Art. 34
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 150.000 l'operatore economico che:
a) immette sul mercato o mette in servizio batterie prive del
simbolo per la raccolta differenziata previsto dall'articolo 13,
paragrafo 4, del Regolamento, ovvero con simbolo non conforme;
b) immette sul mercato o mette in servizio le batterie di cui
all'articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento prive del simbolo
prescritto, ovvero con simbolo non conforme;
c) a decorrere dal 18 agosto 2026, o decorsi diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo
13, paragrafo 10, del Regolamento, se posteriore, immette sul mercato
o mette in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi
1, 2, 3 e 7;
d) a decorrere dal 18 febbraio 2027, immette sul mercato o mette
in servizio batterie non conformi all'articolo 13, paragrafi 6 e 7,
del Regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 1 l'operatore economico che non rimuove entro il termine
stabilito dall'autorita' competente:
a) le non conformita' formali di cui all'articolo 83, paragrafo
1, del Regolamento;
b) le non conformita' agli obblighi relativi al dovere di
diligenza di cui all'articolo 84 del Regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.400 a euro 24.000:
a) i sistemi individuali e collettivi che non aderiscono al
Centro di coordinamento batterie di cui all'articolo 22;
b) i titolari degli impianti di trattamento non iscritti al
registro predisposto dal Centro di coordinamento batterie ai sensi
dell'articolo 22, comma 4;
c) i produttori che non provvedono a comunicare, ovvero
comunicano con ritardo, le informazioni di cui all'articolo 21, comma
3. L'inesatta o incompleta comunicazione comporta l'applicazione
della sanzione ridotta alla meta';
d) i produttori che non provvedono alla comunicazione delle
informazioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 3. L'inesatta o
incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione
ridotta alla meta';
e) i titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di
batterie che non provvedono alla comunicazione delle informazioni di
cui all'articolo 22, comma 4. L'inesatta o incompleta comunicazione
comporta l'applicazione della sanzione ridotta alla meta';
f) i sistemi individuali riconosciuti che non adempiono agli
obblighi informativi di cui all'articolo 26, comma 7;
g) il detentore di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto
leggeri, industriali e veicoli elettrici che non fornisce le
informazioni richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo
3, comma 1, nei casi di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del
Regolamento.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 100.000 l'operatore economico che:
a) immette sul mercato batterie non conformi alle restrizioni
sulle sostanze di cui all'articolo 6 del Regolamento;
b) in violazione dell'articolo 7 del Regolamento, a decorrere
dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti
delegati o di esecuzione ivi previsti, immette sul mercato o mette in
servizio batterie per veicoli elettrici, batterie industriali
ricaricabili con una capacita' superiore a 2 kWh e batterie per mezzi
di trasporto leggeri non conformi alle prescrizioni previste in
materia di impronta di carbonio;
c) in violazione dell'articolo 8 del Regolamento, a decorrere
dalle date ivi indicate o dalla data di entrata in vigore degli atti
delegati ivi previsti, immette sul mercato o mette in servizio
batterie non conformi alle prescrizioni in materia di contenuto
riciclato;
d) in violazione dell'articolo 9 del Regolamento, a decorrere dal
18 agosto 2028 o decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del
Regolamento, se posteriore, immette sul mercato o mette in servizio
batterie portatili di uso generale, ad esclusione delle pile a
bottone, non conformi ai requisiti di prestazioni e durabilita';
e) in violazione dell'articolo 10 del Regolamento, a decorrere
dalle date indicate dal medesimo articolo 10 o dalla data di entrata
in vigore dell'atto delegato ivi richiamato, immette sul mercato o
mette in servizio batterie industriali ricaricabili con capacita'
superiore a 2 kWh, batterie per mezzi di trasporto leggeri e batterie
per veicoli elettrici non conformi alle prescrizioni previste in
materia di prestazione e durabilita';
f) immette sul mercato batterie non conformi alle prescrizioni di
cui all'articolo 12 del Regolamento.
5. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 36.000 a euro 120.000:
a) il produttore oppure, in caso di adempimento in forma
collettiva, i sistemi collettivi di gestione che non provvedono a
organizzare il sistema di raccolta e ritiro di rifiuti di batterie
cui agli articoli 59, 60 e 61 del Regolamento per le batterie di
competenza;
b) il produttore che immette sul mercato batterie senza avere
provveduto all'iscrizione nel Registro dei produttori presso la
Camera di commercio ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente
decreto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 40 a euro 200, per ciascun rifiuto
di batteria, il distributore che:
a) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del
Regolamento, non provvede al ritiro gratuito dei rifiuti di batterie
che ha l'obbligo di ritirare, fatti salvi i casi di esclusione di cui
all'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento. La medesima sanzione
si applica nel caso in cui i distributori che forniscono batterie
agli utilizzatori finali mediante contratti a distanza non ritirino i
rifiuti di batteria presso i punti di raccolta, di cui all'articolo
62, paragrafo 4, del Regolamento;
b) nell'ipotesi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del
Regolamento, non consegna i rifiuti di batterie ritirati ai
produttori, ai sistemi collettivi o ad un gestore di rifiuti
selezionato;
c) in caso di vendita con consegna, non ritira gratuitamente i
rifiuti di batterie presso l'utilizzatore finale o presso un punto di
raccolta di cui all'articolo 62, paragrafo 5, del Regolamento, ovvero
non informa l'utilizzatore finale delle modalita' di ritiro.
7. I fornitori di piattaforme online, che rientrano nell'ambito di
applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che
consentono la vendita di batterie in violazione degli obblighi
previsti all'articolo 62, paragrafo 6, del Regolamento, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 650 a euro 2500.
8. Restano ferme le sanzioni previste dagli articoli 259, 259-bis e
259-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le
spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti, effettuate
in difformita' dalle prescrizioni dell'allegato XIV al Regolamento.
9. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dai
commi 3, 5, 6 e 8, nonche' per la destinazione dei proventi delle
stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4, provvedono le
autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4. Le somme
derivanti dal pagamento di tali sanzioni sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel medesimo
esercizio finanziario alla spesa, per le finalita' di miglioramento
dell'attivita' di vigilanza del mercato, nella misura del 50 per
cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del
restante 50 per cento alle autorita' incaricate del controllo che
abbiano irrogato le sanzioni.
11. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo, l'autorita' competente,
nell'applicare i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689, tiene conto anche dei seguenti elementi
specifici:
a) numero, tipologia e caratteristiche delle batterie
interessate;
b) vantaggio economico conseguito dall'operatore a seguito della
violazione;
c) entita' del danno potenziale o effettivo arrecato alla salute,
alla sicurezza, ai consumatori o all'ambiente.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157:
«Art. 11 (Sistema sanzionatorio). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato o configuri una fattispecie di
illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni
nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa
di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del
regolamento, l'operatore economico che:
a) contravviene alle disposizioni di cui
all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4,
e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto,
per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro;
b) omette di adottare le misure correttive imposte
dalle autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 16,
paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del
regolamento, e' soggetto, per ciascuna misura non adottata,
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
60.000 euro.
2. L'attivita' di accertamento, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo, e' esercitata, nell'ambito
delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le
autorita' di vigilanza.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di
cui al presente articolo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla
spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna
delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate
del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere
utilizzate per il miglioramento dell'attivita' di vigilanza
del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero
dello sviluppo economico in qualita' di ufficio unico di
collegamento, per essere destinate alle medesime finalita'.
Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali,
la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione
centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e
controllo per il successivo trasferimento alle medesime
autorita'.».
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2023/1542 si
vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 259, 259-bis,
259-ter, 262 e 263 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006. n. 152:
«Art. 259 (Spedizione illegale di rifiuti). - 1.
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26
del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni. La pena e' aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.».
«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa).
- 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256,
256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono
commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o
comunque di un'attivita' organizzata.».
«Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di
rifiuti). - 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli
255-bis, 255-ter, 256 e 259 e' commesso per colpa, le pene
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a
due terzi.».
«Art. 262 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte
salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del
presente decreto provvede la provincia nel cui territorio
e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione
al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali
e' competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto
l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».
«Art. 263 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della
parte quarta del presente decreto sono devoluti alle
province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di
controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui
all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono
versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti
e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali
straordinarie previste dal presente decreto, in particolare
all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi
ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e destinato alle attivita' di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento
dei suddetti proventi e' destinato ai comuni nel cui
territorio sono state accertate le relative violazioni ed
e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'articolo
232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte
degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori
sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti
dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei
rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo
232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario urbano.
Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 4
novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema
penale», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 329 del 30
novembre 1981:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».