Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19
FEBBRAIO 2026, N. 19
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «dei traguardi e» e' inserita la
seguente: «degli», le parole: «sul sistema» sono sostituite dalle
seguenti: «nel sistema», le parole: «sull'effettiva» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'effettiva», le parole: «dell'obiettivo PNRR»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo del PNRR» e la
parola: «sostituivi» e' sostituita dalla seguente: «sostitutivi»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le
risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30
giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli
atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti
siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione
anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione
dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali
dovute per il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In
caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo
successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni
o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma
anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti
premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo
periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto
e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le
risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30
giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli
interventi gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla
medesima data»;
al comma 2, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «misure del PNRR» e le parole: «e fino» sono sostituite
dalla seguente: «, fino»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «mediante stipula» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante la stipulazione»;
al comma 4, le parole: «si provvede con le risorse» sono
sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Rafforzamento delle funzioni della Commissione
parlamentare per la semplificazione). - 1. In considerazione delle
esigenze di monitoraggio e di coordinamento delle misure di
semplificazione connesse all'attuazione del PNRR, all'articolo 14,
comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo la lettera c)
sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) formula osservazioni e proposte in materia di
semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure
amministrative;
c-ter) elabora una relazione annuale sui processi di
semplificazione normativa e amministrativa"».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 7» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al terzo periodo, le parole: «o applicazione di altro analogo
istituto» sono sostituite dalle seguenti: «o di applicazione di altro
analogo istituto,», le parole: «e relativi» sono sostituite dalla
seguente: «, relativi», le parole: «salva comunicazione alle
amministrazioni di provenienza, da formalizzare» sono sostituite
dalle seguenti: «salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da
comunicare alle amministrazioni di provenienza» e le parole: «, della
richiesta di revoca di detti provvedimenti» sono soppresse;
al quarto periodo, le parole: «periodo, nonche'» sono
sostituite dalle seguenti: «periodo nonche'» e dopo le parole: «di
cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre
2026" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2029";
b) al quinto periodo, le parole: "non eccedente il 31
dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "non eccedente il 31
dicembre 2029";
c) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: "La
durata degli incarichi che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stati conferiti ai sensi del presente
comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro il 31
dicembre 2026 e' rideterminata in tre anni decorrenti dalla data di
efficacia degli stessi".
1-ter. Nelle more della piena attuazione della riforma per
l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026 e fino al 31
dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non
generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
possono essere ulteriormente rinnovati, con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165
del 2001, qualora permanga, a giudizio dell'amministrazione,
l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali maturate dai
titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle attivita'
istituzionali.
1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis, terzo periodo, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "un
anno" sono inserite le seguenti: ", sono rinnovabili" e le parole:
"31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2027".
1-quinquies. Al fine di consentire il tempestivo
conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi
previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione di
esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, possono essere
prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e
non dirigenziali attribuiti da regioni, citta' metropolitane,
province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga
ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Resta fermo, per il personale non dirigenziale, il rispetto del
limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a tempo
determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate
a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai fini della
determinazione della capacita' assunzionale ai sensi dell'articolo 33
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2027» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole:
«categoria A, del» sono sostituite dalle seguenti: «categoria A del»
e le parole: «ad esso assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «a
essa assegnato»;
al terzo periodo, dopo la parola: «maturata» sono inserite le
seguenti: «, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato,» e le parole: «titolari di misure» sono sostituite dalle
seguenti: «titolari dell'attuazione di misure»;
al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2026 e» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026,», dopo le parole: «di
2.468.636» e' inserita la seguente: «euro», le parole: «per spese di
funzionamento ed» sono sostituite dalle seguenti: «euro per spese di
funzionamento, e di» e dopo le parole: «euro 2.266.657» e' inserita
la seguente: «annui»;
al comma 4:
alla lettera a), le parole: «annui decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere»;
alla lettera b), alinea, dopo la parola: «riduzione» sono
inserite le seguenti: «delle proiezioni»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 8» sono
sostituite dalle seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 8» e
dopo le parole: «dell'articolo 17-sexies» sono inserite le seguenti:
«, comma 1,»;
al terzo periodo, le parole: «Agli oneri di cui al presente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo» e dopo la
parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «comma, si» sono
sostituite dalle seguenti: «comma si»;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «, le convenzioni e i contratti
quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e le convenzioni quadro», le
parole: «avente ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «aventi
ad oggetto» e le parole: «servizi applicativi in ottica cloud e» sono
sostituite dalle seguenti: «servizi applicativi in ottica cloud e di
servizi di sicurezza da remoto nonche'»;
al secondo periodo, le parole da: «la proroga non puo'
eccedere» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi
quadro e delle convenzioni quadro di cui al medesimo periodo sono
incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove
sia gia' stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo.
L'incremento e' autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro
o convenzioni quadro diversi da quelli per i quali un analogo
incremento sia stato gia' disposto da precedenti disposizioni di
legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli
aggiudicatari degli accordi quadro e delle convenzioni quadro possono
esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. La proroga dell'Accordo quadro avente a oggetto
l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche
amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 di cui
all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n.
26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza»;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: «27 novembre 2025» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «, di
convenzioni e di contratti quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e
di convenzioni quadro»;
al secondo periodo, le parole: «comma, si» sono sostituite
dalle seguenti: «comma si»;
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,
n. 162, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle graduatorie
di merito per il completamento del piano di reclutamento di cui al
comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative
a specifici profili professionali, il Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie
ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei relativi fabbisogni
di personale, una o piu' unita' di personale afferenti ad altro
profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito
presentino disponibilita', previo assenso dell'amministrazione di
destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;
al comma 12:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: «4 marzo 2025, n. 25» sono
sostituite dalle seguenti: «14 marzo 2025, n. 25»;
al secondo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'anno 2026»;
alla lettera a), dopo le parole: «a euro 3.300.000» e'
inserita la seguente: «annui», dopo le parole: «di cui euro
1.050.000» e' inserita la seguente: «annui» e le parole: «e quanto a
euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «ed euro 2.250.000 annui»;
alla lettera b), dopo le parole: «dall'anno 2027» e' inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), le parole: «e delle finanze, per» sono
sostituite dalle seguenti: «e delle finanze per»;
al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e 2)»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole:
«delle risorse» sono soppresse;
dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Al fine di garantire il completamento dei programmi
degli interventi di edilizia penitenziaria nonche' del Piano
nazionale complementare di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, i contratti dei dirigenti di livello
generale preposti all'attuazione delle relative opere, stipulati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere
prorogati, nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi, anche in deroga ai limiti di eta' per il collocamento a
riposo»;
al comma 18:
al primo periodo, dopo le parole: «4 settembre 2024» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «comma 6 del medesimo articolo
19» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma 6 dell'articolo
19»;
al terzo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'anno 2026» e le parole: «per far fronte ad esigenze
indifferibili,» sono soppresse;
al comma 19, dopo le parole: «degli obiettivi» e' inserita la
seguente: «del»;
al comma 20:
all'alinea, le parole: «alla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono soppresse;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«alla data del 1° marzo 2026»;
alla lettera c), la parola: «CCNL» e' sostituita dalle
seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»;
al comma 21:
al primo periodo, dopo le parole: «L'inquadramento» sono
inserite le seguenti: «del personale assunto ai sensi del comma 19»;
al terzo periodo, le parole: «gia' previste a normativa
vigente» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili a legislazione
vigente»;
dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa
funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le
politiche di coesione promuovendo la rinascita occupazionale nelle
regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana, i
contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato
presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data
del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre
2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i limiti della
durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi,
dei medesimi contratti e delle risorse disponibili allo scopo a
legislazione vigente.
