Art. 6 
 
         Trasparenza della determinazione delle retribuzioni 
             e dei criteri per la progressione economica 
 
  1. I datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori  i  criteri
utilizzati per determinare la retribuzione e i  livelli  retributivi,
elaborati sulla base dell'articolo 4, nonche' quelli stabiliti per la
progressione economica dei lavoratori. 
  2. L'informativa resa al lavoratore all'atto dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma  1,  del  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, costituisce  modalita'  ordinaria
di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva,  in  quanto
idonea  a  rendere  conoscibili  il  livello  di  inquadramento,   la
retribuzione iniziale, il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
applicato e i relativi criteri di determinazione.  Per  i  datori  di
lavoro che applicano un  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
stipulato   da   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l'obbligo  di  cui
al comma 1 si intende assolto  mediante  il  rinvio  ai  criteri,  ai
livelli di inquadramento e  ai  trattamenti  economici  previsti  dal
contratto collettivo nazionale  applicato,  nonche'  dagli  eventuali
accordi aziendali stipulati ai sensi  dell'articolo  51  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  3. I datori di lavoro con meno di cinquanta  dipendenti,  computati
ai sensi dell'articolo 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e degli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81,  non  sono  tenuti  a  rendere  disponibili  i
criteri per la progressione economica. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  26
          maggio 1997, n. 152, recante  «Attuazione  della  direttiva
          91/533/CEE concernente l'obbligo del datore  di  lavoro  di
          informare il lavoratore  delle  condizioni  applicabili  al
          contratto o al rapporto di lavoro», pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 12 giugno 1997, n. 135: 
                «Art. 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro).  -  1.
          Il  datore  di  lavoro  pubblico  e  privato  e'  tenuto  a
          comunicare al lavoratore, secondo le modalita'  di  cui  al
          comma 2, le seguenti informazioni: 
                  a) l'identita' delle parti ivi compresa quella  dei
          co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e  31,  commi
          3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10  settembre  2003,
          n. 276; 
                  b) il luogo di lavoro. In mancanza di un  luogo  di
          lavoro fisso o predominante, il datore di  lavoro  comunica
          che il lavoratore e'  occupato  in  luoghi  diversi,  o  e'
          libero di determinare il proprio luogo di lavoro; 
                  c) la sede o il domicilio del datore di lavoro; 
                  d)  l'inquadramento,  il  livello  e  la  qualifica
          attribuiti   al   lavoratore   o,   in   alternativa,    le
          caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; 
                  e) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
                  f) la tipologia di rapporto di  lavoro,  precisando
          in caso di rapporti a  termine  la  durata  prevista  dello
          stesso; 
                  g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia  di
          somministrazione  di  lavoro,  l'identita'  delle   imprese
          utilizzatrici, quando e non appena e' nota; 
                  h) la durata del periodo di prova, se previsto; 
                  i) il diritto a ricevere la formazione erogata  dal
          datore di lavoro, se prevista; 
                  l) la durata del congedo per ferie,  nonche'  degli
          altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
          cio' non puo' essere indicato  all'atto  dell'informazione,
          le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi; 
                  m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
          in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; 
                  n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
          il  compenso  e  i  relativi  elementi   costitutivi,   con
          l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento; 
                  o) la programmazione dell'orario normale di  lavoro
          e le eventuali condizioni relative al lavoro  straordinario
          e alla sua retribuzione, nonche'  le  eventuali  condizioni
          per i cambiamenti di  turno,  se  il  contratto  di  lavoro
          prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto  o
          in gran parte prevedibile; 
                  p) se il  rapporto  di  lavoro,  caratterizzato  da
          modalita'  organizzative  in  gran  parte   o   interamente
          imprevedibili, non prevede  un  orario  normale  di  lavoro
          programmato, il datore  di  lavoro  informa  il  lavoratore
          circa: 
                    1)  la  variabilita'  della  programmazione   del
          lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
          la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
          garantite; 
                    2) le ore e i giorni di  riferimento  in  cui  il
          lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 
                    3) il  periodo  minimo  di  preavviso  a  cui  il
          lavoratore ha diritto prima dell'inizio  della  prestazione
          lavorativa e,  ove  cio'  sia  consentito  dalla  tipologia
          contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine  entro
          cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico; 
                  q)  il  contratto  collettivo,   anche   aziendale,
          applicato al rapporto di lavoro,  con  l'indicazione  delle
          parti che lo hanno sottoscritto; 
                  r)  gli  enti  e  gli  istituti  che   ricevono   i
          contributi previdenziali e assicurativi dovuti  dal  datore
          di lavoro e qualunque forma di  protezione  in  materia  di
          sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; 
                  s)  gli  elementi  previsti   dall'articolo   1-bis
          qualora le modalita' di esecuzione della prestazione  siano
          organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
          monitoraggio automatizzati. 
