Art. 34 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  e  ferme  restando  le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  12  ottobre
2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che: 
    a) immette sul mercato o mette in  servizio  batterie  prive  del
simbolo per la  raccolta  differenziata  previsto  dall'articolo  13,
paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme; 
    b) immette sul mercato o mette in servizio  le  batterie  di  cui
all'articolo 13, paragrafo  5,  del  Regolamento  prive  del  simbolo
prescritto, ovvero con simbolo non conforme; 
    c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi  dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo
13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato
o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13,  paragrafi
1, 2, 3 e 7; 
    d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o  mette
in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6  e  7,
del Regolamento. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme  restando  le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  12  ottobre
2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  di
cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine
stabilito dall'autorita' competente: 
    a) le non conformita' formali di cui all'articolo  83,  paragrafo
1, del Regolamento; 
    b) le  non  conformita'  agli  obblighi  relativi  al  dovere  di
diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento. 
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000: 
    a) i sistemi individuali  e  collettivi  che  non  aderiscono  al
Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22; 
    b) i titolari degli  impianti  di  trattamento  non  iscritti  al
registro predisposto dal Centro di coordinamento  batterie  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 4; 
    c)  i  produttori  che  non  provvedono  a   comunicare,   ovvero
comunicano con ritardo, le informazioni di cui all'articolo 21, comma
3. L'inesatta  o  incompleta  comunicazione  comporta  l'applicazione
della sanzione ridotta alla meta'; 
    d) i produttori  che  non  provvedono  alla  comunicazione  delle
informazioni di cui all'articolo  28,  commi  1  e  3.  L'inesatta  o
incompleta  comunicazione  comporta  l'applicazione  della   sanzione
ridotta alla meta'; 
    e) i titolari  degli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  di
batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni  di
cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o  incompleta  comunicazione
comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla meta'; 
    f) i sistemi individuali  riconosciuti  che  non  adempiono  agli
obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7; 
    g) il detentore di rifiuti di batterie  per  mezzi  di  trasporto
leggeri,  industriali  e  veicoli  elettrici  che  non  fornisce   le
informazioni richieste dall'autorita' competente di cui  all'articolo
3, comma 1, nei  casi  di  cui  all'articolo  73,  paragrafo  1,  del
Regolamento. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme  restando  le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  12  ottobre
2022, n. 157, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 100.000 l'operatore economico che: 
    a) immette sul mercato batterie  non  conformi  alle  restrizioni
sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento; 
    b) in violazione dell'articolo 7  del  Regolamento,  a  decorrere
dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli  atti
delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in
servizio  batterie  per  veicoli  elettrici,   batterie   industriali
ricaricabili con una capacita' superiore a 2 kWh e batterie per mezzi
di trasporto leggeri  non  conformi  alle  prescrizioni  previste  in
materia di impronta di carbonio; 
    c) in violazione dell'articolo 8  del  Regolamento,  a  decorrere
dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli  atti
delegati ivi previsti,  immette  sul  mercato  o  mette  in  servizio
batterie non conformi  alle  prescrizioni  in  materia  di  contenuto
riciclato; 
    d) in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal
18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
vigore dell'atto delegato di cui all'articolo  9,  paragrafo  2,  del
Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette  in  servizio
batterie portatili di  uso  generale,  ad  esclusione  delle  pile  a
bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilita'; 
    e) in violazione dell'articolo 10 del  Regolamento,  a  decorrere
dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di  entrata
in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette  sul  mercato  o
mette in servizio batterie  industriali  ricaricabili  con  capacita'
superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie
per veicoli elettrici non  conformi  alle  prescrizioni  previste  in
materia di prestazione e durabilita'; 
    f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di
cui all'articolo 12 del Regolamento. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000: 
    a)  il  produttore  oppure,  in  caso  di  adempimento  in  forma
collettiva, i sistemi collettivi di gestione  che  non  provvedono  a
organizzare il sistema di raccolta e ritiro di  rifiuti  di  batterie
cui agli articoli 59, 60 e 61 del  Regolamento  per  le  batterie  di
competenza; 
    b) il produttore che immette sul  mercato  batterie  senza  avere
provveduto all'iscrizione  nel  Registro  dei  produttori  presso  la
Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del  presente
decreto. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun  rifiuto
di batteria, il distributore che: 
    a)  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  62,  paragrafo  1,   del
Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di  batterie
che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui
all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La  medesima  sanzione
si applica nel caso in cui i  distributori  che  forniscono  batterie
agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i
rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di  cui  all'articolo
62, paragrafo 4, del Regolamento; 
    b)  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  62,  paragrafo  3,   del
Regolamento,  non  consegna  i  rifiuti  di  batterie   ritirati   ai
produttori,  ai  sistemi  collettivi  o  ad  un  gestore  di  rifiuti
selezionato; 
    c) in caso di vendita con consegna, non  ritira  gratuitamente  i
rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di
raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero
non informa l'utilizzatore finale delle modalita' di ritiro. 
