Art. 9 
 
          Programmi infrastrutturali di edilizia integrata 
 
  1. Al fine di  assicurare  un'offerta  abitativa  coerente  con  le
disponibilita' dei soggetti per i  quali,  senza  potere  accedere  a
programmi di edilizia residenziale pubblica in  considerazione  della
relativa condizione economica e  patrimoniale,  l'accesso  al  libero
mercato abitativo in locazione o in  acquisto  per  il  conseguimento
della casa di abitazione principale rappresenta comunque un onere non
sostenibile, tenuto  conto  della  condizione  sociale  ed  economica
attestata dal relativo ISEE, dell'eta', della composizione del nucleo
familiare e degli altri elementi identificati con il decreto  di  cui
al comma 9, sono realizzati programmi  infrastrutturali  di  edilizia
integrata,  anche  su  aree  urbane  diverse,   che   si   articolano
nell'intero periodo di realizzazione del  programma  di  investimento
complessivo, volti a consentire l'accesso a un'offerta sostenibile di
alloggi a prezzi accessibili. I programmi infrastrutturali di cui  al
primo  periodo  sono  realizzati  con  l'attrazione   prevalente   di
investimenti privati e con le eventuali risorse pubbliche disponibili
a legislazione vigente. 
  2. Ai programmi  infrastrutturali  di  edilizia  integrata  possono
accedere anche studenti universitari  fuori  sede  e  lavoratori  del
settore privato per le  relative  esigenze  abitative  a  carico  del
datore di lavoro che abbiano necessita' di  trasferirsi  in  un'altra
localita' rispetto a quella di  abitazione  principale,  ivi  inclusi
lavoratori stagionali.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo
1-bis della legge 14 novembre 2000,  n.  338,  in  materia  di  nuovo
housing universitario  ai  fini  del  perseguimento  delle  finalita'
indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
  3. I programmi infrastrutturali di edilizia integrata rispettano le
seguenti condizioni: 
    a)  sono  strutturati   unitariamente   mediante   l'integrazione
funzionale, finalizzata  al  conseguimento  dell'equilibrio  e  della
sostenibilita' economica dell'investimento complessivo, di  specifici
interventi volti alla realizzazione congiunta nello  stesso  contesto
territoriale di edilizia convenzionata  e  di  edilizia  residenziale
libera  non  convenzionata,  alla  luce   di   criteri   di   elevata
sostenibilita' ambientale,  di  contenimento  del  consumo  di  suolo
secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, nonche'  di  efficienza
energetica  e  tecnologica,  tenendo  conto  dell'effettivo   bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali; 
    b) gli interventi di edilizia convenzionata sono finalizzati alla
locazione o vendita, rispettivamente a canone o a prezzo  calmierati,
di unita' abitative destinate ad abitazione principale, residenze per
studenti universitari fuori sede o alloggi per lavoratori del settore
privato, ai sensi del comma 2 in favore di soggetti  in  possesso  di
cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero  di
permesso di soggiorno che consente l'attivita' lavorativa; 
    c) gli interventi di edilizia residenziale non convenzionata sono
finalizzati alla realizzazione  di  edilizia  residenziale  destinata
alla locazione o alla vendita a condizioni di mercato; 
    d) l'investimento occorrente per la realizzazione  dei  programmi
infrastrutturali di  cui  al  presente  articolo  e'  destinato  agli
interventi di edilizia convenzionata di cui alla lettera b) in misura
non  inferiore  al  70  per  cento   dell'importo   dell'investimento
complessivo  per  il  medesimo  contesto  territoriale.  L'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento  deve  essere  garantito  nel
rispetto di tale  misura  minima  con  riferimento  al  programma  di
investimento complessivo e per ogni intervento  previsto  in  ciascun
ambito  territoriale  durante  l'arco  di  tempo  di  attuazione  del
progetto integrato; 
    e) il prezzo e il canone calmierati di cui alla lettera  b)  sono
determinati in apposito atto convenzionale con il comune interessato,
anche  in  maniera  differenziata  per  le   diverse   categorie   di
destinazione degli alloggi previste ai sensi del presente articolo  e
delle diverse zone territoriali  interessate  e  deve  in  ogni  caso
garantire una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai  valori
correnti di mercato nella stessa zona. A tal fine: 
      1) si fa riferimento ai valori  desunti  dall'applicazione  dei
parametri correnti resi  disponibili  dall'Osservatorio  del  mercato
immobiliare  dell'Agenzia  delle   entrate   per   la   stessa   zona
territoriale omogenea; 
      2) ove i valori di cui al numero 1) non corrispondano ai valori
effettivi di mercato in vendita e locazione desunti da atti  pubblici
e contratti registrati  negli  ultimi  sei  mesi  per  ciascuna  zona
