401. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, le parole: «fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico
e finanziario del servizio sanitario regionale» sono sostituite dalle
seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
402. Al fine di promuovere modelli innovativi di gestione
clinico-organizzativa, nonche' di potenziare la qualita'
dell'assistenza erogata dagli ospedali, e' avviata, in via
sperimentale, per l'anno 2026, una specifica progettualita' rivolta
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione.
403. Per le finalita' di cui al comma 402 e' autorizzata la spesa
complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartire tra
le regioni e le province autonome interessate con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n.
207.
404. La disposizione di cui al comma 403 e' approvata ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670.
405. Al fine di assicurare la continuita' assistenziale nell'ambito
dell'Unione europea mediante la realizzazione di infrastrutture che
prevedono appositi servizi di scambio transfrontaliero e consentono
la traduzione e lo scambio delle ricette mediche elettroniche, del
profilo sanitario sintetico, dei documenti clinici originali, dei
referti di laboratorio, delle schede di dimissione ospedaliera e dei
referti di diagnostica per immagini, tramite il Sistema tessera
sanitaria, e' autorizzata la spesa di euro 985.222 per l'anno 2026 e
di euro 793.000 annui a decorrere dall'anno 2027, da gestire
nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e la societa' SOGEI S.p.A. Le risorse di cui al presente comma
costituiscono incremento del limite di spesa annuo della medesima
convenzione.
406. Agli oneri derivanti dal comma 405 si provvede mediante
utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi
sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui
all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre
2024, n. 207.
407. A decorrere dall'anno 2026, in adempimento degli impegni
finanziari assunti dall'Italia in favore del Centro internazionale
per le ricerche sul cancro e degli impegni derivanti dall'Accordo di
Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale
delle epizoozie, ora denominato Organizzazione mondiale della sanita'
animale, i contributi annuali dovuti ai due enti predetti sono
determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi
degli stessi, conformemente agli atti adottati secondo le
disposizioni dei rispettivi ordinamenti e degli obblighi
internazionali assunti dall'Italia al riguardo e, in ogni caso,
tenuto conto della disponibilita' sul pertinente capitolo di
bilancio.
408. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 407 e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro della salute.
409. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la legge 21 aprile 1977, n. 164, e la legge 22 dicembre 1980,
n. 927, sono abrogate.
410. Al fine di garantire l'omogeneita' a livello nazionale e
l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e
nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei
servizi di telemedicina, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas), in qualita' di Agenzia nazionale per la sanita'
digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, e' assegnata la somma di 20 milioni di euro per
l'anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l'efficientamento dei
servizi di telemedicina mediante l'implementazione di procedure
finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici
idonei a garantire l'adeguato monitoraggio dei pazienti, nonche' a
favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
411. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, su proposta
dell'Agenas d'intesa con le competenti Direzioni generali del
Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti
sanitari interessati da quanto previsto dal comma 410, nonche' le
modalita' di assegnazione dei medesimi dispositivi.
412. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 410, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre
2024, n. 207.
413. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024,
o di presentazione di una dichiarazione incompleta o non veritiera,
il Ministero della salute, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata o e' stata presentata, notifica al contribuente apposito
avviso di accertamento con il quale procede alla determinazione del
fatturato e del contributo dovuto.
414. Resta salva la possibilita' per il contribuente di
regolarizzare spontaneamente l'omesso o parziale versamento del
contributo, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento
di cui al comma 413. In tal caso, sono dovuti il contributo e gli
interessi al tasso legale, senza l'applicazione di sanzioni.
415. Fatto salvo quanto previsto dal comma 414, in caso di omesso o
parziale versamento del contributo liquidato ai sensi del comma 413,
si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del
contributo non versato. La sanzione e' ridotta a un decimo se il
versamento del contributo, degli interessi e della sanzione in misura
ridotta e' eseguito entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica dell'avviso di accertamento.