21-ter. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, a valere sulle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, a indire
una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione,
mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine non puo',
comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un contingente di dieci
unita' di personale di categoria B, posizione economica F3, profilo
professionale di assistente di settore tecnologico. Al fine di
garantire il piu' efficace espletamento delle attivita'
istituzionali, il bando della procedura selettiva di cui al primo
periodo puo' prevedere la valorizzazione delle esperienze
professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri nello svolgimento di attivita' di supporto informatico, di
gestione delle richieste mediante sistemi dedicati e di assistenza
tecnica e applicativa.
21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le parole: "ottanta unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "novanta unita'". Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro 298.660 per l'anno
2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a
valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia
amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente, anche conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, comma 8:
1) al primo periodo, dopo le parole: "in materia di VIA"
sono inserite le seguenti: "e di provvedimento autorizzatorio unico
regionale";
2) al terzo periodo, le parole: "articoli 19 e 27-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 19, 25 e 27-bis";
b) all'articolo 8, comma 2-bis, diciottesimo periodo, le
parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2028".
21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento degli
obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2026, due
incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima
disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a
valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
21-septies. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla Missione 6
"Salute" e alla riduzione delle liste di attesa delle prestazioni
sanitarie di cui al decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, nonche' di
garantire la continuita' dei servizi sanitari e di prevenire
contenziosi connessi alla reiterazione di rapporti di lavoro
flessibile, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque
entro il limite massimo del 30 per cento dei posti complessivamente
programmati nel triennio di riferimento, possono procedere, fermo
restando quanto previsto dal comma 21-decies, al reclutamento del
personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma secondo
le seguenti modalita':
a) mediante procedure concorsuali, prevedendo una riserva
non superiore al 50 per cento dei posti disponibili in favore del
personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, almeno
diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
cinque anni, presso gli enti del Servizio sanitario nazionale, con
contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili
autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive per
titoli e colloquio, con valorizzazione dell'esperienza professionale
maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla data del
31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di servizio continuativo
presso i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale, purche'
reclutato a tempo determinato, con procedure concorsuali, ancorche'
non piu' in servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
21-octies. Il colloquio di cui alla lettera b) del comma
21-septies e' finalizzato alla verifica della coerenza tra
l'esperienza professionale maturata e il profilo professionale di
destinazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalita'.
21-novies. Le procedure di cui al comma 21-septies sono
attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il 31
dicembre 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma
268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.
21-decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di spese di personale e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla rubrica, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «misure del PNRR».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «con gli obiettivi della citata misura
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con le finalita' del citato
obiettivo del PNRR»;
al comma 2, le parole: «rendicontazione e controllo» sono
sostituite dalle seguenti: «di rendicontazione e di controllo»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31
marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 2005, n. 88, le parole: "fino a 5.000 abitanti" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a 10.000 abitanti"»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «funzioni locali»
sono inserite le seguenti: «- triennio 2019-2021» e dopo le parole:
«16 luglio 2024,» sono inserite le seguenti: «di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025,»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 6 del medesimo
articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma 6
dell'articolo 19»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire continuita' ed efficacia ai
programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti
previsti dal PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure
concorsuali di cui al comma 6, la struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale puo' prorogare, non oltre il 31 dicembre 2026,
gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1»;
al comma 7, le parole: «per le esigenze indifferibili» sono
soppresse;
al comma 8, terzo periodo, le parole: «prevista dalla
Convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'accordo
quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento di collaborazione
istituzionale,», le parole: «delle finanze e» sono sostituite dalle
seguenti: «delle finanze,» e le parole: «dell'assenza» sono
sostituite dalle seguenti: «assicurando l'assenza»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. All'articolo 1, comma 645, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "20.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "10.000 abitanti";
b) le parole: "dell'esercizio 2024" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'esercizio 2025";
c) dopo le parole: "rimborso prestiti," sono inserite le
seguenti: "e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da
6-ter a 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142,".
9-ter. Al fine di assicurare un adeguato ed efficace
svolgimento delle attivita' relative al monitoraggio, alla
rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR nonche' alla
gestione dei relativi flussi finanziari da parte dei soggetti
attuatori delle misure del PNRR, all'articolo 10, comma 6-ter,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le
parole: "alla durata di attuazione" sono inserite le seguenti: ",
monitoraggio, rendicontazione e controllo" e le parole: "il 30 giugno
2026" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2026"».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «la tempistica indicata»
sono sostituite dalle seguenti: «i tempi indicati»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla
realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del
PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice
a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con
finalita' liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine
di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla
fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue
esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per
ritardo gia' maturate alla data della risoluzione, anche mediante
escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei
crediti gia' maturati dall'impresa nei confronti
dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i
crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda
di accesso allo strumento di regolazione della crisi o
dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti
retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori
impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati
alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.
1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al
comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo
contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di
impossibilita', tramite la procedura di cui all'articolo 76 del
medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime
condizioni del contratto originario. Non e' opponibile
all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di
azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei
mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di
composizione negoziata della crisi d'impresa»;
al comma 2, le parole: «al fine accelerare» sono sostituite
dalle seguenti: «al fine di accelerare» e le parole: «individuale,
nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «individuale nonche'»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale
medico nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo
4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore".
4-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 4-bis,
all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore". 4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: "non oltre la data del
31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre la data
del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase
sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62"»;
al comma 6, primo periodo, la parola: «obbiettivo» e'
sostituita dalla seguente: «obiettivo»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «euro per l'anno» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;
al secondo periodo, la parola: «oneri» e' sostituita dalle
seguenti: «effetti finanziari» e dopo la parola: «indebitamento» e'
inserita la seguente: «netto,»;
al comma 9, le parole: «di assicurarne la loro realizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «di assicurarne la realizzazione».
