Art. 7
Istituzione dello strumento finanziario
«Fondo housing coesione»
1. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio
nazionale attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica e
sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare
esistente e il contenimento del consumo di suolo, nonche' assicurare
un impiego delle risorse pubbliche disponibili allo scopo secondo un
approccio orientato al risultato, il Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni
di euro di un apposito fondo denominato «Fondo housing coesione»,
istituito dalla societa' Investimenti immobiliari italiani - societa'
di gestione del risparmio (INVIMIT SGR S.p.A) ai sensi dell'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, e attribuzione delle stesse ad apposito capitolo di
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato, altresi', a sottoscrivere
ulteriori quote del Fondo housing coesione istituito ai sensi del
comma 1, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dalla
riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro
Plus e Citta' medie del Sud 2021-2027 approvata con decisione della
Commissione europea C(2025)9104 final del 17 dicembre 2025, nella
misura determinata dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) mediante
apposita delibera adottata su proposta dell'Autorita' politica
delegata in materia di politiche di coesione. In caso di
sottoscrizione delle quote del fondo ai sensi del primo periodo, la
ripartizione territoriale tra le citta' metropolitane delle relative
politiche di investimento tiene conto anche dell'entita' della
riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun piano operativo
del citato Programma Nazionale Metro Plus e Citta' medie del Sud
2021-2027.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a sottoscrivere il regolamento
di gestione del fondo predisposto da INVIMIT SGR S.p.A., d'intesa con
il predetto Dipartimento, con il quale sono definite le modalita' di
adesione al fondo, le politiche di investimento, le tempistiche di
realizzazione degli interventi, le procedure e le modalita' di
verifica, di controllo e di rendicontazione degli stessi, nel
rispetto del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche', ai fini dell'adesione al fondo da
parte delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 4 e 5, del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, e degli ulteriori regolamenti europei
applicabili, dei criteri di selezione stabiliti nei programmi europei
e dei vincoli territoriali previsti dalla normativa dell'Unione
europea.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
sottoscrivere quote del fondo istituito ai sensi del comma 1,
utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, appositamente finalizzate
negli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,
comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020, nel
rispetto dei cronoprogrammi finanziari previsti negli accordi
medesimi. La sottoscrizione delle quote del fondo da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano puo'
avvenire, altresi', utilizzando quote delle risorse dalle medesime
destinate alla realizzazione di interventi in materia di politiche
abitative pubbliche e sociali anche in attuazione dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 29 dicembre 2025, afferenti alla politica di coesione europea del
ciclo 2021-2027, nella misura autonomamente determinata da ciascuna
regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nel rispetto del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti unionali in materia di
politiche di coesione, nonche' dei criteri di selezione dei programmi
e dei vincoli territoriali. A fini della sottoscrizione delle quote
del fondo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
stipulano con INVIMIT SGR S.p.A gli accordi di finanziamento di cui
all'articolo 59 del citato regolamento (UE) 2021/1060.
5. Possono sottoscrivere quote del fondo istituito ai sensi del
comma 1 le amministrazioni centrali titolari di Programmi nazionali
che hanno destinato nei rispettivi programmi risorse alle priorita'
relative all'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili,
nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti unionali
in materia di politiche di coesione, nonche' dei criteri di selezione
dei programmi e dei vincoli territoriali. A fini della sottoscrizione
delle quote del fondo, le amministrazioni centrali di cui al primo
periodo stipulano con INVIMIT SGR S.p.A. gli accordi di finanziamento
di cui all'articolo 59 del citato regolamento (UE) 2021/1060.
6. In caso di sottoscrizione delle quote del fondo anche da parte
delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del comma 4, ovvero da parte delle amministrazioni centrali, ai
sensi del comma 5, nell'ambito del fondo sono istituiti comparti
dedicati al Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' a ciascuna regione,
provincia autonoma o amministrazione centrale sottoscrittrice, idonei
a garantire una adeguata segregazione contabile relativa alle risorse
europee e nazionali.
7. I proventi derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte
ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; quelle
sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinate alla riduzione
anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome e, in
assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo
versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
8. Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di
coesione rende una informativa annuale sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, nell'ambito della relazione sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate allegata al
Documento di economia e finanza e presentata alle Camere ai sensi
dell'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.