  7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito  di
applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE)  2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  ottobre  2022,  che
consentono la  vendita  di  batterie  in  violazione  degli  obblighi
previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento,  sono  puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500. 
  8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e
259-ter del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  le
spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate
in difformita' dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento. 
  9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni  previste  dai
commi 3, 5, 6 e 8, nonche' per la  destinazione  dei  proventi  delle
stesse, si applicano le disposizioni degli articoli  262  e  263  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  10.   All'accertamento    e    all'irrogazione    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono  le
autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 2  e  4.  Le  somme
derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione  nel  medesimo
esercizio finanziario alla spesa, per le finalita'  di  miglioramento
dell'attivita' di vigilanza del mercato,  nella  misura  del  50  per
cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  del
restante 50 per cento alle autorita'  incaricate  del  controllo  che
abbiano irrogato le sanzioni. 
  11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
previste   dal    presente    articolo,    l'autorita'    competente,
nell'applicare i criteri  di  cui  all'articolo  11  della  legge  24
novembre 1981, n.  689,  tiene  conto  anche  dei  seguenti  elementi
specifici: 
    a)   numero,   tipologia   e   caratteristiche   delle   batterie
interessate; 
    b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito  della
violazione; 
    c) entita' del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute,
alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157: 
                «Art. 11 (Sistema sanzionatorio). - 1. Salvo  che  il
          fatto costituisca reato  o  configuri  una  fattispecie  di
          illecito  amministrativo  sanzionata   dalle   disposizioni
          nazionali di recepimento o di adeguamento  della  normativa
          di armonizzazione dell'Unione di  cui  all'allegato  I  del
          regolamento, l'operatore economico che: 
                  a)   contravviene   alle   disposizioni   di    cui
          all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e  4,
          e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto,
          per ogni singola violazione, alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro; 
                  b) omette di adottare le misure correttive  imposte
          dalle autorita' di vigilanza  ai  sensi  dell'articolo  16,
          paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e  g),  del
          regolamento, e' soggetto, per ciascuna misura non adottata,
          alla sanzione amministrativa pecuniaria da  10.000  euro  a
          60.000 euro. 
                2.   L'attivita'    di    accertamento,    ai    fini
          dell'irrogazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie
          previste dal presente articolo, e' esercitata,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza. 
                3. Alla  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie previste dal  presente  articolo  provvedono  le
          autorita' di vigilanza. 
                4. Per quanto non previsto dal  presente  decreto  si
          applicano  le  disposizioni  del  Capo  I  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
                5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di
          cui al  presente  articolo  sono  versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione  alla
          spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna
          delle autorita' di vigilanza e delle  autorita'  incaricate
          del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per  essere
          utilizzate per il miglioramento dell'attivita' di vigilanza
          del mercato e, nella misura del 10 per cento, al  Ministero
          dello sviluppo economico in qualita' di  ufficio  unico  di
          collegamento, per essere destinate alle medesime finalita'.
          Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali,
          la  riassegnazione  avviene  in  capo   all'amministrazione
          centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e
          controllo per il  successivo  trasferimento  alle  medesime
          autorita'.». 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2023/1542  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2022/2065  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  259,  259-bis,
          259-ter, 262 e 263 del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006. n. 152: 
                «Art. 259 (Spedizione  illegale  di  rifiuti).  -  1.
