(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  19
                        FEBBRAIO 2026, N. 19 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, dopo le parole: «dei traguardi e»  e'  inserita  la
seguente: «degli», le parole: «sul  sistema»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel sistema», le parole: «sull'effettiva» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'effettiva», le  parole:  «dell'obiettivo  PNRR»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «dell'obiettivo  del  PNRR»  e  la
parola: «sostituivi» e' sostituita dalla seguente: «sostitutivi»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. In relazione  agli  investimenti  finanziati  con  le
risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire  entro  il  30
giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti  di  appalto  o  gli
atti di obbligo degli interventi previsti dai  medesimi  investimenti
siano in corso di  esecuzione  e  rechino  una  data  di  ultimazione
anteriore a quella indicata dal PNRR, il  termine  per  l'ultimazione
dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali
dovute per il ritardato adempimento, e' fissato, ai sensi e  per  gli
effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno  2026.  In
caso  di  ultimazione  degli  interventi  di  cui  al  primo  periodo
successivamente alla scadenza del termine indicato nelle  convenzioni
o  nei  contratti  di  appalto  ovvero  negli  atti  di  obbligo   ma
anteriormente alla data del 30 giugno  2026,  non  sono  riconosciuti
premi di accelerazione. Le  disposizioni  del  primo  e  del  secondo
periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di  appalto
e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati  con  le
risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire  entro  il  30
giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli
interventi gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente  decreto  e  che  non  siano  ultimati  alla
medesima data»; 
      al comma 2, le parole:  «misure  PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «misure del PNRR» e le parole:  «e  fino»  sono  sostituite
dalla seguente: «, fino»; 
      al comma 3, secondo periodo, le parole: «mediante stipula» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante la stipulazione»; 
      al comma 4, le  parole:  «si  provvede  con  le  risorse»  sono
sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Rafforzamento  delle  funzioni  della  Commissione
parlamentare per la semplificazione). - 1.  In  considerazione  delle
esigenze  di  monitoraggio  e  di  coordinamento  delle   misure   di
semplificazione connesse all'attuazione del  PNRR,  all'articolo  14,
comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo  la  lettera  c)
sono aggiunte le seguenti: 
        "c-bis)  formula  osservazioni  e  proposte  in  materia   di
semplificazione  normativa  e  di  semplificazione  delle   procedure
amministrative; 
        c-ter)  elabora  una  relazione  annuale  sui   processi   di
semplificazione normativa e amministrativa"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, dopo le parole: «presso la  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri»   e'   inserito   il    seguente    segno
d'interpunzione: «,»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 7»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
        al terzo periodo, le parole: «o applicazione di altro analogo
istituto» sono sostituite dalle seguenti: «o di applicazione di altro
analogo istituto,», le parole: «e  relativi»  sono  sostituite  dalla
seguente:  «,  relativi»,  le  parole:  «salva   comunicazione   alle
amministrazioni di  provenienza,  da  formalizzare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «salva richiesta di revoca di detti provvedimenti, da
comunicare alle amministrazioni di provenienza» e le parole: «, della
richiesta di revoca di detti provvedimenti» sono soppresse; 
        al  quarto  periodo,  le  parole:  «periodo,  nonche'»   sono
sostituite dalle seguenti: «periodo nonche'» e dopo  le  parole:  «di
cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al secondo periodo, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre
2026" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2029"; 
          b) al quinto periodo,  le  parole:  "non  eccedente  il  31
dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "non eccedente  il  31
dicembre 2029"; 
          c) dopo il quinto periodo  e'  inserito  il  seguente:  "La
durata degli incarichi che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono stati conferiti  ai  sensi  del  presente
comma per un periodo inferiore a tre anni e con termine entro  il  31
dicembre 2026 e' rideterminata in tre anni decorrenti dalla  data  di
efficacia degli stessi". 
        1-ter. Nelle more della piena attuazione  della  riforma  per
l'accesso alla dirigenza, a decorrere dall'anno 2026  e  fino  al  31
dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale  e  non
generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle amministrazioni centrali  di
cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
possono essere ulteriormente  rinnovati,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 19, comma 1-bis, del suddetto decreto legislativo n. 165
del  2001,  qualora  permanga,   a   giudizio   dell'amministrazione,
l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali  maturate  dai
titolari di incarichi dirigenziali nello svolgimento delle  attivita'
istituzionali. 
        1-quater. All'articolo 19, comma 9-bis,  terzo  periodo,  del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo  le  parole:  "un
anno" sono inserite le seguenti: ", sono rinnovabili"  e  le  parole:
"31 dicembre 2026"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2027". 
        1-quinquies.   Al   fine   di   consentire   il    tempestivo
conseguimento degli obiettivi e  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal PNRR, come  modificato  a  seguito  della  decisione  di
esecuzione  del  Consiglio  del  27  novembre  2025,  possono  essere
prorogati fino al 31 dicembre 2026 tutti gli incarichi dirigenziali e
non  dirigenziali  attribuiti  da  regioni,   citta'   metropolitane,
province e comuni a valere su risorse proprie di bilancio e in deroga
ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562,  della
legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  ai  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122.
Resta fermo, per il  personale  non  dirigenziale,  il  rispetto  del
limite massimo di trentasei mesi per la durata del contratto a  tempo
determinato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate
a legislazione vigente e la relativa spesa si computa ai  fini  della
determinazione della capacita' assunzionale ai sensi dell'articolo 33
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo,  dopo  le  parole:  «1°  gennaio  2027»  e'
inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:   «,»,   le   parole:
«categoria A, del» sono sostituite dalle seguenti: «categoria A  del»
e le parole: «ad esso assegnato» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
essa assegnato»; 
        al terzo periodo, dopo la parola: «maturata» sono inserite le
seguenti: «, in forza di contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato,» e le parole: «titolari di misure» sono sostituite dalle
seguenti: «titolari dell'attuazione di misure»; 
        al quarto periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2026  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026,», dopo  le  parole:  «di
2.468.636» e' inserita la seguente: «euro», le parole: «per spese  di
funzionamento ed» sono sostituite dalle seguenti: «euro per spese  di
funzionamento, e di» e dopo le parole: «euro 2.266.657»  e'  inserita
la seguente: «annui»; 
      al comma 4: 
        alla lettera a), le parole: «annui decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «annui a decorrere»; 
        alla lettera b), alinea, dopo  la  parola:  «riduzione»  sono
inserite le seguenti: «delle proiezioni»; 
      al comma 7: 
        al primo periodo, le parole: «di  cui  all'articolo  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo  8»  e
dopo le parole: «dell'articolo 17-sexies» sono inserite le  seguenti:
«, comma 1,»; 
        al terzo periodo, le parole: «Agli oneri di cui  al  presente
comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Agli   oneri   derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui al secondo  periodo»  e  dopo  la
parola: «riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni»; 
      al comma 9,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma,  si»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma si»; 
      al comma 10: 
        al primo periodo, le parole: «, le convenzioni e i  contratti
quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e le convenzioni quadro», le
parole: «avente ad oggetto» sono sostituite dalle  seguenti:  «aventi
ad oggetto» e le parole: «servizi applicativi in ottica cloud e» sono
sostituite dalle seguenti: «servizi applicativi in ottica cloud e  di
servizi di sicurezza da remoto nonche'»; 
        al secondo periodo,  le  parole  da:  «la  proroga  non  puo'
eccedere» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:
«gli importi e  i  quantitativi  massimi  complessivi  degli  accordi
quadro e delle convenzioni quadro di cui  al  medesimo  periodo  sono
incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove
sia  gia'  stato  raggiunto  l'importo  o  il  quantitativo  massimo.
L'incremento e' autorizzato a condizione che riguardi accordi  quadro
o convenzioni quadro  diversi  da  quelli  per  i  quali  un  analogo
incremento sia stato gia'  disposto  da  precedenti  disposizioni  di
legge. In relazione all'incremento disposto dal presente  comma,  gli
aggiudicatari degli accordi quadro e delle convenzioni quadro possono
esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
      dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
        «10-bis. La proroga  dell'Accordo  quadro  avente  a  oggetto
l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche
amministrazioni  centrali  -  seconda  edizione  -  ID  2483  di  cui
all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025,  n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026,  n.
26, si applica a tutti i lotti scaduti e in scadenza»; 
      al comma 11: 
        al primo periodo, dopo  le  parole:  «27  novembre  2025»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole:  «,  di
convenzioni e di contratti quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e
di convenzioni quadro»; 
        al secondo periodo, le parole: «comma,  si»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma si»; 
      dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
        «11-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 162, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5-bis. Al fine di consentire l'utilizzo delle  graduatorie
di merito per il completamento del piano di reclutamento  di  cui  al
comma 1, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali  relative
a specifici profili professionali, il Dipartimento per  le  politiche
di  coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
assegnare alle amministrazioni destinatarie delle risorse finanziarie
ripartite ai sensi del comma 3 e nei limiti dei  relativi  fabbisogni
di personale, una o piu'  unita'  di  personale  afferenti  ad  altro
profilo professionale per il quale le graduatorie regionali di merito
presentino disponibilita',  previo  assenso  dell'amministrazione  di
destinazione. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»; 
      al comma 12: 
        all'alinea: 
          al primo periodo, le parole: «4 marzo  2025,  n.  25»  sono
sostituite dalle seguenti: «14 marzo 2025, n. 25»; 
          al secondo periodo, le parole: «dal 2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'anno 2026»; 
        alla lettera a),  dopo  le  parole:  «a  euro  3.300.000»  e'
inserita  la  seguente:  «annui»,  dopo  le  parole:  «di  cui   euro
1.050.000» e' inserita la seguente: «annui» e le parole: «e quanto  a
euro 2.250.000 annui a  decorrere  dall'anno  2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ed euro 2.250.000 annui»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «dall'anno 2027» e' inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera d), le  parole:  «e  delle  finanze,  per»  sono
sostituite dalle seguenti: «e delle finanze per»; 
      al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e  2)»
e' inserito il seguente segno di  interpunzione:  «,»  e  le  parole:
«delle risorse» sono soppresse; 
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
        «14-bis. Al fine di garantire il completamento dei  programmi
degli  interventi  di  edilizia  penitenziaria  nonche'   del   Piano
nazionale   complementare   di   competenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, i contratti dei dirigenti di  livello
generale preposti all'attuazione delle relative opere,  stipulati  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere
prorogati, nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente, per un periodo  non  superiore  a  ventiquattro
mesi, anche in deroga  ai  limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a
riposo»; 
      al comma 18: 
        al primo periodo, dopo  le  parole:  «4  settembre  2024»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        al secondo periodo, le parole: «comma 6 del medesimo articolo
19» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma  6  dell'articolo
19»; 
        al terzo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'anno 2026» e le parole: «per far fronte  ad  esigenze
indifferibili,» sono soppresse; 
      al comma 19, dopo le parole: «degli obiettivi» e'  inserita  la
seguente: «del»; 
      al comma 20: 
        all'alinea, le parole: «alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono soppresse; 
        alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«alla data del 1° marzo 2026»; 
        alla lettera  c),  la  parola:  «CCNL»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro»; 
      al comma 21: 
        al primo periodo,  dopo  le  parole:  «L'inquadramento»  sono
inserite le seguenti: «del personale assunto ai sensi del comma 19»; 
        al terzo periodo,  le  parole:  «gia'  previste  a  normativa
vigente» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili a  legislazione
vigente»; 
      dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti: 
        «21-bis. Al fine di rafforzare  la  capacita'  amministrativa
funzionale all'attuazione delle misure  del  PNRR  e  di  attuare  le
politiche di coesione promuovendo la  rinascita  occupazionale  nelle
regioni Calabria, Campania e Puglia  e  nella  Regione  siciliana,  i
contratti di lavoro  a  tempo  determinato  del  personale  impiegato
presso il Ministero della  cultura  ai  sensi  dell'articolo  50-ter,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in corso alla data
del 31 dicembre 2025, possono essere rinnovati fino  al  31  dicembre
2026, nei limiti di spesa previsti dall'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fermi restando i  limiti  della
durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non  consecutivi,
dei medesimi contratti e  delle  risorse  disponibili  allo  scopo  a
legislazione vigente. 
