(all. 1 - art. 1)
                   CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
Ribilanciamento  del  Sistema  Integrato Rete fonia/dati Multimediale
della  Giunta Regionale Lombarda a seguito degli eventi del 18 aprile
                                2002
 L'anno duemiladue il giorno ............... del mese di ...........

                                 TRA

   il   Commissario  Delegato  per  la  Gestione  dell'Emergenza  del
18/04/2002  -  nominato  con  Ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002 del
Ministro  dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione
Civile  -  sig.  Guido  Della Frera, Assessore agli Affari Generali e
Personale  della  Giunta  Regionale,  domiciliato  per  la sua carica
presso l'Ente in via Fabio Filzi 22 Milano - C.F. DLL GDU 64T12 G388E

                                  E

METROWEB S.p.A. di Milano

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

                    Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comprende:

- il  ribilanciamento,  l'implementazione,  comprensiva di fornitura,
  noleggio,  manutenzione,  gestione e sviluppo della rete telematica
  integrata fonia/dati della Regione Lombardia e dei relativi servizi
  ad essa connessi:
- la  fornitura  del servizio fonia, la presa in carico e la gestione
  degli  apparati  di  rete  dati  della  nuova sede di Milano di Via
  Cardano 10:
- la  presa  in  carico  e la gestione degli apparati di rete dati in
  aggiunta  a  quanto gia' previsto inizialmente, della nuova sede di
  Milano di Via Taramelli;
- la ricollocazione degli apparati audio-video attualmente installati
  presso le sale Gonfalone e Pirelli di Milano di Via F. Filzi 22;
- gestione  dei  cablaggi e degli spostamenti fonia/dati per tutte le
  sedi di Milano necessari ai trasferimenti;
- connessione    sulla   RPV   fonia/dati   regionale   della   nuova
  tensostruttura presso cui sara' ospitato il Consiglio Regionale.

   E'  a  carico  della Societa' redigere un progetto dettagliato con
indicazioni  per  la realizzazione dei servizi oggetto del contratto,
comprensivo di metodi, tempi, messa in servizio e gestione.

   1.1  Ribilanciamento  della  rete  telematica integrata fonia/dati
della Regione Lombardia

   La   Societa'  appaltatrice  assume  l'obbligo  di  presentare  un
progetto  in  base alle nuove necessita' emerse a seguito dell'evento
del 18 aprile 2002. Se ne evidenziano di seguito le voci:
   1.1.1  per  lo  spostamento  del  centro  stella dalla sede di Via
Filzi,  22  alla  sede  di  Via Taramelli, per il ribilanciamento del
traffico  telefonico  e  dati  e l'inserimento sulla VPN regionale di
nuove sedi milanesi.
   Le  varie parti componenti il progetto potranno essere presentate,
e conseguentemente approvate, in piu' fasi.
   Nell'allegato  1  denominato  :  "Schema  della rete di fonia, RPV
milanese,  della Regione Lombardia" e' riportato lo schema della rete
di  fonia  presso  sedi  esistenti  o  di  imminente  apertura  e che
costituiscono oggetto del presente contratto.
   Nell'allegato  2  denominato "Schema della rete dati - Man - della
Regione Lombardia" e' riportato lo schema della rete dati presso sedi
esistenti  o  di  imminente  apertura e che costituiscono oggetto del
presente contratto.
   Nell'allegato  3  denominato  "Sedi regionali milanesi interessate
alla  riprogettazione" e' riportato l'elenco delle sedi milanesi gia'
operative  e  quelle  da  attivare e costituisce oggetto del presente
contratto.
   I  sopra  menzionati  allegati  costituiscono  parte  integrante e
sostanziale del presente atto.

   1.2 Nuova sede di Milano di Via Cardano 10

   La  Societa'  si  impegna  a  consegnare alla Regione Lombardia la
nuova  sede  gia'  predisposta  di cablaggio strutturato e fornita di
apparati  di  rete. La capienza complessiva della sede sara' di circa
400 utenti regionali.
   Per  poter  traslocare  ed  installare gli utenti previsti saranno
forniti i seguenti servizi:

1.2.1 connettivita'  geografica,  rete  Man, con collegamento tramite
      fibra ottica a 10 Mbps;
1.2.2 presa  in  carico  comprensiva di gestione e manutenzione degli
      apparati  di  rete,  di  proprieta'  regionale, gia' installati
      presso la sede;
1.2.3 inserimento nella rete regionale di fonia (VPN);
1.2.4 fornitura, installazione e configurazione ed attivazione di una
      nuova centrale telefonica;

   Nell'allegato 4 denominato "Fornitura ed installazione di apparati
di  rete  dati  della  sede  di  Milano  di  Via  Cardano  10"  e che
costituisce  parte  integrante  e sostanziale del presente atto, sono
riportate  le  caratteristiche  tecniche  di  massima  degli apparati
attivi consegnati dalla Proprieta' alla Regione Lombardia.
   Appena    effettuata    la    suddetta    consegna    sara'   cura
dell'Appaltatrice   trasmettere   tutta  la  documentazione  inerente
dettagliato piano dei test eseguiti sul rame e sulla fibra ottica, la
certificazione  AT&T  e la documentazione contenente le planimetrie e
gli schemi dell'impianto e degli apparati installati.