          Chiunque effettua una  spedizione  di  rifiuti  costituente
          spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35  del
          regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3,  punto  26
          del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del
          Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la  reclusione
          da uno a cinque anni. La  pena  e'  aumentata  in  caso  di
          spedizione di rifiuti pericolosi. 
                2. Alla sentenza di condanna, o a  quella  emessa  ai
          sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
          i reati relativi al traffico illecito di cui al comma  1  o
          al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
          4, consegue obbligatoriamente  la  confisca  del  mezzo  di
          trasporto.». 
                «Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa).
          - 1. Le pene rispettivamente previste dagli  articoli  256,
          256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se  i  fatti  sono
          commessi  nell'ambito  dell'attivita'   di   un'impresa   o
          comunque di un'attivita' organizzata.». 
                «Art.  259-ter  (Delitti  colposi   in   materia   di
          rifiuti). - 1. Se taluno dei fatti  di  cui  agli  articoli
          255-bis, 255-ter, 256 e 259 e' commesso per colpa, le  pene
          previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a
          due terzi.». 
                «Art. 262 (Competenza e giurisdizione).  -  1.  Fatte
          salve le altre disposizioni della legge 24  novembre  1981,
          n.  689  in  materia   di   accertamento   degli   illeciti
          amministrativi,     all'irrogazione     delle      sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dalla parte  quarta  del
          presente decreto provvede la provincia nel  cui  territorio
          e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione   delle
          sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in  relazione
          al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per  le  quali
          e' competente il comune. 
                2. Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative  alle
          sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile  il
          giudizio di opposizione  previsto  dall'articolo  22  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
                3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto
          l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
          archiviazione o sentenza  di  proscioglimento,  dispone  la
          trasmissione degli atti agli Enti indicati al  comma  1  ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.». 
                «Art. 263  (Proventi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della
          parte  quarta  del  presente  decreto  sono  devoluti  alle
          province e sono destinati all'esercizio delle  funzioni  di
          controllo in materia ambientale,  fatti  salvi  i  proventi
          delle   sanzioni   amministrative   pecuniarie    di    cui
          all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto  di  cui
          all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni. 
                2. Le somme derivanti  dai  proventi  delle  sanzioni
          amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono
          versate all'entrata dei bilanci delle autorita'  competenti
          e sono  destinate  a  potenziare  le  ispezioni  ambientali
          straordinarie previste dal presente decreto, in particolare
          all'articolo  29-decies,  comma  4,  nonche'  le  ispezioni
          finalizzate  a  verificare  il  rispetto   degli   obblighi
          ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 
                2-bis. Il 50 per  cento  delle  somme  derivanti  dai
          proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate
          ai  sensi  dell'articolo  255,  comma  1-bis,  e'   versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          ad  un  apposito  Fondo  istituito  presso  lo   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e destinato alle attivita' di cui  ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento
          dei suddetti  proventi  e'  destinato  ai  comuni  nel  cui
          territorio sono state accertate le relative  violazioni  ed
          e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'articolo
          232-bis, ad apposite  campagne  di  informazione  da  parte
          degli stessi comuni, volte a sensibilizzare  i  consumatori
          sulle   conseguenze   nocive   per   l'ambiente   derivanti
          dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti  da  fumo  e  dei
          rifiuti di  piccolissime  dimensioni  di  cui  all'articolo
          232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario  urbano.
          Con  provvedimento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  sono
          stabilite le modalita' attuative del presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11  della  legge  4
          novembre  1981,  n.  689  recante:  «Modifiche  al  sistema
          penale», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 329 del  30
          novembre 1981: 
                «Art. 11 (Criteri per l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie). -  Nella  determinazione  della
          sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge  tra
          un limite minimo ed un limite massimo  e  nell'applicazione
          delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo  alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          la eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze  della
          violazione, nonche' alla personalita' dello stesso  e  alle
          sue condizioni economiche.».