territoriale omogenea,  avuto  riguardo  alle  diverse  tipologie  di
contratti nonche' alle specifiche tipologie immobiliari e  rispettivo
stato di conservazione, i valori di riferimento sono  determinati  in
sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione
non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di  mercato  cosi'
oggettivamente  documentati.  A  tal  fine,  quando  per  una  stessa
tipologia  sono  valorizzati  piu'  stati  di  conservazione  si   fa
riferimento a quello specificato come prevalente; 
      3) si procede ai sensi del numero 2) anche in caso di  mancanza
o insufficienza dei dati dell'Osservatorio di cui al  numero  1)  con
riguardo  alla  specifica  destinazione  funzionale  o  tipologia  di
contratto oggetto della convenzione con il comune; 
    f) le unita' immobiliari di cui alla lettera  b)  sono  destinate
alla cessione in  proprieta'  o  alla  locazione,  rispettivamente  a
prezzo o canone calmierati, esclusivamente in favore dei soggetti ivi
indicati per i quali risultino i seguenti requisiti: 
      1) condizione economica e patrimoniale attestata  dal  relativo
ISEE superiore  ai  limiti  vigenti  per  l'accesso  a  programmi  di
edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata; 
      2) gli oneri su base annua connessi all'acquisto in  proprieta'
o alla locazione a prezzo o canone in  base  ai  correnti  valori  di
mercato, anche in maniera  differenziata  per  le  diverse  tipologie
previste ai sensi del  presente  articolo  e  delle  diverse  realta'
territoriali interessate, come definiti ai sensi  della  lettera  e),
risultano eccedenti il 30 per cento  del  reddito  medio  disponibile
personale o del nucleo familiare convivente; 
      3) reddito medio disponibile personale o del  nucleo  familiare
convivente su base annua non superiore a cinque volte l'importo degli
oneri su base annua di cui al numero 2); 
    g) in caso di accertamento dell'assenza dei requisiti  soggettivi
prescritti ai sensi della lettera f) al  momento  della  stipula,  il
contratto di compravendita o  locazione  eventualmente  stipulato  e'
nullo.  Fino  allo  scadere  del  vincolo  di  destinazione  ad   uso
residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato di  cui  al
comma 5, in  caso  di  superamento  dei  requisiti  della  condizione
economica e patrimoniale successivamente alla stipula  del  contratto
di locazione per due  anni  consecutivi,  e'  consentito  alle  parti
optare per la risoluzione del contratto o la conversione  del  canone
ai valori correnti di mercato. Tale facolta' puo'  essere  esercitata
entro sei mesi dalla comunicazione  da  parte  del  conduttore  della
variazione dei requisiti economici e patrimoniali di cui alla lettera
f) ovvero da parte dell'amministrazione comunale, anche in esito allo
scambio informativo con l'amministrazione  finanziaria  di  cui  alla
lettera i), ultimo periodo. In mancanza, il contratto e'  risolto  di
diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile; 
    h) nell'atto convenzionale di cui alla lettera e)  sono  definite
modalita' di applicazione, anche prevedendone l'espresso  recepimento
nei contratti di locazione, delle seguenti previsioni: 
      1) specifico obbligo in capo  al  conduttore  di  comunicazione
tempestiva  al  locatore  e  all'amministrazione  comunale,   secondo
termini  e  modalita'   appositamente   definite,   delle   eventuali
variazioni dei requisiti economici e patrimoniali di cui alla lettera
f), con la previsione  espressa  della  risoluzione  di  diritto  del
contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile  in  caso  di
inadempimento di tale obbligo da parte del conduttore; 
      2) nei casi di omissione  dell'obbligo  di  cui  al  numero  1)
ovvero di mancata conversione  del  canone  di  locazione  ai  valori
correnti di mercato  nei  termini  di  cui  alla  lettera  g),  ferma
restando la risoluzione di diritto del contratto,  il  conduttore  e'
altresi' obbligato a versare in favore del  comune  interessato,  con
vincolo di destinazione esclusivo al  potenziamento  delle  politiche
abitative, la differenza tra l'importo del canone ai valori  correnti
di mercato e il canone calmierato  applicato  per  tutto  il  periodo
oggetto di contestazione,  oltre  le  spese  di  accertamento  e  gli
interessi al tasso legale. Nei contratti di locazione e'  chiaramente
evidenziato che alla riscossione dei predetti importi si  provvede  a
mezzo  ruolo  e  si  applicano  l'articolo  48-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602  e  l'art.  144
del decreto legislativo 24.3.2025, n. 33; 
      3) termini e modalita' per assicurare la comunicazione costante
e tempestiva ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al  numero  1),
nonche' il monitoraggio e  controllo  da  parte  dell'amministrazione
