Art. 12
Tutela giudiziaria
1. Alle violazioni dei diritti derivanti dal presente decreto si
applicano le disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo III del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. I mezzi di tutela previsti dalle
disposizioni richiamate al primo periodo possono essere attivati, su
specifica delega, anche dai rappresentanti dei lavoratori di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera o), dalle organizzazioni sindacali
nonche' dalle associazioni che, per statuto o atto costitutivo, hanno
un legittimo interesse a garantire la parita' tra uomini e donne.
2. Si applica l'articolo 41-bis del codice di cui al decreto
legislativo n. 198 del 2006 avverso ogni discriminazione consistente
in un trattamento meno favorevole da parte del datore di lavoro nei
confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti per aver
esercitato i diritti derivanti dal presente decreto.
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 41-bis del citato decreto
legislativo n. 198 del 2006:
«Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela
giurisdizionale di cui al presente capo si applica,
altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole posto
in essere, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il
rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini
e donne.»