Art. 6
Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono
stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno
2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da
quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e
di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti
entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il
trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme
da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo,
in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale
o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli
che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il
regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa',
associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti
indicati nel medesimo comma 1.