1.3 Nuova sede di Milano di Via Taramelli

In considerazione del fatto che:

- la  sede  di  via Taramelli a Milano si e' di fatto trasformata nel
  nuovo  nodo  principale  di  tutta  la rete telematica regionale e,
  quindi,  da  un  punto  di  vista architetturale dovra' "replicare"
  tutti i servizi ad oggi disponibili nella sede di via Filzi 22, che
  verra' via via ridimensionata in termini di capacita' ed utenze.
- la  migrazione  del  centro  stella dalla sede di via Filzi 22 alla
  sede di via Taramelli dovra' avvenire in modo trasparente sia verso
  gli  utenti  regionali  che  verso  l'utenza  pubblica  (cittadini)
  rispetto   a  tutti  i  tipi  di  servizio  erogati  dalla  Regione
  Lombardia,

   la  nuova  sede  dovra'  essere consegnata dalla Appaltatrice alla
Regione   Lombardia  gia'  comprensiva  di  cablaggio  strutturato  e
apparati   di   rete   con   piena   disponibilita',   gia'  all'atto
dell'insediamento dei primi utenti regionali, dei seguenti servizi:

1.3.1 Spostamento,   programmazione  ed  attivazione  degli  apparati
      attivi  (RAS, LAN, MAN e WAN) fra le sedi di via F. Filzi e via
      Taramelli;
1.3.2 spostamento,   programmazione  ed  attivazione  della  centrale
      telefonica  e  del  sistema  di  accounting  da via Filzi a via
      Taramelii, inclusiva della fornitura di nuovo HW indispensabile
      al ribilanciamento dei nodi,
1.3.3 presa  in  carico  comprensiva di gestione e manutenzione degli
      apparati  di  rete,  di  proprieta'  regionale, gia' installati
      presso la sede.

   Nell'allegato 5 denominato "Fornitura ed installazione di apparati
di rete dati della sede di Milano di Via Taramelli" - che costituisce
parte  integrante e sostanziale del presente atto - sono riportate le
caratteristiche   tecniche,   di   massima,   degli  apparati  attivi
consegnati dalla proprieta' alla Regione Lombardia.
   Appena  consegnata  dalla  Proprieta',  sara'  cura della Societa'
trasmettere tutta la documentazione inerente il dettagliato piano dei
test eseguiti sul rame e sulla fibra ottica, la certificazione AT&T e
la   documentazione   contenente   le   planimetrie   e   gli  schemi
dell'impianto e degli apparati installati.

1.4  Ricollocazione,  in altre sedi, degli apparati audio-video delle
sale Gonfalone e Pirelli

Posto che:

- nell'ambito  del  progressivo  svuotamento  di utenti della sede di
  Milano di Via F. Filzi 22 si deve prevedere anche la chiusura delle
  due sale convegni denominate "Gonfalone" e "Pirelli";
- tale  operazione andra' prevista in concomitanza del trasloco della
  Direzione  Generale  Presidenza  e  del  Presidente  in particolare
  presso altra sede;
- da  quel momento si dovra' procedere allo smontaggio degli apparati
  installati  nelle  sale  Gonfalone  e  Pirelli  e  loro rimontaggio
  rispettivamente:

1.4.1 presso la nuova sala convegni di Milano di Via Cardano 10;
1.4.2 presso la "sala rossa" di Milano di Via Stresa 24;
1.4.3 presso  la  nuova sala riunioni della sede territoriale STER di
      Lecco;
1.4.4 presso la nuova sala convegni della Delegazione di Bruxelles.

   Il Commissario richiede, e la Societa' si impegna ad eseguire, uno
studio, completo dei relativi progetti, che partendo dalla necessita'
di  fornire  i  medesimi  servizi  di oggi preveda la reinstallazione
degli  apparati  in  dotazione,  con  eventuali  implementazioni  e/o
sostituzioni di quanto non idoneo, nelle nuove dislocazioni.
   Nell'allegato 6 denominato "Lay-out della sala convegni della sede
di  Milano  di  Via  Cardano  10"  sono  riportati  gli  spazi  e  la
disposizione  del  locale  in  cui  prevedere  le installazioni degli
apparati audio-video necessari.
   Nell'allegato  7 denominato "Lay-out della "sala rossa" della sede
di   Milano  di  Via  Stresa  24"  sono  riportati  gli  spazi  e  la
disposizione  del  locale  in  cui  prevedere  le installazioni degli
apparati audio-video necessari.
   I  suddetti  allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente contratto.