Nella sezione I del capo II del titolo I, dopo l'articolo 4 e'
aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Servizio per il miglioramento della presa in
carico dei pazienti oncologici). - 1. Al fine di garantire una presa
in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni attuano un
servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei
pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con
le modalita' previste dal comma 2.
2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al
comma 1 e' attuato dalle regioni nelle province del proprio
territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina
nell'ambito della Missione 6 "Salute", Componente 1 "Reti di
prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale", Intervento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e
telemedicina", Sub-investimento 1.2.3 "Telemedicina per un migliore
supporto ai pazienti cronici", del PNRR.
3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai
sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 2022.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso c), la parola: «europea.» e'
sostituita dalla seguente: «europea;»;
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 2, lettera d), le parole: "modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter" sono sostituite dalle seguenti:
"modalita' telematica di cui al comma 6"»;
al numero 2), le parole: «e di tutela del patrimonio
culturale.» sono sostituite dalle seguenti: «e di tutela del
patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e
dell'incolumita' pubblica»;
al numero 3), capoverso 6, primo periodo, dopo le parole:
«determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi» sono
inserite le seguenti: «sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi
rappresentanti»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 14-ter, comma 1, le parole: "nella
data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,
lettera d), ovvero" sono soppresse»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 16, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4-bis. I pareri di cui al comma 1 sono congruamente
motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile
l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i relativi costi.
Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato"»;
alla lettera d), numero 2.2), le parole: «dal seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «indicato
nell'istanza» sono aggiunte le seguenti: «entro dieci giorni dalla
data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il
termine di cui al secondo periodo, l'attestazione di cui al primo
periodo e' sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero del progettista abilitato»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma
4, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola: "successivamente" e' soppressa;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 9, dopo le parole: "ad eccezione dei termini di
cui al suddetto articolo 14-quinquies" sono inserite le seguenti: "e
dei termini pari o inferiori a trenta giorni";
b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: "ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies" sono inserite
le seguenti: "e dei termini pari o inferiori a trenta giorni".
1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma, per la comunicazione, l'applicazione
delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71
e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
dichiarazione mendace o la falsa attestazione dei requisiti
comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del
medesimo testo unico nonche' il divieto di svolgimento dell'attivita'
avviata sulla base della comunicazione. In presenza di irregolarita'
od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi dell'articolo
71, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".
1-quinquies. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "Al fine di raggiungere
l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next
Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di
trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle
seguenti: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione
per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica";
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, in
deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, nonche' dai regolamenti adottati dagli enti
locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa
in opera di infrastrutture a banda ultra larga e' effettuata con la
metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno scavo e
contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4
centimetri e profondita' da 10 a 35 centimetri, in ambito urbano ed
extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul
marciapiede senza necessita' di procedere a scarifica e ripristino";
c) al comma 5, le parole: "Al fine di consentire il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31
dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87-bis e 87-ter
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle
seguenti: "Al fine di accelerare il procedimento di autorizzazione
per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica,
gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259"»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «criteri previsti dal» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al secondo periodo, le parole: «corredata da» sono sostituite
dalle seguenti: «corredata di»;
al terzo periodo, le parole: «la trasmette immediatamente»
sono sostituite dalle seguenti: «trasmette immediatamente la SCIA».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di riforma
dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento
del federalismo fiscale). - 1. In attuazione della Missione 1,
Componente 1, Riforma 1.12, del PNRR, finalizzata all'incremento del
gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilita' delle
banche di dati delle amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, nonche' per garantire la realizzazione del federalismo
fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie
regionali preposte alla gestione dei tributi regionali direttamente
gestiti dai medesimi enti, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria
legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri
di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di
contrasto dell'evasione dei tributi regionali. Il Fondo e'
alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino
all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso,
in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali, riferito
all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi
capitoli di entrata del bilancio regionale. Resta escluso, ai fini
del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito
derivante dalle attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate per i
tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la
riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle
rispettive entrate tributarie.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato all'acquisto di
attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro
manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il
miglioramento della capacita' di contrasto dell'evasione nonche' alle
spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione
specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al
miglioramento delle competenze digitali.
3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali
approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e
i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma
1 nonche' i criteri di attribuzione e le priorita' da finanziare,
demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia
di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la
quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalita' di
cui al comma 2».
All'articolo 6:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita'
di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle
consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la
manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema
informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena
realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, e'
autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000
per l'anno 2027 e di euro 400.000 per l'anno 2028 in favore del
Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno»;
al comma 4, lettere a) e b), le parole: «capo terzo» sono
sostituite dalle seguenti: «capo III»;
al comma 6, le parole: «capo terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «capo III».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «nei territori» sono sostituite
dalle seguenti: «ai territori»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «del regolamento»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 2.3), le parole: «dal seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «dai seguenti», le parole: «o
equipollenti, affini» sono sostituite dalle seguenti: «, equipollenti
o affini», le parole: «nella patologia» sono sostituite dalle
seguenti: «nella disciplina attinente alla patologia» e le parole: «e
per tali fattispecie il medico puo' partecipare alle unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «. Il medico di cui al quarto periodo puo'
partecipare ai lavori dell'unita'»;
alla lettera b), numero 1), le parole da: «istanza per
l'elaborazione» a: «da parte dell'INPS» sono sostituite dalle
seguenti: «all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato
della condizione di disabilita' agli enti di cui all'articolo 23,
comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita»;
al comma 4, capoverso 214:
al primo periodo, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 210»;
al secondo periodo, le parole: «d'intesa con la» sono
sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e dopo le
parole: «28 agosto 1997» sono inserite le seguenti: «, n. 281,»;
al quarto periodo, le parole: «corredati da» sono sostituite
dalle seguenti: «corredati di»;
al comma 8, capoverso 5-bis, dopo le parole: «di azione
triennale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5, lettera
b),»;
al comma 9:
alla lettera a), le parole: «della forze armate, delle forze
di polizia e del corpo» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo»;
alla lettera b), la parola: «infine» e' sostituita dalle
seguenti: «in fine,».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a
carico). - 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in
materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui
al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato
membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi
della normativa italiana vigente";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) all'alinea, le parole: "di cittadinanza, residenza e
soggiorno" sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: "titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente," sono soppresse;
3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o
eserciti un'attivita' di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione
a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione
italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente";
4) la lettera d) e' abrogata;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 e'
commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o
della prestazione di lavoro svolta in Italia";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la
domanda di cui al comma 1 e' presentata per il periodo di durata
della prestazione lavorativa e, in ogni caso, e' rinnovata
annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di euro
per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni
di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per l'anno 2030, 33,5
milioni di euro per l'anno 2031, 34,2 milioni di euro per l'anno
2032, 34,8 milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro per
l'anno 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n.