416. L'avviso di accertamento di cui al comma 413 costituisce
titolo esecutivo. Trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica senza
che sia avvenuto il pagamento integrale del dovuto, le somme sono
affidate in carico all'agente della riscossione per il recupero
coattivo mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le somme iscritte a ruolo comprendono il contributo, gli interessi e
la sanzione in misura piena.
417. L'espressione «vendita al Servizio sanitario nazionale», di
cui agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile
2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
137, si intende riferita alla sola vendita diretta al Servizio
sanitario nazionale.
418. Sono escluse dall'obbligo di versamento del contributo di cui
agli articoli 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n.
53, 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24
del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, le aziende il cui
fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio sanitario
nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000.
419. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo
il comma 2-sexies e' inserito il seguente:
«2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme
previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al
depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalita' del
medesimo comma».
420. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da
malattia oncologica, le risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
421. Alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente,
certificata, in coerenza con le linee guida nazionali e
internazionali, dal medico competente per le epilessie,
caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e di
capacita' d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di
accertamento sanitario, e' riconosciuta la necessita' di sostegno
elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 3 del
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
422. All'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, dopo la parola: «tossicodipendenze» sono aggiunte le seguenti:
«, nonche' per lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori
socio-sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza
nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione,
raccolta ed elaborazione di dati».
423. Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture
sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento
energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico
degli enti del settore sanitario, e' istituito, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, un apposito tavolo tecnico.
424. Al tavolo tecnico di cui al comma 423 partecipano i
rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' specifiche professionalita' da
individuare presso le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, o presso
altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
425. Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari
regionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, e' integrato con un monitoraggio permanente
dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio
erogati, in coerenza con i criteri di riparto vigenti e con i
fabbisogni standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
426. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il
comma 304 e' inserito il seguente:
«304-bis. La regione che non raggiunge la soglia di garanzia
minima in una o piu' delle macro-aree o per singoli indicatori
previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, adottato con il decreto del Ministro della
salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del
14 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, e dei commi 303 e 304 del presente articolo,
e' sottoposta ad audit, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato
decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, da parte del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli
Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi dell'articolo 9
dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, al fine di
individuare gli interventi necessari per assicurare il raggiungimento
entro i successivi due anni da parte della regione della soglia di
garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori
utilizzati per il relativo monitoraggio. Resta fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, in materia di verifica degli adempimenti regionali ai fini
dell'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale».
427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180 per cento per gli
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per
cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti
oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione
agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30
settembre 2028.
428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in
stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale o
sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresi',
escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al
beneficio, la spettanza e' comunque subordinata al rispetto delle
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun
settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta per gli
investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi
alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa
finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia
prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di
energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente
gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
430. Per l'accesso al beneficio di cui al comma 427 l'impresa
trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di
modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni
concernenti gli investimenti agevolabili.
431. Il beneficio di cui al comma 427 e' cumulabile con ulteriori
agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra
le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di
innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La
relativa base di calcolo e' assunta al netto delle altre sovvenzioni
o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi
ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del
presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207.
432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del
costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso
del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene e' destinato a
strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo
stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del
beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello
stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene
originario con un bene materiale strumentale nuovo avente
caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il
costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al
costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo
investimento.
433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di
cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di
accesso al beneficio, nonche' al contenuto, alle modalita' e ai
termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle
certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a
dimostrare la spettanza del beneficio.
434. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2026 e' effettuata senza tener conto delle
disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.
435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero
delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di
accesso e controllo dell'agevolazione, nonche' allo sviluppo della
piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle
esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.
436. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del
made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai
commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di
scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti
rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi
scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a
12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
437. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44, le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono
sostituite dalle seguenti: «di importo unitario non inferiore a euro
5.000».
438. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e
2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti:
«delle regioni Marche, Umbria e»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025
al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1°
gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre
2028»;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di
euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200
milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno
2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per
l'anno 2028».