                2. L'obbligo di informazione di cui  al  comma  1  e'
          assolto  mediante  la  consegna  al  lavoratore,   all'atto
          dell'instaurazione  del  rapporto   di   lavoro   e   prima
          dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente: 
                  a) del contratto individuale di lavoro redatto  per
          iscritto; 
                  b) della copia della comunicazione di instaurazione
          del rapporto  di  lavoro  di  cui  all'articolo  9-bis  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
                3. Le informazioni di cui al  comma  1  eventualmente
          non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e
          b), sono in ogni caso fornite per  iscritto  al  lavoratore
          entro  i   sette   giorni   successivi   all'inizio   della
          prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
          g),  i),  l),  m),  q)  e  r)  possono  essere  fornite  al
          lavoratore entro  un  mese  dall'inizio  della  prestazione
          lavorativa. 
                4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
          della  scadenza  del  termine  di  un   mese   dalla   data
          dell'instaurazione, al lavoratore deve  essere  consegnata,
          al  momento  della  cessazione  del  rapporto  stesso,  una
          dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui  al
          comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto. 
                5. Agli  obblighi  informativi  di  cui  al  presente
          articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita',  anche
          il committente nell'ambito dei rapporti di  lavoro  di  cui
          all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
          rapporti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
          prestazione occasionale  di  cui  all'articolo  54-bis  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
                5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),
          i), l), m), n), o)  e  r),  possono  essere  comunicate  al
          lavoratore, e il  relativo  onere  ritenersi  assolto,  con
          l'indicazione del riferimento  normativo  o  del  contratto
          collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. 
                6.  Le  disposizioni  normative   e   dei   contratti
          collettivi nazionali relative alle informazioni che  devono
          essere comunicate dai datori di lavoro sono  disponibili  a
          tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo
          e  facilmente  accessibile,  tramite   il   sito   internet
          istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
          sono rese disponibili  tramite  il  sito  del  Dipartimento
          della funzione pubblica. 
                6-bis.   Ai   fini   della   semplificazione    degli
          adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della
          uniformita' delle comunicazioni, il  datore  di  lavoro  e'
          tenuto  a  consegnare  o  a  mettere  a  disposizione   del
          personale, anche mediante pubblicazione  sul  sito  web,  i
          contratti collettivi nazionali, territoriali  e  aziendali,
          nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili  al
          rapporto di lavoro. 
                7. Ai lavoratori  marittimi  e  ai  lavoratori  della
          pesca non si applicano le disposizioni di cui al  comma  1,
          lettere p) e r). 
                8. Le informazioni di cui al comma 1 sono  conservate
          e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro  ne
          conserva la prova della trasmissione o della ricezione.» 
              - Si riporta l'articolo 51 del decreto  legislativo  15
          giugno  2015,  n.  81,  recante  «Disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183»,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  24
          giugno 2015, n. 144, S.O.: 
                «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.» 
