Art. 16 
 
            Riferimento all'artigianato nella pubblicita' 
 
  1. Al fine di semplificare  le  procedure  di  iscrizione  all'albo
provinciale delle imprese artigiane e fornire  maggiore  chiarezza  e
certezza  giuridica  alle  imprese  che   intendono   utilizzare   la
denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge  8  agosto
1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: 
    «Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio o
nella  promozione   dei   propri   prodotti   o   servizi   da   essa
commercializzati, una  denominazione  in  cui  ricorrano  riferimenti
all'artigianato e all'artigianalita' dei prodotti e dei  servizi,  se
essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma e non  produce  o
realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o  posti  in
vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i
consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano  iscritti
nella separata sezione di detto albo. 
    Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e'
irrogata   dall'autorita'   regionale    competente    la    sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro  pari
all'1 per cento del fatturato  dell'impresa.  La  sanzione  non  puo'
comunque essere inferiore a euro 25.000 per  ogni  violazione  ed  e'
irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge  24  novembre
1981, n. 689. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui  al
presente comma e al comma ottavo». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  8
          agosto   1985,   n.   443   recante:   «Legge-quadro    per
          l'artigianato», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  5  (Albo  delle  imprese  artigiane).   -   E'
          istituito l'albo provinciale delle  imprese  artigiane,  al
          quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese  aventi  i
          requisiti di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  secondo  le
          formalita' previste  per  il  registro  delle  ditte  dagli
          articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
          n. 2011. 
                La domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo  e  le
          successive denunce di  modifica  e  di  cessazione  esimono
          dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio  decreto
          20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate  nel  registro
          delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. 
                L'impresa  costituita  ed  esercitata  in  forma   di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  che,  operando  nei
          limiti dimensionali di cui alla presente legge  e  con  gli
          scopi di cui  al  primo  comma  dell'articolo  3,  presenti
          domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha  diritto
          al  riconoscimento  della  qualifica  artigiana   ed   alla
          conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la
          maggioranza dei soci, ovvero uno  nel  caso  di  due  soci,
          svolga in prevalenza lavoro personale, anche  manuale,  nel
          processo produttivo e detenga la maggioranza  del  capitale
          sociale e degli organi deliberanti della societa'. 
                In caso di  invalidita',  di  morte  o  d'intervenuta
          sentenza che  dichiari  l'interdizione  o  l'inabilitazione
          dell'imprenditore  artigiano,  la  relativa  impresa   puo'
          conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di  cui  al
          primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
          previsti all'articolo 2, per un periodo massimo  di  cinque
          anni o fino al compimento della  maggiore  eta'  dei  figli
          minorenni,  sempre  che  l'esercizio   dell'impresa   venga
          assunto  dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o   minori
          emancipati   o   dal    tutore    dei    figli    minorenni
          dell'imprenditore   invalido,   deceduto,   interdetto    o
          inabilitato. 
                L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per
          la concessione delle agevolazioni a  favore  delle  imprese
          artigiane. 
                Le imprese artigiane, che abbiano superato,  fino  ad
          un massimo del 20 per cento e per un periodo non  superiore
          a tre mesi nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
          primo comma del presente articolo. 
                Per la vendita nei locali di produzione,  o  ad  essi
          contigui, dei beni di produzione  propria,  ovvero  per  la
          fornitura al committente di quanto strettamente  occorrente
          all'esecuzione dell'opera o alla prestazione  del  servizio
          commessi, non si applicano alle imprese artigiane  iscritte
          all'albo di cui al primo  comma  le  disposizioni  relative
          all'iscrizione al registro degli esercenti il  commercio  o
          all'autorizzazione amministrativa  di  cui  alla  legge  11
          giugno 1971, n. 426 , fatte  salve  quelle  previste  dalle
          specifiche normative statali. 
                Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o  insegna
          o marchio o nella promozione dei propri prodotti o  servizi
          da  essa  commercializzati,  una   denominazione   in   cui
          ricorrano riferimenti all'artigianato e  all'artigianalita'
          dei prodotti  e  dei  servizi,  se  essa  non  e'  iscritta
          all'albo di cui al primo comma e  non  produce  o  realizza
          direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti  in
          vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso  divieto
          vale per i consorzi e le societa'  consortili  fra  imprese
          che non siano iscritti  nella  separata  sezione  di  detto
          albo. 
              Ai trasgressori delle disposizioni di cui  al  presente
          articolo e' irrogata dall'autorita' regionale competente la
          sanzione amministrativa consistente nel  pagamento  di  una
          somma  di  denaro  pari  all'1  per  cento  del   fatturato
          dell'impresa.  La  sanzione  non   puo'   comunque   essere
          inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed e'  irrogata
          nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24  novembre
          1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano   adeguano   la   propria   legislazione   alle
          disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo.».