Art. 2
Bonus Giovani 2026
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai
datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 e fino al 31
dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari
a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 9. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo quanto previsto dal comma 5, l'esonero spetta con
riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata,
non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e sono privi da
almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito ovvero sono privi
da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartengono
ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della
definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di
lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire
alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui
al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, e'
riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in
una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e
Umbria, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile
per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata
ai sensi del comma 9.
4. L'esonero di cui ai commi 1 e 3 e' riconosciuto per un periodo
massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo
indeterminato di soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata,
appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla
c) e dalla e) alla g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»
di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014.
5. L'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 spetta altresi' con
riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata
sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
di cui al presente articolo.
6. Le assunzioni di cui al presente articolo devono comportare un
incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza
tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo
e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e
il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e'
considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati
verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
7. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei
mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti
collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella
medesima unita' produttiva.
8. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del
lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 o di un
lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita'
produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi
all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il
recupero del beneficio gia' fruito. La revoca non ha effetto sul
computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai
sensi del comma 5.
9. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite di spesa di 109,7 milioni di euro per l'anno
2026, 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 135,4 milioni di
euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via
prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non
procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso
ai benefici di cui al presente articolo.
10. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione,
con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di
nuove assunzioni di cui articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30
dicembre 2024, n. 207.
11. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel
rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 109,7 milioni di euro
per l'anno 2026, 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 135,4
milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo
17.