234».
All'articolo 8:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le parole: "del
medesimo soggetto," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione
in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento
temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi del comma 2,
lettera n),".
3-ter. All'articolo 72, comma 4, lettera a), del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in
materia di termini per la fatturazione delle operazioni, dopo le
parole: "del medesimo soggetto," sono inserite le seguenti: "ivi
comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di
fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un
raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai sensi
del comma 2, lettera o),"».
All'articolo 9:
al comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, primo periodo, le
parole: «territoriale, nonche'» sono sostituite dalle seguenti:
«territoriale nonche'», le parole: «, e' soggetta» sono sostituite
dalle seguenti: «sono soggetti», le parole: «delle dogane e dei
monopoli» sono soppresse e dopo le parole: «competente per
territorio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 10:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «le provincie» sono sostituite
dalle seguenti: «delle province»;
al secondo periodo, le parole: «le provincie» sono sostituite
dalle seguenti: «le province»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il numero massimo delle autorizzazioni alla
circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono
essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove
tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti,
movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per
la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in quantita'
non superiore al numero dei dipendenti del titolare
dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente
all'attivita' di impresa in ragione di rapporti di collaborazione
funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega.
Alle imprese autorizzate a svolgere le attivita' di imbarco e di
sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora
immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone
retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del
successivo trasporto alla destinazione finale, puo' comunque essere
rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di
prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita' operative
e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura
di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l'impresa autorizzata
si avvale, come attestato dalla competente Autorita' di sistema
portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al
presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un
solo passeggero, individuato nella persona del titolare
dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare
dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di
collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica
alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle
universita' e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per
attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e
di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in
violazione delle disposizioni del terzo periodo e' soggetto alla
sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della
navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo,
del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta
la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga
ormeggiata».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso Art. 3-ter:
al comma 2:
all'alinea, la parola: «allineati» e' sostituita dalla
seguente: «aggiornati»;
alla lettera a), le parole: «Sistema CIE (CIEid), al
Sistema SPID» sono sostituite dalle seguenti: «sistema della carta di
identita' elettronica, al sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID)»;
al comma 3:
all'alinea, la parola: «ANPR» e' sostituita dalle seguenti:
«l'ANPR» e la parola: «allineata» e' sostituita dalla
seguente: «aggiornata»;
alla lettera i), le parole: «del sistema di gestione
deleghe» sono sostituite dalle seguenti: «della piattaforma per la
gestione delle deleghe»;
al comma 4, le parole: «digitale, il» sono sostituite dalle
seguenti: «digitale e con il» e le parole: «ulteriori informazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «informazioni ulteriori»;
al comma 5:
al primo periodo, la parola: «allineati» e' sostituita
dalla seguente: «aggiornati»;
al secondo e al terzo periodo, la parola: «allineamento» e'
sostituita dalla seguente: «aggiornamento»;
al comma 8, le parole: «la medesima piattaforma» sono
sostituite dalle seguenti: «la piattaforma di cui all'articolo
50-ter»;
al comma 9, le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle
seguenti: «delle stesse»;
al comma 11, le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ANPR», le parole: «dell'infrastruttura» sono
sostituite dalle seguenti: «della sezione» e dopo le parole: «di cui
al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 12, le parole: «la sezione in ANPR» sono
sostituite dalle seguenti: «i dati nella sezione dell'ANPR»;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «fino ad un massimo» sono
sostituite dalle seguenti: «per la durata massima»;
al secondo periodo, dopo le parole: «allegato C al» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera b):
al numero 3), dopo le parole: «comma 3,» e' inserita la
seguente: «della»;
al numero 4), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole:
«all'Indice di cui al presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Indice di cui al comma 1»;
al numero 5), capoverso 3, primo periodo, dopo le parole:
«dell'Indice» sono inserite le seguenti: «di cui al medesimo comma
1»;
alla lettera c), numero 1), capoverso 2-quater, primo
periodo, le parole: «la circolarita'» sono sostituite dalle seguenti:
«lo scambio»;
alla lettera d), numero 2), capoverso 3-bis, secondo
periodo, le parole: «di ANPR» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'ANPR», le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle
seguenti: «ferma restando» e le parole: «da AgID» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'AgID»;
alla lettera e):
all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella
sezione II del capo V,» e la parola: «inserito» e' sostituita dalla
seguente: «aggiunto»;
al capoverso Art. 62-sexies:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «registri e
archivi» sono sostituite dalle seguenti: «i registri e gli archivi»,
le parole: «inclusi quelli del» sono sostituite dalle seguenti:
«compresi quelli previsti dal» e le parole: «al decreto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui al
decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «Uffici» e' sostituita dalla
seguente: «uffici»;
al secondo periodo, le parole: «basi dati» sono sostituite
dalle seguenti: «basi di dati»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «codice della
navigazione» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, primo periodo, la parola: «ANGEMAR» e'
sostituita dalle seguenti: «l'ANGEMAR» e le parole: «da parte del
personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione
autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali» sono sostituite
dalle seguenti: «dei dati e delle informazioni essenziali da parte
del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di
formazione autorizzati»;
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma 1-quinquies e'
aggiunto il seguente:
"1-sexies. Ai minori che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di eta' sono consentiti l'accesso e l'utilizzo
del punto di accesso telematico di cui al presente articolo, anche
per l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o
abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi
disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano
(Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-quater, senza che sia
necessario l'assenso dell'esercente la responsabilita' genitoriale,
fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente
l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente la responsabilita'
genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o
abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi"»;
al comma 3, alinea:
al primo periodo, le parole: «Dalle disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni»;
al terzo periodo, le parole: «quantificati in» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a», le parole: «per l'anno 2026, in»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, a» e le parole:
«per l'anno 2027 e in» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno
2027 e a».