              - Si riporta l'articolo 18 della legge 20 maggio  1970,
          n. 300,  recante  «Disciplina  organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'articolo 1, comma 7,  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183»: 
                «Art.  18  (Tutela  del   lavoratore   in   caso   di
          licenziamento illegittimo). - Il giudice, con  la  sentenza
          con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche'
          discriminatorio ai sensi dell'articolo  3  della  legge  11
          maggio 1990, n. 108, ovvero intimato  in  concomitanza  col
          matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle  pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di   cui   al   decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  o  in  violazione  dei
          divieti di licenziamento di cui all'articolo 54,  commi  1,
          6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in
          materia di tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151,   e   successive   modificazioni,    ovvero    perche'
          riconducibile ad altri  casi  di  nullita'  previsti  dalla
          legge o determinato da un motivo illecito  determinante  ai
          sensi dell'articolo  1345  del  codice  civile,  ordina  al
          datore di  lavoro,  imprenditore  o  non  imprenditore,  la
          reintegrazione  del  lavoratore  nel   posto   di   lavoro,
          indipendentemente dal motivo formalmente  addotto  e  quale
          che sia il numero dei dipendenti  occupati  dal  datore  di
          lavoro.  La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai
          dirigenti. A  seguito  dell'ordine  di  reintegrazione,  il
          rapporto di lavoro si intende risolto quando il  lavoratore
          non abbia ripreso servizio entro trenta giorni  dall'invito
          del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia  richiesto
          l'indennita' di cui al terzo comma del  presente  articolo.
          Il regime di cui al presente articolo si applica  anche  al
          licenziamento dichiarato  inefficace  perche'  intimato  in
          forma orale. 
                Il giudice, con la sentenza di cui  al  primo  comma,
          condanna altresi' il datore di lavoro al  risarcimento  del
          danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
          stata  accertata  la  nullita',  stabilendo  a   tal   fine
          un'indennita' commisurata all'ultima  retribuzione  globale
          di fatto maturata  dal  giorno  del  licenziamento  sino  a
          quello  dell'effettiva   reintegrazione,   dedotto   quanto
          percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
          di altre attivita' lavorative. In ogni caso la  misura  del
          risarcimento  non  potra'   essere   inferiore   a   cinque
          mensilita' della retribuzione globale di fatto.  Il  datore
          di lavoro e' condannato inoltre, per il  medesimo  periodo,
          al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
                Fermo restando il diritto al risarcimento  del  danno
          come previsto al secondo comma, al lavoratore  e'  data  la
          facolta' di chiedere al datore di lavoro,  in  sostituzione
          della reintegrazione nel  posto  di  lavoro,  un'indennita'
          pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
          di fatto, la cui richiesta  determina  la  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro,  e  che   non   e'   assoggettata   a
          contribuzione previdenziale. La  richiesta  dell'indennita'
          deve  essere   effettuata   entro   trenta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della  sentenza,  o  dall'invito
          del datore di lavoro a riprendere  servizio,  se  anteriore
          alla predetta comunicazione. 