   1.5 Servizio Telelavoro

   Considerato  che  il  ribilanciamento  della rete fonia/dati della
Giunta   Regionale   Lombarda   comportera'   lo   spostamento  e  la
riattestazione  dei collegamenti fonia/dati dei telelavoratori presso
il   nuovo   centro   stella   della   sede   di   via  Taramelli  e,
conseguentemente,  lo  spostamento del RAS con le relative linee ISDN
PRI  e  degli attacchi di utente (analogici e digitali) per la fonia,
viste  altresi'  le nuove richieste e la necessita' di un ampliamento
del  servizio  che  sia  anche  facilmente  gestibile, il Commissario
richiede,  e  la  Appaltatrice  si  obbliga in tal senso, che vengano
uniformate le configurazioni dei telelavoratori attualmente in essere
mediante  la fornitura di adeguato HW per la terminazione delle linee
lato   utente,  e  l'ottimizzazione  delle  linee  lato  centrale  su
connessioni di tipo ISDN PRI.

1.6 Gestione dei cablaggi e degli spostamenti fonia/dati per tutte le
sedi di Milano.

Data la necessita' di:
- spostare  di  sede  un  numero  molto  elevato  di utenti regionali
  ubicati a Milano.
- prevedere  per  tutte  le sedi milanesi (indicate nell'allegato 3),
  la:

1.6.1 gestione   degli   spostamenti,   in  postazioni  gia'  cablate
      comprensive  dell'attivazione e collaudo per un numero di 5.000
      spostamenti complessivi (oltre a quelli gia' contrattualizzati)
      di cui 3.000 contabilizzati a corpo ed i restanti da utilizzare
      se necessari e da fatturare a consumo;
1.6.2 gestione e manutenzione ordinaria del cablaggio passivo, con la
      riparazione dei possibili guasti;
1.6.3 attivita'  di  estensione dell'impianto di cablaggio fonia/dati
      esistente  (nuovi punti), l'attivazione delle postazioni utente
      ed il collaudo della nuova postazione sia a 2RJ45 che a 3RJ45;

   La   Societa'   fornitrice  del  servizio,  provvedera'  a  sanare
qualsiasi  tipo  di  disservizio  e/o  malfunzionamento, nel rispetto
degli indici di qualita' previsti nell'allegato tecnico 8, denominato
"Qualita' del Servizio".
   Particolare  attenzione  dovra'  essere  posta  al superamento dei
guasti  che  interessano  l'esercizio  delle  attivita'  di  pubblico
servizio, intendendosi per:

- GA:  il  guasto  bloccante  di pubblico servizio ("sito" isolato in
  ingresso e/o in uscita).
- GU:  il  Guasto  Urgente  ("sito"  con parte delle funzionalita' in
  avaria).

   Salvo   diversa  autorizzazione,  dovranno  in  ogni  caso  essere
utilizzati  soltanto  ricambi  originali,  nuovi,  certificati  e con
caratteristiche  tecniche  almeno  equivalenti  a  quelle delle parti
sostituite,  perfettamente  compatibili  con le restanti parti. Resta
inteso  che  le  eventuali parti di ricambio, originali e certificate
verranno  fornite  senza  alcun  ulteriore onere per il Commissario e
quelle sostituite verranno ritirate dalla Societa' appaltatrice.

1.7 Mantenimento della numerazione entrante: 02/6765.1

Posto che:

- nell'ambito  del  trasloco  della  sede  "master"  in via Taramelli
  particolare importanza riveste il trasloco della selezione passante
  con  mantenimento  della stessa radice (02/6765.xxxx), nell'ipotesi
  che  l'attuale  provider  telefonico  si dichiari impossibilitato a
  garantire  quanto  sopra, l'Appaltatrice si impegna a prevedere, la
  possibilita'  di  mantenere  la  stessa  numerazione, utilizzando i
  cinque  flussi  ISDN  primari,  che compongono attualmente la S.P.,
  reindirizzandoli opportunamente tramite la rete in fibra ottica.

1.8  Connessione fonia-dati della nuova tensostruttura e trasmissione
del segnale audio-video delle sedute del Consiglio Regionale

1.8.1 trasmissione del segnale audio video delle sedute del Consiglio
      Regionale  presso  la nuova sede provvisoria, che dovra' essere
      garantito  presso  tutte  le  sedi milanesi dove si sposteranno
      assessori  e  direttori  generali.  Tale servizio dovra' essere
      eseguito utilizzando la rete MAN e le varie reti LAN delle sedi
      interessate, senza produrre traffico telefonico;
1.8.2 connettivita'  (rete  geografica) della tensostruttura prevista
      come  nuova  sede  temporanea  dell'Aula riunioni del Consiglio
      Regionale Lombardo;
1.8.3 reinstallazione e configurazione ed attivazione di una centrale
      telefonica  dismessa (trasformazione IP) con fornitura di nuovi
      telefoni digitali;
1.8.4 reinstallazione e configurazione di uno switch, installazione e
      configurazione  di un server di distribuzione del segnale video
      del Consiglio Regionale;
1.8.5 fornitura   ed   installazione   di   un   nuovo   sistema   di
      videoconferenza predisposto per la comunicazione con protocollo
      ISDN ed IP;
1.8.6 manutenzione e assistenza degli apparati fonia-dati installati.