439. Per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del
credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente
articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle
entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio
2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio
2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e
dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese
ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di
sostenere fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza
dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la
comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al
17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3
gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una
comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli
investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del
predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del
rigetto della comunicazione stessa, reca, altresi', l'indicazione
dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli
investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture
elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal
decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa
indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non
superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del
primo periodo del presente comma.
440. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 439, primo e secondo
periodo, e sono definite le relative modalita' di trasmissione
telematica.
441. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026,
2027 e 2028 di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente
articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da
ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta
risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 439,
secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la
percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni
integrative di cui al citato comma 439, secondo periodo.
442. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 441 sono altresi' resi noti, per ciascuna
regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica
e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di
piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027:
a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti
dal comma 439, secondo periodo;
b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 31
dicembre 2026, del 31 dicembre 2027 e del 31 dicembre 2028;
c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto.
443. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 438 a
442 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR 17 maggio 2024.
444. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione
agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli
investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
445. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma
444, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal
31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere
fino al 31 dicembre 2026, dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027
l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e
quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e dal 31
marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere
fino al 31 dicembre 2028. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli
operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al
primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3
gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio
2029 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa
attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella
comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
446. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da
utilizzare per le finalita' di cui al comma 445 e sono definite le
relative modalita' di trasmissione telematica.
447. Ai fini del rispetto del limite annuale di spesa di cui al
comma 444, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta
fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito
d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 445, secondo
periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 445, secondo periodo. Detta
percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui
al citato comma 445, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al
limite annuale di spesa di cui al comma 444, secondo periodo, la
percentuale e' pari al 100 per cento.
448. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito
d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18
novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui
al secondo periodo del comma 486 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2024, n. 207, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare
del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione, a
condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con
riferimento a uno o piu' investimenti oggetto della comunicazione
integrativa, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
449. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al
comma 448, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio
2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all'Agenzia
delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta di
cui al citato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare
entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da
indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalita'
di trasmissione della stessa. La somma del credito d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 e del credito d'imposta di cui al
citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come
determinato sulla base dell'articolo 1, comma 488, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, non puo' comunque eccedere l'importo richiesto
con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486,
secondo periodo, della medesima legge n. 207 del 2024.
450. Al ricorrere delle ipotesi di cui al citato articolo 16, comma
4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d'imposta
riconosciuto ai sensi del comma 448 del presente articolo deve essere
proporzionalmente rideterminato. L'importo indebitamente utilizzato
e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le
imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo
riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al
credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, sia accertata l'insussistenza di uno dei
requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai
sensi del comma 449 contenga elementi non veritieri o risultino false
le dichiarazioni rese.
451. Il contributo di cui al comma 448 e' utilizzabile nell'anno
2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di
versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.
Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
452. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a
451, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e del
citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle
attivita' di controllo.
453. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' e di
sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle
piattaforme logistiche nonche' negli agglomerati industriali situati
nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del
Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7, indicate nella Carta degli
aiuti a finalita' regionale per l'Italia per il periodo dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, approvata con la decisione della
Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e
successive modificazioni, tra cui in particolare la decisione C(2023)
8654 final del 18 dicembre 2023, sono istituite zone franche doganali
intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/ 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni
sono proposte dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno
centro-settentrionale, nelle aree di sua competenza, e, nelle altre
aree, dalla regione Lazio e sono approvate con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
454. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che
effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali
nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati
IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e
fino al 28 settembre 2028 e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti
fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457.
455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a
terzi o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
nonche' in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto
nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli
investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di
calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente
gia' utilizzato in compensazione e' direttamente riversato dal
beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le
suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1,
commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di
investimenti sostitutivi.
456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente
articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti
che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a
436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del
costo sostenuto.
457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei
limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del
triennio 2026-2028 ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di
sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono
del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei
costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e
gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati
devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai
commi da 454 a 459 . L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili
e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione
rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei
conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore
legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti
osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della
loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per
adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento
del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro,
fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.