All'articolo 12:
al comma 3, le parole: «dell'attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' produttive»;
al comma 4, le parole: «dell'attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' produttive»;
al comma 5, capoverso 7, secondo periodo, le parole da: «Su
proposta» fino a: «Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere)», le parole: «alle Camere di commercio»
sono sostituite dalle seguenti: «presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura» e dopo la parola: «competenti»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole: "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
0b) all'articolo 44, comma 10, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero qualora non sia stata
indetta apposita conferenza di servizi";
0c) all'articolo 49, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
"7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della
circolazione nei centri abitati, e di cui all'articolo 18, comma 3,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' in deroga
ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli
interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di
infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi
di lunghezza massima di quaranta metri:
a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la
chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete
comunica l'inizio dei lavori all'ente proprietario della strada,
mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno
otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata
nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l'invio della
predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori,
l'operatore presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante
posta elettronica certificata, un'istanza per l'adozione dei
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e
il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di
cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26
settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della
presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada
entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso inutilmente
tale termine, l'operatore puo' dare avvio ai lavori nel rispetto dei
predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano
interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai
medesimi enti;
b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la
sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della
carreggiata, l'operatore di rete comunica l'inizio dei lavori
all'ente proprietario della strada, mediante posta elettronica
certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la
documentazione tecnica indicata nell'allegato 12-bis annesso al
presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni
dall'invio della comunicazione, l'operatore puo' dare avvio ai
lavori.
7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l'ente
proprietario della strada puo' concordare con l'operatore di rete
accorgimenti in merito alla collocazione dell'infrastruttura di rete
al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza
dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di
larghezza e profondita' stabilite dall'operatore stesso in funzione
delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultralarga e nel
rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della
comunicazione di avvio dei lavori"»;
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «ovvero linee di
telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con linee
di telecomunicazione»;
al numero 2), le parole: «ovvero di linee di
telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con linee
di telecomunicazione»;
alla lettera b), dopo le parole: «n. 249.» e' aggiunto il
seguente periodo: «Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e
alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali
che, per l'esercizio delle attivita' manutentive espressamente
previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti
non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e
trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle
attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e nel
rispetto delle categorie e delle classi previste per tali
operazioni"»;
alla lettera a), dopo le parole: «comma 8-septies» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «, previste dagli strumenti
urbanistici vigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita'
alla disciplina urbanistica»;
alla lettera c), dopo le parole: «comma 13» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «delle modifiche»
sono sostituite dalle seguenti: «di modifiche»;
alla lettera d), numero 2), le parole: «interventi, nonche'»
sono sostituite dalle seguenti: «interventi nonche'»;
al comma 3, dopo le parole: «5 settembre 1994» sono inserite le
seguenti: «, recante l'elenco delle industrie insalubri», le parole:
«nella Gazzetta Ufficiale n. 129» sono sostituite dalle seguenti:
«nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220» e
le parole: «disciplina, le imprese» sono sostituite dalle seguenti:
«disciplina le imprese».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni in materia di piatti e di altri
prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto
con alimenti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE)
2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,
sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per
bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a
garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui
sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione
che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) per i piatti in plastica:
1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45
grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80
grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a
110 grammi;
b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per
centimetro;
c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra
peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che
rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra
peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti».
All'articolo 15:
al comma 1, la parola: «inclusi» e' sostituita dalla seguente:
«compresi».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente
di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono sostituite
dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia
tributaria di primo grado, che la presiedono»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le
parole: "i magistrati tributari affidatari presso i quali i
magistrati tributari svolgono il tirocinio" sono sostituite dalle
seguenti: "i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di
sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati tributari
nominati svolgono il tirocinio"»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di
secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, che abbiano conseguito un'anzianita'
nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo
1-bis"»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "Dipartimento delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento della
giustizia tributaria"»;
al comma 3:
alla lettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente
di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono sostituite
dalle seguenti: «o dal presidente di una corte di giustizia
tributaria di primo grado, che la presiedono»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: "i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari
svolgono il tirocinio" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti
delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo
4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il
tirocinio"»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di
secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui
all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianita' nelle
corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2,
comma 2"»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «al secondo periodo,»
sono inserite le seguenti: «le parole: "ad apposito capitolo" sono
sostituite dalle seguenti: "ad appositi capitoli" e»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di completare il processo di riforma e di
riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31
agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonche' di incrementare il
livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e
territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria
del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli
obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con
sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici di segreteria
delle corti di giustizia tributaria di secondo grado,
rispettivamente, della Lombardia, del Lazio e della Campania. A
ciascuna direzione territoriale, articolata in due uffici
dirigenziali non generali, e' preposto un dirigente di livello
generale, con corrispondente incremento complessivo della dotazione
organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti
di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia
tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more
del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire
l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di
esse e' assegnato un contingente di venti unita' di personale
amministrativo, di cui dodici unita' dell'area dei funzionari e otto
unita' dell'area degli assistenti, tratto dalle unita' presenti
presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi
di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6-ter. I direttori con funzioni dirigenziali di livello
generale delle direzioni territoriali di cui al comma 6-bis,
nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di
cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto, nelle more del
perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, assicurano:
a) la vigilanza sulla qualita' e sull'efficienza delle
attivita' e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di
giustizia tributaria, al fine di segnalarne risultanze e criticita'
al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni
organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarieta',
funzionali al corretto svolgimento dell'attivita' di supporto alla
funzione giurisdizionale;
b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che
insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali e dei
servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria, al fine di formulare proposte di soluzione al
Dipartimento della giustizia tributaria;
c) la formulazione al Dipartimento della giustizia
tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e
dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di
giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo
personale, nonche' di proposte in materia di lavori e di fabbisogni
di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente
svolgimento delle attivita' dei medesimi uffici;
d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria
per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita';
e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di
coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito
delle attivita' e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle
corti di giustizia tributaria;
f) la gestione unificata delle funzioni di consegnatario
dei beni mobili ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
g) la gestione delle procedure di liquidazione degli
stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici
tributari;
h) la gestione delle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei contratti
per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon
andamento delle attivita' e dei servizi della direzione territoriale
e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento
delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica
delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento
della giustizia tributaria;
l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per
quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6-quater. I direttori di cui al comma 6-ter, nell'ambito
delle rispettive direzioni territoriali, oltre alle attivita' e alle
funzioni ivi indicate, assicurano:
a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della
gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del
contenzioso;
b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro;
c) la gestione delle relazioni sindacali.
6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti
di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al
primo ufficio dirigenziale non generale presente in ciascuna delle
direzioni territoriali di cui al comma 6-bis sono attribuite le
attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a e),
nonche' quelle indicate al comma 6-quater, lettere a) e c); al
secondo ufficio sono attribuite le attivita' e le funzioni indicate
al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonche' quelle indicate al comma
6-quater, lettera b).
6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero
dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione di un numero
pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti
nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia
tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo
finanziario.
