Art. 10 
 
              Valutazione congiunta delle retribuzioni 
 
  1. I datori di lavoro, soggetti  all'obbligo  di  comunicazione  di
informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9,  effettuano,
con i rappresentanti dei lavoratori, una valutazione congiunta  delle
retribuzioni  nel  caso  in  cui  si  verificano  tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del
livello  retributivo  medio  tra  lavoratori  di  sesso  femminile  e
lavoratori di sesso maschile pari ad almeno il 5  per  cento  in  una
qualsiasi categoria di lavoratori; 
    b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello
retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri  sotto  il
profilo del genere; 
    c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata
di  livello  retributivo  medio  entro  sei  mesi  dalla  data  della
comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni. 
  2.  La  valutazione  congiunta  e'   finalizzata   a   individuare,
correggere e prevenire differenze retributive  non  giustificate  tra
lavoratrici e lavoratori e comprende: 
    a) un'analisi della percentuale delle persone di sesso  femminile
e di quelle di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori; 
    b) le informazioni sui livelli retributivi medi delle persone  di
sesso femminile e di quelle di  sesso  maschile  e  sulle  componenti
complementari o variabili, per ciascuna categoria di lavoratori; 
    c) le eventuali  differenze  nei  livelli  retributivi  medi  tra
persone di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna  categoria
di lavoratori; 
    d) le ragioni di tali differenze nei  livelli  retributivi  medi,
sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere,
se  del  caso,  stabilite  congiuntamente  dai   rappresentanti   dei
lavoratori e dal datore di lavoro; 
    e) la percentuale di persone di sesso femminile e  di  quelle  di
sesso maschile  che  hanno  beneficiato  di  un  miglioramento  delle
retribuzioni in seguito al loro rientro dal congedo di  maternita'  o
di paternita', dal congedo parentale o dal congedo per  i  prestatori
di assistenza, se tale miglioramento si e' verificato nella categoria
di lavoratori pertinente durante il periodo in cui e' stato fruito il
congedo; 
    f) le misure volte ad affrontare le  differenze  di  retribuzione
che risultino non motivate sulla base di criteri oggettivi  e  neutri
sotto il profilo del genere; 
    g) una  valutazione  dell'efficacia  delle  misure  derivanti  da
precedenti valutazioni congiunte delle retribuzioni. 
  3. Il datore di lavoro mette gli esiti della valutazione  congiunta
a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, li  comunica
all'organismo  di  monitoraggio  a  norma  dell'articolo  14  nonche'
all'Ispettorato  del  lavoro  e  agli  organismi   per   la   parita'
territorialmente competenti, in caso di loro richiesta. 
  4. Il datore di lavoro adotta, entro un termine  ragionevole  e  in
collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, le misure  emerse
come  necessarie  per  rimuovere  le   differenze   retributive   non
giustificate. L'Ispettorato del lavoro e gli organismi per la parita'
territorialmente competenti, in  caso  di  mancato  accordo  in  sede
aziendale, possono essere invitati a prendere parte alla procedura di
attuazione di dette misure. 
  5. L'attuazione delle misure comprende un'analisi  dei  sistemi  di
valutazione e classificazione professionali neutri sotto  il  profilo
del  genere  vigenti  nell'organizzazione  o  l'istituzione  di  tali
sistemi,   al   fine   di   garantire   l'esclusione   di   qualsiasi
discriminazione retributiva diretta o indiretta fondata sul sesso.