Art. 6 
 
       Edilizia residenziale sociale da destinare a locazione 
        di lunga durata con facolta' di riscatto predefinita 
 
  1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 2 e, in particolare, al fine di fornire una risposta  ai
fabbisogni sociali dei giovani, delle giovani coppie e  dei  genitori
separati,  le  risorse   relative   ai   progetti   di   recupero   e
riqualificazione del  patrimonio  edilizio  pubblico  esistente,  ivi
compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo
di suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di  edifici
o complessi di edifici di proprieta' unitaria composti da  almeno  25
unita' immobiliari, possono essere destinate a progetti  di  edilizia
sociale, inclusi i progetti realizzati ai sensi dell'articolo  2  per
la  concessione  dell'abitazione  principale  degli  assegnatari   in
locazione di lunga durata,  con  facolta'  di  riscatto  progressiva,
secondo scadenze predefinite. 
  2. Ai fini di cui al presente articolo, le unita' immobiliari  sono
assoggettate ad apposito atto d'obbligo da trascriversi a favore  del
comune  in  cui  gli  edifici  sono  ubicati,  recante  l'impegno   a
mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata in  base  alle
convenzioni sottoscritte con il comune di competenza. Le  convenzioni
di cui al  primo  periodo  definiscono,  in  particolare,  i  vincoli
relativi alla determinazione  del  prezzo  di  cessione  in  caso  di
vendita delle unita' immobiliari da parte  dell'originario  locatario
all'esito del riscatto. 
  3. Gli immobili oggetto  della  disciplina  del  presente  articolo
devono rispondere a standard di elevata sostenibilita' ambientale  ed
efficienza energetica e tecnologica.