Art. 10
Valutazione congiunta delle retribuzioni
1. I datori di lavoro, soggetti all'obbligo di comunicazione di
informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9, effettuano,
con i rappresentanti dei lavoratori, una valutazione congiunta delle
retribuzioni nel caso in cui si verificano tutte le seguenti
condizioni:
a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del
livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e
lavoratori di sesso maschile pari ad almeno il 5 per cento in una
qualsiasi categoria di lavoratori;
b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello
retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il
profilo del genere;
c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata
di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della
comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.
2. La valutazione congiunta e' finalizzata a individuare,
correggere e prevenire differenze retributive non giustificate tra
lavoratrici e lavoratori e comprende:
a) un'analisi della percentuale delle persone di sesso femminile
e di quelle di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;
b) le informazioni sui livelli retributivi medi delle persone di
sesso femminile e di quelle di sesso maschile e sulle componenti
complementari o variabili, per ciascuna categoria di lavoratori;
c) le eventuali differenze nei livelli retributivi medi tra
persone di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria
di lavoratori;
d) le ragioni di tali differenze nei livelli retributivi medi,
sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere,
se del caso, stabilite congiuntamente dai rappresentanti dei
lavoratori e dal datore di lavoro;
e) la percentuale di persone di sesso femminile e di quelle di
sesso maschile che hanno beneficiato di un miglioramento delle
retribuzioni in seguito al loro rientro dal congedo di maternita' o
di paternita', dal congedo parentale o dal congedo per i prestatori
di assistenza, se tale miglioramento si e' verificato nella categoria
di lavoratori pertinente durante il periodo in cui e' stato fruito il
congedo;
f) le misure volte ad affrontare le differenze di retribuzione
che risultino non motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri
sotto il profilo del genere;
g) una valutazione dell'efficacia delle misure derivanti da
precedenti valutazioni congiunte delle retribuzioni.
3. Il datore di lavoro mette gli esiti della valutazione congiunta
a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, li comunica
all'organismo di monitoraggio a norma dell'articolo 14 nonche'
all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parita'
territorialmente competenti, in caso di loro richiesta.
4. Il datore di lavoro adotta, entro un termine ragionevole e in
collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, le misure emerse
come necessarie per rimuovere le differenze retributive non
giustificate. L'Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parita'
territorialmente competenti, in caso di mancato accordo in sede
aziendale, possono essere invitati a prendere parte alla procedura di
attuazione di dette misure.
5. L'attuazione delle misure comprende un'analisi dei sistemi di
valutazione e classificazione professionali neutri sotto il profilo
del genere vigenti nell'organizzazione o l'istituzione di tali
sistemi, al fine di garantire l'esclusione di qualsiasi
discriminazione retributiva diretta o indiretta fondata sul sesso.