                Il giudice, nelle ipotesi  in  cui  accerta  che  non
          ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo  o
          della giusta  causa  addotti  dal  datore  di  lavoro,  per
          insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il  fatto
          rientra  tra  le  condotte  punibili   con   una   sanzione
          conservativa sulla  base  delle  previsioni  dei  contratti
          collettivi  ovvero  dei  codici  disciplinari  applicabili,
          annulla il licenziamento e condanna  il  datore  di  lavoro
          alla reintegrazione nel posto di lavoro  di  cui  al  primo
          comma  e  al  pagamento   di   un'indennita'   risarcitoria
          commisurata all'ultima retribuzione globale  di  fatto  dal
          giorno  del  licenziamento  sino  a  quello  dell'effettiva
          reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha  percepito,
          nel periodo di estromissione, per lo svolgimento  di  altre
          attivita'  lavorative,  nonche'   quanto   avrebbe   potuto
          percepire dedicandosi con diligenza  alla  ricerca  di  una
          nuova occupazione. In ogni caso la  misura  dell'indennita'
          risarcitoria non puo' essere superiore a dodici  mensilita'
          della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
          condannato,  altresi',   al   versamento   dei   contributi
          previdenziali e assistenziali dal giorno del  licenziamento
          fino a quello della  effettiva  reintegrazione,  maggiorati
          degli interessi nella misura legale senza  applicazione  di
          sanzioni per  omessa  o  ritardata  contribuzione,  per  un
          importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
          contribuzione che sarebbe stata maturata  nel  rapporto  di
          lavoro  risolto  dall'illegittimo  licenziamento  e  quella
          accreditata al lavoratore in conseguenza dello  svolgimento
          di  altre  attivita'  lavorative.  In  quest'ultimo   caso,
          qualora  i  contributi  afferiscano   ad   altra   gestione
          previdenziale, essi sono imputati d'ufficio  alla  gestione
          corrispondente   all'attivita'   lavorativa   svolta    dal
          dipendente licenziato, con addebito dei relativi  costi  al
          datore di lavoro. A seguito dell'ordine di  reintegrazione,
          il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto  quando   il
          lavoratore non abbia ripreso servizio entro  trenta  giorni
          dall'invito del datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui
          abbia    richiesto    l'indennita'    sostitutiva     della
          reintegrazione nel posto  di  lavoro  ai  sensi  del  terzo
          comma. 
                Il giudice, nelle altre ipotesi in  cui  accerta  che
          non  ricorrono  gli   estremi   del   giustificato   motivo
          soggettivo o della  giusta  causa  addotti  dal  datore  di
          lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con  effetto
          dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro
          al pagamento di un'indennita' risarcitoria  onnicomprensiva
          determinata tra  un  minimo  di  dodici  e  un  massimo  di
          ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di
          fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e  tenuto
          conto del numero dei dipendenti occupati, delle  dimensioni
          dell'attivita'  economica,  del   comportamento   e   delle
          condizioni delle parti, con onere di specifica  motivazione
          a tale riguardo. 
                Nell'ipotesi in cui il licenziamento  sia  dichiarato
          inefficace per violazione del requisito di  motivazione  di
          cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
          604, e successive modificazioni,  della  procedura  di  cui
          all'articolo 7 della presente legge, o della  procedura  di
          cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni, si applica il regime  di  cui  al
          quinto  comma,  ma  con  attribuzione  al   lavoratore   di
          un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata,  in
          relazione  alla  gravita'  della   violazione   formale   o
          procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
          sei  e  un  massimo  di   dodici   mensilita'   dell'ultima
          retribuzione globale  di  fatto,  con  onere  di  specifica
          motivazione a tale riguardo, a meno che il  giudice,  sulla
          base della domanda del lavoratore, accerti che vi e'  anche
          un difetto di giustificazione del licenziamento,  nel  qual
          caso applica, in luogo  di  quelle  previste  dal  presente
          comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. 
                Il giudice applica la medesima disciplina di  cui  al
          quarto comma del  presente  articolo  nell'ipotesi  in  cui
          accerti il difetto  di  giustificazione  del  licenziamento
          intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e  10,
          comma 3, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  per  motivo
          oggettivo consistente nell'inidoneita'  fisica  o  psichica
          del  lavoratore,  ovvero  che  il  licenziamento  e'  stato
          intimato in violazione dell'articolo 2110,  secondo  comma,
          del codice civile.  Puo'  altresi'  applicare  la  predetta
          disciplina  nell'ipotesi  in  cui  accerti   la   manifesta
          insussistenza del fatto posto a base del licenziamento  per
          giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi  in  cui
          accerta  che  non  ricorrono  gli  estremi   del   predetto
          giustificato motivo, il giudice applica  la  disciplina  di
          cui al quinto comma. In tale ultimo  caso  il  giudice,  ai
          fini della determinazione dell'indennita' tra il  minimo  e
          il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri  di  cui
          al quinto comma, delle iniziative  assunte  dal  lavoratore
          per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
          delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
          7  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  successive
          modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla  base
          della domanda formulata dal  lavoratore,  il  licenziamento
          risulti   determinato   da   ragioni   discriminatorie    o
          disciplinari,  trovano  applicazione  le  relative   tutele
          previste dal presente articolo. 