6-septies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti
di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al
fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni
territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli
incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti
dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera c):
all'alinea, la parola: «inseriti» e' sostituita dalla
seguente: «aggiunti»;
al capoverso 12-bis, secondo periodo, dopo le parole:
«Ministro della giustizia» e dopo le parole: «Consiglio superiore
della magistratura» e' inserito il seguente segno di interpunzione:
«,»;
al capoverso 12-quater, terzo periodo, dopo le parole: «n.
147» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole:
«n. 26» sono sostituite dalle seguenti: «n. 26"»;
al comma 6:
alla lettera b), numero 3), capoverso 4, secondo periodo,
dopo le parole: «comma 2» e dopo le parole: «n. 71» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «31 dicembre
2029.".» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029";»;
alla lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole:
«comma 68» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le
parole: «n. 101.".» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101";»;
alla lettera d), capoverso 1-bis, le parole: «All'articolo 21
della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile
1982, n. 186».
Nella sezione III del capo II del titolo I, dopo l'articolo 17
e' aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di processo penale
telematico in grado di appello). - 1. Fino al termine per la completa
informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure
generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217,
all'atto di appello del procuratore generale presso la corte di
appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582,
comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente fino alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera b):
al numero 1), capoverso a), dopo le parole: «comma 8» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al numero 2), le parole: «tre regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre regioni,»;
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ferma restando la possibilita' per il docente di presentare
domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale,
per il ricongiungimento con un proprio genitore considerato persona
anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29";
b) al comma 3-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: "il punteggio minimo
previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito
a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria" sono inserite le
seguenti: "o della prova scritta della procedura straordinaria per
titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di
sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "criterio
cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti" sono inserite le
seguenti: "facendo riferimento alla data di pubblicazione del
relativo bando" e le parole: "nell'ambito di tali concorsi" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle prove scritte e orali di tali
concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Ciascun
elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi
sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in
due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine: la prima,
costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella
regione nella quale chiedono l'iscrizione nell'elenco; la seconda,
costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una
regione diversa da quella nella quale chiedono l'iscrizione
nell'elenco".
3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26-bis, comma 1, le parole: "nell'anno
scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno
scolastico 2024/2025";
b) all'allegato 2-ter, paragrafo 2. Autonomia e
flessibilita', dopo la lettera b) e' inserito il seguente capoverso:
"Nel primo biennio, la quota del curricolo a disposizione
delle istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da garantire per
gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline rispetto
agli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale,
evitando situazioni di soprannumerarieta' nell'organico
dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero".
3-bis. Al fine di garantire un piu' efficace raggiungimento
degli obiettivi per lo sviluppo del sistema di formazione
professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione 4,
Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11, comma 9,
della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: "da soggetti
pubblici e privati" sono aggiunte le seguenti: "nonche' di risorse
derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle
imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie
caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche
di riferimento. La concessione dei laboratori e' consentita al di
fuori dell'orario di svolgimento delle attivita' formative degli ITS
Academy o di qualsiasi altra attivita' rientrante nella missione di
cui al medesimo articolo 2"»;
al comma 4:
al quarto periodo, le parole: «e al regolamento» sono
sostituite dalle seguenti: «e nel regolamento» e le parole: «di
revisione» sono sostituite dalle seguenti: «recante revisione»;
al quinto periodo, dopo le parole: «n. 211» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «personale ATA»
sono sostituite dalle seguenti: «personale amministrativo, tecnico e
ausiliario»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «9 milioni di euro per
l'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «3
milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per l'anno
2027»;
al comma 6, terzo periodo, dopo la parola: «semiesonero» sono
inserite le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a
6 milioni di euro per l'anno 2027,», le parole: «, quanto a 3 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027,» sono
soppresse e le parole: «delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti: «del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica,»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia puo' attivare, per
gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai
contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi
generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti
per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro
dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei
commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies del citato
articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura
tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole
dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19
aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facolta'
assunzionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri
di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura
pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere
dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «2026-2027» sono sostituite dalle
seguenti: «2026/2027»;
alla lettera c), le parole: «e a euro» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' a euro»;
al comma 3, lettera a), le parole: «si intendono estese» sono
sostituite dalle seguenti: «si applicano»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «del PNRR» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «e per le annualita' successive»
sono soppresse.
All'articolo 20:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 2»;
al secondo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e dopo le
parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «delle
proiezioni».
All'articolo 21:
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «categorie particolari
di dati» e' inserita la seguente: «personali» e le parole: «30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003»;
al comma 4, capoverso 2-bis, dopo le parole: «comma 3, lettera
a)» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il limite di spesa di cui al secondo periodo non
si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da
progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi nonche' da
finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla
copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse
rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonche' da finanziamenti esterni finalizzati,
in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale,
ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR".
4-ter. Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, e' abrogato»;
al comma 5:
alla lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le
parole: «autonomia universitaria» e' inserito il seguente segno di
interpunzione: «,»;
alla lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: «lettera
o-bis)» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le
parole: «sedi di facolta', di dipartimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «sedi di facolta' e di dipartimenti»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati
dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento degli
Investimenti 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e
4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"
della Componente 1 della Missione 4 del PNRR nonche'
dell'Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono
l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" della Componente
2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario
delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e' incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2026 al 2031.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si
provvede:
a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30
dicembre 2021, n. 234».
Nella sezione V del capo II del titolo I, dopo l'articolo 21 e'
aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis (Disposizioni urgenti per i progetti del PNRR
degli enti pubblici di ricerca). - 1. Al fine di garantire il
completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a
titolarita' degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, il fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di euro 22.496.836
per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836
per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente
riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre
2017, n. 205;
b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente
riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.
145».
