  famiglia  nonche'  della
tutela della salute. 
  485.  Per  interventi  normativi  in  materia   di   mobilita'   e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di  150
milioni di euro per l'anno 2027. 
  486. Nelle more del completamento degli interventi  nelle  gallerie
in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo  8  dell'allegato  A  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  4  marzo
2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al
fine di consentire  al  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  di
assicurare, in caso di incidente, l'accessibilita' in sicurezza  alle
gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e  sesto
del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2021,
n. 21, e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2026 e 2027. 
  487. Al fine di garantire un monitoraggio  del  costo  delle  opere
pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni  di
equilibrio contrattuale e sostenibilita' dei quadri  economici  delle
opere nel medio e lungo  periodo  e  coordinare  la  definizione  dei
prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.
36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti,  delle
attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori.  Il
prezzario nazionale, aggiornato con  cadenza  annuale  e  redatto  in
coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato codice  di
cui  al  decreto  legislativo  n.  36  del  2023  anche   avvalendosi
dell'attivita' del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6  del
predetto allegato  I.14,  opera  quale  strumento  di  supporto  alla
definizione  dei   prezzari   adottati   dalle   regioni   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 36 del 2023, nonche' dei  prezzari  speciali  adottati
dalle  stazioni   appaltanti   e   dagli   enti   concedenti   previa
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ai
sensi del medesimo comma 13.  A  tal  fine,  il  prezzario  nazionale
indica,  per  i  prodotti,  le  attrezzature  e  le  lavorazioni,  le
possibili soglie  di  variazione  di  prezzo  applicabili  a  livello
territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento,  dell'oggetto
dell'appalto  e  delle  specifiche  condizioni  di   esecuzione   del
medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nonche' le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  autorizzati
all'adozione  di  prezzari  speciali,  nell'esercizio  della  propria
autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei  prezzari,
eventuali scostamenti  dalle  stime  di  prezzo  e  dalle  soglie  di
variazione individuate dal prezzario nazionale. 
  488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al  comma
487 e di monitorare l'aggiornamento  dei  prezzari  regionali  e  dei
prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' la  coerenza  e
la congruita' nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al
comma 490 del presente articolo, e'  istituito  presso  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   l'Osservatorio   per   il
monitoraggio  dei  prezzari  delle  opere   pubbliche,   di   seguito
denominato  «Osservatorio».  L'Osservatorio   svolge   attivita'   di
raccolta,  analisi  e  confronto  dei  dati  relativi  ai  costi  dei
prodotti, delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  nonche'  delle
dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei
diversi  ambiti  territoriali,  al  fine  di  promuovere  metodologie
omogenee di formazione  e  aggiornamento  dei  prezzari,  nonche'  di
monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di  cui
al  comma  490  di  importo  superiore  a  100   milioni   di   euro.
L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo  di  coordinamento  di
cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al  citato  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 36 del 2023, e puo'  avvalersi  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di  missione,
assicurando  la  condivisione  dei   dati,   delle   metodologie   di
rilevazione e delle analisi di congruita' con il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e con le regioni. 
  489. L'Osservatorio e' istituito  presso  il  Dipartimento  per  le
opere  pubbliche  e  le  politiche  abitative  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e opera anche  attraverso  convenzioni
con universita' e istituti di formazione. Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
la composizione e le modalita'  di  funzionamento  e  di  svolgimento
delle attivita' di monitoraggio, di  verifica  e  di  raccolta  dati,
nonche' i criteri per la  pubblicazione  periodica  dei  rapporti  di
monitoraggio e delle risultanze delle  verifiche  di  coerenza  e  di
congruita' di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo
periodo  sono  altresi'  definite  le  modalita'  di   sottoposizione
all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di  progetti
di fattibilita' tecnica ed economica per la  realizzazione  di  opere
pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in
tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al
fine di acquisire un parere di congruita' dei costi del progetto,  di
natura non vincolante, che puo'  essere  considerato  anche  ai  fini
della  definizione  delle  priorita'  nell'accesso   ai   contributi.
L'Osservatorio e' composto da un numero massimo di dieci esperti, cui
compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000,  al  lordo  dei
contributi   previdenziali   e   degli   oneri   fiscali   a   carico
dell'amministrazione per singolo incarico.  Ai  fini  dell'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro  600.000  annui  a
decorrere dall'anno  2026  per  i  compensi  spettanti  agli  esperti
nonche' per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con universita'
e istituti di formazione. 
