Art. 7 
 
               Istituzione dello strumento finanziario 
                      «Fondo housing coesione» 
 
  1. Al fine di  contrastare  il  disagio  abitativo  sul  territorio
nazionale attraverso interventi di edilizia residenziale  pubblica  e
sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio  immobiliare
esistente e il contenimento del consumo di suolo, nonche'  assicurare
un impiego delle risorse pubbliche disponibili allo scopo secondo  un
approccio orientato al risultato, il Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100  milioni
di euro di un apposito fondo  denominato  «Fondo  housing  coesione»,
istituito dalla societa' Investimenti immobiliari italiani - societa'
di gestione del risparmio (INVIMIT SGR S.p.A) ai sensi  dell'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro  per  l'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, e attribuzione delle stesse  ad  apposito  capitolo  di
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Il Dipartimento per le politiche di  coesione  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato, altresi', a  sottoscrivere
ulteriori quote del Fondo housing coesione  istituito  ai  sensi  del
comma 1, a valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  derivanti  dalla
riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma Nazionale Metro
Plus e Citta' medie del Sud 2021-2027 approvata con  decisione  della
Commissione europea C(2025)9104 final del  17  dicembre  2025,  nella
misura   determinata   dal   Comitato   interministeriale   per    la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)  mediante
apposita  delibera  adottata  su  proposta  dell'Autorita'   politica
delegata  in  materia  di  politiche  di   coesione.   In   caso   di
sottoscrizione delle quote del fondo ai sensi del primo  periodo,  la
ripartizione territoriale tra le citta' metropolitane delle  relative
politiche  di  investimento  tiene  conto  anche  dell'entita'  della
riduzione del cofinanziamento nazionale di  ciascun  piano  operativo
del citato Programma Nazionale Metro Plus  e  Citta'  medie  del  Sud
2021-2027. 
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e
2, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' autorizzato a sottoscrivere il  regolamento
di gestione del fondo predisposto da INVIMIT SGR S.p.A., d'intesa con
il predetto Dipartimento, con il quale sono definite le modalita'  di
adesione al fondo, le politiche di investimento,  le  tempistiche  di
realizzazione degli  interventi,  le  procedure  e  le  modalita'  di
verifica,  di  controllo  e  di  rendicontazione  degli  stessi,  nel
rispetto  del  testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, nonche', ai  fini  dell'adesione  al  fondo  da
parte delle pubbliche amministrazioni di cui ai  commi  4  e  5,  del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  24  giugno  2021,  e   degli   ulteriori   regolamenti   europei
applicabili, dei criteri di selezione stabiliti nei programmi europei
e dei  vincoli  territoriali  previsti  dalla  normativa  dell'Unione
europea. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
sottoscrivere quote  del  fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  1,
utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, appositamente  finalizzate
negli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,
comma 178, lettera d), della medesima legge  n.  178  del  2020,  nel
rispetto  dei  cronoprogrammi  finanziari  previsti   negli   accordi
medesimi. La sottoscrizione delle quote  del  fondo  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  puo'
avvenire, altresi', utilizzando quote delle  risorse  dalle  medesime
destinate alla realizzazione di interventi in  materia  di  politiche
abitative pubbliche e sociali anche in attuazione dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 29 dicembre 2025, afferenti alla politica di coesione europea del
ciclo 2021-2027, nella misura autonomamente determinata  da  ciascuna
regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nel rispetto del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti unionali in materia  di
politiche di coesione, nonche' dei criteri di selezione dei programmi
e dei vincoli territoriali. A fini della sottoscrizione  delle  quote
del fondo, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
stipulano con INVIMIT SGR S.p.A gli accordi di finanziamento  di  cui
all'articolo 59 del citato regolamento (UE) 2021/1060. 
  5. Possono sottoscrivere quote del fondo  istituito  ai  sensi  del
comma 1 le amministrazioni centrali titolari di  Programmi  nazionali
che hanno destinato nei rispettivi programmi risorse  alle  priorita'
relative all'edilizia abitativa sostenibile e a  prezzi  accessibili,
nel rispetto del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 24 giugno 2021, e degli altri regolamenti unionali
in materia di politiche di coesione, nonche' dei criteri di selezione
dei programmi e dei vincoli territoriali. A fini della sottoscrizione
delle quote del fondo, le amministrazioni centrali di  cui  al  primo
periodo stipulano con INVIMIT SGR S.p.A. gli accordi di finanziamento
di cui all'articolo 59 del citato regolamento (UE) 2021/1060. 
  6. In caso di sottoscrizione delle quote del fondo anche  da  parte
delle regioni o delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai
sensi del comma 4, ovvero da parte delle amministrazioni centrali, ai
sensi del comma 5, nell'ambito  del  fondo  sono  istituiti  comparti
dedicati  al  Dipartimento  per  le  politiche  di   coesione   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'  a  ciascuna  regione,
provincia autonoma o amministrazione centrale sottoscrittrice, idonei
a garantire una adeguata segregazione contabile relativa alle risorse
europee e nazionali. 
  7. I proventi derivanti dall'alienazione delle  quote  sottoscritte
ai sensi dei commi 1 e 2 sono  versati  ad  apposito  capitolo  dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato;  quelle
sottoscritte ai sensi del  comma  4  sono  destinate  alla  riduzione
anticipata del debito delle Regioni e delle Province autonome  e,  in
assenza di  debito  o  per  la  parte  eccedente  lo  stesso,  previo
versamento  ad  apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, al  fondo  per  l'ammortamento
dei titoli di Stato. 
  8. Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e  le  politiche  di
coesione  rende  una  informativa  annuale  sull'applicazione   delle
disposizioni del presente articolo, nell'ambito della relazione sugli
interventi  realizzati  nelle  aree   sottoutilizzate   allegata   al
Documento di economia e finanza e presentata  alle  Camere  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.