               Art. 2- PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

   2.1  Entro  30  (trenta)  giorni  dalla  stipula  del contratto la
Societa'  proporra'  al Commissario un progetto esecutivo dettagliato
con  relativo  programma  per  l'esecuzione  delle  attivita'.  Detto
programma,  corredato  di diagramma grafico, dovra' porre in evidenza
l'inizio,  l'avanzamento  mensile, la durata e la data di ultimazione
di   ciascuna   fornitura  e  servizio  compresi  nel  contratto.  Il
Commissario  dovra'  validare  tale  progetto entro 20 (venti) giorni
dalla   presentazione.   lI  progetto  potra'  essere  presentato,  e
conseguentemente  approvato,  in  piu'  fasi  in sintonia con le voci
previste  nell'Art.  1  e  comunque entro e non oltre 30 giorni dalla
firma del presente contratto.
   2.2 La Societa' dovra' inoltre redigere un programma generale, con
cadenza  trimestrale,  semestrale  ed  annuale, di tutte le attivita'
oggetto del contratto.
   Per   quanto   riguarda   tutti   i  servizi  di  cui  all'Art.  1
l'Appaltatrice si impegna a renderli disponibili a partire dalla data
della  firma  del  presente  contratto,  fatte  salve eventuali cause
esterne  a  lei  non  imputabili,  od  a quanto indicato nell' Art. 6
dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio".
   2.3  La  Societa' segnalera' al Commissario, preventivamente e con
ragionevole  anticipo,  le  operazioni  di  manutenzione  che possono
richiedere  interruzioni  o anomalie di funzionamento ai vari servizi
affinche'  il  Commissario  stesso  possa  procedere  con gli atti di
competenza.  Il  servizio di manutenzione deve essere organizzato con
criterio   preventivo   ed  in  modo  da  assicurare  al  massimo  la
continuita'  e  la  regolarita' del funzionamento di tutti i servizi.
Ogni  operazione  che comporti comunque la temporanea interruzione di
un  qualunque  servizio  dovra', in ogni caso, essere preventivamente
autorizzata/concordata.
   Qualora  fosse  necessario  eseguire  alcune prestazioni nelle ore
notturne  o  nei  giorni  festivi,  per  non  disturbare  il regolare
funzionamento   delle   strutture  regionali,  l'Appaltatrice  dovra'
eseguire  dette  operazioni  nei  giorni e nelle ore richiesti, senza
ulteriori oneri a carico del Commissario.

                               Art. 3
       SUCCESSIONE, DURATA, DECORRENZA E FIRMA DEL CONTRATTO,
       DURATA DELLA GESTIONE INTEGRATA E GARANZIA CONTRATTUALE

   A  conclusione  della  gestione  commissariale,  stabilita  per il
31.12.2003  per effetto del DPCM del 29 novembre 2002, succedera' nel
rapporto  contrattuale  a tutti gli effetti la Regione Lombardia, che
provvedera'   ad  adottare  i  conseguenti  provvedimenti  segnalando
altresi' il recapito a cui indirizzare le fatture.
   La  durata  del  contratto  ha  inizio  a  decorrere dalla data di
stipulazione e si concludera' allo scadere del contratto rep. N. 3601
dell'11  maggio  2000  denominato  "Sistema  integrato di Fonia della
Giunta Regionale lombarda" previsto per il 10 maggio 2004.

                        Art. 4- CORRISPETTIVO

I corrispettivi sono indicati nelle offerte economiche:

   N.O 02/0851/MS del 19/9/2002;
   N.O 02/0851-2/MS del 28/10/2002;
   N.O 02/0955/MS del 10/10/2002;
   N.O 02/1132/MS del 18/11/2002;
   N.O 02/1109/MS del 13/11/2002;
   N.O 02/1127/MS del 15/11/2002;