459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con
particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad
assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli
adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro nazionale
degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
460. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570047/2025 del 12 dicembre 2025,
emanato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839
per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle
microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e
nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti
effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria
di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma
entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
461. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal
comma 460, pari a 133,289 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede, quanto a 62,289 milioni di euro, a valere sulle risorse
disponibili nella contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia
delle entrate - fondi di bilancio», ai sensi dell'articolo 3, comma
14-octies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, quanto a
71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, nell'anno 2025, delle risorse disponibili
in conto residui ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
462. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le
parole: «50 milioni di euro per l'anno 2025» sono aggiunte le
seguenti: «e per l'anno 2026»;
b) al comma 2, dopo le parole: «al 15 novembre 2025» sono
inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».
463. Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del credito d'imposta
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.
162, come modificato dal comma 462 del presente articolo, gli
operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31
marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili
sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere
fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i
soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2026 al 2
dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°
gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette
comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di
comunicazione gia' approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate
per l'anno 2025, con il contenuto e le modalita' di trasmissione per
esso previsti.
464. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno
2026 dal comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre
2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente articolo,
l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di
ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta
richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
comunicazioni di cui al comma 463. La suddetta percentuale e'
ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti
inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al 100 per
cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 18
settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 2024.
465. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato
dal comma 462 del presente articolo, e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al
credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
466. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato
dal comma 462 del presente articolo, e' concesso nel rispetto dei
limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e
trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473
della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiarano compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti, e in particolare dall'articolo 14 del citato regolamento (UE)
2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese attive
nella produzione agricola primaria, dagli articoli 41 e 42 del
regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore
forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento
(UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte II degli
Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive
nella produzione agricola primaria. Queste ultime possono beneficiare
del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 462 del presente
articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo
indicato al comma 2 del medesimo articolo 16-bis, a partire dalla
data di notifica della decisione di approvazione del regime di aiuto
da parte della Commissione europea, alla quale e' notificato ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Il credito d'imposta e' cumulabile con gli aiuti
de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non
comporti il superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu'
elevati consentiti dalla disciplina europea di riferimento.
467. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.
190, dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente:
«10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a
impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di
demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti
previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui
al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori
tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo
rispetto a quello occupato dall'impianto interessato dagli interventi
stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo
periodo, l'indennita' di esproprio relativa ai terreni di demanio
civico e' determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed e'
corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere
versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto
della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».
468. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie
imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo
articolo 2 e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 450 milioni di euro per l'anno 2027.
469. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma
502 e' sostituito dal seguente:
«502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel
territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di
favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la
digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche,
gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di
governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri,
le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».
470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del
turismo, anche di carattere industriale e commerciale, e' autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e
2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli
investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al periodo
precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi
502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui
ai commi da 469 a 471 del presente articolo puo' essere destinata,
per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
471. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati
ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50
milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno
2029.
472. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, le parole: «sostenendo» fino a «resilienza,»
sono soppresse;
b) il comma 369 e' sostituito dal seguente:
«369. Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai
commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per
iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per
cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con
decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'accesso ai
Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonche' di riparto dei medesimi
Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al
secondo periodo del presente comma definisce le modalita' di
monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonche' le
ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di
monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal
cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi»;
c) dopo il comma 369 e' inserito il seguente:
«369-bis. Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate
le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle
risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del
presente comma definisce altresi' uno specifico piano con il quale
sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di
progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e
finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonche' le modalita' di
revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369»;
d) il comma 370 e' sostituito dal seguente:
«370. Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da
programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 e'
adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun
triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse
della prima annualita' del triennio di riferimento. Le risorse
revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite».