  490. Per gli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli
affidati a  contraente  generale,  nonche'  per  gli  accordi  quadro
aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della  data
di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del  citato  codice  di
cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con
termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato  di
avanzamento  dei  lavori,  afferente  alle  lavorazioni  eseguite   o
contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita' dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio
2026 fino alla data di fine lavori, e' adottato applicando, anche  in
deroga alle clausole contrattuali  o  agli  indici  di  aggiornamento
inflativo previsti  dalla  normativa  applicabile  al  contratto,  in
aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara,  al
netto  dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,   i   prezzari
predisposti annualmente dalle regioni e dalle  province  autonome  ai
sensi  dell'articolo  41  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione
vigente, i prezzari speciali  adottati  ai  sensi  dell'articolo  41,
comma 13, terzo periodo,  del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  36  del   2023.   I   maggiori   importi   derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto  dei
ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono  riconosciuti  dalla
stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi  dei
commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per  i  contratti  con
termine finale di presentazione delle offerte entro  il  31  dicembre
2021 e nella misura dell'80 per cento per  i  contratti  con  termine
finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022
e il 30 giugno 2023. 
  491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17  maggio  2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.
91, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'adozione dei prezzari di cui  al
comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»; 
    b) al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «non  si  applica»  sono
inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»; 
    c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «In  relazione
agli  interventi  di  cui  al  terzo  periodo,  agli  importi   delle
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°
gennaio  2026  fino  alla  data  di  fine  lavori,   fermo   restando
l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali,
si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del  35  per
cento, calcolato come differenza tra la  variazione  percentuale  dei
prezzari utilizzati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  e
dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto  e  alla
data  di  contabilizzazione  delle  lavorazioni,  e  la   percentuale
corrispondente  all'importo  riconosciuto  a  titolo  di  adeguamento
monetario, laddove  previsto  dalle  clausole  contrattuali,  per  le
medesime lavorazioni». 
  492. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
effettua una puntuale ricognizione degli  interventi  finanziati  con
risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi  490
e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi,  le
risorse finanziarie autorizzate  e  i  cronoprogrammi  procedurali  e
finanziari. Tale elenco, qualora necessario, puo'  essere  aggiornato
annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490
e  491,   le   stazioni   appaltanti   utilizzano,   ferma   restando
l'applicazione della normativa concernente il Fondo  per  l'avvio  di
opere indifferibili, di cui all'articolo  26,  comma  7,  del  citato
decreto-legge n. 50 del 2022: 
    a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento nel limite massimo  del  70  per  cento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
e  le  eventuali  somme  a  disposizione  della   medesima   stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso
intervento; 
    b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne  e'  prevista
una diversa destinazione dalle norme vigenti. 
  493. Quando le somme complessivamente disponibili per la  revisione
prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate
o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento,  la
stazione appaltante  attiva  in  tempo  utile  le  procedure  per  il
reintegro delle somme, anche attraverso  una  riduzione  delle  opere
inserite nella programmazione triennale, nonche' nell'elenco  annuale
dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero
concedente o ricorrendo alle economie  derivanti  dalle  varianti  in
diminuzione del medesimo intervento. 
  494. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  dei
commi 487, 490, 491, 492  e  493  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  495. Per rafforzare e stabilizzare  il  contingente  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso
le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2026. 
  496.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale e' autorizzato a bandire concorsi  e  ad  assumere  un
contingente  annuo  non  superiore  a  35  unita'  di  segretario  di
legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026,  2027  e  2028.  La
dotazione organica della carriera diplomatica  e'  incrementata,  nel
grado di segretario di legazione, di 35 unita'  a  decorrere  dal  1°
novembre 2026, di ulteriori 35 unita' a  decorrere  dal  1°  novembre
2027 e di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre  2028.  Per
l'attuazione del presente comma, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027,  di  euro
7.226.271 per l'anno 2028 e di  euro  10.005.606  annui  a  decorrere
dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle  procedure  di  reclutamento
previste dal presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000  euro
per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. 
  497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.  286,
e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla  legge
6 novembre 1989, n. 368, e' autorizzata la spesa  di  14  milioni  di
euro per l'anno 2026. 
  498.  Al  fine  di  potenziare  il  sostegno  alle  esportazioni  e
all'internazionalizzazione delle  imprese  italiane,  rafforzando  la
promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione
in  campo  economico,  sportivo,  della  scienza,  dello   spazio   e
dell'innovazione svolte dal Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione    internazionale,    anche     mediante     la     rete
diplomaticoconsolare, rafforzando le attivita' di diplomazia pubblica
e culturale e incrementando l'offerta  di  borse  di  studio  rivolte
all'attrazione in Italia di studenti stranieri, e'  istituito,  nello
stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, un fondo con una  dotazione  finanziaria
di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da  ripartire
con decreto del Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro  per  l'anno  2026
del fondo di cui al primo periodo  e'  attribuita  alla  prosecuzione
delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 634, della  legge  30
dicembre  2024,  n.  207,   per   la   valorizzazione   dei   profili
internazionali della celebrazione dei  2.500  anni  della  citta'  di
Napoli e per la realizzazione di attivita' di promozione della citta'
e del suo territorio. 
  499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  30
giugno 2025, n. 96, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2025, n. 119, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono  aggiunte
le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026». 
  500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000  per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248.