Art. 3
Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il
programma di interventi
1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti
dall'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' nominato un Commissario straordinario. Il Commissario
resta in carica fino al 31 dicembre 2027 e puo' nominare un
sub-commissario. L'incarico del sub-commissario ha durata massima non
superiore a quella del Commissario straordinario. Con il decreto di
cui al primo periodo e' stabilito il compenso del Commissario
straordinario e del sub-commissario, anche in deroga all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel
limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 per il Commissario e per il sub-commissario
in misura non superiore al sessanta per cento del compenso del
Commissario. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi'
individuate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al
Commissario straordinario rispetto agli interventi di edilizia
residenziale pubblica e sociale di cui all'articolo 2, al fine di
favorirne la tempestiva realizzazione e fornire adeguato supporto
alle amministrazioni competenti. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 386.000 euro per l'anno 2026 e a 661.714 euro per
l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli
anni 2026 e 2027, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario
puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono
immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di nomina di cui
al comma 1, il Commissario straordinario avvia, mediante i poteri al
medesimo attribuiti ai sensi del comma 2, in collaborazione con gli
enti e le amministrazioni interessate, una procedura straordinaria di
ricognizione degli immobili di proprieta' dello Stato, delle regioni,
degli enti locali, degli enti pubblici e delle societa' a
partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di
edilizia sociale. La procedura si svolge mediante pubblicazione di
apposito avviso per la segnalazione, da parte degli enti e delle
amministrazioni competenti, dell'elenco degli immobili di cui al
primo periodo non redditizi e non in uso, corredata dalla
manifestazione di interesse a destinarli a progetti di recupero e
riconversione nel settore dell'edilizia sociale. Nell'ambito della
procedura di ricognizione, e', altresi', acquisito l'elenco degli
immobili inseriti nel programma nazionale pluriennale di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di
cui all'articolo 28-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112. Sulla base delle informazioni trasmesse ai sensi del
secondo periodo o acquisite ai sensi del terzo periodo, ferme
restando eventuali verifiche istruttorie, il Commissario
straordinario definisce, previa comunicazione alla Cabina di
monitoraggio di cui al comma 10:
a) l'elenco degli immobili su cui possono essere presentate
iniziative di edilizia sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
quarto periodo;
b) uno o piu' schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i
rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori. Tali schemi
prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti
reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento
degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni.
4. Il Commissario straordinario, con propria ordinanza, dispone che
la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, individuati,
in ragione della relativa complessita', dalla Cabina di monitoraggio
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
avvenga secondo le seguenti procedure:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-quinquies
della legge n. 241 del 1990 per il caso di determinazione positiva
della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro
atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o
in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario
straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia
gia' previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del
Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque
giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le
conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) ai fini della procedura di gara:
1) e' autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo
85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti
degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura;
2) e' autorizzata la consegna delle prestazioni in via di
urgenza prima della stipula contrattuale, nelle more del
completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto, con
applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, nei casi di mancata stipula ovvero di verifica
dell'assenza dei requisiti;
3) e' autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad
un nuovo affidamento, per l'esecuzione di lavori supplementari non
inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono identificati da apposito
codice unico di progetto e recano le indicazioni in ordine ai
cronoprogrammi procedurali e finanziari.
6. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, gli
interventi garantiscono il rispetto dei principi e delle regole
tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di
uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la
sicurezza nonche' la fruibilita' da parte delle persone con
disabilita'.
7. Per la gestione amministrativa dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto
posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera
sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario
straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente
massimo di personale pari a tre unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello non generale e due di personale non
dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di
enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli
enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e
l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al
secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale non dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del
personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle
gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Al personale di livello
dirigenziale e' riconosciuta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici medi attribuiti ai titolari di
incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del
Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e
strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui
al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a euro 217.518 per l'anno 2026 e a euro 372.886 per l'anno 2027,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario
straordinario, che opera presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, si avvale, nei limiti della dotazione di cui al comma
9, della societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31. Per le finalita' di cui al primo periodo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, tiene conto, ai
fini della proroga dell'operativita' della societa' di cui
all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, delle funzioni alla
stessa attribuite ai sensi del presente decreto. Per l'esercizio
delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' altresi'
avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche
interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nonche' del supporto tecnico-operativo, a titolo gratuito, ai sensi
dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A.
9. Per l'esercizio delle proprie funzioni, compresa la stipula di
eventuali convenzioni e la nomina di esperti per lo svolgimento
dell'attivita' di indirizzo, coordinamento e monitoraggio al medesimo
affidata, al Commissario straordinario e' riconosciuta una dotazione,
nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 1 milione di
euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Agli esperti di cui al primo periodo
e' attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro
80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico. Al Commissario
straordinario di cui al comma 1 e' intestata apposita contabilita'
speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, gestita in
conformita' alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Le risorse previste dal primo
periodo del presente comma, nonche' dai commi l, quinto periodo, 7,
settimo periodo, confluiscono nella contabilita' speciale di cui al
secondo periodo del presente comma.
10. Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, e'
istituita la Cabina di monitoraggio, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, composta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
o da un suo delegato, dall'Autorita' politica delegata in materia di
politiche di coesione, dal Commissario straordinario, dai sindaci dei
comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi,
dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di
edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. Alle sedute della
Cabina di monitoraggio possono essere invitati, in dipendenza della
tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, nonche'
rappresentanti dei soggetti attuatori. La partecipazione alla cabina
di monitoraggio non da' diritto ad alcun compenso, gettone di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La Cabina di monitoraggio definisce gli indirizzi generali, le
priorita' territoriali e tipologiche di intervento, anche ai fini
della rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e
valorizzazione del patrimonio pubblico, individua gli interventi di
particolare complessita' ai sensi del comma 4 e verifica il grado di
attuazione degli interventi. A tale scopo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce periodicamente alla Cabina
di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui
all'articolo 2.