Art. 3 
 
Commissario straordinario per la ricognizione  dei  fabbisogni  e  il
                       programma di interventi 
 
  1. Al fine di assicurare  l'attuazione  degli  interventi  previsti
dall'articolo  2,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e' nominato un Commissario straordinario.  Il  Commissario
resta in  carica  fino  al  31  dicembre  2027  e  puo'  nominare  un
sub-commissario. L'incarico del sub-commissario ha durata massima non
superiore a quella del Commissario straordinario. Con il  decreto  di
cui al  primo  periodo  e'  stabilito  il  compenso  del  Commissario
straordinario e del sub-commissario, anche in deroga all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e  comunque  nel
limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214 per il Commissario e per il  sub-commissario
in misura non superiore  al  sessanta  per  cento  del  compenso  del
Commissario. Con il decreto di cui al  primo  periodo  sono  altresi'
individuate le funzioni di indirizzo e  coordinamento  attribuite  al
Commissario  straordinario  rispetto  agli  interventi  di   edilizia
residenziale pubblica e sociale di cui all'articolo  2,  al  fine  di
favorirne la tempestiva realizzazione  e  fornire  adeguato  supporto
alle amministrazioni competenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 386.000 euro per l'anno  2026  e  a  661.714  euro  per
l'anno 2027, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  gli
anni   2026   e   2027,   allo   scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario
puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario   straordinario    sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di nomina  di  cui
al comma 1, il Commissario straordinario avvia, mediante i poteri  al
medesimo attribuiti ai sensi del comma 2, in collaborazione  con  gli
enti e le amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di
ricognizione degli immobili di proprieta' dello Stato, delle regioni,
degli  enti  locali,  degli  enti  pubblici  e   delle   societa'   a
partecipazione pubblica  non  quotate  da  destinare  a  progetti  di
edilizia sociale. La procedura si svolge  mediante  pubblicazione  di
apposito avviso per la segnalazione, da  parte  degli  enti  e  delle
amministrazioni competenti, dell'elenco  degli  immobili  di  cui  al
primo  periodo  non  redditizi  e  non  in   uso,   corredata   dalla
manifestazione di interesse a destinarli a  progetti  di  recupero  e
riconversione nel settore dell'edilizia  sociale.  Nell'ambito  della
procedura di ricognizione, e',  altresi',  acquisito  l'elenco  degli
immobili   inseriti   nel   programma   nazionale   pluriennale    di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,  di
cui all'articolo 28-quinquies, comma 2, del decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112. Sulla base delle informazioni trasmesse  ai  sensi  del
secondo periodo  o  acquisite  ai  sensi  del  terzo  periodo,  ferme
restando   eventuali   verifiche    istruttorie,    il    Commissario
straordinario  definisce,  previa  comunicazione   alla   Cabina   di
monitoraggio di cui al comma 10: 
    a) l'elenco degli  immobili  su  cui  possono  essere  presentate
iniziative di edilizia sociale ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
quarto periodo; 
    b) uno o piu' schemi-tipo di convenzione volti a  disciplinare  i
rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori. Tali schemi
prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti
reali di godimento di durata proporzionata al piano  di  ammortamento
degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni. 
  4. Il Commissario straordinario, con propria ordinanza, dispone che
la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, individuati,
in ragione della relativa complessita', dalla Cabina di  monitoraggio
su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
avvenga secondo le seguenti procedure: 
    a) fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14-quinquies
della legge n. 241 del 1990 per il caso  di  determinazione  positiva
della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione  o  altro
atto equivalente  proveniente  da  un'amministrazione  pubblica  che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto  o
in  parte,  la  realizzazione  di  un  intervento,   il   Commissario
straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non  sia
gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al  Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque
giorni, la questione all'esame del  Consiglio  dei  ministri  per  le
conseguenti  determinazioni,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    b) ai fini della procedura di gara: 
      1) e' autorizzato, alla scadenza del termine  di  presentazione
delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui  all'articolo
85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nei  confronti
degli  operatori  economici  che  hanno   manifestato   interesse   a
partecipare alla procedura; 
      2) e' autorizzata la  consegna  delle  prestazioni  in  via  di
urgenza  prima   della   stipula   contrattuale,   nelle   more   del
completamento delle verifiche del possesso dei  requisiti  di  ordine
generale e speciale propedeutiche alla  stipula  del  contratto,  con
applicazione degli articoli 50, comma  6,  e  99,  comma  3-bis,  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023,  n.  36,  nei  casi  di  mancata  stipula  ovvero  di  verifica
dell'assenza dei requisiti; 
      3) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere  ad
un nuovo affidamento, per l'esecuzione di  lavori  supplementari  non
inclusi  nell'appalto  iniziale,  nel  rispetto  delle   disposizioni
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 
  5. Gli interventi di cui al comma 4 sono identificati  da  apposito
codice unico di  progetto  e  recano  le  indicazioni  in  ordine  ai
cronoprogrammi procedurali e finanziari. 