        21-ter.  Al  fine  di  assicurare  il  pieno   e   tempestivo
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal  PNRR,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, a valere  sulle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione  vigente,  a  indire
una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, per l'assunzione,
mediante contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato  della
durata di trentasei mesi non rinnovabile e il cui termine  non  puo',
comunque, eccedere il 31 dicembre 2029, di un  contingente  di  dieci
unita' di personale di categoria B, posizione economica  F3,  profilo
professionale di  assistente  di  settore  tecnologico.  Al  fine  di
garantire   il   piu'   efficace   espletamento    delle    attivita'
istituzionali, il bando della procedura selettiva  di  cui  al  primo
periodo   puo'   prevedere   la   valorizzazione   delle   esperienze
professionali  maturate  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri nello svolgimento di attivita' di supporto  informatico,  di
gestione delle richieste mediante sistemi dedicati  e  di  assistenza
tecnica e applicativa. 
        21-quater. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le  parole:  "ottanta  unita'"  sono  sostituite
dalle   seguenti:   "novanta   unita'".    Agli    oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a euro  298.660  per  l'anno
2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a
valere  sulle  risorse  del   bilancio   autonomo   della   Giustizia
amministrativa disponibili a legislazione vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  in  aggiunta  alle
ordinarie facolta'  assunzionali.  Alla  compensazione  dei  relativi
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro  307.620  annui  a
decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti    a     legislazione     vigente,     anche     conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
        21-quinquies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 7-bis, comma 8: 
          1) al primo periodo, dopo le parole: "in  materia  di  VIA"
sono inserite le seguenti: "e di provvedimento  autorizzatorio  unico
regionale"; 
          2) al terzo periodo, le parole: "articoli 19 e 27-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 19, 25 e 27-bis"; 
          b) all'articolo 8, comma 2-bis,  diciottesimo  periodo,  le
parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2028". 
        21-sexies. Al fine di garantire il pieno conseguimento  degli
obiettivi previsti dal PNRR, il Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca e' autorizzato a conferire, fino al  31  dicembre  2026,  due
incarichi  dirigenziali   di   livello   non   generale,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  in  deroga  ai  limiti  percentuali  previsti  dalla   medesima
disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a
valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  e  nei  limiti  delle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
        21-septies. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
obiettivi del PNRR,  con  particolare  riferimento  alla  Missione  6
"Salute" e alla riduzione delle liste  di  attesa  delle  prestazioni
sanitarie di cui al decreto-legge 7 giugno 2024, n.  73,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024,  n.  107,  nonche'  di
garantire  la  continuita'  dei  servizi  sanitari  e  di   prevenire
contenziosi  connessi  alla  reiterazione  di  rapporti   di   lavoro
flessibile, gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e comunque
entro il limite massimo del 30 per cento dei  posti  complessivamente
programmati nel triennio di  riferimento,  possono  procedere,  fermo
restando quanto previsto dal comma  21-decies,  al  reclutamento  del
personale in possesso dei requisiti di cui al presente comma  secondo
le seguenti modalita': 
          a) mediante procedure concorsuali, prevedendo  una  riserva
non superiore al 50 per cento dei posti  disponibili  in  favore  del
personale che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025,  almeno
diciotto mesi di  servizio,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi
cinque anni, presso gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  con
contratti  di  lavoro  flessibile,  ivi  compresi  i   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa; 
          b) nel limite  del  50  per  cento  dei  posti  disponibili
autorizzati a legislazione vigente, mediante procedure selettive  per
titoli e colloquio, con valorizzazione dell'esperienza  professionale
maturata, in favore del personale che abbia maturato, alla  data  del
31 dicembre 2025, almeno ventiquattro mesi di  servizio  continuativo
presso i medesimi enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  purche'
reclutato a tempo determinato, con procedure  concorsuali,  ancorche'
non piu' in servizio alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
        21-octies. Il colloquio di cui  alla  lettera  b)  del  comma
21-septies  e'  finalizzato  alla   verifica   della   coerenza   tra
l'esperienza professionale maturata e  il  profilo  professionale  di
destinazione,  nel   rispetto   dei   principi   di   adeguatezza   e
proporzionalita'. 
        21-novies. Le procedure  di  cui  al  comma  21-septies  sono
attivate, in via eccezionale e temporanea e comunque non oltre il  31
dicembre 2026, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma
268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. 
        21-decies.  Gli  enti  del   Servizio   sanitario   nazionale
provvedono all'attuazione dei commi 21-septies, 21-octies e 21-novies
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nel rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia di spese di personale e, comunque, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
      alla rubrica, le parole: «misure PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «misure del PNRR». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le parole: «con gli obiettivi della  citata  misura
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con le  finalita'  del  citato
obiettivo del PNRR»; 
      al comma 2,  le  parole:  «rendicontazione  e  controllo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di rendicontazione e di controllo»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge  31
marzo 2005, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
maggio  2005,  n.  88,  le  parole:  "fino  a  5.000  abitanti"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino a 10.000 abitanti"»; 
      al comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «funzioni  locali»
sono inserite le seguenti: «- triennio 2019-2021» e dopo  le  parole:
«16 luglio 2024,» sono inserite le seguenti: «di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025,»; 
      al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 6  del  medesimo
articolo 19»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «medesimo  comma  6
dell'articolo 19»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Al fine di  garantire  continuita'  ed  efficacia  ai
programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti
previsti dal  PNRR,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali di cui al comma 6,  la  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale puo' prorogare, non oltre il 31  dicembre  2026,
gli incarichi conferiti a esperti ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in essere alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei limiti di spesa previsti dal medesimo articolo 10, comma 1»; 
      al comma 7, le parole: «per  le  esigenze  indifferibili»  sono
soppresse; 
      al  comma  8,  terzo  periodo,  le  parole:   «prevista   dalla
Convenzione» sono sostituite dalle seguenti:  «prevista  dall'accordo
quadro, dalla convenzione o dal diverso strumento  di  collaborazione
istituzionale,», le parole: «delle finanze e» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delle  finanze,»  e  le   parole:   «dell'assenza»   sono
sostituite dalle seguenti: «assicurando l'assenza»; 
      dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
        «9-bis. All'articolo 1, comma  645,  secondo  periodo,  della
legge  30  dicembre  2025,  n.  199,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
          a) le  parole:  "20.000  abitanti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "10.000 abitanti"; 
          b) le parole: "dell'esercizio 2024" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'esercizio 2025"; 
          c) dopo le parole: "rimborso prestiti,"  sono  inserite  le
seguenti: "e i comuni che hanno applicato  l'articolo  16,  commi  da
6-ter  a  6-sexies,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,   n.   115,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  settembre  2022,  n.
142,". 
        9-ter.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  ed   efficace
svolgimento  delle   attivita'   relative   al   monitoraggio,   alla
rendicontazione, al controllo sull'attuazione del PNRR  nonche'  alla
gestione  dei  relativi  flussi  finanziari  da  parte  dei  soggetti
attuatori delle  misure  del  PNRR,  all'articolo  10,  comma  6-ter,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  dopo  le
parole: "alla durata di attuazione" sono  inserite  le  seguenti:  ",
monitoraggio, rendicontazione e controllo" e le parole: "il 30 giugno
2026" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2026"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, primo periodo, le parole: «la tempistica  indicata»
sono sostituite dalle seguenti: «i tempi indicati»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Al fine di salvaguardare  l'interesse  primario  alla
realizzazione delle opere pubbliche finanziate  con  le  risorse  del
PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice
a uno strumento di regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  con
finalita' liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al  fine
di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla
fonte di  finanziamento.  Alla  risoluzione  del  contratto  consegue
esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per
ritardo gia' maturate alla data  della  risoluzione,  anche  mediante
escussione della garanzia definitiva  o  mediante  compensazione  dei
crediti     gia'     maturati     dall'impresa     nei      confronti
dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i
crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda
di  accesso   allo   strumento   di   regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza   per   l'integrale   soddisfacimento   dei   crediti
retributivi, contributivi e  previdenziali  maturati  dai  lavoratori
impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono  versati
alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti. 
        1-ter. A seguito della risoluzione del contratto  di  cui  al
comma 1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione  del  nuovo
contraente  che  subentra  nell'esecuzione  dei   lavori   ai   sensi
dell'articolo 124 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,   o,   in   caso   di
impossibilita', tramite la  procedura  di  cui  all'articolo  76  del
medesimo codice. Il subentro avviene, in  ogni  caso,  alle  medesime
condizioni   del   contratto   originario.    Non    e'    opponibile
all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o  affitto  di
azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei
mesi antecedenti  l'attivazione  della  procedura  concorsuale  o  di
composizione negoziata della crisi d'impresa»; 
      al comma 2, le parole: «al  fine  accelerare»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al fine di accelerare» e  le  parole:  «individuale,
nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «individuale nonche'»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale
medico nelle aziende del Servizio sanitario  nazionale,  all'articolo
4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
le parole: "31 dicembre 2026" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore". 
        4-ter. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  4-bis,
all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025,  n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.  69,
le parole: "31 dicembre 2026" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore". 4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: "non oltre la  data  del
31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre la  data
del 31 dicembre 2027, anche  nei  territori  interessati  dalla  fase
sperimentale della riforma di cui al  decreto  legislativo  3  maggio
2024, n. 62"»; 
      al  comma  6,  primo  periodo,  la  parola:   «obbiettivo»   e'
sostituita dalla seguente: «obiettivo»; 
      al comma 8: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «euro  per   l'anno»   sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno»; 
        al secondo periodo, la parola: «oneri»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «effetti finanziari» e dopo la parola:  «indebitamento»  e'
inserita la seguente: «netto,»; 
      al comma 9, le parole: «di assicurarne la  loro  realizzazione»
sono sostituite dalle seguenti: «di assicurarne la realizzazione». 
    Nella sezione I del capo II del titolo I, dopo  l'articolo  4  e'
aggiunto il seguente: 
      «Art. 4-bis (Servizio  per  il  miglioramento  della  presa  in
carico dei pazienti oncologici). - 1. Al fine di garantire una  presa
in carico tempestiva dei pazienti oncologici, le regioni  attuano  un
servizio di telemonitoraggio  e  di  teleconsulto  nei  riguardi  dei
pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con
le modalita' previste dal comma 2. 
