Art. 12 
 
                         Tutela giudiziaria 
 
  1. Alle violazioni dei diritti derivanti dal  presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo III del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198. I mezzi di tutela previsti  dalle
disposizioni richiamate al primo periodo possono essere attivati,  su
specifica delega, anche dai  rappresentanti  dei  lavoratori  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera o), dalle  organizzazioni  sindacali
nonche' dalle associazioni che, per statuto o atto costitutivo, hanno
un legittimo interesse a garantire la parita' tra uomini e donne. 
  2. Si applica l'articolo  41-bis  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 198 del 2006 avverso ogni discriminazione  consistente
in un trattamento meno favorevole da parte del datore di  lavoro  nei
confronti  dei  lavoratori  e  dei  loro  rappresentanti   per   aver
esercitato i diritti derivanti dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si  riporta  l'articolo  41-bis  del  citato  decreto
          legislativo n. 198 del 2006: 
                «Art.  41-bis  (Vittimizzazione).  -  1.  La   tutela
          giurisdizionale  di  cui  al  presente  capo  si   applica,
          altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole  posto
          in  essere,  nei  confronti  della  persona  lesa  da   una
          discriminazione  o  di  qualunque  altra   persona,   quale
          reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere  il
          rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini
          e donne.»