  6. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli  2  e  9  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, gli
interventi garantiscono il  rispetto  dei  principi  e  delle  regole
tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su  base  di
uguaglianza  con  gli  altri,   l'accessibilita',   l'autonomia,   la
sicurezza  nonche'  la  fruibilita'  da  parte  delle   persone   con
disabilita'. 
  7.  Per  la  gestione  amministrativa  dei  compiti  assegnati,  il
Commissario straordinario si avvale  di  una  struttura  di  supporto
posta alle sue dirette dipendenze,  costituita  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1,  che  opera
sino  alla  data  di   cessazione   dell'incarico   del   Commissario
straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente
massimo di personale pari a tre  unita',  di  cui  una  di  personale
dirigenziale  di  livello  non  generale  e  due  di  personale   non
dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali  e  di
enti territoriali, previa intesa con le  amministrazioni  e  con  gli
enti predetti, in  possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di
professionalita' richiesti per il  perseguimento  delle  finalita'  e
l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente   articolo,   con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale  di  cui  al
secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
maggio 1997, n. 127, e' collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti,  conservando  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza.  Si  applica  l'articolo  70,  comma  12,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Al  personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale  non  dirigenziale  del  comparto  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  e,  con  uno  o  piu'   provvedimenti   del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel  limite
massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre  a  quelle
gia' previste dai rispettivi  ordinamenti  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro, di  cui  al  decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66.  Al   personale   di   livello
dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di posizione in  misura
equivalente ai  valori  economici  medi  attribuiti  ai  titolari  di
incarichi dirigenziali di livello non generale della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione  di  risultato,  determinata   con   provvedimento   del
Commissario straordinario, di importo non superiore al 50  per  cento
della retribuzione di  posizione.  All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono  determinate  le  specifiche  dotazioni  finanziarie  e
strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di  cui
al secondo periodo del presente comma,  necessarie  al  funzionamento
della medesima struttura. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a euro 217.518 per l'anno 2026 e a euro 372.886 per l'anno 2027,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  8.   Per   l'esercizio   dei   propri   compiti,   il   Commissario
straordinario, che opera presso il Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti, si avvale, nei limiti della dotazione di cui al  comma
9, della societa' di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo
2020, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  maggio
2020, n. 31. Per le finalita' di cui al primo periodo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n.  118,  tiene  conto,  ai
fini  della  proroga  dell'operativita'   della   societa'   di   cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, delle funzioni  alla
stessa attribuite ai sensi  del  presente  decreto.  Per  l'esercizio
delle proprie funzioni, il Commissario  straordinario  puo'  altresi'
avvalersi delle  amministrazioni  pubbliche  centrali  o  periferiche
interessate, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
nonche' del supporto tecnico-operativo, a titolo gratuito,  ai  sensi
dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e  lo
sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. 
  9. Per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la  stipula  di
eventuali convenzioni e la  nomina  di  esperti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di indirizzo, coordinamento e monitoraggio al medesimo
affidata, al Commissario straordinario e' riconosciuta una dotazione,
nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 1 milione di
euro  per  l'anno  2027,  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Agli esperti di cui al primo  periodo
e' attribuito un compenso fino  all'importo  massimo  annuo  di  euro
80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali  a
carico dell'amministrazione  per  singolo  incarico.  Al  Commissario
straordinario di cui al comma 1 e'  intestata  apposita  contabilita'
speciale  aperta  presso  la  Tesoreria  dello  Stato,   gestita   in
conformita' alle procedure di cui all'articolo 4,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.  Le  risorse  previste  dal  primo
periodo del presente comma, nonche' dai commi l, quinto  periodo,  7,
settimo periodo, confluiscono nella contabilita' speciale di  cui  al
secondo periodo del presente comma. 
  10. Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2,  e'
istituita la Cabina di monitoraggio, presieduta  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
o da un suo delegato, dall'Autorita' politica delegata in materia  di
politiche di coesione, dal Commissario straordinario, dai sindaci dei
comuni e dai presidenti delle regioni interessati  dagli  interventi,
dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli  enti  di
edilizia residenziale pubblica e  sovvenzionata.  Alle  sedute  della
Cabina di monitoraggio possono essere invitati, in  dipendenza  della
tematica  affrontata,   soggetti   pubblici   ed   esperti,   nonche'
rappresentanti dei soggetti attuatori. La partecipazione alla  cabina
di monitoraggio  non  da'  diritto  ad  alcun  compenso,  gettone  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
La Cabina  di  monitoraggio  definisce  gli  indirizzi  generali,  le
priorita' territoriali e tipologiche di  intervento,  anche  ai  fini
della  rigenerazione  urbana  e  territoriale  e   del   recupero   e
valorizzazione del patrimonio pubblico, individua gli  interventi  di
particolare complessita' ai sensi del comma 4 e verifica il grado  di
attuazione  degli  interventi.  A  tale  scopo,  il  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce periodicamente  alla  Cabina
di monitoraggio sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 2.