      2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui  al
comma  1  e'  attuato  dalle  regioni  nelle  province  del   proprio
territorio in cui sia stato finanziato un  servizio  di  telemedicina
nell'ambito  della  Missione  6  "Salute",  Componente  1  "Reti   di
prossimita', strutture  e  telemedicina  per  l'assistenza  sanitaria
territoriale", Intervento 1.2  "Casa  come  primo  luogo  di  cura  e
telemedicina", Sub-investimento 1.2.3 "Telemedicina per  un  migliore
supporto ai pazienti cronici", del PNRR. 
      3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati  ai
sensi del presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
disposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e  30
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  298  del  22
dicembre 2022. 
      4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero  1),  capoverso  c),  la  parola:  «europea.»  e'
sostituita dalla seguente: «europea;»; 
          dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
          «1-bis) al comma  2,  lettera  d),  le  parole:  "modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter" sono sostituite dalle  seguenti:
"modalita' telematica di cui al comma 6"»; 
          al numero 2),  le  parole:  «e  di  tutela  del  patrimonio
culturale.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  di  tutela   del
patrimonio culturale e  ambientale,  della  salute  dei  cittadini  e
dell'incolumita' pubblica»; 
          al numero 3), capoverso 6, primo periodo, dopo  le  parole:
«determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi» sono
inserite le seguenti: «sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle   amministrazioni    partecipanti    tramite    i    rispettivi
rappresentanti»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) all'articolo 14-ter, comma  1,  le  parole:  "nella
data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis,  comma  2,
lettera d), ovvero" sono soppresse»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) all'articolo 16, dopo il comma  4  e'  inserito  il
seguente: 
          "4-bis. I pareri  di  cui  al  comma  1  sono  congruamente
motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e  indicano
le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che  rendano  possibile
l'assenso, quantificando altresi', ove possibile, i  relativi  costi.
Tali prescrizioni  sono  determinate  conformemente  ai  principi  di
proporzionalita',    efficacia    e    sostenibilita'     finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato"»; 
        alla lettera d), numero 2.2), le parole: «dal seguente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «indicato
nell'istanza» sono aggiunte le seguenti: «entro  dieci  giorni  dalla
data di formazione  del  silenzio  assenso.  Decorso  inutilmente  il
termine di cui al secondo periodo, l'attestazione  di  cui  al  primo
periodo e' sostituita da una dichiarazione del privato resa ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
ovvero del progettista abilitato»; 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  10,  comma
4,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.   25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. 
        1-ter. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui  al
decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 44: 
          1) al comma 1, la parola: "successivamente" e' soppressa; 
          2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
          3) al comma 9, dopo le parole: "ad eccezione dei termini di
cui al suddetto articolo 14-quinquies" sono inserite le seguenti:  "e
dei termini pari o inferiori a trenta giorni"; 
          b) all'articolo 49, comma 5, dopo le parole: "ad  eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies"  sono  inserite
le seguenti: "e dei termini pari o inferiori a trenta giorni". 
        1-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 25  novembre
2016, n. 222, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Resta ferma, per la  comunicazione,  l'applicazione
delle disposizioni previste in materia di controlli dagli articoli 71
e 72 del testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445.   La
dichiarazione  mendace  o  la  falsa   attestazione   dei   requisiti
comportano, oltre alla sanzione prevista dall'articolo 76 del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445
del 2000, la decadenza  dai  benefici  di  cui  all'articolo  75  del
medesimo testo unico nonche' il divieto di svolgimento dell'attivita'
avviata sulla base della comunicazione. In presenza di  irregolarita'
od omissioni rilevabili d'ufficio, si procede ai sensi  dell'articolo
71, comma  3,  del  predetto  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000". 
        1-quinquies. All'articolo  40  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 3-bis,  le  parole:  "Al  fine  di  raggiungere
l'obiettivo di  un'Europa  digitale,  stabilito  nel  programma  Next
Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli  obiettivi  di
trasformazione digitale di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/240  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  e  al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre  2026"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Al fine di accelerare il  procedimento  di  autorizzazione
per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica"; 
          b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Al  fine  di  accelerare  il  procedimento  di  autorizzazione   per
l'installazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica,  in
deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33, nonche' dai regolamenti adottati dagli  enti
locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore,  la  posa
in opera di infrastrutture a banda ultra larga e' effettuata  con  la
metodologia della micro-trincea, mediante esecuzione di uno  scavo  e
contestuale riempimento di ridotte dimensioni, con larghezza da 2 a 4
centimetri e profondita' da 10 a 35 centimetri, in ambito  urbano  ed
extraurbano,  anche  in  prossimita'  del  bordo   stradale   o   sul
marciapiede senza necessita' di procedere a scarifica e ripristino"; 
          c) al comma  5,  le  parole:  "Al  fine  di  consentire  il
tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione  digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino  al  31
dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli  87-bis  e  87-ter
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle
seguenti: "Al fine di accelerare il  procedimento  di  autorizzazione
per l'installazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica,
gli interventi di  cui  agli  articoli  45  e  46  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259"»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, dopo le parole: «criteri previsti dal» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
        al secondo periodo, le parole: «corredata da» sono sostituite
dalle seguenti: «corredata di»; 
        al terzo periodo, le parole:  «la  trasmette  immediatamente»
sono sostituite dalle seguenti: «trasmette immediatamente la SCIA». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art.   5-bis   (Disposizioni    in    materia    di    riforma
dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e  completamento
del federalismo fiscale).  -  1.  In  attuazione  della  Missione  1,
Componente 1, Riforma 1.12, del PNRR, finalizzata all'incremento  del
gettito derivante dal recupero fiscale e all'interoperabilita'  delle
banche  di  dati  delle  amministrazioni  centrali   e   degli   enti
territoriali, nonche' per garantire la realizzazione del  federalismo
fiscale  attraverso  il  rafforzamento  delle  strutture   tributarie
regionali preposte alla gestione dei tributi  regionali  direttamente
gestiti dai medesimi enti, entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  con  propria
legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli  equilibri
di bilancio,  il  Fondo  per  il  potenziamento  degli  strumenti  di
contrasto  dell'evasione  dei  tributi   regionali.   Il   Fondo   e'
alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una  quota,  fino
all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente  riscosso,
in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attivita'  di
contrasto  dell'evasione  fiscale  dei  tributi  regionali,  riferito
all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei  rispettivi
capitoli di entrata del bilancio regionale. Resta  escluso,  ai  fini
del computo dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito
derivante dalle attivita' svolte dall'Agenzia  delle  entrate  per  i
tributi dalla  stessa  gestiti  in  convenzione,  dall'Agenzia  delle
entrate-Riscossione o dai concessionari cui le  regioni  affidano  la
riscossione, l'accertamento e  il  recupero,  anche  coattivo,  delle
rispettive entrate tributarie. 
      2. Il Fondo di cui al comma  1  e'  destinato  all'acquisto  di
attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e  alla  loro
manutenzione,  all'implementazione  delle  banche  di  dati  per   il
miglioramento della capacita' di contrasto dell'evasione nonche' alle
spese per la partecipazione  del  personale  a  corsi  di  formazione
specialistica  e  di  aggiornamento,   anche   con   riferimento   al
miglioramento delle competenze digitali. 
      3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali
approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e
i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma
1 nonche' i criteri di attribuzione e  le  priorita'  da  finanziare,
demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia
di  tributi  o   ad   altro   dirigente   incaricato   dall'ente   la
quantificazione annuale delle somme da destinare  alle  finalita'  di
cui al comma 2». 
    All'articolo 6: 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle  attivita'
di  raccolta,  elaborazione  e  diffusione  dei  dati  relativi  alle
consultazioni elettorali e referendarie  tramite  lo  sviluppo  e  la
manutenzione  evolutiva,  adeguativa   e   correttiva   del   Sistema
informativo  elettorale   (SIEL),   anche   al   fine   della   piena
realizzazione  della  tessera  elettorale  in  formato  digitale,  e'
autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026, di euro 800.000
per l'anno 2027 e di euro 400.000  per  l'anno  2028  in  favore  del
Ministero  dell'interno.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno»; 
      al comma 4, lettere a) e  b),  le  parole:  «capo  terzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «capo III»; 
      al comma 6, le  parole:  «capo  terzo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «capo III». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «nei territori» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai territori»; 
        al secondo periodo, le parole: «del decreto» sono  sostituite
dalle seguenti: «del regolamento»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), numero 2.3), le parole: «dal seguente»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «dai   seguenti»,   le   parole:   «o
equipollenti, affini» sono sostituite dalle seguenti: «, equipollenti
o  affini»,  le  parole:  «nella  patologia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella disciplina attinente alla patologia» e le parole: «e
per tali fattispecie il medico puo'  partecipare  alle  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «. Il medico di cui al quarto periodo puo'
partecipare ai lavori dell'unita'»; 
        alla lettera b),  numero  1),  le  parole  da:  «istanza  per
l'elaborazione»  a:  «da  parte  dell'INPS»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «all'INPS un'istanza di invio  telematico  del  certificato
della condizione di disabilita' agli enti  di  cui  all'articolo  23,
comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita»; 
      al comma 4, capoverso 214: 
        al primo periodo, dopo le parole: «del Fondo»  sono  inserite
le seguenti: «di cui al comma 210»; 
        al  secondo  periodo,  le  parole:  «d'intesa  con  la»  sono
sostituite dalle seguenti: «previa intesa  in  sede  di»  e  dopo  le
parole: «28 agosto 1997» sono inserite le seguenti: «, n. 281,»; 
        al quarto periodo, le parole: «corredati da» sono  sostituite
dalle seguenti: «corredati di»; 
      al comma  8,  capoverso  5-bis,  dopo  le  parole:  «di  azione
triennale» sono inserite le seguenti: «di cui  al  comma  5,  lettera
b),»; 
      al comma 9: 
        alla lettera a), le parole: «della forze armate, delle  forze
di polizia e del corpo» sono sostituite dalle seguenti: «delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo»; 
        alla lettera b), la  parola:  «infine»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «in fine,». 
    Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
      «Art. 7-bis (Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, in materia di assegno  unico  e  universale  per  i  figli  a
carico). - 1. Al decreto legislativo 29 dicembre  2021,  n.  230,  in
materia di assegno unico e universale per  i  figli  a  carico,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          "2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di  cui
al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro  Stato
membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a  carico  ai  sensi
della normativa italiana vigente"; 
        b) all'articolo 3, comma 1: 
          1) all'alinea, le parole:  "di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno" sono soppresse; 
          2) alla lettera a), le parole:  "titolare  del  diritto  di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente," sono soppresse; 
          3) alla lettera c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato  o
eserciti un'attivita' di lavoro autonomo che comportino  l'iscrizione
a una gestione previdenziale  obbligatoria  secondo  la  legislazione
italiana  e  sia  in  regola  con   il   pagamento   dei   contributi
previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente"; 
          4) la lettera d) e' abrogata; 
        c) all'articolo 6: 
          1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
          "01. Fermo  restando  il  rispetto  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui  all'articolo  1  e'
commisurata alla durata effettiva della residenza,  del  domicilio  o
della prestazione di lavoro svolta in Italia"; 
          2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. Per  i  lavoratori  non  residenti  in  Italia,  la
domanda di cui al comma 1 e' presentata  per  il  periodo  di  durata
della  prestazione  lavorativa  e,  in  ogni   caso,   e'   rinnovata
annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno". 
