Art. 5 
 
            Trasparenza retributiva prima dell'assunzione 
 
  1.  Ferme  restando  le  informazioni  da  fornire  ai   lavoratori
successivamente all'assunzione,  ai  candidati  ad  un  impiego  sono
fornite indicazioni in  ordine  alla  retribuzione  iniziale  o  alla
relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base  di  criteri
oggettivi e neutri sotto il profilo del  genere,  e  alle  pertinenti
disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di  lavoro
in relazione alla posizione. Tali  informazioni  sono  fornite  negli
avvisi e nei bandi con cui  vengono  rese  note  le  opportunita'  di
lavoro. 
  2.  Ai  candidati  a  un  impiego  non   possono   essere   chieste
informazioni  sulle  retribuzioni  percepite  negli  attuali  o   nei
precedenti rapporti di lavoro. Le  stesse  informazioni  non  possono
essere acquisite con altre modalita' dai datori  di  lavoro,  neanche
indirettamente, per il tramite di soggetti ai quali abbiano  affidato
la fase di selezione o di assunzione. 
  3. Per non compromettere il diritto alla  parita'  di  retribuzione
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, le procedure di
selezione e assunzione sono condotte in modo non discriminatorio. Gli
avvisi e i bandi con cui sono rese note  le  opportunita'  di  lavoro
pubblico e privato sono  redatti  secondo  criteri  neutri  sotto  il
profilo del  genere,  anche  in  relazione  ai  titoli  professionali
richiesti.