Art. 9
Programmi infrastrutturali di edilizia integrata
1. Al fine di assicurare un'offerta abitativa coerente con le
disponibilita' dei soggetti per i quali, senza potere accedere a
programmi di edilizia residenziale pubblica in considerazione della
relativa condizione economica e patrimoniale, l'accesso al libero
mercato abitativo in locazione o in acquisto per il conseguimento
della casa di abitazione principale rappresenta comunque un onere non
sostenibile, tenuto conto della condizione sociale ed economica
attestata dal relativo ISEE, dell'eta', della composizione del nucleo
familiare e degli altri elementi identificati con il decreto di cui
al comma 9, sono realizzati programmi infrastrutturali di edilizia
integrata, anche su aree urbane diverse, che si articolano
nell'intero periodo di realizzazione del programma di investimento
complessivo, volti a consentire l'accesso a un'offerta sostenibile di
alloggi a prezzi accessibili. I programmi infrastrutturali di cui al
primo periodo sono realizzati con l'attrazione prevalente di
investimenti privati e con le eventuali risorse pubbliche disponibili
a legislazione vigente.
2. Ai programmi infrastrutturali di edilizia integrata possono
accedere anche studenti universitari fuori sede e lavoratori del
settore privato per le relative esigenze abitative a carico del
datore di lavoro che abbiano necessita' di trasferirsi in un'altra
localita' rispetto a quella di abitazione principale, ivi inclusi
lavoratori stagionali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di nuovo
housing universitario ai fini del perseguimento delle finalita'
indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
3. I programmi infrastrutturali di edilizia integrata rispettano le
seguenti condizioni:
a) sono strutturati unitariamente mediante l'integrazione
funzionale, finalizzata al conseguimento dell'equilibrio e della
sostenibilita' economica dell'investimento complessivo, di specifici
interventi volti alla realizzazione congiunta nello stesso contesto
territoriale di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale
libera non convenzionata, alla luce di criteri di elevata
sostenibilita' ambientale, di contenimento del consumo di suolo
secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, nonche' di efficienza
energetica e tecnologica, tenendo conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali;
b) gli interventi di edilizia convenzionata sono finalizzati alla
locazione o vendita, rispettivamente a canone o a prezzo calmierati,
di unita' abitative destinate ad abitazione principale, residenze per
studenti universitari fuori sede o alloggi per lavoratori del settore
privato, ai sensi del comma 2 in favore di soggetti in possesso di
cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero di
permesso di soggiorno che consente l'attivita' lavorativa;
c) gli interventi di edilizia residenziale non convenzionata sono
finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale destinata
alla locazione o alla vendita a condizioni di mercato;
d) l'investimento occorrente per la realizzazione dei programmi
infrastrutturali di cui al presente articolo e' destinato agli
interventi di edilizia convenzionata di cui alla lettera b) in misura
non inferiore al 70 per cento dell'importo dell'investimento
complessivo per il medesimo contesto territoriale. L'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento deve essere garantito nel
rispetto di tale misura minima con riferimento al programma di
investimento complessivo e per ogni intervento previsto in ciascun
ambito territoriale durante l'arco di tempo di attuazione del
progetto integrato;
e) il prezzo e il canone calmierati di cui alla lettera b) sono
determinati in apposito atto convenzionale con il comune interessato,
anche in maniera differenziata per le diverse categorie di
destinazione degli alloggi previste ai sensi del presente articolo e
delle diverse zone territoriali interessate e deve in ogni caso
garantire una riduzione di almeno il 33 per cento rispetto ai valori
correnti di mercato nella stessa zona. A tal fine:
1) si fa riferimento ai valori desunti dall'applicazione dei
parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato
immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona
territoriale omogenea;
2) ove i valori di cui al numero 1) non corrispondano ai valori
effettivi di mercato in vendita e locazione desunti da atti pubblici
e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona
territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di
contratti nonche' alle specifiche tipologie immobiliari e rispettivo
stato di conservazione, i valori di riferimento sono determinati in
sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione
non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato cosi'
oggettivamente documentati. A tal fine, quando per una stessa
tipologia sono valorizzati piu' stati di conservazione si fa
riferimento a quello specificato come prevalente;
3) si procede ai sensi del numero 2) anche in caso di mancanza
o insufficienza dei dati dell'Osservatorio di cui al numero 1) con
riguardo alla specifica destinazione funzionale o tipologia di
contratto oggetto della convenzione con il comune;
f) le unita' immobiliari di cui alla lettera b) sono destinate
alla cessione in proprieta' o alla locazione, rispettivamente a
prezzo o canone calmierati, esclusivamente in favore dei soggetti ivi
indicati per i quali risultino i seguenti requisiti:
1) condizione economica e patrimoniale attestata dal relativo
ISEE superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di
edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata;
2) gli oneri su base annua connessi all'acquisto in proprieta'
o alla locazione a prezzo o canone in base ai correnti valori di
mercato, anche in maniera differenziata per le diverse tipologie
previste ai sensi del presente articolo e delle diverse realta'
territoriali interessate, come definiti ai sensi della lettera e),
risultano eccedenti il 30 per cento del reddito medio disponibile