          2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,
valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di  euro
per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028,  32,3  milioni
di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per l'anno  2030,  33,5
milioni di euro per l'anno 2031, 34,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2032, 34,8 milioni di euro per l'anno 2033, 35,5 milioni di euro  per
l'anno 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2035,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 41-bis della legge  24  dicembre  2012,  n.
234». 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. All'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  in  materia  di
termini per la fatturazione delle operazioni, dopo  le  parole:  "del
medesimo soggetto," sono  inserite  le  seguenti:  "ivi  comprese  le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di  fatturazione
in nome e per  conto  delle  singole  imprese  di  un  raggruppamento
temporaneo da parte dell'impresa mandataria ai  sensi  del  comma  2,
lettera n),". 
        3-ter. All'articolo 72, comma 4, lettera a), del testo  unico
delle disposizioni legislative  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026,  n.  10,  in
materia di termini per la  fatturazione  delle  operazioni,  dopo  le
parole: "del medesimo soggetto,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ivi
comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  oggetto  di
fatturazione in  nome  e  per  conto  delle  singole  imprese  di  un
raggruppamento temporaneo da parte dell'impresa mandataria  ai  sensi
del comma 2, lettera o),"». 
    All'articolo 9: 
        al comma 1, capoverso Art. 7,  comma  1,  primo  periodo,  le
parole:  «territoriale,  nonche'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«territoriale nonche'», le parole: «, e'  soggetta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono soggetti»,  le  parole:  «delle  dogane  e  dei
monopoli»  sono  soppresse  e  dopo  le   parole:   «competente   per
territorio» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 10: 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole: «le provincie»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle province»; 
        al secondo periodo, le parole: «le provincie» sono sostituite
dalle seguenti: «le province»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. All'articolo 5 del decreto-legge 21 maggio 2025,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3.   Il   numero   massimo   delle   autorizzazioni   alla
circolazione di prova che, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre  2001,  n.  474,  possono
essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove
tecniche, sperimentali o  costruttive,  dimostrazioni,  navettamenti,
movimentazioni e trasferimenti, anche per finalita' commerciali o per
la realizzazione degli allestimenti tecnici, e' fissato in  quantita'
non   superiore   al   numero    dei    dipendenti    del    titolare
dell'autorizzazione  e  degli  addetti  che  partecipano  stabilmente
all'attivita' di impresa in ragione  di  rapporti  di  collaborazione
funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita  delega.
Alle imprese autorizzate a svolgere le  attivita'  di  imbarco  e  di
sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non  ancora
immatricolati  nei  porti  e  tra  le  aree  portuali   e   le   zone
retroportuali esterne alle aree operative  portuali,  in  attesa  del
successivo trasporto alla destinazione finale, puo'  comunque  essere
rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla  circolazione  di
prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attivita'  operative
e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato  alla  fornitura
di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17  della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente  l'impresa  autorizzata
si avvale, come  attestato  dalla  competente  Autorita'  di  sistema
portuale. Le autorizzazioni alla circolazione  in  prova  di  cui  al
presente comma consentono il trasporto, oltre al  conducente,  di  un
solo   passeggero,   individuato   nella   persona    del    titolare
dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del  titolare
dell'autorizzazione  o  tra  gli  addetti  titolari  di  rapporti  di
collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica
alle autorizzazioni alla circolazione  concesse  alle  aziende,  alle
universita' e agli enti di  ricerca  che  utilizzano  le  targhe  per
attivita' di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione  e
di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in
violazione delle disposizioni del  terzo  periodo  e'  soggetto  alla
sanzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"»; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  Il  comma  3  dell'articolo  172-bis  del  codice  della
navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo,
del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta
la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa  rimanga
ormeggiata». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso Art. 3-ter: 
          al comma 2: 
          all'alinea, la  parola:  «allineati»  e'  sostituita  dalla
seguente: «aggiornati»; 
          alla lettera  a),  le  parole:  «Sistema  CIE  (CIEid),  al
Sistema SPID» sono sostituite dalle seguenti: «sistema della carta di
identita'  elettronica,  al  sistema   pubblico   per   la   gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID)»; 
          al comma 3: 
          all'alinea, la parola: «ANPR» e' sostituita dalle seguenti: 
          «l'ANPR» e  la  parola:  «allineata»  e'  sostituita  dalla
seguente: «aggiornata»; 
          alla lettera  i),  le  parole:  «del  sistema  di  gestione
deleghe» sono sostituite dalle seguenti: «della  piattaforma  per  la
gestione delle deleghe»; 
          al comma 4, le parole: «digitale, il» sono sostituite dalle
seguenti: «digitale e con il» e le parole:  «ulteriori  informazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «informazioni ulteriori»; 
          al comma 5: 
          al primo periodo,  la  parola:  «allineati»  e'  sostituita
dalla seguente: «aggiornati»; 
          al secondo e al terzo periodo, la parola: «allineamento» e'
sostituita dalla seguente: «aggiornamento»; 
          al comma 8,  le  parole:  «la  medesima  piattaforma»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «la  piattaforma  di  cui  all'articolo
50-ter»; 
          al comma 9, le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle
seguenti: «delle stesse»; 
          al comma 11, le parole: «di  ANPR»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dell'ANPR»,   le   parole:   «dell'infrastruttura»   sono
sostituite dalle seguenti: «della sezione» e dopo le parole: «di  cui
al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
          al  comma  12,  le  parole:  «la  sezione  in  ANPR»   sono
sostituite dalle seguenti: «i dati nella sezione dell'ANPR»; 
          al comma 13: 
          al primo periodo, le parole:  «fino  ad  un  massimo»  sono
sostituite dalle seguenti: «per la durata massima»; 
          al secondo periodo, dopo le parole: «allegato  C  al»  sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
          alla lettera b): 
          al numero 3), dopo le parole: «comma  3,»  e'  inserita  la
seguente: «della»; 
          al numero 4), capoverso 2-bis, primo  periodo,  le  parole:
«all'Indice di  cui  al  presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'Indice di cui al comma 1»; 
          al numero 5), capoverso 3, primo periodo, dopo  le  parole:
«dell'Indice» sono inserite le seguenti: «di cui  al  medesimo  comma
1»; 
          alla lettera  c),  numero  1),  capoverso  2-quater,  primo
periodo, le parole: «la circolarita'» sono sostituite dalle seguenti:
«lo scambio»; 
          alla  lettera  d),  numero  2),  capoverso  3-bis,  secondo
periodo,  le  parole:  «di  ANPR»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'ANPR»,  le  parole:  «fermo  restando»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ferma restando» e le parole:  «da  AgID»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'AgID»; 
          alla lettera e): 
          all'alinea,  sono  premesse  le  seguenti  parole:   «nella
sezione II del capo V,» e la parola: «inserito» e'  sostituita  dalla
seguente: «aggiunto»; 
        al capoverso Art. 62-sexies: 
          al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «registri  e
archivi» sono sostituite dalle seguenti: «i registri e gli  archivi»,
le parole: «inclusi  quelli  del»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«compresi quelli previsti dal» e le  parole:  «al  decreto»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dal regolamento di cui al
decreto»; 
          al comma 2: 
          al primo periodo, la parola: «Uffici» e'  sostituita  dalla
seguente: «uffici»; 
          al secondo periodo, le parole: «basi dati» sono  sostituite
dalle seguenti: «basi di dati»; 
          al comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «codice  della
navigazione» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
          al  comma  5,  primo  periodo,  la  parola:  «ANGEMAR»   e'
sostituita dalle seguenti: «l'ANGEMAR» e le  parole:  «da  parte  del
personale appartenente alla gente di mare e dei centri di  formazione
autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali» sono sostituite
dalle seguenti: «dei dati e delle informazioni  essenziali  da  parte
del personale appartenente  alla  gente  di  mare  e  dei  centri  di
formazione autorizzati»; 
          dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
          «e-bis) all'articolo 64-bis, dopo il comma  1-quinquies  e'
aggiunto il seguente: 
          "1-sexies.   Ai   minori   che    abbiano    compiuto    il
quattordicesimo anno di eta' sono consentiti l'accesso  e  l'utilizzo
del punto di accesso telematico di cui al  presente  articolo,  anche
per  l'ottenimento  e  l'esibizione   di   attestazioni,   titoli   o
abilitazioni  aventi  effetti   giuridici,   compresi   quelli   resi
disponibili mediante il  Sistema  di  portafoglio  digitale  italiano
(Sistema IT-Wallet) di cui  all'articolo  64-quater,  senza  che  sia
necessario l'assenso dell'esercente la  responsabilita'  genitoriale,
fatti  salvi  i  casi  in  cui  la   legge   richieda   espressamente
l'intervento o  l'autorizzazione  dell'esercente  la  responsabilita'
genitoriale per l'ottenimento di specifiche  attestazioni,  titoli  o
abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi"»; 
          al comma 3, alinea: 
          al primo periodo,  le  parole:  «Dalle  disposizioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni»; 
          al  terzo  periodo,  le  parole:  «quantificati  in»   sono
sostituite dalle seguenti: «pari a», le parole: «per l'anno 2026, in»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026,  a»  e  le  parole:
«per l'anno 2027 e in» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  l'anno
2027 e a». 
    All'articolo 12: 
      al  comma  3,  le  parole:  «dell'attivita'  produttive»   sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' produttive»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «dell'attivita'  produttive»   sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' produttive»; 
      al comma 5, capoverso 7, secondo periodo,  le  parole  da:  «Su
proposta» fino a: «Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti:  «Con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  sentita
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere)», le parole:  «alle  Camere  di  commercio»
sono sostituite dalle  seguenti:  «presso  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura» e dopo la parola:  «competenti»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
          «0a) all'articolo 43, comma 1, alinea, le parole:  "novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
          0b)  all'articolo  44,  comma  10,  primo   periodo,   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero qualora non sia  stata
indetta apposita conferenza di servizi"; 
          0c) all'articolo 49,  dopo  il  comma  7  sono  inseriti  i
seguenti: 
          "7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  7,
comma 4, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  in   materia   di   regolamentazione   della
circolazione nei centri abitati, e di cui all'articolo 18,  comma  3,
del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'  in  deroga
ai regolamenti adottati dagli enti  locali,  esclusivamente  per  gli
interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa  in  opera  di
infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi  e  infilaggi
di lunghezza massima di quaranta metri: 
          a) nei casi in cui  l'esecuzione  dei  lavori  richieda  la
chiusura parziale o totale della  carreggiata,  l'operatore  di  rete
comunica l'inizio dei  lavori  all'ente  proprietario  della  strada,
mediante posta elettronica certificata e con un preavviso  di  almeno
otto   giorni,   allegando   la   documentazione   tecnica   indicata
nell'allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l'invio  della
predetta  comunicazione  e  comunque  prima  dell'avvio  dei  lavori,
l'operatore presenta ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3,  del
codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante
posta  elettronica  certificata,  un'istanza   per   l'adozione   dei
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione  stradale  e
il  segnalamento  stradale  temporaneo,  allegando  gli   schemi   di
cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  10  luglio  2002,  pubblicato  nel
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del  26
settembre 2002. I provvedimenti  di  cui  al  secondo  periodo  della
presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della  strada
entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso  inutilmente
tale termine, l'operatore puo' dare avvio ai lavori nel rispetto  dei
predetti schemi di cantierizzazione a condizione  che  non  vi  siano
interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati  dai
medesimi enti; 
          b) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori non interessi la
sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della
carreggiata,  l'operatore  di  rete  comunica  l'inizio  dei   lavori
all'ente  proprietario  della  strada,  mediante  posta   elettronica
certificata e con un preavviso di almeno otto  giorni,  allegando  la
documentazione  tecnica  indicata  nell'allegato  12-bis  annesso  al
presente decreto; decorso  inutilmente  il  termine  di  otto  giorni
dall'invio  della  comunicazione,  l'operatore  puo'  dare  avvio  ai
lavori. 