473. E' autorizzata a favore della societa' ANAS S.p.A. la spesa di
90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare
alle attivita' di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza,
infomobilita' e manutenzione delle strade inserite nella rete di
interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla
medesima societa' ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e integrate dall'articolo 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la
realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) -
Latina nord (Borgo Piave), di cui all'articolo 1, commi da 473 a 476,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano le procedure di
affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi
dell'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
475. Al fine di consentire il ripristino della viabilita' sulla ex
SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione
degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera e' assegnato
alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000
euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
1.210.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
476. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il
comma 280 e' inserito il seguente:
«280-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma
280 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per il
completamento della progettazione, l'affidamento e la realizzazione
della "Piattaforma logistica di Valle Ufita". A tal fine, il
Commissario straordinario di cui al primo periodo opera con i
medesimi poteri e le medesime funzioni di cui al comma 280 e puo'
nominare fino a due subcommissari. Per lo svolgimento dei compiti di
cui al primo periodo, al Commissario straordinario e ai subcommissari
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati».
477. All'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la sola gestione
e liquidazione delle spese di cui al terzo periodo, nonche' per la
liquidazione del compenso spettante al Commissario straordinario, il
medesimo Commissario e' autorizzato all'apertura di una contabilita'
speciale in conformita' alle procedure di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
478. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n.
105, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per
l'attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilita'
e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica,
e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026
e di 2 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede:
a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l'anno 2026: in
ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in ragione di 700.000 euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
479. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della
concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalita'
previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del
sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all'allegato IV al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' di favorire la
partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza
pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione
delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della
concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione
del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2
- Lazio Centrale Roma puo' essere rideterminata in proporzione al
volume degli investimenti posti a carico del concessionario,
occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti
al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della
durata della concessione di cui al primo periodo non puo', in ogni
caso, eccedere i dieci anni. Delle modalita' di conseguimento della
condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione e'
data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.
480. Al fine di consentire la realizzazione dell'intervento
«Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un
cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle
diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull'opera. Il
mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al
secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 875, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo
periodo sono altresi' previsti i criteri e le modalita' di revoca in
caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata
alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello
Stato.
481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti
della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell'anno 2024 un
numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1°
gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forli' e Parma, non si
applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti
agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i
trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la
regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
482. Per effetto di quanto disposto al comma 481, la regione
Emilia-Romagna versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri
a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il
30 aprile di ciascun anno, l'importo di 1.912.300 euro annui.
483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, e'
trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo
di 1.471.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della
relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalita' di
cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' destinato l'importo di 294.200 euro annui a
decorrere dall'anno 2026. Alle finalita' di cui all'articolo 1, comma
1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato l'importo di
147.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
484. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute
entro i termini di cui al comma 482, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a trattenere l'importo corrispondente
sulle somme spettanti alla regione Emilia-Romagna a qualsiasi titolo,
a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti
sociali, delle politiche sociali e della famiglia nonche' della
tutela della salute.
485. Per interventi normativi in materia di mobilita' e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150
milioni di euro per l'anno 2027.
486. Nelle more del completamento degli interventi nelle gallerie
in esercizio di cui al comma 2 del paragrafo 8 dell'allegato A al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 marzo
2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, al
fine di consentire al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di
assicurare, in caso di incidente, l'accessibilita' in sicurezza alle
gallerie, secondo quanto previsto dai periodi quarto, quinto e sesto
del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2027.
487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere
pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di
equilibrio contrattuale e sostenibilita' dei quadri economici delle
opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei
prezzari regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
definito il prezzario nazionale recante il costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il
prezzario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in
coerenza con i criteri di cui all'allegato I.14 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi
dell'attivita' del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del
predetto allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla
definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023, nonche' dei prezzari speciali adottati
dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai
sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezzario nazionale
indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le
possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello
territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto
dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del
medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati
all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria
autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzari,
eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di
variazione individuate dal prezzario nazionale.
488. Al fine di predisporre il prezzario nazionale di cui al comma
487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzari regionali e dei
prezzari speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' la coerenza e
la congruita' nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al
comma 490 del presente articolo, e' istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio per il
monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito
denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge attivita' di
raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonche' delle
dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei
diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie
omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari, nonche' di
monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui
al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro.
