Art. 9 
 
Informazioni e comunicazioni sul divario retributivo  di  genere  tra
              lavoratori di sesso maschile e femminile 
 
  1. I dati oggetto di comunicazione ai  fini  del  presente  decreto
sono quelli relativi a: 
    a) il divario retributivo di genere; 
    b)  il   divario   retributivo   di   genere   nelle   componenti
complementari o variabili; 
    c) il divario retributivo mediano di genere; 
    d) il divario retributivo  mediano  di  genere  nelle  componenti
complementari o variabili; 
    e) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di
sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili; 
    f) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di
sesso maschile in ogni quartile retributivo; 
    g) il divario retributivo di genere tra lavoratori per  categorie
di lavoratori ripartito in base al salario o allo  stipendio  normale
di base e alle componenti complementari o variabili. 
  2. L'esattezza delle informazioni concernenti  i  dati  di  cui  al
comma 1 e' confermata dal datore di lavoro, previa consultazione  dei
rappresentanti  di  lavoro  che  hanno   accesso   alle   metodologie
applicate. 
  3. Il datore di lavoro che adotta una politica  salariale  unitaria
di gruppo puo' fornire le informazioni aggregando i  dati  a  livello
nazionale, qualora tale modalita' consenta una rappresentazione  piu'
affidabile  dei  dati  anche  al  fine  di  ridurre  le   distorsioni
statistiche e di favorire una gestione accentrata degli adempimenti. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sono definite: 
    a) le modalita' per la raccolta e  il  trattamento  dei  dati  da
parte del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  per  il
datore di lavoro in relazione ad ogni lavoratore ai fini  di  cui  al
comma 1, anche con modalita' telematiche e attraverso  l'acquisizione
delle  informazioni  in  possesso   dell'Istituto   nazionale   della
previdenza    sociale    (INPS),    dell'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro    (INAIL),
dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  (INL)  e  di  altri  soggetti
istituzionali ai sensi del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministra, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) l'individuazione dei dati utili ai  fini  del  comma  1  e  le
relative modalita' di acquisizione; 
    c) le attivita' di assistenza tecnica ed eventuali iniziative  di
formazione a sostegno dei datori di  lavoro,  al  fine  di  agevolare
l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; 
    d) le modalita' di raccolta ed esposizione dei dati per i  datori
di lavoro di cui all'articolo 7, comma 8. 
  5. Tutti i dati di cui al comma 1 sono comunicati all'organismo  di
monitoraggio  previsto  dall'articolo  14,  il  quale  provvede  alla
pubblicazione, limitatamente ai dati di cui al comma 1,  lettere  a),
b), c), d), e) ed f), del presente articolo.  Questi  ultimi  possono
essere,  altresi',  resi  disponibili  pubblicamente  dal  datore  di
lavoro, anche attraverso il proprio sito internet. 
  6. Le informazioni di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  sono  rese
accessibili  dal  datore  di  lavoro  ai   lavoratori   e   ai   loro
rappresentanti   e   sono   trasmesse,   in   caso   di    richiesta,
all'Ispettorato  del  lavoro  e  agli  organismi   per   la   parita'
territorialmente competenti. Su richiesta, sono altresi'  fornite  le
informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili. 
  7. I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispettorato del
lavoro e gli organismi per la parita' hanno diritto di richiedere  ai
datori di lavoro chiarimenti e ulteriori dettagli in merito  ai  dati
comunicati. I datori di lavoro forniscono una risposta motivata entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e pongono  rimedio  a
discriminazioni immotivate. 
  8. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
datori di lavoro con almeno cento dipendenti. 
  9. Per i datori di lavoro  che  occupano  almeno  duecentocinquanta
dipendenti,  i  dati  sono  raccolti  entro  il  7  giugno   2027   e
successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra  i
centocinquanta e  i  duecentoquarantanove  dipendenti,  i  dati  sono
raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni.  Per
i datori di lavoro che  occupano  tra  i  cento  e  centoquarantanove
dipendenti,  i  dati  sono  raccolti  entro  il  7  giugno   2031   e
successivamente ogni tre anni. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17  della  citata
          legge n. 400 del 1988: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto legislativo  del  7  marzo  2005,  n.  82,
          recante   «Codice   dell'amministrazione   digitale»,    e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa», e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.