Art. 6 
 
Differimento  per  l'anno  2026  dei  termini  di  effettuazione  dei
          versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 
 
  1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale  e  che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei  redditi  e  da
quelle in materia di imposta regionale sulle attivita'  produttive  e
di imposta sul valore  aggiunto,  effettuano  i  predetti  versamenti
entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero  entro  il
trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le  somme
da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse  corrispettivo,
in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma  2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.  Non  si  fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita'  fiscale
o che presentano cause di esclusione dagli  stessi,  compresi  quelli
che  adottano  il  regime  di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che  applicano  il
regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a  societa',
associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  aventi  i  requisiti
indicati nel medesimo comma 1.