All'articolo 22:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 7:
all'alinea, le parole: «decreto-legge del 6 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e la parola: «,
contenente» e' sostituita dalle seguenti: «e contiene»;
alla lettera d):
al numero 1), le parole: «in ottemperanza di» sono
sostituite dalle seguenti: «in ottemperanza a»;
al numero 6), le parole: «agli obbiettivi» sono sostituite
dalle seguenti: «agli obiettivi»;
al numero 2), le parole: «decreto-legge del 6 dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e dopo le
parole: «direttiva 2012/34/UE» sono inserite le seguenti: «del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012»;
alla lettera b):
al numero 1.1), le parole: «comma 7,"» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 7, e per definire"», le parole: «e sono
redatti in linea» sono sostituite dalle seguenti: «sono redatti in
coerenza» e dopo le parole: «del 21 novembre 2012,» sono inserite le
seguenti: «e definiscono»;
al numero 1.2), le parole: «sono inseriti i seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «e' inserito il seguente» e le parole: «e
gli indicatori di performance,» sono sostituite dalle seguenti: «, e
gli indicatori di performance»;
al numero 3.2), le parole: «in linea» sono sostituite dalle
seguenti: «in coerenza»;
al numero 4):
al capoverso 5-bis, le parole: «e i traguardi» sono
sostituite dalle seguenti: «e dei traguardi»;
al capoverso 5-ter, le parole: «e, per i profili
finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto, per i
profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze» e
le parole: «, ovvero le penalita' per il gestore conseguenti al
mancato conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le
penalita' da applicare a carico del gestore in caso di mancato
conseguimento»;
al capoverso 5-quater, le parole: «corredati dalla» sono
sostituite dalle seguenti: «corredati della» e le parole: «sul sito»
sono sostituite dalle seguenti: «nel sito»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 2), capoverso 1-bis:
al secondo periodo, le parole: «sull'adeguato» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini di un adeguato»;
al terzo periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite
dalle seguenti: «nel sito»;
al sesto periodo, le parole: «All'attuazione del presente
comma si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma» e la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente:
«disponibili»;
alla lettera b):
al capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo le parole: «Ai
servizi» e' inserita la seguente: «ferroviari»;
al capoverso Art. 9-ter, comma 1, alinea, le parole:
«economico finanziario» sono sostituite dalla seguente:
«economico-finanziario» e dopo le parole: «infrastrutturali e nei
trasporti» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «e le autorita'» sono
soppresse.
All'articolo 23:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «obiettivo PNRR» sono sostituite
dalle seguenti: «obiettivo del PNRR» e la parola: «inclusi» e'
sostituita dalla seguente: «compresi»;
al terzo periodo, le parole: «a prima domanda» sono
sostituite dalle seguenti: «a prima richiesta»;
al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater:
al primo periodo, le parole: «interventi di infrastrutture»
sono sostituite dalle seguenti: «interventi relativi a
infrastrutture» e le parole: «societa' RFI» sono sostituite dalle
seguenti: «societa' Rete ferroviaria italiana (RFI)»;
al secondo periodo, la parola: «include» e' sostituita dalla
seguente: «comprende»;
al quarto periodo, la parola: «inclusi» e' sostituita dalla
seguente: «compresi» e dopo le parole: «RFI S.p.A» e' inserito il
seguente segno di interpunzione: «.».
Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Comunicazione della conclusione dei lavori per
gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati
dall'Unione europea). - 1. In relazione agli interventi finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR e dei programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'appaltatore comunica
senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore
al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento. In
ogni caso, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori
oggetto di subappalto, il documento unico di regolarita' contributiva
del subappaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11,
comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e'
acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori medesimi,
dalla stazione appaltante secondo le modalita' ordinarie, ovvero
direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche
parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle
piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilita'
a esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al citato
decreto legislativo n. 36 del 2023».
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: «di seguito» e' inserita la
seguente: «denominato»;
al comma 2, lettera b), le parole: «della societa' INVITALIA»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»;
al comma 3, le parole: «eventuali risorse,» sono sostituite
dalle seguenti: «eventuali risorse»;
al comma 4, dopo le parole: «n. 205» e' inserito il seguente
segno di interpunzione: «,»;
al comma 7, le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516,
della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla seguente:
«PNIISSI»;
al comma 9:
all'alinea, le parole: «la societa' INVITALIA» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»;
alla lettera a), le parole: «corredate dal» sono sostituite
dalle seguenti: «corredate del»;
alla lettera b), la parola: «riconoscibile» e' sostituita
dalla seguente: «concedibile»;
alla lettera d), le parole: «Piano di cui all'articolo 1,
comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono sostituite dalla
seguente: «PNIISSI»;
al comma 10, le parole: «La societa' INVITALIA» sono sostituite
dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA» e le parole: «Piano
di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017» sono
sostituite dalla seguente: «PNIISSI»;
al comma 11, le parole: «della societa' INVITALIA» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»;
al comma 13, le parole: «Sono fatte salve» sono sostituite
dalle seguenti: «Sono fatti salvi».
All'articolo 25:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 milioni di euro»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»;
al comma 3, le parole: «all'articolo 129 del regolamento (UE)
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 129 del regolamento
(UE) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2024» e le parole: «risorse PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «risorse del PNRR»;
al comma 5, le parole: «dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi», le parole: «della misura» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'agevolazione», dopo le parole: «corrispondente
riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento», le
parole: «di parte corrente,» sono sostituite dalle seguenti: «di
parte corrente» e dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-sexies, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari, le parole: 'per il 2025 e di 4
milioni di euro per il 2026' sono sostituite dalle seguenti: 'per
ciascuno degli anni 2025 e 2026'";
b) il comma 19-septies e' abrogato.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,
pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy.
5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021,
per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno
2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il
riconoscimento in favore dell'investitore dell'incentivo di cui
all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza di cui al medesimo
articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2020 anche successivamente all'effettuazione
dell'investimento, purche' entro il 31 maggio 2026. Per gli
investimenti di cui al primo periodo, fermo restando il rispetto
delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 5 del predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020,
nell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo, in luogo
dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende
effettuare, previsto dalla lettera b) del comma 3 del citato articolo
5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020,
e' indicato l'ammontare dell'investimento realizzato.
5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il
rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale "de
minimis" di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, notificando gli esiti
dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto
investitore e dandone altresi' comunicazione all'Agenzia delle
entrate con le modalita' previste dal comma 8 dell'articolo 5 del
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2020. L'esito negativo dell'accertamento e' ostativo al
riconoscimento dell'incentivo.
5-sexies. All'articolo 1, comma 326, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole da: "a istituire 40
posizioni dell'area" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, quaranta unita' di personale da inquadrare nell'area
delle elevate professionalita' prevista dal CCNL 2019-2021 del
comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero
passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie
vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento
della relativa dotazione organica"».
All'articolo 26:
al comma 1, lettera a), numero 3), la parola: «nonche'» e'
sostituita dalle seguenti: «o in caso»;
al comma 2, le parole da: «della legge» fino a: «al primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge
18 dicembre 2025, n. 190, le parole: "entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2026" e».
All'articolo 27:
al comma 1, dopo le parole: «di biometano,» sono inserite le
seguenti: «di impianti» e dopo le parole: «programmi di sovvenzione»
sono inserite le seguenti: «nell'ambito del»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, ai cui oneri» sono sostituite
dalle seguenti: «; ai connessi oneri»;
al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente»
e' inserita la seguente: «e» e la parola: «inclusi» e' sostituita
dalla seguente: «compresi»;
al comma 6, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In
caso di comprovate difficolta' procedurali o amministrative, il
termine di cui al primo periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta
giorni»;
alla rubrica, dopo le parole: «di biometano,» sono inserite le
seguenti: «di impianti».