   che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale del presente
atto,  dove  sono  indicati,  per  ciascun  servizio,  l'importo  del
corrispettivo totale riconosciuto a canoni bimestrali.
   4.1  In particolare, per "il ribilanciamento della rete telematica
integrata  fonia/dati della Regione Lombardia", previsto al punto 1.1
dell'Art.  1  del  presente  "contratto  di  appalto di servizi ", il
corrispettivo  totale  ammonta  alla  somma di euro 120.750= al netto
dell'IVA.
   4.2  In  particolare,  per la "Nuova sede di Milano di Via Cardano
10",  previsto  al  punto  1.2 dell'Art. 1 del presente "contratto di
appalto  di  servizi",  il corrispettivo totale ammonta alla somma di
euro 131.000= al netto dell'IVA.
   4.3   In  particolare,  per  la  "Nuova  sede  di  Milano  di  Via
Taramelli", previsto al punto 1.3 dell'Art. 1 del presente "contratto
di appalto di servizi", il corrispettivo totale ammonta alla somma di
euro 717.000= al netto dell'IVA.
   4.4  In  particolare, per la "Ricollocazione, in altre sedi, degli
apparati  audio-video  delle  sale  Gonfalone e Pirelli", previsto al
punto 1.4 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi",
il  corrispettivo totale ammonta alla somma di euro 136.040= al netto
dell' IVA.
   4.5  In  particolare,  per  il  "Servizio Telelavoro", previsto al
punto 1.5 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi",
il  corrispettivo  totale ammonta alla somma di euro 40.800= al netto
dell'IVA.
   4.6  In  particolare,  per  la  "Gestione  dei  cablaggi  e  degli
spostamenti  fonia/dati  per  tutte  le  sedi di Milano", previsto al
punto 1.6 dell'Art. 1 del presente "contratto di appalto di servizi",
il  corrispettivo  totale per la realizzazione di n. 3000 spostamenti
(oltre  a  quelli  gia' contrattualizzati) ammonta alla somma di euro
233.700= al netto dell'IVA.
   4.6.1   Per   quanto   riguarda   la   quotazione  dei  successivi
spostamenti,  oltre  i  3.000  e  fino  a  5.000 operazioni, il costo
unitario e' di euro 77,90= al netto dell'IVA.
   4.7   In  particolare,  per  il  "Mantenimento  della  numerazione
entrante",  previsto al punto 1.7 dell'Art. 1 del presente "contratto
di appalto di servizi", il corrispettivo totale ammonta alla somma di
euro 11.500= al netto dell'IVA.
   4.8  In  particolare, per la "Connessione fonia - dati della nuova
tensostruttura  e  trasmissione  del segnale audio-video delle sedute
del  Consiglio  Regionale",  previsto  al punto 1.8.1 dell'Art. 1 del
presente  contratto,  il  corrispettivo  totale ammonta alla somma di
euro 163.450= al netto dell'IVA.

                   Art. 5 - ESTENSIONE DEI SERVIZI

   5.1   La   Societa'   appaltatrice  potra'  aumentare,  variare  o
aggiornare,  a  richiesta  del  Commissario  i "servizi" indicati nel
presente "contratto di appalto di servizi", anche in caso di "servizi
innovativi"  complementari  a quelli oggetto del contratto ed avviati
ex  novo.  In tali ipotesi il corrispettivo viene adeguato sulla base
di  una  dettagliata  relazione  tecnica/finanziaria  prodotta  dalla
Appaltatrice  ed  approvata  dal  Commissario.  La somma dei "servizi
innovativi"  richiesti  sara'  contenuta nei limiti di cui all'Art. 7
comma 2 lett. e) del d.lgs. 157/95.
   5.2  Nessun  lavoro  aggiuntivo  e/o  comunque  diverso  da quello
previsto in contratto puo' essere erogato senza il preventivo assenso
formale del Commissario.

                           Art. 6 - PENALI

   Fatti salvi i casi di forza maggiore od imputabili al Commissario,
ogni  qualvolta  non  vengano  rispettati  gli  obiettivi di qualita'
previsti  nell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio",
la  Societa' appaltatrice si impegna a risarcire il conseguente danno
arrecato   per   un  valore  massimo  complessivo  pari  al  10%  del
corrispettivo annuo previsto per quel determinato servizio.
   Il  calcolo  e  l'applicazione  delle  penali  sara' attivato come
segue:
   6.1  Per ogni giorno di ritardo rispetto al parametro descritto al
punto 6.1 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio",
per  cause  imputabili  alla Societa' appaltatrice, il Commissario si
riserva  il  diritto  di  applicare  una  penale  pari  a euro 260,00
(duecentosessanta,00) al giorno.
   6.2  Qualora  il  ritardo di cui al comma precedente avesse durata
superiore  ai 20 (venti) giorni, il Commissario si riserva il diritto
di  risolvere,  in  tutto  od  in  parte, il contratto, eventualmente
affidando  la fornitura a terzi in danno della Societa' appaltatrice,
fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.
   6.3  Le  penali,  espresse  ai precedenti punti 6.1 e 6.2, saranno
applicabili  anche  qualora  il ritardo sia imputabile a terzi cui la
Societa' appaltatrice abbia affidato il servizio di trasporto nonche'
nel  caso  in cui la Metroweb abbia fornito delle apparecchiature non
conformi a quelle richieste.
   6.4  Per ogni giorno di ritardo rispetto al parametro descritto al
punto 6.2 dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del Servizio",
per  cause  imputabili  alla Societa' appaltatrice, il Commissario si
riserva  il  diritto  di  applicare  una  penale  pari  a euro 260,00
(duecentosessanta,00) al giorno.
   6.5  In  caso  di  collaudo  negativo, come specificato al punto 7
dell'allegato tecnico 8 denominato "Qualita' del servizio", per cause
imputabili  alla  Societa' appaltatrice, il Commissario si riserva il
diritto    di    applicare    una   penale   pari   a   euro   260,00
(duecentosessanta,00)  del  corrispettivo  annuo  dei  servizi che il
singolo apparato dovra' fornire, per ogni giorno intercorrente fra la
data  del  verbale  di  collaudo negativo e la data del nuovo verbale
positivo di ogni singolo apparato.
   6.6 Per i parametri descritti ai punti 1 e 3 dell'allegato tecnico
8  denominato  "Qualita'  del  Servizio",  verra'  calcolata la media
aritmetica  su base semestrale degli scostamenti dalla tempistica ivi
indicata,   e   sara'   riconosciuta   una   penale   pari   al  5  %
(cinquepercento)  del  valore  massimo  globale delle penali per ogni
punto  percentuale  di  detta  media.  Si intende che per i parametri
indicati  nei  punti  1  e  3  dell'allegato  tecnico  8,  denominato
"Qualita'   del  Servizio",  saranno  considerati  separatamente  gli
scostamenti  dalla  soglia  del  90% (novantapercento) e quelli dalla
soglia del 10% (diecipercento).
   6.7  Per  i parametri descritti al punto 3 dell'allegato tecnico 8
denominato  "Qualita'  del  Servizio", verra' riconosciuta una penale
pari a euro 26,00 (ventisei,00) - per ogni ora o per ogni giorno (per
i  parametri  descritti al punto 4 dell'allegato tecnico 8 denominato
"Qualita'  del  Servizio"), di ritardo rispetto ai tempi stabiliti in
ogni singolo punto. Detta penale non verra' applicata qualora i tempi
vengano rispettati nel 90% dei casi.
   6.8  Per  i parametri descritti al punto 5 dell'allegato tecnico 8
denominato  "Qualita'  del  Servizio", verra' riconosciuta una penale
pari  al 1% (unopercento) del valore massimo globale delle penali, di
cui  al  primo capoverso del presente articolo, per ogni centesimo di
punto  percentuale  di  scostamento  dai  valori obiettivo. La penale
sara'   applicata   alla   Societa'   appaltatrice   unitamente  alla
fatturazione  nel  primo  canone  successivo  la  certificazione  del
mancato rispetto.

