Art. 10 
 
                  Compiti del GSE e dell'Autorita' 
 
  1. Sono in capo al GSE le attivita' di gestione del  meccanismo  di
supporto di cui al presente decreto, ivi inclusa la valutazione delle
istanze  di  partecipazione,  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni, le attivita' di controllo, ispezione e monitoraggio. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, su proposta del GSE, sono approvate con decreto del
Ministero le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto
di cui al presente decreto. 
  3. Le regole operative di cui al comma 2 definiscono, tra le  altre
cose: 
    a) le modalita' di  verifica  di  non  impiego  dell'idrogeno  di
origine rinnovabile nell'industria per scopi termici nei  processi  a
bassa entalpia e per la produzione prevalente di  energia  elettrica,
di cui all'art. 4, comma 7; 
    b) i modelli per le istanze di partecipazione alle  procedure  di
accesso alle agevolazioni, in modo tale che il  soggetto  richiedente
sia informato adeguatamente degli adempimenti e  delle  modalita'  di
compilazione  nonche'  delle  conseguenze  penali  e   amministrative
derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445; 
    c) la procedura e la documentazione da inviare per  l'accesso  ai
benefici  di  cui  al  presente  decreto,  ivi  incluso  il  bilancio
energetico  per   la   quantificazione   dell'idrogeno   di   origine
rinnovabile prodotto; 
    d) le modalita' di  calcolo  del  costo  indicativo  medio  annuo
riferito  nel  complesso  al  meccanismo  di  supporto,  oggetto  del
presente decreto; il costo indicativo medio annuo e'  pubblicato  dal
GSE sul proprio sito, con aggiornamenti semestrali; 
    e) le modalita' di svolgimento delle  procedure  competitive  per
l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 5; 
    f) le modalita' con le quali viene riallocato il  contingente  di
producibilita' annua eventualmente non assegnato; 
    g) le modalita' di misurazione e rendicontazione della  quantita'
di bioidrogeno prodotto nel rispetto di quanto previsto  dal  decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7  agosto
2024 che istituisce il  sistema  nazionale  di  certificazione  della
sostenibilita' dei biocombustibili; 
    h) il format di contratto tra il GSE e il soggetto  beneficiario,
secondo quanto indicato all'art. 8; 
    i) gli strumenti di rilevazione e le modalita' di  determinazione
del  prezzo  del  combustibile  controfattuale  e   del   prezzo   di
riferimento dell'idrogeno  di  origine  rinnovabile,  secondo  quanto
indicato nell'allegato A; 
    j) le modalita' di determinazione del  contributo  e  del  prezzo
netto, secondo quanto indicato nell'allegato A; 
    k) le modalita' di erogazione del contributo; 
    l) le modalita' di  attuazione  delle  attivita'  di  verifica  e
controllo di cui all'art. 13, nonche' le modalita' di monitoraggio di
cui all'art. 15; 
    m) le modalita' di verifica delle condizioni di  cui  regolamento
delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni; 
    n) le tempistiche e le modalita' con le  quali  il  GSE  provvede
all'acquisizione delle misure dell'idrogeno  di  origine  rinnovabile
prodotto e dell'idrogeno consumato nei settori d'uso; 
    o) le modalita' e le condizioni tecniche per  il  riconoscimento,
ai beneficiari che ne hanno fanno richiesta, del correttivo al prezzo
di  aggiudicazione  per  la  produzione  di   idrogeno   di   origine
rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti; 
    p) le modalita' attraverso le quali sono utilizzate  le  garanzie
di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso e  per
il calcolo del contributo; 
    q) le condizioni che determinano l'esclusione dalla graduatoria e
il conseguente scorrimento; 
    r) le modalita' di aggiornamento  del  prezzo  di  aggiudicazione
nell'arco della durata del contratto  di  incentivazione  sulla  base
dell'indicizzazione del prezzo medio di  mercato  (MGP)  dell'energia
elettrica prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto; 
  4. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione del contributo
sono dovuti, al medesimo GSE, a valere  sulla  componente  tariffaria
«RE/REt» del gas naturale e  secondo  modalita'  definite  dall'ARERA
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti  ai  meccanismi  di
incentivazione di cui al presente decreto sono  posti  a  carico  dei
beneficiari delle medesime attivita', secondo le  modalita'  previste
dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  6.  In  linea  con  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  2,  del
regolamento  delegato  (UE)  2023/1184  e  successive   modifiche   e
integrazioni, e' dato mandato  ad  ARERA  di  definire  e  introdurre
eventuali   criteri   aggiuntivi   riguardanti   l'ubicazione   degli
elettrolizzatori e dell'impianto di generazione di energia  elettrica
da fonti rinnovabili. 
  7. Il GSE fornisce al Ministero il supporto tecnico e gli  elementi
di valutazione, di cui all'art. 5, comma 6, per  la  definizione  del
decreto di cui all'art. 5, comma 4 e l'aggiornamento  delle  relative
disposizioni, di cui all'art. 5 comma 7.