                Le disposizioni dei commi dal quarto  al  settimo  si
          applicano  al  datore  di  lavoro,   imprenditore   o   non
          imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,  filiale,
          ufficio o reparto autonomo nel  quale  ha  avuto  luogo  il
          licenziamento occupa alle sue dipendenze piu'  di  quindici
          lavoratori o piu' di cinque se si  tratta  di  imprenditore
          agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore  o  non
          imprenditore, che nell'ambito dello  stesso  comune  occupa
          piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che  nel
          medesimo  ambito  territoriale  occupa   piu'   di   cinque
          dipendenti,   anche   se   ciascuna   unita'    produttiva,
          singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e  in
          ogni  caso  al  datore  di  lavoro,  imprenditore   e   non
          imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti. 
                Ai fini del computo del numero dei dipendenti di  cui
          all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti  con
          contratto a tempo indeterminato parziale per  la  quota  di
          orario  effettivamente  svolto,  tenendo  conto,   a   tale
          proposito,  che  il  computo  delle  unita'  lavorative  fa
          riferimento  all'orario   previsto   dalla   contrattazione
          collettiva del settore. Non si computano  il  coniuge  e  i
          parenti del datore di lavoro  entro  il  secondo  grado  in
          linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
          occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
          istituti   che   prevedono   agevolazioni   finanziarie   o
          creditizie. 
                Nell'ipotesi di  revoca  del  licenziamento,  purche'
          effettuata  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
          comunicazione al datore  di  lavoro  dell'impugnazione  del
          medesimo, il rapporto di  lavoro  si  intende  ripristinato
          senza soluzione di continuita', con diritto del  lavoratore
          alla retribuzione  maturata  nel  periodo  precedente  alla
          revoca, e non trovano applicazione  i  regimi  sanzionatori
          previsti dal presente articolo. 
                Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori  di  cui
          all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e  del
          sindacato cui questi  aderisce  o  conferisca  mandato,  il
          giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
          disporre  con  ordinanza,  quando  ritenga  irrilevanti   o
          insufficienti gli elementi di prova forniti dal  datore  di
          lavoro, la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto  di
          lavoro. 
                L'ordinanza di cui al comma  precedente  puo'  essere
          impugnata con reclamo immediato  al  giudice  medesimo  che
          l'ha   pronunciata.   Si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma  del
          codice di procedura civile. 
                L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza  che
          decide la causa. 
                Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori  di  cui
          all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
          sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di  cui
          all'undicesimo  comma,  non  impugnata  o  confermata   dal
          giudice che l'ha pronunciata, e'  tenuto  anche,  per  ogni
          giorno  di  ritardo,  al  pagamento  a  favore  del   Fondo
          adeguamento pensioni di una somma  pari  all'importo  della
          retribuzione dovuta al lavoratore.» 
              - Si riportano gli articoli 9, 18, 27 e 47  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2015: 
                «Art. 9 (Criteri di computo dei  lavoratori  a  tempo
          parziale). - 1. Ai fini  della  applicazione  di  qualsiasi
          disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale  sia
          rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i
          lavoratori a tempo parziale sono computati  in  proporzione
          all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A  tal  fine,
          l'arrotondamento  opera  per  le  frazioni  di  orario  che
          eccedono  la   somma   degli   orari   a   tempo   parziale
          corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.» 
                «Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
          Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di  fonte
          legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
          dei  dipendenti  del  datore  di  lavoro,   il   lavoratore
          intermittente e' computato  nell'organico  dell'impresa  in
          proporzione  all'orario  di  lavoro  effettivamente  svolto
          nell'arco di ciascun semestre.» 