                  Art. 7 - USO PRIVATO E SUBAPPALTO

   La  Metroweb si obbliga a non cedere a terzi gli apparati previsti
ed   a   non   permettere   a   terzi   l'uso   della   soluzione  di
telecomunicazioni,  senza che vi sia stato preventivo accordo scritto
con il Commissario.
   I  servizi  e  le  forniture  oggetto  di  subappalto  non possono
superare  il  30%  dell'importo complessivo dell'appalto; la Societa'
appaltatrice  dovra'  indicare,  nella pianificazione del progetto, i
servizi e le forniture che intende subappaltare.
   La  Societa'  appaltatrice,  nel caso di ricorso alla facolta' del
subappalto,  dovra'  rivolgere  le  relative  istanze per il rilascio
delle  autorizzazioni  al Commissario, obbligandosi al rispetto delle
prescrizioni  sancite  dall'art.  18  della  L.  55/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   In  caso  di  subappalto  i corrispettivi relativi all'oggetto del
medesimo  verranno  corrisposti  a  Metroweb  e  non  direttamente al
subappaltatore.

         Art. 8 - REVISIONE PREZZI IN BASE AGLI INDICI ISTAT

   Per  i  primi dodici mesi successivi alla stipula del contratto, i
corrispettivi indicati nell'offerta economica non subiranno revisioni
relative  all'indice  ISTAT. A decorrere dal primo gennaio di ciascun
anno,   successivo   a  tale  periodo,  tali  corrispettivi  verranno
adeguati,  previa  necessita'  di  preavviso  da parte della Societa'
appaltatrice,    secondo    la   variazione   accertata   dall'ISTAT,
verificatasi nel periodo ottobre-settembre, nell'arco dei dodici mesi
che precedono l'anno interessato all'adeguamento.

         Art. 9 - CAUZIONE, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

   Metroweb   dovra'  costituire,  all'atto  della  stipulazione  del
contratto una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale.
   La  cauzione  definitiva potra' essere prestata in denaro o Titoli
di  Stato,  o  garantiti dallo Stato, al valore di Borsa e depositata
presso  la Tesoreria Regionale, oppure mediante fidejussione bancaria
o polizza assicurativa emesse, rispettivamente, da aziende di credito
di  cui  all'Art.  5  del  Regio  Decreto  Legge  12/03/1936  n.375 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  oppure  da  imprese  di
assicurazione   debitamente   autorizzate   all'esercizio   del  ramo
cauzioni.
   La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno essere
incondizionate  e  prevedere  espressamente  la rinuncia al beneficio
della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  loro
operativita'  su  semplice  richiesta  scritta  del  Commissario.  La
cauzione  definitiva  deve  essere  costituita a garanzia dell'esatto
adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  assunte  col contratto, ivi
inclusa  l'applicazione  ed  il  pagamento  delle penali. La cauzione
verra'  svincolata, su richiesta della Societa' appaltatrice e previa
deduzione  di  eventuali  crediti del Commissario verso la stessa, al
momento  in  cui  tutte  le  obbligazioni  contrattuali saranno state
adempiute,   previa   dichiarazione   resa   a   firma   e  sotto  la
responsabilita'  del  legale  rappresentante  di  assolvimento  degli
obblighi   retributivi  e  previdenziali  nei  confronti  dei  propri
dipendenti.
   9.1  La  Societa'  e'  responsabile,  e dovra' tenere indenne, per
tutto  il  periodo  di efficacia del contratto, il Commissario, e gli
eventuali  terzi  anche  in  sede  giudiziale,  per infortuni o danni
subiti  da  persone,  cose,  locali,  opere od impianti preesistenti,
tanto  della  Regione  Lombardia  che  di  terzi,  comunque  connessi
all'esecuzione  delle  prestazioni oggetto del contratto a seguito di
fatti che siano ascrivibili alla stessa.
   9.2  La  Societa'  dovra'  presentare, una polizza assicurativa, a
massimale unico di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila,00) a
copertura dei rischi della Responsabilita' Civile Terzi (RCT), avente
scadenza   allo   scadere   del   contratto.   Tale   polizza  dovra'
espressamente  prevedere quali terzi anche i dipendenti della Regione
Lombardia  e  rinunciare  al  diritto  di  rivalsa  nei confronti del
Commissario.
   In  nessun  caso  tale  massimale  potra'  costituire un limite al
risarcimento dei danni.

