Art. 2 
 
                         Bonus Giovani 2026 
 
  1. Al fine di  incrementare  l'occupazione  giovanile  stabile,  ai
datori di lavoro privati che  dal  1°  gennaio  2026  e  fino  al  31
dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo  indeterminato  e'  riconosciuto,  per  un
periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero  dal  versamento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei  datori  di  lavoro
privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei  premi  e
contributi dovuti all'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo  pari
a 500 euro su base mensile per  ciascun  lavoratore  e  comunque  nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi  del  comma  9.  Resta  ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  5,  l'esonero  spetta  con
riferimento ai soggetti che, alla data  dell'assunzione  incentivata,
non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e sono  privi  da
almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito ovvero  sono  privi
da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito  e  appartengono
ad una delle categorie di cui alle lettere c),  e),  f)  e  g)  della
definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui  all'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014.
L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai  rapporti  di
lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. 
  3. Al fine  di  sostenere  lo  sviluppo  occupazionale  della  Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica  e  di  contribuire
alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui
al comma 1, ferme restando le  condizioni  di  cui  al  comma  2,  e'
riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono  lavoratori  in
una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna,  Marche  e
Umbria, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile
per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa  autorizzata
ai sensi del comma 9. 
  4. L'esonero di cui ai commi 1 e 3 e' riconosciuto per  un  periodo
massimo  di  dodici  mesi  in  relazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato di soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata,
appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla
c) e dalla e) alla g) della definizione di «lavoratore  svantaggiato»
di  cui  all'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014. 
  5. L'esonero di  cui  ai  commi  1,  3  e  4  spetta  altresi'  con
riferimento ai soggetti che  alla  data  dell'assunzione  incentivata
sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
di cui al presente articolo. 
  6. Le assunzioni di cui al presente articolo devono  comportare  un
incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese  e  il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore  pattuite  e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro  dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  e'
considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati
verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso soggetto. 
  7. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei
mesi precedenti l'assunzione, non  hanno  proceduto  a  licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti
collettivi, ai sensi della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nella
medesima unita' produttiva. 
  8.  Il  licenziamento  per  giustificato   motivo   oggettivo   del
lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1, 3 e  4  o  di  un
lavoratore impiegato con la stessa qualifica  nella  medesima  unita'
produttiva  del  primo,  se  effettuato  nei  sei   mesi   successivi
all'assunzione incentivata, comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il
recupero del beneficio gia' fruito. La  revoca  non  ha  effetto  sul
computo del periodo residuo  utile  alla  fruizione  dell'esonero  ai
sensi del comma 5. 
  9. I  benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 109,7 milioni di euro per  l'anno
2026, 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e  di  135,4  milioni  di
euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS) provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Se dall'attivita'  di  monitoraggio  emerge,  anche  in  via
prospettica, il  raggiungimento  del  limite  di  spesa,  l'INPS  non
procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per  l'accesso
ai benefici di cui al presente articolo. 
  10. L'esonero di cui al presente articolo  non  e'  cumulabile  con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti
dalla normativa vigente ed e' compatibile,  senza  alcuna  riduzione,
con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di
nuove assunzioni di cui articolo 1, commi 399 e 400, della  legge  30
dicembre 2024, n. 207. 
  11. Il beneficio di  cui  al  presente  articolo  e'  concesso  nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 109,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, 252,4 milioni di euro per  l'anno  2027  e  a  135,4
milioni di euro per l'anno 2028 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
17.