personale o del nucleo familiare convivente;
3) reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare
convivente su base annua non superiore a cinque volte l'importo degli
oneri su base annua di cui al numero 2);
g) in caso di accertamento dell'assenza dei requisiti soggettivi
prescritti ai sensi della lettera f) al momento della stipula, il
contratto di compravendita o locazione eventualmente stipulato e'
nullo. Fino allo scadere del vincolo di destinazione ad uso
residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato di cui al
comma 5, in caso di superamento dei requisiti della condizione
economica e patrimoniale successivamente alla stipula del contratto
di locazione per due anni consecutivi, e' consentito alle parti
optare per la risoluzione del contratto o la conversione del canone
ai valori correnti di mercato. Tale facolta' puo' essere esercitata
entro sei mesi dalla comunicazione da parte del conduttore della
variazione dei requisiti economici e patrimoniali di cui alla lettera
f) ovvero da parte dell'amministrazione comunale, anche in esito allo
scambio informativo con l'amministrazione finanziaria di cui alla
lettera i), ultimo periodo. In mancanza, il contratto e' risolto di
diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
h) nell'atto convenzionale di cui alla lettera e) sono definite
modalita' di applicazione, anche prevedendone l'espresso recepimento
nei contratti di locazione, delle seguenti previsioni:
1) specifico obbligo in capo al conduttore di comunicazione
tempestiva al locatore e all'amministrazione comunale, secondo
termini e modalita' appositamente definite, delle eventuali
variazioni dei requisiti economici e patrimoniali di cui alla lettera
f), con la previsione espressa della risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di
inadempimento di tale obbligo da parte del conduttore;
2) nei casi di omissione dell'obbligo di cui al numero 1)
ovvero di mancata conversione del canone di locazione ai valori
correnti di mercato nei termini di cui alla lettera g), ferma
restando la risoluzione di diritto del contratto, il conduttore e'
altresi' obbligato a versare in favore del comune interessato, con
vincolo di destinazione esclusivo al potenziamento delle politiche
abitative, la differenza tra l'importo del canone ai valori correnti
di mercato e il canone calmierato applicato per tutto il periodo
oggetto di contestazione, oltre le spese di accertamento e gli
interessi al tasso legale. Nei contratti di locazione e' chiaramente
evidenziato che alla riscossione dei predetti importi si provvede a
mezzo ruolo e si applicano l'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'art. 144
del decreto legislativo 24.3.2025, n. 33;
3) termini e modalita' per assicurare la comunicazione costante
e tempestiva ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al numero 1),
nonche' il monitoraggio e controllo da parte dell'amministrazione
comunale sul rispetto dell'obbligo di comunicazione del conduttore di
cui al numero 1), a fini di dissuasione dall'inadempimento;
i) con l'atto convenzionale di cui alla lettera e), sulla base di
linee guida approvate dall'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, sono definite modalita' omogenee per:
1) la documentazione del possesso dei requisiti di cui alla
lettera f);
2) il monitoraggio e il controllo da parte dell'amministrazione
comunale interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle
finanze dell'ente territoriale, sulla destinazione effettiva delle
unita' residenziali realizzate ai sensi della lettera b)
esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui alla lettera f), nonche' sulle fattispecie di cui alla lettera
g), nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definite le modalita' tecniche per la
trasmissione all'amministrazione finanziaria dei contratti registrati
di compravendita, mutuo fondiario, locazione delle unita'
residenziali di cui alla lettera b). L'amministrazione finanziaria
provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ai controlli di competenza avvalendosi dei poteri e delle
facolta' consentite dalla normativa vigente e con la formazione di
apposite liste selettive. Con lo stesso provvedimento sono stabilite
altresi' le modalita' tecniche per la comunicazione ai comuni
interessati degli esiti delle attivita' di controllo anche ai fini
del rispetto dei requisiti di cui alle lettere f) e g) e per
l'applicazione delle relative disposizioni;
3) soddisfare le esigenze abitative di lavoratori stagionali
anche attraverso la possibilita' che unita' abitative realizzate ai
sensi del comma 3, lettera b) siano destinate a piu' finalita'
nell'ambito di quelle previste ai sensi del comma 2, primo periodo,
in caso di utilizzo per ciascuna destinazione per una durata
inferiore ai dodici mesi continuativi nell'arco di un anno;
4) assicurare una adeguata dotazione di servizi pubblici a
servizio degli insediamenti oggetto degli interventi di cui al comma
3, lettera b), con particolare riferimento alla presenza di esercizi
commerciali di vicinato, nel rispetto delle esigenze delle realta'
territoriali interessate e sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative;
l) fino allo scadere del vincolo di destinazione ad uso
residenziale convenzionata a canone o a prezzo calmierato di cui al
comma 5, le unita' residenziali vendute a prezzo calmierato ai sensi
della lettera b) possono essere ulteriormente rivendute ad un prezzo
di vendita non superiore a quello stabilito ai sensi della lettera
e), oltre rivalutazione annuale secondo l'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 luglio
1978, n. 392, per lo stesso periodo, per i contratti di compravendita
o locazione di cui alla lettera b), non e' consentita la cessione del
contratto, la locazione a terzi, anche parziale, o altro atto
dispositivo volto a costituire o trasferire a terzi diritti in
contrasto con la destinazione esclusiva dell'unita' residenziale alle
finalita' di cui alla lettera b), tenuto conto di quanto previsto ai
sensi della lettera i) numero 3).
