Art. 16
Riferimento all'artigianato nella pubblicita'
1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo
provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e
certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la
denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
«Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio o
nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa
commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato e all'artigianalita' dei prodotti e dei servizi, se
essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o
realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in
vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i
consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti
nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e'
irrogata dall'autorita' regionale competente la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari
all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non puo'
comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed e'
irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al
presente comma e al comma ottavo».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443 recante: «Legge-quadro per
l'artigianato», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E'
istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al
quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le
formalita' previste per il registro delle ditte dagli
articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le
successive denunce di modifica e di cessazione esimono
dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate nel registro
delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di
societa' a responsabilita' limitata che, operando nei
limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli
scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti
domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto
al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla
conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della societa'.
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta
sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo'
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti
previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque
anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per
la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese
artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore
a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma
dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi
contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna
o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi
da essa commercializzati, una denominazione in cui
ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalita'
dei prodotti e dei servizi, se essa non e' iscritta
all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza
direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in
vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto
vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese
che non siano iscritti nella separata sezione di detto
albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente
articolo e' irrogata dall'autorita' regionale competente la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato
dell'impresa. La sanzione non puo' comunque essere
inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed e' irrogata
nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo.».