          7-ter. Per gli interventi di cui  al  comma  7-bis,  l'ente
proprietario della strada puo' concordare  con  l'operatore  di  rete
accorgimenti in merito alla collocazione dell'infrastruttura di  rete
al   solo   scopo   di   garantire   le   condizioni   di   sicurezza
dell'infrastruttura stradale, ferme restando  le  caratteristiche  di
larghezza e profondita' stabilite dall'operatore stesso  in  funzione
delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultralarga  e  nel
rispetto  del  termine  di  otto   giorni   dalla   ricezione   della
comunicazione di avvio dei lavori"»; 
        alla lettera a): 
          al   numero   1),   le    parole:    «ovvero    linee    di
telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con  linee
di telecomunicazione»; 
          al  numero   2),   le   parole:   «ovvero   di   linee   di
telecomunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con  linee
di telecomunicazione»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «n.  249.»  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Tali sanzioni si applicano decorsi due mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Resta  ferma   l'applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
          «0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e
alle imprese, i liberi professionisti iscritti in albi  professionali
che,  per  l'esercizio  delle  attivita'  manutentive   espressamente
previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono  rifiuti
non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di  raccolta  e
trasporto dei  soli  rifiuti  da  essi  prodotti  limitatamente  alle
attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e  nel
rispetto  delle  categorie  e  delle   classi   previste   per   tali
operazioni"»; 
        alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  «comma  8-septies»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b),  le  parole:  «,  previste  dagli  strumenti
urbanistici vigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita'
alla disciplina urbanistica»; 
        alla lettera c), dopo le parole: «comma 13»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,» e le parole:  «delle  modifiche»
sono sostituite dalle seguenti: «di modifiche»; 
        alla lettera d), numero 2), le parole: «interventi,  nonche'»
sono sostituite dalle seguenti: «interventi nonche'»; 
      al comma 3, dopo le parole: «5 settembre 1994» sono inserite le
seguenti: «, recante l'elenco delle industrie insalubri», le  parole:
«nella Gazzetta Ufficiale n. 129»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n.  220»  e
le parole: «disciplina, le imprese» sono sostituite  dalle  seguenti:
«disciplina le imprese». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Disposizioni in materia  di  piatti  e  di  altri
prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare  in  contatto
con alimenti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva  (UE)
2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  giugno  2019,
sulla riduzione dell'incidenza di determinati  prodotti  di  plastica
sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli  agitatori  per
bevande in  plastica  sono  considerati  riutilizzabili  e  idonei  a
garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per  cui
sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione
che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche: 
        a) per i piatti in plastica: 
          1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45
grammi; 
          2) diametro da 19 a 24 centimetri e  peso  superiore  a  80
grammi; 
          3) diametro superiore a 24 centimetri e  peso  superiore  a
110 grammi; 
        b) per le posate in plastica (forchette, coltelli,  cucchiai,
bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi  per
centimetro; 
        c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra
peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi  per  centimetro,  salvo  che
rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento  (UE)  2017/745
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017; 
        d) per gli agitatori in plastica per  bevande:  rapporto  tra
peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro. 
      2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e nel rispetto della normativa vigente  in  materia  di  materiali  e
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, la parola: «inclusi» e' sostituita dalla  seguente:
«compresi». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1: 
        alla lettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente
di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «o  dal  presidente  di  una  corte  di   giustizia
tributaria di primo grado, che la presiedono»; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) all'articolo 4-quinquies, comma 1,  terzo  periodo,  le
parole:  "i  magistrati  tributari  affidatari  presso  i   quali   i
magistrati tributari svolgono il  tirocinio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "i presidenti delle corti  di  giustizia  tributaria  e  di
sezione di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati  tributari
nominati svolgono il tirocinio"»; 
        dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) all'articolo  5,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "1. I  giudici  delle  corti  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado  sono  nominati  tra  i  magistrati  tributari  di  cui
all'articolo 1-bis, comma 2,  che  abbiano  conseguito  un'anzianita'
nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i  giudici
tributari presenti nel  ruolo  unico  di  cui  al  medesimo  articolo
1-bis"»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 12, comma 4, primo periodo, del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "Dipartimento  delle
finanze"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Dipartimento   della
giustizia tributaria"»; 
      al comma 3: 
        alla lettera c), le parole: «che la presiede o dal presidente
di una corte di giustizia tributaria di primo grado» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «o  dal  presidente  di  una  corte  di   giustizia
tributaria di primo grado, che la presiedono»; 
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
          «d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le  parole:  "i
magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari
svolgono il tirocinio" sono sostituite dalle seguenti: "i  presidenti
delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui  all'articolo
4, presso  i  quali  i  magistrati  tributari  nominati  svolgono  il
tirocinio"»; 
        dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
          «d-bis) all'articolo 10,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "1. I  giudici  delle  corti  di  giustizia  tributaria  di
secondo grado  sono  nominati  tra  i  magistrati  tributari  di  cui
all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito  un'anzianita'  nelle
corti di primo grado non inferiore  a  tre  anni,  e  tra  i  giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui  al  medesimo  articolo  2,
comma 2"»; 
      al comma 5, lettera b), dopo le parole: «al  secondo  periodo,»
sono inserite le seguenti: «le parole: "ad  apposito  capitolo"  sono
sostituite dalle seguenti: "ad appositi capitoli" e»; 
      dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. Al fine di completare il processo  di  riforma  e  di
riorganizzazione della giustizia tributaria  di  cui  alla  legge  31
agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e  al  decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n.  220,  nonche'  di  incrementare  il
livello di efficienza degli  uffici  e  delle  strutture  centrali  e
territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  coerenza  con  gli
obiettivi del PNRR, sono istituite  tre  direzioni  territoriali  con
sede in Milano, in Roma e in Napoli presso gli uffici  di  segreteria
delle   corti   di   giustizia   tributaria   di    secondo    grado,
rispettivamente, della Lombardia,  del  Lazio  e  della  Campania.  A
ciascuna   direzione   territoriale,   articolata   in   due   uffici
dirigenziali non  generali,  e'  preposto  un  dirigente  di  livello
generale, con corrispondente incremento complessivo  della  dotazione
organica di tre posti di livello dirigenziale generale e di sei posti
di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia
tributaria del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nelle  more
del  perfezionamento  dei  provvedimenti  di   riorganizzazione   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di  garantire
l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di
esse e'  assegnato  un  contingente  di  venti  unita'  di  personale
amministrativo, di cui dodici unita' dell'area dei funzionari e  otto
unita' dell'area  degli  assistenti,  tratto  dalle  unita'  presenti
presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado  delle  sedi
di Milano, di Roma e di Napoli, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
        6-ter. I  direttori  con  funzioni  dirigenziali  di  livello
generale  delle  direzioni  territoriali  di  cui  al  comma   6-bis,
nell'ambito territoriale di competenza individuato nella  tabella  di
cui all'allegato 1-bis annesso al presente decreto,  nelle  more  del
perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, assicurano: 
          a) la vigilanza  sulla  qualita'  e  sull'efficienza  delle
attivita' e dei servizi degli uffici di  segreteria  delle  corti  di
giustizia tributaria, al fine di segnalarne risultanze  e  criticita'
al Dipartimento della giustizia tributaria e  di  proporre  soluzioni
organizzative,  basate  anche  sul  criterio  della   sussidiarieta',
funzionali al corretto svolgimento dell'attivita'  di  supporto  alla
funzione giurisdizionale; 
          b) lo studio delle  questioni  di  maggiore  rilevanza  che
insorgono nello  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  e  dei
servizi  degli  uffici  di  segreteria  delle  corti   di   giustizia
tributaria,  al  fine  di  formulare   proposte   di   soluzione   al
Dipartimento della giustizia tributaria; 
          c)  la  formulazione  al   Dipartimento   della   giustizia
tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e
dei profili professionali degli uffici di segreteria delle  corti  di
giustizia  tributaria,  ivi  compresa  la  formazione  del   relativo
personale, nonche' di proposte in materia di lavori e  di  fabbisogni
di beni  e  servizi,  anche  informatici,  funzionali  all'efficiente
svolgimento delle attivita' dei medesimi uffici; 
          d) il supporto al Dipartimento della  giustizia  tributaria
per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio  delle  misure  di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita'; 
          e) la corretta attuazione delle linee  di  indirizzo  e  di
coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito
delle attivita' e dei servizi resi dagli uffici di  segreteria  delle
corti di giustizia tributaria; 
          f) la gestione unificata delle  funzioni  di  consegnatario
dei beni mobili ai sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; 
          g)  la  gestione  delle  procedure  di  liquidazione  degli
stipendi  dei  magistrati  tributari  e  dei  compensi  dei   giudici
tributari; 
          h)  la  gestione   delle   procedure   di   programmazione,
progettazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione dei  contratti
per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il  buon
andamento delle attivita' e dei servizi della direzione  territoriale
e delle corti di giustizia tributaria,  in  forza  del  decentramento
delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi; 
          i)  il  supporto   al   Dipartimento   dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica
delle corti di giustizia tributaria,  d'intesa  con  il  Dipartimento
della giustizia tributaria; 
          l) l'assunzione delle funzioni  di  datore  di  lavoro  per
quanto attiene agli obblighi previsti  in  materia  di  tutela  della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
        6-quater. I direttori di  cui  al  comma  6-ter,  nell'ambito
delle rispettive direzioni territoriali, oltre alle attivita' e  alle
funzioni ivi indicate, assicurano: 
          a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della
gestione delle risorse umane  e  strumentali  e  della  gestione  del
contenzioso; 
          b) la gestione della logistica e della salute  e  sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
          c) la gestione delle relazioni sindacali. 
        6-quinquies. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti
di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  al
primo ufficio dirigenziale non generale presente  in  ciascuna  delle
direzioni territoriali di cui  al  comma  6-bis  sono  attribuite  le
attivita' e le funzioni indicate al comma 6-ter, lettere da a) a  e),
nonche' quelle indicate al  comma  6-quater,  lettere  a)  e  c);  al
secondo ufficio sono attribuite le attivita' e le  funzioni  indicate
al comma 6-ter, lettere da f) a i), nonche' quelle indicate al  comma
6-quater, lettera b). 
