Art. 14
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la
direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e
dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del
regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, individuando altresi' le autorita' competenti e le procedure
per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorita' nazionali competenti per
l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati
previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento
tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e
rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le
integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta
applicazione del regolamento (UE) 2025/40.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Note all'art. 14:
- Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE)
2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la
direttiva 94/62/CE, e' pubblicato nella GUUE 22 gennaio
2025, Serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si vedano le note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 13.