4. Al fine di limitare il consumo di suolo, preservando la tutela
ambientale e dell'ecosistema, la salvaguardia del paesaggio, la
prevenzione di rischi naturali e la sicurezza del territorio, gli
interventi di cui al comma 3 si attuano prioritariamente attraverso
programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree gia' urbanizzate o
degradate, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ovvero
per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in agricoltura e
nel turismo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e
il settore termale, e ristrutturazione di immobili esistenti in zone
agricole. Per tali programmi possono essere previsti incrementi della
superficie utile, anche in misura differenziata per gli interventi di
cui al comma 3, lettere b) e c) , e comunque in misura non superiore
al limite previsto all'articolo 1-quater, comma 7, della legge 14
novembre 2000, n. 338, per gli interventi di cui al comma 3, lettera
b), e ferma restando la disciplina ordinaria per quelli di cui alla
lettera c) del citato comma 3, e gli stessi devono riguardare aree
urbanizzate ovvero urbanizzabili ai sensi della strumentazione
urbanistica vigente, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 10
e la possibilita' di ristrutturazione di edifici esistenti in zone
agricole per le esigenze specifiche di lavoratori stagionali in
agricoltura.
5. Il soggetto attuatore e' tenuto, mediante sottoscrizione di
apposito atto d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari entro
trenta giorni dal completamento dell'intervento, a mantenere la
destinazione d'uso residenziale convenzionata a canone o a prezzo
calmierato per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), per un
periodo non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori.
Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a garantire, per la parte
degli interventi di cui alla lettera b), del comma 3 e per una durata
non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori, un prezzo di
vendita e un canone di locazione di importo non superiore a quello
fissato ai sensi del comma 3, lettera e), oltre rivalutazione annuale
secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (FOI), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
6. Prima del completamento dell'intervento, ferma restando la
misura minima di interventi di edilizia convenzionata di cui al comma
3, lettera d), resta in ogni caso salva la facolta' di convenire
un'articolazione funzionale diversa tra le diverse tipologie edilizie
di cui al citato comma 3, previa sottoscrizione di apposita
convenzione urbanistica con il comune competente, che preveda anche
la realizzazione di adeguate attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico o generale.
7. Per la realizzazione di interventi di cui al presente articolo
mediante specifici grandi programmi di investimento sul territorio
italiano di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136, nel caso sia presente anche la componente di investimento
diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro,
la facolta' di ricorrere alla disciplina di cui al citato articolo 13
del decreto-legge n. 104 del 2023 e' consentita con riferimento
all'ammontare degli investimenti durante l'intero arco temporale di
realizzazione degli interventi infrastrutturali nei quali e'
articolato il programma.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Presidente della regione territorialmente
interessata, si provvede a dichiarare il preminente interesse
strategico nazionale e alla nomina del Commissario straordinario di
Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge
n. 104 del 2023, con i poteri previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del
medesimo articolo, per assicurare il coordinamento e l'azione
amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione
del programma di investimento individuato e dichiarato di preminente
interesse strategico nazionale. Con la medesima procedura di cui al
primo periodo, l'incarico di Commissario straordinario puo' essere
revocato, in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello
svolgimento delle funzioni commissariali. Per l'esercizio dei compiti
assegnati, che ricomprendono anche le funzioni di monitoraggio e
controllo sul rispetto del programma di investimento e delle relative
fasi di attuazione, il Commissario straordinario puo' avvalersi di
una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al presente comma, che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del Commissario e che e' composta fino ad un massimo di
dieci unita' di personale non dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con oneri a carico delle amministrazioni di
appartenenza. A tale personale, collocato in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo, e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario puo' avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti
individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, cui e' riconosciuto un compenso massimo
annuo di euro 80.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli
oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. In
deroga all'articolo 13, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 104
del 2023, con il decreto di cui al primo periodo e' stabilito il
compenso del Commissario straordinario anche in deroga all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque nel
limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Il Commissario puo' altresi' avvalersi su
base convenzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, delle competenti strutture delle amministrazioni
territoriali interessate, sulla base di apposita intesa con
l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e la Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Agli oneri derivanti dal presente
comma, nei limiti del rimborso dei costi emergenti, e comunque non
oltre l'importo complessivo di euro 572.148 per l'anno 2026 e di
980.824 euro annui a decorrere dal 2027, per il funzionamento della
struttura di supporto, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza in ogni caso precludere, nelle more, la
possibilita' di avviare l'applicazione della disciplina di cui ai
commi 7 e 8, sono adottate le disposizioni occorrenti per
l'individuazione dei criteri soggettivi per l'accesso ai programmi
infrastrutturali di cui al comma 3, lettera b), ai sensi del comma 1,
nonche' le ulteriori misure di attuazione del presente articolo.