        6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da
6-bis a 6-quinquies si provvede mediante la riduzione delle  facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e mediante la riduzione  di  un  numero
pari a diciannove posti nell'area dei funzionari e a diciannove posti
nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della  giustizia
tributaria, complessivamente  almeno  equivalenti  sotto  il  profilo
finanziario. 
        6-septies. Nelle more del perfezionamento  dei  provvedimenti
di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  al
fine  di  assicurare  l'immediato   funzionamento   delle   direzioni
territoriali di cui al comma 6-bis, si provvede al conferimento degli
incarichi dirigenziali di livello generale e  non  generale  previsti
dai commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, lettera c): 
        all'alinea,  la  parola:  «inseriti»  e'   sostituita   dalla
seguente: «aggiunti»; 
        al  capoverso  12-bis,  secondo  periodo,  dopo  le   parole:
«Ministro della giustizia» e dopo  le  parole:  «Consiglio  superiore
della magistratura» e' inserito il seguente segno  di  interpunzione:
«,»; 
        al capoverso 12-quater, terzo periodo, dopo  le  parole:  «n.
147» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole:
«n. 26» sono sostituite dalle seguenti: «n. 26"»; 
      al comma 6: 
        alla lettera b), numero 3),  capoverso  4,  secondo  periodo,
dopo le parole: «comma 2» e dopo le parole: «n. 71»  e'  inserito  il
seguente segno di  interpunzione:  «,»  e  le  parole:  «31  dicembre
2029.".» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029";»; 
        alla lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le  parole:
«comma 68» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»  e  le
parole: «n. 101.".» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101";»; 
        alla lettera d), capoverso 1-bis, le parole: «All'articolo 21
della legge 27 aprile 1982, n. 186,  quinto  comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «All'articolo 21, quinto comma, della legge 27 aprile
1982, n. 186». 
      Nella sezione III del capo II del titolo I, dopo l'articolo  17
e' aggiunto il seguente: 
        «Art. 17-bis (Disposizioni  in  materia  di  processo  penale
telematico in grado di appello). - 1. Fino al termine per la completa
informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure
generali previsto dall'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Ministro  della  giustizia  29  dicembre  2023,  n.  217,
all'atto di appello del  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello continuano ad applicarsi le disposizioni  dell'articolo  582,
comma 1, del codice di procedura penale nel testo vigente  fino  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1, lettera b): 
        al numero 1), capoverso a), dopo  le  parole:  «comma  8»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        al numero 2), le parole: «tre regioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «tre regioni,»; 
      i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
        «2. All'articolo  399  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
", ferma restando  la  possibilita'  per  il  docente  di  presentare
domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e  interprovinciale,
per il ricongiungimento con un proprio genitore  considerato  persona
anziana ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29"; 
          b) al comma 3-ter: 
          1) al primo periodo, dopo le parole: "il  punteggio  minimo
previsto per il superamento della prova orale in un concorso  bandito
a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune  e  di  sostegno  nella
scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria"  sono  inserite   le
seguenti: "o della prova scritta della  procedura  straordinaria  per
titoli ed esami per le immissioni in ruolo,  su  posto  comune  e  di
sostegno, di docenti della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo
grado, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159,"; 
          2)  al  secondo  periodo,   dopo   le   parole:   "criterio
cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti" sono inserite  le
seguenti:  "facendo  riferimento  alla  data  di  pubblicazione   del
relativo bando" e le parole:  "nell'ambito  di  tali  concorsi"  sono
sostituite dalle seguenti: "nelle  prove  scritte  e  orali  di  tali
concorsi o nella prova scritta della procedura straordinaria  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20  dicembre  2019,  n.  159.  Ciascun
elenco regionale, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi
sostenuti dai richiedenti di cui al secondo periodo, e' articolato in
due sezioni, da  cui  si  attinge  nel  seguente  ordine:  la  prima,
costituita dagli aspiranti che  hanno  sostenuto  il  concorso  nella
regione nella quale chiedono l'iscrizione  nell'elenco;  la  seconda,
costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto  il  concorso  in  una
regione  diversa  da  quella  nella   quale   chiedono   l'iscrizione
nell'elenco". 
        3. Al decreto-legge 23 settembre 2022,  n.  144,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 26-bis,  comma  1,  le  parole:  "nell'anno
scolastico 2023/2024"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nell'anno
scolastico 2024/2025"; 
          b)   all'allegato   2-ter,   paragrafo   2.   Autonomia   e
flessibilita', dopo la lettera b) e' inserito il seguente capoverso: 
          "Nel primo biennio, la quota del curricolo  a  disposizione
delle istituzioni scolastiche e' utilizzata in modo da garantire  per
gli studenti una equilibrata distribuzione delle discipline  rispetto
agli obiettivi del  Profilo  educativo,  culturale  e  professionale,
evitando    situazioni    di     soprannumerarieta'     nell'organico
dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni in esubero". 
        3-bis. Al fine di garantire un piu'  efficace  raggiungimento
degli  obiettivi  per  lo  sviluppo   del   sistema   di   formazione
professionale terziaria degli ITS Academy previsti dalla Missione  4,
Componente 1, Investimento 1.5, del PNRR, all'articolo 11,  comma  9,
della legge 15 luglio 2022, n.  99,  dopo  le  parole:  "da  soggetti
pubblici e privati" sono aggiunte le seguenti:  "nonche'  di  risorse
derivanti dalla concessione in uso  temporaneo  dei  laboratori  alle
imprese  del  settore  produttivo  che   utilizzano   le   tecnologie
caratterizzanti l'ITS Academy afferente a una delle aree tecnologiche
di riferimento. La concessione dei laboratori  e'  consentita  al  di
fuori dell'orario di svolgimento delle attivita' formative degli  ITS
Academy o di qualsiasi altra attivita' rientrante nella  missione  di
cui al medesimo articolo 2"»; 
      al comma 4: 
        al  quarto  periodo,  le  parole:  «e  al  regolamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e  nel  regolamento»  e  le  parole:  «di
revisione» sono sostituite dalle seguenti: «recante revisione»; 
        al quinto periodo, dopo le parole: «n. 211»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «personale  ATA»
sono sostituite dalle seguenti: «personale amministrativo, tecnico  e
ausiliario»; 
      al comma 5, primo periodo, le parole: «9 milioni  di  euro  per
l'anno scolastico  2026/2027»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «3
milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni  di  euro  per  l'anno
2027»; 
      al comma 6, terzo periodo, dopo la parola:  «semiesonero»  sono
inserite le seguenti: «, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a
6 milioni di euro per l'anno 2027,», le parole: «, quanto a 3 milioni
di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027,»  sono
soppresse  e  le  parole:  «delle  risorse»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «del Fondo "La Buona Scuola"  per  il  miglioramento  e  la
valorizzazione dell'istruzione scolastica,»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. La regione Friuli Venezia Giulia puo'  attivare,  per
gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030,  in  deroga  ai
contingenti dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi
generali e amministrativi per il triennio  di  riferimento,  definiti
per  le  scuole  di  lingua  slovena   dai   decreti   del   Ministro
dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente  ai  sensi  dei
commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo  19  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, nonche' in deroga al comma 5-sexies  del  citato
articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche  in  misura
tale da non superare il contingente definito per le  medesime  scuole
dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n.  70  del  19
aprile  2023,  senza  un  corrispondente  incremento  delle  facolta'
assunzionali. Per l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  la
spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro  204.198  per  ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli  oneri
di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione,  in  misura
pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere
dall'anno  2028,  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «2026-2027» sono sostituite dalle
seguenti: «2026/2027»; 
        alla lettera c), le parole: «e a euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «nonche' a euro»; 
      al comma 3, lettera a), le parole: «si intendono  estese»  sono
sostituite dalle seguenti: «si applicano»; 
      al comma 5: 
        alla lettera a), dopo le parole: «del PNRR»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), le parole: «e per le annualita'  successive»
sono soppresse. 
    All'articolo 20: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite  dalle
seguenti: «commi 1 e 2»; 
        al secondo periodo, le parole: «, per  ciascuno  degli  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e  dopo  le
parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti:  «delle
proiezioni». 
    All'articolo 21: 
      al comma 2, lettera b), dopo le parole: «categorie  particolari
di dati» e' inserita la seguente: «personali» e le parole: «30 giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003»; 
      al comma 4, capoverso 2-bis, dopo le parole: «comma 3,  lettera
a)» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
          a) all'articolo 22, comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il limite di spesa di cui al secondo  periodo  non
si applica nel caso in  cui  le  risorse  finanziarie  provengano  da
progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi  al
finanziamento  sulla   base   di   bandi   competitivi   nonche'   da
finanziamenti  esterni  finalizzati,  in  tutto  o  in  parte,   alla
copertura integrale di spese di personale, ivi  comprese  le  risorse
rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; 
          b) all'articolo 22-ter, comma 10, sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: ", nonche' da finanziamenti esterni  finalizzati,
in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di  personale,
ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR". 
        4-ter. Il comma  6  dell'articolo  26  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, e' abrogato»; 
      al comma 5: 
        alla lettera b), capoverso 2-bis, secondo  periodo,  dopo  le
parole: «autonomia universitaria» e' inserito il  seguente  segno  di
interpunzione: «,»; 
        alla lettera d), capoverso 3-bis, dopo  le  parole:  «lettera
o-bis)» e' inserito il seguente segno  di  interpunzione:  «,»  e  le
parole: «sedi di facolta', di  dipartimenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sedi di facolta' e di dipartimenti»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati
dalle istituzioni statali di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  anche  per  l'attuazione  e   il   consolidamento   degli
Investimenti 3.4 "Didattica e competenze  universitarie  avanzate"  e
4.1 "Estensione del  numero  di  dottorati  di  ricerca  e  dottorati
innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"
della   Componente   1   della   Missione   4   del   PNRR    nonche'
dell'Investimento  3.3  "Introduzione  di  dottorati  innovativi  che
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle  imprese  e  promuovono
l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" della Componente
2 della Missione 4 del PNRR, il Fondo per il funzionamento  ordinario
delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale  e
coreutica e' incrementato di 17 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2026 al 2031. 
        8-ter. Agli oneri  derivanti  dal  comma  8-bis,  pari  a  17
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2026  al  2031,  si
provvede: 
          a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2026 al 2031, mediante riduzione, in misura pari a 12 milioni di euro
annui a  decorrere  dall'anno  2026,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
          b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2026 al 2031, mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30
dicembre 2021, n. 234». 
      Nella sezione V del capo II del titolo I, dopo l'articolo 21 e'
aggiunto il seguente: 
        «Art. 21-bis (Disposizioni urgenti per i  progetti  del  PNRR
degli enti pubblici di  ricerca).  -  1.  Al  fine  di  garantire  il
completamento  dei  progetti  finanziati  con  risorse  del  PNRR   a
titolarita' degli enti pubblici di  ricerca  vigilati  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca, il fondo ordinario per gli  enti  e
le  istituzioni  di  ricerca,  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di euro 22.496.836
per l'anno 2026. 