L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di
cui all'articolo 6 dell'allegato I.14 al citato codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023, e puo' avvalersi del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione,
assicurando la condivisione dei dati, delle metodologie di
rilevazione e delle analisi di congruita' con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni.
489. L'Osservatorio e' istituito presso il Dipartimento per le
opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni
con universita' e istituti di formazione. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti
la composizione e le modalita' di funzionamento e di svolgimento
delle attivita' di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati,
nonche' i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di
monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di
congruita' di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo
periodo sono altresi' definite le modalita' di sottoposizione
all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti
di fattibilita' tecnica ed economica per la realizzazione di opere
pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in
tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, al
fine di acquisire un parere di congruita' dei costi del progetto, di
natura non vincolante, che puo' essere considerato anche ai fini
della definizione delle priorita' nell'accesso ai contributi.
L'Osservatorio e' composto da un numero massimo di dieci esperti, cui
compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei
contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a
decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti
nonche' per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con universita'
e istituti di formazione.
490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli
affidati a contraente generale, nonche' per gli accordi quadro
aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data
di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con
termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di
avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la
responsabilita' dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio
2026 fino alla data di fine lavori, e' adottato applicando, anche in
deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento
inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in
aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari
predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione
vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41,
comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei
ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla
stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei
commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con
termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre
2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine
finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022
e il 30 giugno 2023.
491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «fino all'adozione dei prezzari di cui al
comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono
inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»;
c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In relazione
agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°
gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando
l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali,
si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per
cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei
prezzari utilizzati dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla
data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale
corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento
monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le
medesime lavorazioni».
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con
risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490
e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le
risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e
finanziari. Tale elenco, qualora necessario, puo' essere aggiornato
annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490
e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando
l'applicazione della normativa concernente il Fondo per l'avvio di
opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del citato
decreto-legge n. 50 del 2022:
a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso
intervento;
b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne e' prevista
una diversa destinazione dalle norme vigenti.
493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione
prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate
o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la
stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il
reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere
inserite nella programmazione triennale, nonche' nell'elenco annuale
dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero
concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in
diminuzione del medesimo intervento.
494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei
commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
495. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale
dell'Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso
le sedi estere ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'
autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall'anno
2026.
496. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e' autorizzato a bandire concorsi e ad assumere un
contingente annuo non superiore a 35 unita' di segretario di
legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La
dotazione organica della carriera diplomatica e' incrementata, nel
grado di segretario di legazione, di 35 unita' a decorrere dal 1°
novembre 2026, di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre
2027 e di ulteriori 35 unita' a decorrere dal 1° novembre 2028. Per
l'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa di euro
555.867 per l'anno 2026, di euro 3.891.069 per l'anno 2027, di euro
7.226.271 per l'anno 2028 e di euro 10.005.606 annui a decorrere
dall'anno 2029. Per lo svolgimento delle procedure di reclutamento
previste dal presente comma, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro
per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
497. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati
degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,
e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge
6 novembre 1989, n. 368, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di
euro per l'anno 2026.
498. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e
all'internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforzando la
promozione del made in Italy all'estero e le iniziative di promozione
in campo economico, sportivo, della scienza, dello spazio e
dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, anche mediante la rete
diplomaticoconsolare, rafforzando le attivita' di diplomazia pubblica
e culturale e incrementando l'offerta di borse di studio rivolte
all'attrazione in Italia di studenti stranieri, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria
di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire
con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Una quota fino a 6 milioni di euro per l'anno 2026
del fondo di cui al primo periodo e' attribuita alla prosecuzione
delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 634, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, per la valorizzazione dei profili
internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della citta' di
Napoli e per la realizzazione di attivita' di promozione della citta'
e del suo territorio.
499. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30
giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2025, n. 119, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte
le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2026».
500. Agli oneri derivanti dal comma 499, pari a euro 5.000.000 per
l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.