Art. 26
Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni
e per l'attrazione degli investimenti
1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite
dalle seguenti: «30.000 abitanti».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le
seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione
dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri
dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione
internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del
Ministero del turismo,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi delle persone fisiche titolari di redditi da
pensione di fonte estera che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che
trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al
territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna,
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno
dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in
uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore
a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero,
individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165,
comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via
forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei
periodi di imposta di validita' dell'opzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita'
di attrazione degli investimenti esteri). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
interministeriale per l'attrazione degli investimenti
esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una
segreteria tecnica, cui e' assegnato un dirigente di
livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al
Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f),
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con
incarico che puo' essere conferito con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e coordinata da un dirigente di
livello generale in servizio presso il Ministero dello
sviluppo economico e composta da personale in servizio
presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente
dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti,
tra l'altro, i compiti inerenti al coordinamento delle
attivita' e dei servizi di assistenza di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle
imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita' di
missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, alla
ricognizione di potenziali investitori strategici esteri,
all'elaborazione di proposte di investimento strutturate,
all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di
indicatori di performance, all'implementazione di banche
dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno
"sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori
esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle
pratiche utili alla concreta realizzazione
dell'investimento, nonche' all'attivazione di un sito web
unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale
tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli
strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori
esteri, e alla valorizzazione e alla promozione
dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri
dipendenti o autonomi che lavorano da remoto. Per le
medesime finalita' il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un
contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze
e qualificazioni professionali in materia, nel limite di
spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui
al comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante: «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy
e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis)
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da
un rappresentante della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con
i rappresentanti delle amministrazioni centrali e
territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto
d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
(Omissis).».