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  22.496.836
per l'anno 2026, si provvede: 
          a)  quanto  a  euro  14.500.000,  mediante   corrispondente
riduzione  delle  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28  novembre  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1072, lettera  d),  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205; 
          b)  quanto  a  euro  7.996.836,   mediante   corrispondente
riduzione  delle  somme  iscritte  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11  giugno  2019,  adottato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 1), capoverso 7: 
          all'alinea, le parole: «decreto-legge del 6 dicembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e la parola: «,
contenente» e' sostituita dalle seguenti: «e contiene»; 
          alla lettera d): 
          al  numero  1),  le  parole:  «in  ottemperanza  di»   sono
sostituite dalle seguenti: «in ottemperanza a»; 
          al numero 6), le parole: «agli obbiettivi» sono  sostituite
dalle seguenti: «agli obiettivi»; 
          al numero 2), le parole:  «decreto-legge  del  6  dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 dicembre» e dopo  le
parole:  «direttiva  2012/34/UE»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012»; 
        alla lettera b): 
          al numero 1.1), le  parole:  «comma  7,"»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 7,  e  per  definire"»,  le  parole:  «e  sono
redatti in linea» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  redatti  in
coerenza» e dopo le parole: «del 21 novembre 2012,» sono inserite  le
seguenti: «e definiscono»; 
          al numero 1.2), le parole: «sono inseriti i seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' inserito il seguente» e le parole:  «e
gli indicatori di performance,» sono sostituite dalle seguenti: «,  e
gli indicatori di performance»; 
          al numero 3.2), le parole: «in linea» sono sostituite dalle
seguenti: «in coerenza»; 
          al numero 4): 
          al  capoverso  5-bis,  le  parole:  «e  i  traguardi»  sono
sostituite dalle seguenti: «e dei traguardi»; 
          al  capoverso  5-ter,  le  parole:  «e,   per   i   profili
finanziari,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  di  concerto,  per  i
profili finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze»  e
le parole: «, ovvero le  penalita'  per  il  gestore  conseguenti  al
mancato conseguimento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nonche'  le
penalita' da applicare a  carico  del  gestore  in  caso  di  mancato
conseguimento»; 
          al capoverso 5-quater, le parole:  «corredati  dalla»  sono
sostituite dalle seguenti: «corredati della» e le parole: «sul  sito»
sono sostituite dalle seguenti: «nel sito»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), numero 2), capoverso 1-bis: 
          al  secondo  periodo,  le  parole:   «sull'adeguato»   sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini di un adeguato»; 
          al terzo periodo, le parole:  «sul  sito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel sito»; 
          al sesto periodo, le parole: «All'attuazione  del  presente
comma   si   provvede»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma»  e  la  parola:  «previste»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«disponibili»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso Art. 9-bis,  comma  1,  dopo  le  parole:  «Ai
servizi» e' inserita la seguente: «ferroviari»; 
          al capoverso  Art.  9-ter,  comma  1,  alinea,  le  parole:
«economico   finanziario»    sono    sostituite    dalla    seguente:
«economico-finanziario» e dopo le  parole:  «infrastrutturali  e  nei
trasporti» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 5, secondo periodo, le parole: «e le  autorita'»  sono
soppresse. 
    All'articolo 23: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «obiettivo PNRR» sono sostituite
dalle seguenti: «obiettivo  del  PNRR»  e  la  parola:  «inclusi»  e'
sostituita dalla seguente: «compresi»; 
        al  terzo  periodo,  le  parole:  «a  prima   domanda»   sono
sostituite dalle seguenti: «a prima richiesta»; 
      al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater: 
        al primo periodo, le parole: «interventi  di  infrastrutture»
sono   sostituite   dalle   seguenti:    «interventi    relativi    a
infrastrutture» e le parole: «societa'  RFI»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «societa' Rete ferroviaria italiana (RFI)»; 
        al secondo periodo, la parola: «include» e' sostituita  dalla
seguente: «comprende»; 
        al quarto periodo, la parola: «inclusi» e'  sostituita  dalla
seguente: «compresi» e dopo le parole: «RFI  S.p.A»  e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «.». 
    Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
      «Art. 23-bis (Comunicazione della conclusione  dei  lavori  per
gli interventi finanziati dal  PNRR,  dal  Piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  al  PNRR  e  da  programmi  cofinanziati
dall'Unione europea). - 1. In relazione agli  interventi  finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR e dei  programmi  cofinanziati
dai fondi strutturali  dell'Unione  europea,  l'appaltatore  comunica
senza indugio la conclusione dei lavori eseguiti  dal  subappaltatore
al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento.  In
ogni caso, ai fini del  pagamento  degli  stati  di  avanzamento  dei
lavori o del saldo finale  successivi  alla  conclusione  dei  lavori
oggetto di subappalto, il documento unico di regolarita' contributiva
del subappaltatore, ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  11,
comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  e'
acquisito, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori  medesimi,
dalla stazione appaltante  secondo  le  modalita'  ordinarie,  ovvero
direttamente dal subappaltatore in caso  di  malfunzionamento,  anche
parziale, del fascicolo virtuale  dell'operatore  economico  o  delle
piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di  interoperabilita'
a esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al citato
decreto legislativo n. 36 del 2023». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1,  dopo  le  parole:  «di  seguito»  e'  inserita  la
seguente: «denominato»; 
      al comma 2, lettera b), le parole: «della  societa'  INVITALIA»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dell'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»; 
      al comma 3, le parole:  «eventuali  risorse,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «eventuali risorse»; 
      al comma 4, dopo le parole: «n. 205» e'  inserito  il  seguente
segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 7, le parole: «Piano di cui all'articolo 1, comma 516,
della  legge  n.  205  del  2017»  sono  sostituite  dalla  seguente:
«PNIISSI»; 
      al comma 9: 
        all'alinea,  le  parole:   «la   societa'   INVITALIA»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»; 
        alla lettera a), le parole: «corredate dal»  sono  sostituite
dalle seguenti: «corredate del»; 
        alla lettera b), la  parola:  «riconoscibile»  e'  sostituita
dalla seguente: «concedibile»; 
        alla lettera d), le parole: «Piano  di  cui  all'articolo  1,
comma 516, della  legge  n.  205  del  2017»  sono  sostituite  dalla
seguente: «PNIISSI»; 
      al comma 10, le parole: «La societa' INVITALIA» sono sostituite
dalle  seguenti:  «L'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA» e le parole: «Piano
di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del  2017»  sono
sostituite dalla seguente: «PNIISSI»; 
      al  comma  11,  le  parole:  «della  societa'  INVITALIA»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA»; 
      al comma 13, le parole:  «Sono  fatte  salve»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Sono fatti salvi». 
    All'articolo 25: 
      al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 milioni di  euro»
sono inserite le seguenti: «per l'anno 2026»; 
      al comma 3, le parole: «all'articolo 129 del  regolamento  (UE)
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018»
sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  129  del  regolamento
(UE) 2024/2509  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
settembre 2024» e le parole: «risorse  PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «risorse del PNRR»; 
      al comma 5, le parole: «dopo il primo periodo, sono inseriti  i
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi», le parole: «della misura»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dell'agevolazione»,  dopo  le   parole:   «corrispondente
riduzione»  sono  inserite  le  seguenti:  «dello  stanziamento»,  le
parole: «di parte corrente,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di
parte corrente» e dopo le parole: «bilancio triennale  2026-2028»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.
200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026,  n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 19-sexies, la lettera b)  e'  sostituita  dalla
seguente: "b) al comma 433,  relativo  al  servizio  di  trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari, le parole: 'per il 2025 e di 4
milioni di euro per il 2026' sono  sostituite  dalle  seguenti:  'per
ciascuno degli anni 2025 e 2026'"; 
          b) il comma 19-septies e' abrogato. 
        5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5-bis,
pari a 4 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2026,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy. 
        5-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma
1, del decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021,
per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno
2025 nel capitale di start-up innovative aventi i  requisiti  per  il
riconoscimento  in  favore  dell'investitore  dell'incentivo  di  cui
all'articolo 29-bis  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza di cui  al  medesimo
articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 28 dicembre 2020  anche  successivamente  all'effettuazione
dell'investimento,  purche'  entro  il  31  maggio  2026.   Per   gli
investimenti di cui al primo  periodo,  fermo  restando  il  rispetto
delle ulteriori disposizioni del medesimo  articolo  5  del  predetto
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre  2020,
nell'istanza  per  il   riconoscimento   dell'incentivo,   in   luogo
dell'ammontare   dell'investimento    che    l'investitore    intende
effettuare, previsto dalla lettera b) del comma 3 del citato articolo
5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020,
e' indicato l'ammontare dell'investimento realizzato. 
        5-quinquies. Il Ministero delle imprese e del made  in  Italy
verifica, tramite il Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  il
rispetto  da  parte  dell'impresa  beneficiaria  del  massimale   "de
minimis" di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  38  del  15  febbraio  2021,  notificando  gli   esiti
dell'accertamento  sia  all'impresa  beneficiaria  che  al   soggetto
investitore  e  dandone  altresi'  comunicazione  all'Agenzia   delle
entrate con le modalita' previste dal comma  8  dell'articolo  5  del
citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  28  dicembre
2020.   L'esito   negativo   dell'accertamento   e'    ostativo    al
riconoscimento dell'incentivo. 
