Art. 26 
 
       Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni 
                e per l'attrazione degli investimenti 
 
  1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 abitanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30.000 abitanti». 
  2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo le parole: «potenziali  investitori  esteri»  sono  inserite  le
seguenti:   «,   e   alla   valorizzazione    e    alla    promozione
dell'attrattivita'  dei  territori   per   i   lavoratori   stranieri
dipendenti o autonomi che lavorano da remoto». 
  3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n.  164,  dopo  le  parole:  «affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del
Ministero del turismo,». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 marzo 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24-ter,  comma  1,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24-ter (Opzione per l'imposta  sostitutiva  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi  da
          pensione di  fonte  estera  che  trasferiscono  la  propria
          residenza fiscale nel Mezzogiorno). -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni  dell'articolo  24-bis,  le  persone  fisiche,
          titolari dei redditi da pensione di  cui  all'articolo  49,
          comma 2,  lettera  a),  erogati  da  soggetti  esteri,  che
          trasferiscono in  Italia  la  propria  residenza  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al
          territorio  delle  regioni  Sicilia,  Calabria,   Sardegna,
          Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia,  o  in  uno
          dei  comuni  di  cui  agli  allegati  1,  2  e   2-bis   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  o  in
          uno dei comuni  interessati  dagli  eventi  sismici  del  6
          aprile 2009, avente comunque una popolazione non  superiore
          a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
          redditi  di  qualunque  categoria,   prodotti   all'estero,
          individuati secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  165,
          comma  2,  a  un'imposta  sostitutiva,  calcolata  in   via
          forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno  dei
          periodi di imposta di validita' dell'opzione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  2,  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  recante:  «Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla  legge
          15 luglio 2022,  n.  91,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 25 (Fondo per il  potenziamento  dell'attivita'
          di attrazione degli investimenti esteri). - (Omissis) 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1 e  al  fine  di
          garantire  il  supporto   tecnico-operativo   al   Comitato
          interministeriale  per  l'attrazione   degli   investimenti
          esteri  di  cui  all'articolo  30  del   decreto-legge   12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  e'  costituita  una
          segreteria  tecnica,  cui  e'  assegnato  un  dirigente  di
          livello non generale, a valere sulle risorse attribuite  al
          Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13,  lettera  f),
          del decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  2023,  n.  74,  con
          incarico che puo' essere conferito con le modalita' di  cui
          all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197, e  coordinata  da  un  dirigente  di
          livello generale in  servizio  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e  composta  da  personale  in  servizio
          presso il predetto  Ministero,  nei  limiti  della  vigente
          dotazione organica e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono  attribuiti,
          tra l'altro, i  compiti  inerenti  al  coordinamento  delle
          attivita' e dei servizi di  assistenza  di  competenza  del
          Ministero delle imprese e del made in Italy destinati  alle
          imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita'  di
          missione  di  cui  all'articolo  30,  comma   1-bis,   alla
          ricognizione di potenziali investitori  strategici  esteri,
          all'elaborazione di proposte di  investimento  strutturate,
          all'adozione di metodologie uniformi, alla  definizione  di
          indicatori di performance,  all'implementazione  di  banche
          dati,  alla  creazione,  in  via   sperimentale,   di   uno
          "sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori
          esteri con riferimento  a  tutti  gli  adempimenti  e  alle
          pratiche     utili     alla     concreta      realizzazione
          dell'investimento, nonche' all'attivazione di un  sito  web
          unitario, che raccolga e  organizzi  in  maniera  razionale
          tutte  le  informazioni  utili  sulle  iniziative  e  sugli
          strumenti attivabili a supporto dei potenziali  investitori
          esteri,   e   alla   valorizzazione   e   alla   promozione
          dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri
          dipendenti o  autonomi  che  lavorano  da  remoto.  Per  le
          medesime finalita' il Ministero  dello  sviluppo  economico
          puo' avvalersi, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   di   un
          contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze
          e qualificazioni professionali in materia,  nel  limite  di
          spesa di 40.000 euro annui per singolo  incarico  al  lordo
          degli   oneri   fiscali    e    contributivi    a    carico
          dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo  di  cui
          al comma 1. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30,  comma  7,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  recante:  «Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in  Italy
          e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis) 
                7. Presso il Ministero dello sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministero del turismo, da un  rappresentante  del  Ministro
          per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  da
          un  rappresentante  della  Conferenza  permanente   per   i
          rapporti tra lo Stato, Regioni e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato  con
          i   rappresentanti   delle   amministrazioni   centrali   e
          territoriali di  volta  in  volta  coinvolte  nel  progetto
          d'investimento.  Ai  componenti  del  Comitato   non   sono
          corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati.  Al   funzionamento   del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.  L'articolo  35  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e'
          abrogato. 
                (Omissis).».