comunale sul rispetto dell'obbligo di comunicazione del conduttore di
cui al numero 1), a fini di dissuasione dall'inadempimento; 
    i) con l'atto convenzionale di cui alla lettera e), sulla base di
linee  guida  approvate  dall'Associazione   Nazionale   dei   Comuni
Italiani, sono definite modalita' omogenee per: 
      1) la documentazione del possesso dei  requisiti  di  cui  alla
lettera f); 
      2) il monitoraggio e il controllo da parte dell'amministrazione
comunale interessata, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  delle
finanze dell'ente territoriale, sulla  destinazione  effettiva  delle
unita'  residenziali   realizzate   ai   sensi   della   lettera   b)
esclusivamente in favore dei soggetti in possesso  dei  requisiti  di
cui alla lettera f), nonche' sulle fattispecie di  cui  alla  lettera
g), nel rispetto delle disposizioni in materia  di  tutela  dei  dati
personali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  tecniche  per   la
trasmissione all'amministrazione finanziaria dei contratti registrati
di   compravendita,   mutuo   fondiario,   locazione   delle   unita'
residenziali di cui alla lettera  b).  L'amministrazione  finanziaria
provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ai controlli di competenza avvalendosi dei poteri  e  delle
facolta' consentite dalla normativa vigente e con  la  formazione  di
apposite liste selettive. Con lo stesso provvedimento sono  stabilite
altresi'  le  modalita'  tecniche  per  la  comunicazione  ai  comuni
interessati degli esiti delle attivita' di controllo  anche  ai  fini
del rispetto dei requisiti  di  cui  alle  lettere  f)  e  g)  e  per
l'applicazione delle relative disposizioni; 
      3) soddisfare le esigenze abitative  di  lavoratori  stagionali
anche attraverso la possibilita' che unita' abitative  realizzate  ai
sensi del comma 3,  lettera  b)  siano  destinate  a  piu'  finalita'
nell'ambito di quelle previste ai sensi del comma 2,  primo  periodo,
in  caso  di  utilizzo  per  ciascuna  destinazione  per  una  durata
inferiore ai dodici mesi continuativi nell'arco di un anno; 
      4) assicurare una adeguata  dotazione  di  servizi  pubblici  a
servizio degli insediamenti oggetto degli interventi di cui al  comma
3, lettera b), con particolare riferimento alla presenza di  esercizi
commerciali di vicinato, nel rispetto delle  esigenze  delle  realta'
territoriali interessate  e  sentite  le  associazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative; 
    l)  fino  allo  scadere  del  vincolo  di  destinazione  ad   uso
residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato di  cui  al
comma 5, le unita' residenziali vendute a prezzo calmierato ai  sensi
della lettera b) possono essere ulteriormente rivendute ad un  prezzo
di vendita non superiore a quello stabilito ai  sensi  della  lettera
e), oltre  rivalutazione  annuale  secondo  l'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 8  della  legge  27  luglio
1978, n. 392, per lo stesso periodo, per i contratti di compravendita
o locazione di cui alla lettera b), non e' consentita la cessione del
contratto, la  locazione  a  terzi,  anche  parziale,  o  altro  atto
dispositivo volto a  costituire  o  trasferire  a  terzi  diritti  in
contrasto con la destinazione esclusiva dell'unita' residenziale alle
finalita' di cui alla lettera b), tenuto conto di quanto previsto  ai
sensi della lettera i) numero 3). 
  4. Al fine di limitare il consumo di suolo, preservando  la  tutela
ambientale e  dell'ecosistema,  la  salvaguardia  del  paesaggio,  la
prevenzione di rischi naturali e la  sicurezza  del  territorio,  gli
interventi di cui al comma 3 si attuano  prioritariamente  attraverso
programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree gia'  urbanizzate  o
degradate, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente  ovvero
per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in agricoltura  e
nel turismo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e
il settore termale, e ristrutturazione di immobili esistenti in  zone
agricole. Per tali programmi possono essere previsti incrementi della
superficie utile, anche in misura differenziata per gli interventi di
cui al comma 3, lettere b) e c) , e comunque in misura non  superiore
al limite previsto all'articolo 1-quater, comma  7,  della  legge  14
novembre 2000, n. 338, per gli interventi di cui al comma 3,  lettera
b), e ferma restando la disciplina ordinaria per quelli di  cui  alla
lettera c) del citato comma 3, e gli stessi  devono  riguardare  aree
urbanizzate  ovvero  urbanizzabili  ai  sensi  della   strumentazione
urbanistica vigente, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 10
e la possibilita' di ristrutturazione di edifici  esistenti  in  zone
agricole per le  esigenze  specifiche  di  lavoratori  stagionali  in
agricoltura. 