All'articolo 28:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «previa verifica»
sono sostituite dalle seguenti: «, previa verifica»;
al comma 2, le parole: «all'articolo 178, del» sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 178 del»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Sono ammissibili a finanziamento a valere sulle
risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n. 95, anche gli investimenti realizzati nei territori dei
comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono compresi nell'ambito di competenza del
Consorzio industriale del Lazio o del Consorzio per lo sviluppo
industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno
Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3
della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione delle
risorse di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli investimenti effettuati
nei territori di cui al primo periodo del presente comma e non
riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato
articolo 3 sono imputati, in base al criterio di prossimita'
territoriale, ai pertinenti stanziamenti di cui alle lettere a),
numeri da 1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attivita'
di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo
sviluppo delle aree del Mezzogiorno, e' riconosciuto un contributo di
2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in
favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto
italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito in pari misura tra i
predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e' incrementata di euro
600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni
2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «nei territori del Mezzogiorno
d'Italia» sono inserite le seguenti: «nonche' agli obiettivi di
riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici
pubblici»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per
il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta
Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza;
b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la
realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione
dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di
Verona»;
al comma 5, le parole: «la somma di euro 15,7 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «la somma di 27,6 milioni»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n. 95, le parole: "per il perseguimento dei medesimi obiettivi
di cui al comma 1" sono soppresse».
All'articolo 29:
al comma 1, capoverso Art. 19-sexies: al comma 1:
al primo periodo, le parole: «, nonche' gli enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono soppresse;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «e agli enti» sono
soppresse;
al comma 2, primo periodo, le parole: «risulti assicurata
l'imparzialita' e indipendenza» sono sostituite dalle seguenti:
«risultino assicurate l'imparzialita' e l'indipendenza»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18,
comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il
sesto periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione del personale
avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con
richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei
settori di attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi sono
indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi
appositamente emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e
da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di
euro 1.500.000 annui".
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis,
pari a euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della
COVIP»;
i commi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nelle more della riforma organica della materia e ferme
restando le attribuzioni e le attivita', anche in materia di
vigilanza, previste a legislazione vigente, i fondi sanitari e
sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 5 provvedono a redigere e a pubblicare nel
proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio, nonche' a trasmettere, nel medesimo termine, alle
amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini
della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi
comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il
bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali
comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621,
2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.
4. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono coerenti,
esaurienti e correttamente presentati e forniscono un quadro fedele
delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi
compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando
in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente:
a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;
b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli
aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura
contributiva;
c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per
natura e tipologia;
d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni
erogate;
e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;
f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;
g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;
h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta
di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella
gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei
diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano
stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di
governo societario.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando in
ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti
assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai
fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del
Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolare:
a) ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario
nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo soccorso
aventi esclusivamente finalita' assistenziale, di cui all'articolo
51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria
integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura
contrattuale, collettiva o individuale, purche' organizzate in forma
stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione
di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo
(long term care) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori
autonomi, pensionati e dei relativi familiari.
6. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 sono svolti nel
rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e
trattamento dei dati personali.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4
comporta l'impossibilita' dell'iscrizione, del rinnovo o comunque
della permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche'
della fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque
denominate, previste a legislazione vigente.
8. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025»;
i commi 9, 10 e 11 sono soppressi;
dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2025, n. 199, e' sostituito dal seguente:
"202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di
cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a
decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le
medesime date"»;
alla rubrica, le parole: «nonche' di vigilanza sui» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' di».
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41» e' inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «obiettivi PNRR» sono
sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «al comma 4, dispone» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 4 dispone»;
alla lettera a), dopo le parole: «23 dicembre 2014, n. 190»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «numeri da 1 a 11» sono
sostituite dalle seguenti: «numeri da 1) a 11)»;
al comma 8, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «misure del PNRR» e le parole: «e fino» sono sostituite
dalla seguente: «, fino»;
al comma 11:
alla lettera a), numero 1), la parola: «"Fondo"» e'
sostituita dalle seguenti: «denominato "Fondo",»;
alla lettera b):
al capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «di cui al
comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi
del comma 2-quinquies»;
al capoverso 2-ter:
all'alinea, le parole: «al comma 2-bis, sono» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 2-bis sono»;
alla lettera a), le parole: «i cantieri navali di cui al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «i cantieri navali per i
quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257,»;
alla lettera b), le parole: «dei medesimi cantieri navali»
sono sostituite dalle seguenti: «dei cantieri navali di cui alla
lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle
societa' medesime» e le parole: «ministeriale di cui al comma
2-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi del
comma 2-quinquies»;
al capoverso 2-quater, primo periodo, le parole:
«ministeriale di cui al comma 2-quinquies» sono sostituite dalle
seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»;
al capoverso 2-quinquies, le parole: «Il decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il decreto», dopo le parole: «terzo periodo,» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole:
«commi 2-bis e 2-ter» sono inserite le seguenti: «del presente
articolo,»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della Sezione di
cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro,
all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche
senza il coinvestimento delle societa' Simest Spa o Finest Spa".
11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma
474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e'
incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle
disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma,
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al netto delle
dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
Dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente:
«Allegato 1-bis
(Articolo 16, comma 6-ter)
Tabella - Ambito di competenza delle direzioni territoriali del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e
delle finanze
===========================================================
| | Ambito territoriale di |
| |competenza - Regioni e province|
| Direzione territoriale | autonome in cui sono presenti |
| del Dipartimento della | le sedi delle corti di |
| giustizia tributaria | giustizia tributaria |
+=========================+===============================+
| | Piemonte, Valle d'Aosta, |
| | Lombardia, Veneto, Friuli |
| | Venezia Giulia, Liguria, |
| |provincia autonoma di Bolzano e|
| Sede di Milano | provincia autonoma di Trento |
+-------------------------+-------------------------------+
| | Emilia-Romagna, Toscana, |
| | Umbria, Marche, Lazio e |
| Sede di Roma | Sardegna |
+-------------------------+-------------------------------+
| | Abruzzo, Molise, Campania, |
| |Puglia, Basilicata, Calabria e |
| Sede di Napoli | Sicilia |
+-------------------------+-------------------------------+
».
All'allegato 2, la parola: «COOP.» e' sostituita dalla
seguente: «COOPERAZIONE».