Art. 6
Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione
di lunga durata con facolta' di riscatto predefinita
1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 2 e, in particolare, al fine di fornire una risposta ai
fabbisogni sociali dei giovani, delle giovani coppie e dei genitori
separati, le risorse relative ai progetti di recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, ivi
compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo
di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici
o complessi di edifici di proprieta' unitaria composti da almeno 25
unita' immobiliari, possono essere destinate a progetti di edilizia
sociale, inclusi i progetti realizzati ai sensi dell'articolo 2 per
la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in
locazione di lunga durata, con facolta' di riscatto progressiva,
secondo scadenze predefinite.
2. Ai fini di cui al presente articolo, le unita' immobiliari sono
assoggettate ad apposito atto d'obbligo da trascriversi a favore del
comune in cui gli edifici sono ubicati, recante l'impegno a
mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata in base alle
convenzioni sottoscritte con il comune di competenza. Le convenzioni
di cui al primo periodo definiscono, in particolare, i vincoli
relativi alla determinazione del prezzo di cessione in caso di
vendita delle unita' immobiliari da parte dell'originario locatario
all'esito del riscatto.
3. Gli immobili oggetto della disciplina del presente articolo
devono rispondere a standard di elevata sostenibilita' ambientale ed
efficienza energetica e tecnologica.