  5. Il soggetto attuatore  e'  tenuto,  mediante  sottoscrizione  di
apposito atto d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari entro
trenta giorni  dal  completamento  dell'intervento,  a  mantenere  la
destinazione d'uso residenziale convenzionata a  canone  o  a  prezzo
calmierato per gli interventi di cui al comma 3, lettera b),  per  un
periodo non inferiore a  trenta  anni  dalla  data  di  fine  lavori.
Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a garantire, per  la  parte
degli interventi di cui alla lettera b), del comma 3 e per una durata
non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori, un  prezzo  di
vendita e un canone di locazione di importo non  superiore  a  quello
fissato ai sensi del comma 3, lettera e), oltre rivalutazione annuale
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e
impiegati  (FOI),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  6. Prima  del  completamento  dell'intervento,  ferma  restando  la
misura minima di interventi di edilizia convenzionata di cui al comma
3, lettera d), resta in ogni caso  salva  la  facolta'  di  convenire
un'articolazione funzionale diversa tra le diverse tipologie edilizie
di  cui  al  citato  comma  3,  previa  sottoscrizione  di   apposita
convenzione urbanistica con il comune competente, che  preveda  anche
la realizzazione di adeguate attrezzature pubbliche  e  di  interesse
pubblico o generale. 
  7. Per la realizzazione di interventi di cui al  presente  articolo
mediante specifici grandi programmi di  investimento  sul  territorio
italiano di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
136, nel caso  sia  presente  anche  la  componente  di  investimento
diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro,
la facolta' di ricorrere alla disciplina di cui al citato articolo 13
del decreto-legge n. 104  del  2023  e'  consentita  con  riferimento
all'ammontare degli investimenti durante l'intero arco  temporale  di
realizzazione  degli  interventi  infrastrutturali   nei   quali   e'
articolato il programma. 
  8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
d'intesa   con   il   Presidente   della   regione   territorialmente
interessata,  si  provvede  a  dichiarare  il  preminente   interesse
strategico nazionale e alla nomina del Commissario  straordinario  di
Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del citato  decreto-legge
n. 104 del 2023, con i poteri previsti dai commi 4,  5,  6  e  7  del
medesimo  articolo,  per  assicurare  il  coordinamento  e   l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace  realizzazione
del programma di investimento individuato e dichiarato di  preminente
interesse strategico nazionale. Con la medesima procedura di  cui  al
primo periodo, l'incarico di Commissario  straordinario  puo'  essere
revocato,  in  conseguenza  di  gravi  inadempienze   occorse   nello
svolgimento delle funzioni commissariali. Per l'esercizio dei compiti
assegnati, che ricomprendono anche  le  funzioni  di  monitoraggio  e
controllo sul rispetto del programma di investimento e delle relative
fasi di attuazione, il Commissario straordinario  puo'  avvalersi  di
una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette   dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui al presente comma, che opera  sino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico del Commissario e che e' composta fino ad un massimo di
dieci unita' di  personale  non  dirigenziale  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con  oneri  a  carico  delle  amministrazioni  di
appartenenza. A tale personale, collocato in  posizione  di  comando,
distacco   o   fuori   ruolo,   e'   riconosciuta   l'indennita'   di
amministrazione del personale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.   All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Il
Commissario puo' avvalersi fino  ad  un  massimo  di  cinque  esperti
individuati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma   6,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, cui e' riconosciuto un compenso  massimo
annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi  previdenziali  e  degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.  In
deroga all'articolo 13, comma 3, del suddetto  decreto-legge  n.  104
del 2023, con il decreto di cui al  primo  periodo  e'  stabilito  il
compenso del Commissario straordinario anche in  deroga  all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e  comunque  nel
limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214. Il Commissario puo' altresi'  avvalersi  su
base convenzionale, ai sensi dell'articolo 15 della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  delle  competenti  strutture  delle  amministrazioni
territoriali  interessate,  sulla  base  di   apposita   intesa   con
l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e  la  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, nei limiti del rimborso dei costi emergenti,  e  comunque  non
oltre l'importo complessivo di euro 572.148  per  l'anno  2026  e  di
980.824 euro annui a decorrere dal 2027, per il  funzionamento  della
struttura di supporto, si provvede mediante corrispondente  riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza in ogni caso precludere,  nelle  more,  la
possibilita' di avviare l'applicazione della  disciplina  di  cui  ai
commi  7  e  8,  sono  adottate  le   disposizioni   occorrenti   per
l'individuazione dei criteri soggettivi per  l'accesso  ai  programmi
infrastrutturali di cui al comma 3, lettera b), ai sensi del comma 1,
nonche' le ulteriori misure di attuazione del presente articolo.