                «Art. 27 (Criteri di computo). -  1.  Salvo  che  sia
          diversamente  disposto,  ai   fini   dell'applicazione   di
          qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per  la
          quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di
          lavoro,  si  tiene  conto  del  numero  medio  mensile   di
          lavoratori  a  tempo  determinato,  compresi  i  dirigenti,
          impiegati negli ultimi due anni, sulla base  dell'effettiva
          durata dei loro rapporti di lavoro.» 
                «Art. 47 (Disposizioni  finali).  -  1.  In  caso  di
          inadempimento nella erogazione della  formazione  a  carico
          del datore  di  lavoro,  di  cui  egli  sia  esclusivamente
          responsabile e che sia tale da  impedire  la  realizzazione
          delle finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore
          di  lavoro  e'  tenuto  a  versare  la  differenza  tra  la
          contribuzione versata e quella dovuta  con  riferimento  al
          livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
          stato raggiunto dal lavoratore al termine  del  periodo  di
          apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione
          di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in
          cui  rilevi  un  inadempimento   nella   erogazione   della
          formazione prevista nel  piano  formativo  individuale,  il
          personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali adotta un provvedimento di  disposizione,
          ai sensi dell'articolo 14 del decreto  legislativo  n.  124
          del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
          per adempiere. 
                2.  Per  la  violazione  della  disposizione  di  cui
          all'articolo 42, comma 1, nonche' per la  violazione  delle
          previsioni contrattuali collettive attuative  dei  principi
          di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b)  e  c),  il
          datore di lavoro e' punito con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 100 a  600  euro.  In  caso  di  recidiva  la
          sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata  da  300  a
          1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
          di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
          che  effettuano  accertamenti  in  materia  di   lavoro   e
          legislazione  sociale  nei  modi  e  nelle  forme  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo n.  124  del  2004.
          L'autorita' competente a  ricevere  il  rapporto  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'
          la direzione territoriale del lavoro. 
                3. Fatte salve le diverse previsioni di  legge  o  di
          contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
          apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti  numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti. 
                4.   Ai   fini   della    loro    qualificazione    o
          riqualificazione professionale  e'  possibile  assumere  in
          apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta',  i
          lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o  di  un
          trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati
          ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione  e   i
          detenuti  assegnati  al   lavoro   all'esterno   ai   sensi
          dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
                A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini  della  loro
          qualificazione   o   riqualificazione   professionale,   e'
          possibile assumere  in  apprendistato  professionalizzante,
          senza limiti di eta', anche i  lavoratori  beneficiari  del
          trattamento straordinario di integrazione salariale di  cui
          all'articolo 22-ter del decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
          previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni
          in materia di licenziamenti  individuali,  nonche',  per  i
          lavoratori  beneficiari  di  indennita'  di  mobilita',  il
          regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma
          9, della legge n.  223  del  1991,  e  l'incentivo  di  cui
          all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 
                5. Per le regioni e le province autonome e i  settori
          ove  la  disciplina  di  cui  al  presente  capo  non   sia
          immediatamente   operativa,   trovano    applicazione    le
          regolazioni vigenti. In  assenza  della  offerta  formativa
          pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
          applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 
                6. La disciplina  del  reclutamento  e  dell'accesso,
          nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
          settori di attivita' pubblici, di cui agli  articoli  44  e
          45, sono definite con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. 
                7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
          assistenza  sociale  sono  mantenuti  per  un  anno   dalla
          prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del  periodo
          di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti  ai
          sensi del comma 4 del presente articolo. 
                8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu'  regioni
          o province autonome possono fare  riferimento  al  percorso
          formativo della regione dove e' ubicata la  sede  legale  e
          possono  altresi'  accentrare  le  comunicazioni   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510  del  1996  nel
          servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 
                9. Restano in ogni caso  ferme  le  competenze  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
          relative norme di attuazione. 
                10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1,
          comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
          sono definiti gli incentivi per  i  datori  di  lavoro  che
          assumono con l'apprendistato per la qualifica e il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore  e  con  l'apprendistato  di  alta  formazione  e
          ricerca.»