Art. 6
Trasparenza della determinazione delle retribuzioni
e dei criteri per la progressione economica
1. I datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri
utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi,
elaborati sulla base dell'articolo 4, nonche' quelli stabiliti per la
progressione economica dei lavoratori.
2. L'informativa resa al lavoratore all'atto dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, costituisce modalita' ordinaria
di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva, in quanto
idonea a rendere conoscibili il livello di inquadramento, la
retribuzione iniziale, il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato e i relativi criteri di determinazione. Per i datori di
lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro
stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l'obbligo di cui
al comma 1 si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai
livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal
contratto collettivo nazionale applicato, nonche' dagli eventuali
accordi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. I datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti, computati
ai sensi dell'articolo 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e degli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, non sono tenuti a rendere disponibili i
criteri per la progressione economica.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione della direttiva
91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro», pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 giugno 1997, n. 135:
«Art. 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro). - 1.
Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a
comunicare al lavoratore, secondo le modalita' di cui al
comma 2, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei
co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica
che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, o e'
libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica
attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando
in caso di rapporti a termine la durata prevista dello
stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
cio' non puo' essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro
e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario
e alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni
per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro
prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o
in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da
modalita' organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro
programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore
circa:
1) la variabilita' della programmazione del
lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il
lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il
lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione
lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia
contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro
cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale,
applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle
parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i
contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore
di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e'
assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto
dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per
iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente
non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore
entro i sette giorni successivi all'inizio della
prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al
lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione
lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di un mese dalla data
dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata,
al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente
articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita', anche
il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),
i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al
lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con
l'indicazione del riferimento normativo o del contratto
collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
6. Le disposizioni normative e dei contratti
collettivi nazionali relative alle informazioni che devono
essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a
tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo
e facilmente accessibile, tramite il sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento
della funzione pubblica.
6-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della
uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e'
tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i
contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali,
nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al
rapporto di lavoro.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della
pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
lettere p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate
e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione.»
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazz. Uff. 24
giugno 2015, n. 144, S.O.:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.»
- Si riporta l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, recante «Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183»:
«Art. 18 (Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo). - Il giudice, con la sentenza
con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche'
discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei
divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1,
6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, ovvero perche'
riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla
legge o determinato da un motivo illecito determinante ai
sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale
che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito
del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in
forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto
dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro
al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di
fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto
conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile.
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.»
- Si riportano gli articoli 9, 18, 27 e 47 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2015:
«Art. 9 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo
parziale). - 1. Ai fini della applicazione di qualsiasi
disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia
rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i
lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine,
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che
eccedono la somma degli orari a tempo parziale
corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.»
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.»
«Art. 27 (Criteri di computo). - 1. Salvo che sia
diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di
qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di
lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di
lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti,
impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva
durata dei loro rapporti di lavoro.»
«Art. 47 (Disposizioni finali). - 1. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione a carico
del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente
responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore
di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di
apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione
di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in
cui rilevi un inadempimento nella erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione,
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124
del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro
per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui
all'articolo 42, comma 1, nonche' per la violazione delle
previsioni contrattuali collettive attuative dei principi
di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il
datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a
1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro e
legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
la direzione territoriale del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione professionale e' possibile assumere in
apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', i
lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un
trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e i
detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro
qualificazione o riqualificazione professionale, e'
possibile assumere in apprendistato professionalizzante,
senza limiti di eta', anche i lavoratori beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni
in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i
lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il
regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma
9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori
ove la disciplina di cui al presente capo non sia
immediatamente operativa, trovano applicazione le
regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa
pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata
applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso,
nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i
settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e
45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e
assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo
di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai
sensi del comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni
o province autonome possono fare riferimento al percorso
formativo della regione dove e' ubicata la sede legale e
possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel
servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che
assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e con l'apprendistato di alta formazione e
ricerca.»