Art. 10
Compiti del GSE e dell'Autorita'
1. Sono in capo al GSE le attivita' di gestione del meccanismo di
supporto di cui al presente decreto, ivi inclusa la valutazione delle
istanze di partecipazione, la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni, le attivita' di controllo, ispezione e monitoraggio.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del GSE, sono approvate con decreto del
Ministero le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto
di cui al presente decreto.
3. Le regole operative di cui al comma 2 definiscono, tra le altre
cose:
a) le modalita' di verifica di non impiego dell'idrogeno di
origine rinnovabile nell'industria per scopi termici nei processi a
bassa entalpia e per la produzione prevalente di energia elettrica,
di cui all'art. 4, comma 7;
b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di
accesso alle agevolazioni, in modo tale che il soggetto richiedente
sia informato adeguatamente degli adempimenti e delle modalita' di
compilazione nonche' delle conseguenze penali e amministrative
derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
c) la procedura e la documentazione da inviare per l'accesso ai
benefici di cui al presente decreto, ivi incluso il bilancio
energetico per la quantificazione dell'idrogeno di origine
rinnovabile prodotto;
d) le modalita' di calcolo del costo indicativo medio annuo
riferito nel complesso al meccanismo di supporto, oggetto del
presente decreto; il costo indicativo medio annuo e' pubblicato dal
GSE sul proprio sito, con aggiornamenti semestrali;
e) le modalita' di svolgimento delle procedure competitive per
l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 5;
f) le modalita' con le quali viene riallocato il contingente di
producibilita' annua eventualmente non assegnato;
g) le modalita' di misurazione e rendicontazione della quantita'
di bioidrogeno prodotto nel rispetto di quanto previsto dal decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto
2024 che istituisce il sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocombustibili;
h) il format di contratto tra il GSE e il soggetto beneficiario,
secondo quanto indicato all'art. 8;
i) gli strumenti di rilevazione e le modalita' di determinazione
del prezzo del combustibile controfattuale e del prezzo di
riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile, secondo quanto
indicato nell'allegato A;
j) le modalita' di determinazione del contributo e del prezzo
netto, secondo quanto indicato nell'allegato A;
k) le modalita' di erogazione del contributo;
l) le modalita' di attuazione delle attivita' di verifica e
controllo di cui all'art. 13, nonche' le modalita' di monitoraggio di
cui all'art. 15;
m) le modalita' di verifica delle condizioni di cui regolamento
delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni;
n) le tempistiche e le modalita' con le quali il GSE provvede
all'acquisizione delle misure dell'idrogeno di origine rinnovabile
prodotto e dell'idrogeno consumato nei settori d'uso;
o) le modalita' e le condizioni tecniche per il riconoscimento,
ai beneficiari che ne hanno fanno richiesta, del correttivo al prezzo
di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine
rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti;
p) le modalita' attraverso le quali sono utilizzate le garanzie
di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso e per
il calcolo del contributo;
q) le condizioni che determinano l'esclusione dalla graduatoria e
il conseguente scorrimento;
r) le modalita' di aggiornamento del prezzo di aggiudicazione
nell'arco della durata del contratto di incentivazione sulla base
dell'indicizzazione del prezzo medio di mercato (MGP) dell'energia
elettrica prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto;
4. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione del contributo
sono dovuti, al medesimo GSE, a valere sulla componente tariffaria
«RE/REt» del gas naturale e secondo modalita' definite dall'ARERA
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di
incentivazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei
beneficiari delle medesime attivita', secondo le modalita' previste
dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. In linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
regolamento delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e
integrazioni, e' dato mandato ad ARERA di definire e introdurre
eventuali criteri aggiuntivi riguardanti l'ubicazione degli
elettrolizzatori e dell'impianto di generazione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
7. Il GSE fornisce al Ministero il supporto tecnico e gli elementi
di valutazione, di cui all'art. 5, comma 6, per la definizione del
decreto di cui all'art. 5, comma 4 e l'aggiornamento delle relative
disposizioni, di cui all'art. 5 comma 7.