           Art. 10 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

   La  fornitura  dei servizi e degli apparati previsti dovra' essere
svolta  nel  rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di Legge,
in  particolare  di  quelle  riguardanti  le  materie  previdenziali,
sicurezza, antinfortunistica e subfornitura in vigore, nonche' quelle
che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto.
   A  titolo  indicativo  e  non esaustivo, deve essere adottato ogni
provvedimento  e  cautela  stabiliti  per  legge,  per la particolare
osservanza delle norme emanate con:

10.1 D.P.R.   27/04/1955   n.547  "Norme  per  la  prevenzione  degli
     infortuni sul lavoro"
10.2 D.P.R.  19/03/1956  n.  302  "Norme  per  la  prevenzione  degli
     infortuni  di lavoro" integrative di quelli generali emanate con
     il D.P.R. n.547
10.3 D.P.R. 19/03/1956 n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"
10.4 D.P.R.   20/03/1956   n.320  "Norme  per  la  prevenzione  degli
     infortuni e l'igiene del lavoro nei sotterranei"
10.5 D.P.R.  30/06/1965  n.1124  "Testo unico per le disposizioni per
     l'assicurazione  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e
     le malattie professionali".

   Metroweb  dovra',  assumendo  a  proprio  carico  tutti  gli oneri
relativi,  compresi  quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare
nei  confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno
escluso,  derivanti  da  disposizioni  legislative,  regolamentari ed
amministrative  in  materia  di  lavoro  e  di assicurazioni sociali,
nonche' da contratti collettivi di lavoro.
   Dovra'  inoltre applicare, nei confronti del personale dipendente,
condizioni  normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella
localita'  in  cui  si  svolgono le prestazioni oggetto dell'allegato
tecnico   e,   in   genere,   da  ogni  altro  Contratto  Collettivo,
successivamente   stipulato   per  la  categoria,  applicabile  nella
localita';  cio'  anche  nel caso in cui la Societa' non sia aderente
alle  associazioni  stipulanti  o  comunque  non  sia  piu'  ad  esse
associata.  Metroweb  dovra'  continuare  ad  applicare  i suindicati
contratti  anche  dopo  la  loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli
eventuali  maggiori  oneri,  derivanti  dall'osservanza delle norme e
prescrizioni  tecniche  di  cui sopra, resteranno ad esclusivo carico
della  Societa'  appaltatrice  che  non  potra',  pertanto,  avanzare
pretese  di  compensi,  ad  alcun titolo, al Commissario. La Societa'
appaltatrice  dovra'  sollevare  e  tenere  indenne il Commissario da
tutte  le  conseguenze  derivanti  dalla eventuale inosservanza delle
norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza predette.
   Quando  il  personale  della  Societa'  o  delle eventuali imprese
incaricate, in ragione dell'espletamento delle attivita' contrattuali
fosse  presente  nei  locali  della  Regione  Lombardia,  al  fine di
ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 626/94,
le parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, esistenti nell'ambito
delle attivita' oggetto dello allegato tecnico.
   Il  Commissario,  in  qualsiasi  momento,  potra'  richiedere alla
Societaappaltatrice  o  alle  ditte  da  essa  incaricate documenti e
informazioni relative a:

10.6 iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
10.7 iscrizione INAIL;
10.8 dichiarazioni  degli  infortuni  sul  lavoro  e  delle  malattie
     professionali dell'ultimo triennio;
10.9 posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
10.10 estremi del CCNL applicato ai dipendenti.

