Art. 9
Informazioni e comunicazioni sul divario retributivo di genere tra
lavoratori di sesso maschile e femminile
1. I dati oggetto di comunicazione ai fini del presente decreto
sono quelli relativi a:
a) il divario retributivo di genere;
b) il divario retributivo di genere nelle componenti
complementari o variabili;
c) il divario retributivo mediano di genere;
d) il divario retributivo mediano di genere nelle componenti
complementari o variabili;
e) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di
sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
f) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di
sesso maschile in ogni quartile retributivo;
g) il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie
di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale
di base e alle componenti complementari o variabili.
2. L'esattezza delle informazioni concernenti i dati di cui al
comma 1 e' confermata dal datore di lavoro, previa consultazione dei
rappresentanti di lavoro che hanno accesso alle metodologie
applicate.
3. Il datore di lavoro che adotta una politica salariale unitaria
di gruppo puo' fornire le informazioni aggregando i dati a livello
nazionale, qualora tale modalita' consenta una rappresentazione piu'
affidabile dei dati anche al fine di ridurre le distorsioni
statistiche e di favorire una gestione accentrata degli adempimenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite:
a) le modalita' per la raccolta e il trattamento dei dati da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il
datore di lavoro in relazione ad ogni lavoratore ai fini di cui al
comma 1, anche con modalita' telematiche e attraverso l'acquisizione
delle informazioni in possesso dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e di altri soggetti
istituzionali ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'individuazione dei dati utili ai fini del comma 1 e le
relative modalita' di acquisizione;
c) le attivita' di assistenza tecnica ed eventuali iniziative di
formazione a sostegno dei datori di lavoro, al fine di agevolare
l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto;
d) le modalita' di raccolta ed esposizione dei dati per i datori
di lavoro di cui all'articolo 7, comma 8.
5. Tutti i dati di cui al comma 1 sono comunicati all'organismo di
monitoraggio previsto dall'articolo 14, il quale provvede alla
pubblicazione, limitatamente ai dati di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e) ed f), del presente articolo. Questi ultimi possono
essere, altresi', resi disponibili pubblicamente dal datore di
lavoro, anche attraverso il proprio sito internet.
6. Le informazioni di cui al comma 1, lettera g), sono rese
accessibili dal datore di lavoro ai lavoratori e ai loro
rappresentanti e sono trasmesse, in caso di richiesta,
all'Ispettorato del lavoro e agli organismi per la parita'
territorialmente competenti. Su richiesta, sono altresi' fornite le
informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili.
7. I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispettorato del
lavoro e gli organismi per la parita' hanno diritto di richiedere ai
datori di lavoro chiarimenti e ulteriori dettagli in merito ai dati
comunicati. I datori di lavoro forniscono una risposta motivata entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e pongono rimedio a
discriminazioni immotivate.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
datori di lavoro con almeno cento dipendenti.
9. Per i datori di lavoro che occupano almeno duecentocinquanta
dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e
successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra i
centocinquanta e i duecentoquarantanove dipendenti, i dati sono
raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni. Per
i datori di lavoro che occupano tra i cento e centoquarantanove
dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2031 e
successivamente ogni tre anni.
Note all'art. 9:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della citata
legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.