        5-sexies. All'articolo 1, comma  326,  primo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2025,  n.  199,  le  parole  da:  "a  istituire  40
posizioni dell'area" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "ad assumere, con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato, quaranta unita' di personale da  inquadrare  nell'area
delle  elevate  professionalita'  prevista  dal  CCNL  2019-2021  del
comparto  funzioni  centrali,  tramite   concorso   pubblico   ovvero
passaggio tra  le  aree  o  mediante  scorrimento  delle  graduatorie
vigenti  o  procedure  di  passaggio   diretto   di   personale   tra
amministrazioni pubbliche  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  corrispondente  incremento
della relativa dotazione organica"». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1, lettera a), numero  3),  la  parola:  «nonche'»  e'
sostituita dalle seguenti: «o in caso»; 
      al comma 2, le parole da:  «della  legge»  fino  a:  «al  primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della  legge
18 dicembre 2025, n. 190, le parole:  "entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2026" e». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1, dopo le parole: «di biometano,»  sono  inserite  le
seguenti: «di impianti» e dopo le parole: «programmi di  sovvenzione»
sono inserite le seguenti: «nell'ambito del»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «, ai cui oneri» sono sostituite
dalle seguenti: «; ai connessi oneri»; 
        al terzo periodo, dopo le parole:  «Ministero  dell'ambiente»
e' inserita la seguente: «e» e la  parola:  «inclusi»  e'  sostituita
dalla seguente: «compresi»; 
      al comma 6, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «In
caso di  comprovate  difficolta'  procedurali  o  amministrative,  il
termine di cui al primo periodo e' prorogabile di ulteriori  sessanta
giorni»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «di biometano,» sono inserite  le
seguenti: «di impianti». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «previa verifica»
sono sostituite dalle seguenti: «, previa verifica»; 
      al comma 2, le parole: «all'articolo 178, del» sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 178 del»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Sono  ammissibili  a  finanziamento  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge  7  maggio
2024, n. 60, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  luglio
2024, n. 95, anche gli  investimenti  realizzati  nei  territori  dei
comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono compresi  nell'ambito  di  competenza  del
Consorzio industriale del Lazio  o  del  Consorzio  per  lo  sviluppo
industriale delle valli del Tronto, dell'Aso  e  del  Tesino  (Piceno
Consind), anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo  3
della legge 10 agosto 1950, n. 646. Ai fini della ripartizione  delle
risorse  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19  maggio  2025,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025, gli  investimenti  effettuati
nei territori di cui al  primo  periodo  del  presente  comma  e  non
riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali indicati nel citato
articolo  3  sono  imputati,  in  base  al  criterio  di  prossimita'
territoriale, ai pertinenti stanziamenti  di  cui  alle  lettere  a),
numeri da 1) a 5), e b) del comma 1 del medesimo articolo 3»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Al fine di concorrere alla realizzazione di attivita'
di ricerca e  formazione  di  rilevante  interesse  pubblico  per  lo
sviluppo delle aree del Mezzogiorno, e' riconosciuto un contributo di
2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al  2030  in
favore dell'Istituto italiano per gli studi storici  e  dell'Istituto
italiano  per  gli  studi  filosofici,  aventi  sede  in  Napoli.  Il
contributo di cui al primo periodo e' ripartito in pari misura tra  i
predetti istituti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026  al  2030,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e  la  coesione,  periodo  di  programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
        3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e'  incrementata  di  euro
600.000 per l'anno 2028 e di euro 500.000  per  ciascuno  degli  anni
2029 e 2030. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, dopo le parole: «nei  territori  del  Mezzogiorno
d'Italia» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  agli  obiettivi  di
riqualificazione e di valorizzazione  degli  spazi  e  degli  edifici
pubblici»; 
        dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
          «b-bis) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per
il completamento dell'investimento relativo al Polo  scolastico  Alta
Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza; 
          b-ter) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la
realizzazione di interventi di valorizzazione e  di  riqualificazione
dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato  del
Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di  Affi,  in  provincia  di
Verona»; 
      al comma 5, le parole: «la somma di  euro  15,7  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «la somma di 27,6 milioni»; 
      dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge  7  maggio
2024, n. 60, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  luglio
2024, n. 95, le parole: "per il perseguimento dei medesimi  obiettivi
di cui al comma 1" sono soppresse». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1, capoverso Art. 19-sexies: al comma 1: 
        al  primo  periodo,  le   parole:   «,   nonche'   gli   enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono soppresse; 
        al secondo e al terzo periodo, le parole: «e agli enti»  sono
soppresse; 
      al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «risulti  assicurata
l'imparzialita'  e  indipendenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«risultino assicurate l'imparzialita' e l'indipendenza»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rafforzamento   della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), all'articolo 18,
comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  dopo  il
sesto periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione  del  personale
avviene  mediante  concorsi  pubblici,  per  titoli  ed  esami,   con
richiesta di rigorosi  requisiti  di  competenza  ed  esperienza  nei
settori di attivita' istituzionale della Commissione. I concorsi sono
indetti dalla stessa  Commissione  e  si  svolgono  secondo  i  bandi
appositamente emanati. La Commissione puo' inoltre avvalersi,  quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e  problemi  e
da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di
euro 1.500.000 annui". 
        2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2-bis,
pari a euro 750.000 per l'anno  2026  e  a  euro  1.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2027, si provvede a  valere  sul  bilancio  della
COVIP»; 
      i commi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti: 
        «3. Nelle more della riforma organica della materia  e  ferme
restando  le  attribuzioni  e  le  attivita',  anche  in  materia  di
vigilanza, previste  a  legislazione  vigente,  i  fondi  sanitari  e
sociosanitari integrativi  e  complementari  del  Servizio  sanitario
nazionale di cui al comma 5 provvedono a redigere e a pubblicare  nel
proprio sito internet istituzionale, entro tre  mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio, nonche' a trasmettere,  nel  medesimo  termine,  alle
amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente  ai  fini
della vigilanza, i  propri  bilanci  e  le  relative  relazioni,  ivi
comprese quelle degli organi di  controllo  comunque  denominati.  Il
bilancio  e  la  relativa  documentazione  sono   considerati   quali
comunicazioni  sociali  agli  effetti  di  cui  agli  articoli  2621,
2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile. 
        4. I bilanci e le relazioni di cui al comma 3 sono  coerenti,
esaurienti e correttamente presentati e forniscono un  quadro  fedele
delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria, ivi
compresa un'informativa sugli investimenti  significativi,  indicando
in  particolare,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente: 
          a) il numero degli iscritti e dei beneficiari; 
          b) l'ammontare complessivo  dei  contributi  versati  dagli
aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle  entrate  di  natura
contributiva; 
          c) l'ammontare  delle  prestazioni  erogate,  distinte  per
natura e tipologia; 
          d)  il  rapporto  tra  contributi  versati  e   prestazioni
erogate; 
          e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo; 
          f) il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate; 
          g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio; 
          h) con particolare riferimento ai casi di gestione  diretta
di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura,  nella
gestione delle risorse  e  nelle  linee  seguite  nell'esercizio  dei
diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio,  siano
stati presi  in  considerazione  fattori  ambientali,  sociali  e  di
governo societario. 
        5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano, restando  in
ogni  caso  esclusi  le  imprese  di  assicurazione  e   i   prodotti
assicurativi  vigilati  ai  sensi  del  codice  delle   assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  ai
fondi  sanitari  e  sociosanitari  integrativi  e  complementari  del
Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, e, in particolare: 
          a) ai fondi sanitari  integrativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
          b) agli enti, alle casse e alle societa' di mutuo  soccorso
aventi esclusivamente finalita' assistenziale,  di  cui  all'articolo
51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma; 
          c) alle forme  di  assistenza  sanitaria  e  sociosanitaria
integrativa o complementare,  comunque  istituite,  anche  di  natura
contrattuale, collettiva o individuale, purche' organizzate in  forma
stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate  all'erogazione
di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di  lungo  periodo
(long term care)  in  favore  di  lavoratori  dipendenti,  lavoratori
autonomi, pensionati e dei relativi familiari. 
        6. Gli adempimenti di cui ai commi 3  e  4  sono  svolti  nel
rispetto della normativa vigente, anche in materia  di  protezione  e
trattamento dei dati personali. 
        7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi  3  e  4
comporta l'impossibilita' dell'iscrizione,  del  rinnovo  o  comunque
della permanenza nell'anagrafe istituita ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  nonche'
della  fruizione  delle   agevolazioni,   anche   fiscali,   comunque
denominate, previste a legislazione vigente. 
        8.  Le  disposizioni  dei  commi  da  3  a  7  si   applicano
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025»; 
      i commi 9, 10 e 11 sono soppressi; 
      dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2025, n. 199, e' sostituito dal seguente: 
          "202. Le disposizioni di cui al comma 201  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione  di
cui alla lettera  c)  del  medesimo  comma  201,  che  si  applica  a
decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui  fondi
pensione (COVIP) adegua le proprie  rispettive  istruzioni  entro  le
medesime date"»; 
      alla rubrica,  le  parole:  «nonche'  di  vigilanza  sui»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' di». 
    All'articolo 30: 
      al comma 1, dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41» e' inserito
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 3, primo periodo, le  parole:  «obiettivi  PNRR»  sono
sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR»; 
      al comma 5: 
        all'alinea, le parole: «al comma 4, dispone» sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 4 dispone»; 
        alla lettera a), dopo le parole: «23 dicembre 2014,  n.  190»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla  lettera  b),  le  parole:  «numeri  da  1  a  11»  sono
sostituite dalle seguenti: «numeri da 1) a 11)»; 
      al comma 8, le parole:  «misure  PNRR»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «misure del PNRR» e le parole:  «e  fino»  sono  sostituite
dalla seguente: «, fino»; 
      al comma 11: 
        alla  lettera  a),  numero  1),  la  parola:   «"Fondo"»   e'
sostituita dalle seguenti: «denominato "Fondo",»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso 2-bis, secondo periodo, le parole: «di cui  al
comma 2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi
del comma 2-quinquies»; 
          al capoverso 2-ter: 
          all'alinea,  le  parole:  «al  comma  2-bis,   sono»   sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 2-bis sono»; 
          alla lettera a), le parole: «i cantieri navali  di  cui  al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «i  cantieri  navali  per  i
quali hanno trovato applicazione  le  disposizioni  dell'articolo  13
della legge 27 marzo 1992, n. 257,»; 
          alla lettera b), le parole: «dei medesimi cantieri  navali»
sono sostituite dalle seguenti: «dei  cantieri  navali  di  cui  alla
lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o  privata  delle
societa' medesime»  e  le  parole:  «ministeriale  di  cui  al  comma
2-sexies» sono sostituite dalle  seguenti:  «adottato  ai  sensi  del
comma 2-quinquies»; 
          al  capoverso   2-quater,   primo   periodo,   le   parole:
«ministeriale di cui al  comma  2-quinquies»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «adottato ai sensi del comma 2-quinquies»; 
          al capoverso 2-quinquies,  le  parole:  «Il  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, il decreto», dopo le  parole:  «terzo  periodo,»  sono
inserite le seguenti: «del  presente  articolo»  e  dopo  le  parole:
«commi 2-bis e  2-ter»  sono  inserite  le  seguenti:  «del  presente
articolo,»; 
      dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
        «11-bis. All'articolo 18-quater, comma 2,  del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della  Sezione  di
cui al comma 1, in misura  non  superiore  a  150  milioni  di  euro,
all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche
senza il coinvestimento delle societa' Simest Spa o Finest Spa". 
        11-ter. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma
474,  lettera  c),  della  legge  30  dicembre  2024,  n.   207,   e'
incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a  valere  sulle
disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma,
del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  al  netto  delle
dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474,
lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207». 
      Dopo l'allegato 1 e' inserito il seguente: 
 
                                                      «Allegato 1-bis 
 
                                           (Articolo 16, comma 6-ter) 
 
Tabella - Ambito  di  competenza  delle  direzioni  territoriali  del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e
                            delle finanze 
 
                                                                      
 
     ===========================================================
     |                         |    Ambito territoriale di     |
     |                         |competenza - Regioni e province|
     | Direzione territoriale  | autonome in cui sono presenti |
     | del Dipartimento della  |    le sedi delle corti di     |
     |  giustizia tributaria   |     giustizia tributaria      |
     +=========================+===============================+
     |                         |   Piemonte, Valle d'Aosta,    |
     |                         |   Lombardia, Veneto, Friuli   |
     |                         |   Venezia Giulia, Liguria,    |
     |                         |provincia autonoma di Bolzano e|
     |     Sede di Milano      | provincia autonoma di Trento  |
     +-------------------------+-------------------------------+
     |                         |   Emilia-Romagna, Toscana,    |
     |                         |    Umbria, Marche, Lazio e    |
     |      Sede di Roma       |           Sardegna            |
     +-------------------------+-------------------------------+
     |                         |  Abruzzo, Molise, Campania,   |
     |                         |Puglia, Basilicata, Calabria e |
     |     Sede di Napoli      |            Sicilia            |
     +-------------------------+-------------------------------+
 
 
                                                                   ». 
      All'allegato  2,  la  parola:  «COOP.»  e'   sostituita   dalla
seguente: «COOPERAZIONE».