Art. 14 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo  e
  del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e  i  rifiuti
  di imballaggio, che modifica il regolamento  (UE)  2019/1020  e  la
  direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024. 
  2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) introdurre sanzioni amministrative efficaci,  proporzionate  e
dissuasive in caso di violazione delle disposizioni  del  regolamento
(UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del
regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti  di  cui
all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, individuando altresi' le autorita' competenti e le  procedure
per l'irrogazione delle sanzioni; 
    b)   individuare   le   autorita'   nazionali   competenti    per
l'applicazione, il controllo, la vigilanza e  la  raccolta  dei  dati
previsti dal regolamento (UE) 2025/40,  garantendo  il  coordinamento
tra i diversi soggetti coinvolti; 
    c) apportare alla normativa vigente in materia  di  imballaggi  e
rifiuti di imballaggio, ivi comprese le  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  le  modificazioni,  le
integrazioni e le abrogazioni necessarie ad  assicurare  la  corretta
applicazione del regolamento (UE) 2025/40. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'esercizio della delega  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi  e  i
          rifiuti di imballaggio, che modifica  il  regolamento  (UE)
          2019/1020 e la direttiva (UE)  2019/904  e  che  abroga  la
          direttiva 94/62/CE, e' pubblicato  nella  GUUE  22  gennaio
          2025, Serie L. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, si vedano le note all'articolo 13. 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 13.