Art. 5
Trasparenza retributiva prima dell'assunzione
1. Ferme restando le informazioni da fornire ai lavoratori
successivamente all'assunzione, ai candidati ad un impiego sono
fornite indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla
relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri
oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti
disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro
in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite negli
avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunita' di
lavoro.
2. Ai candidati a un impiego non possono essere chieste
informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei
precedenti rapporti di lavoro. Le stesse informazioni non possono
essere acquisite con altre modalita' dai datori di lavoro, neanche
indirettamente, per il tramite di soggetti ai quali abbiano affidato
la fase di selezione o di assunzione.
3. Per non compromettere il diritto alla parita' di retribuzione
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, le procedure di
selezione e assunzione sono condotte in modo non discriminatorio. Gli
avvisi e i bandi con cui sono rese note le opportunita' di lavoro
pubblico e privato sono redatti secondo criteri neutri sotto il
profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali
richiesti.