   Gli  eventuali  danni a persone e cose derivanti dalle prestazioni
oggetto  del  contratto,  siano  essi danni generati da interventi in
corso  di  esecuzione,  da incuria, da mancato ed incompleto rispetto
delle   prestazioni   antinfortunistiche,  da  mancata,  difettosa  o
incompleta  manutenzione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ecc.
sono  assunti  dalla  Societa'  appaltatrice nella persona del legale
rappresentante  che,  con la sottoscrizione del contratto, solleva il
Commissario   da   ogni   responsabilita'.  Pertanto  ogni  eventuale
contravvenzione  alle  vigenti  disposizioni  fa  capo  alla Societa'
appaltatrice ed al suo legale rappresentante.
   La  Societa'  e'  responsabile  nei  confronti del Commissario del
rispetto  del  presente  articolo  anche  da  parte  degli  eventuali
subappaltatori,  e cio' indipendentemente dal fatto che il subappalto
risulti  o  meno autorizzato, fatta comunque salva, l'applicazione da
parte  del  Commissario  delle  sanzioni per l'accertata inadempienza
contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.
   Metroweb accetta sin d'ora di rimuovere immediatamente, in seguito
a  insindacabile  richiesta  scritta  del Commissario, componenti del
proprio  organico,  per incapacita' o grave negligenza o comunque non
graditi   al   Commissario,  impegnandosi  fin  d'ora  a  sostituirli
celermente   senza  alcun  aggravio  di  costi  o  di  tempi  per  il
Commissario stesso.

              Art. 11 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

   Metroweb  si  impegna  ad  osservare  e  a far osservare ai propri
dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i
dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o
di     qualunque     altro     genere,     relativi     all'attivita'
dell'Amministrazione  Regionale,  di  cui  si  avra' conoscenza nello
svolgimento  del  servizio.  Conseguentemente,  Metroweb  e' nominata
responsabile  ai  sensi  dell'art.  8 della L. 675/96. In nessun caso
sara'   comunque   consentito  il  prelievo  o  la  divulgazione  non
autorizzata  dei  suddetti  dati, pena la risoluzione del contratto e
relativo  addebito dei danni causati dall'uso improprio. La Societa',
oltre   all'osservanza   degli   obblighi  inerenti  alla  nomina  di
responsabile  dei  trattamenti  ai  sensi dell'art. 8 della citata l.
675/96,  dovra'  attenersi  alle  disposizioni  contenute nella legge
675/96 stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale
facente parte dell'Amministrazione.

Procedure di sicurezza

Da sottoscrivere a cura della Societa'.

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

Mi impegno a:

- conservare   ogni   informazione   proveniente  da  AMMINISTRAZIONE
  REGIONALE  e  dalla  GESTIONE  COMMISSARIALE  circa le modalita' di
  accesso  alle risorse informatiche dell'AMMINISTRAZIONE REGIONALE e
  della    GESTIONE    COMMISSARIALE    e/o    prodotta   nell'ambito
  dell'attivita'  di  gestione riportata nel contratto con la massima
  diligenza al fine di evitare la diffusione della stessa a terzi non
  autorizzati,  applicando  alle  stesse le regole aziendali previste
  per le informazioni "esclusive";
- conservare   la   piu'  stretta  segretezza,  non  rivelando  alcun
  particolare circa le modalita' di accesso al patrimonio informatico
  di  AMMINISTRAZIONE  REGIONALE  e  della  GESTIONE  COMMISSARIALE a
  persone  diverse  da  quelle  che  hanno sottoscritto questo stesso
  impegno per la medesima attivita';
- adottare  tutte  le  misure  piu'  idonee  al  fine di garantire la
  massima sicurezza durante l'attivita' di cui alle premesse;
- non  divulgare  in alcun modo (orale, lettera, fax, floppy, E-mail,
  ecc.)  le  informazioni riservate ne all'interno di AMMINISTRAZIONE
  REGIONALE ne della GESTIONE COMMISSARIALE, ne all'esterno;
- non  sfruttare,  in  alcun  modo, le informazioni riservate a scopi
  personali e/o commerciali al fine di trarne un profitto.

   Il   presente  impegno  avra'  durata  per  tutto  il  periodo  di
svolgimento  dell'attivita'  descritta in premessa e per 12 mesi dopo
la fine della stessa.
   Resta  convenuto  che i sopra richiamati impegni avranno efficacia
anche  dopo  l'eventuale risoluzione del rapporto contrattuale con la
Societa'  FORNITRICE,  anche se indiretto per il tramite di una terza
parte.
   La  Societa',  pertanto,  si  impegna  all'osservanza  del segreto
d'ufficio,  richiamando  l'attenzione dei propri dipendenti su quanto
disposto  dall'articolo  326 del Codice Penale, cosi' come modificato
dalla  legge  26  aprile 1990 n. 86, che punisce la violazione, l'uso
illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

               Art. 12- RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

   Il  Commissario  si  fara'  carico  unicamente delle operazioni di
controllo, coordinamento e verifica dell'andamento del progetto e dei
livelli di servizio.
   Sono  a  carico della Societa' tutte le operazioni necessarie alla
buona riuscita del progetto.
   La   Societa'   nominera',   dandone   comunicazione   scritta  al
Commissario,  una propria figura professionale, entro 30 giorni dalla
stipula  del  contratto, che assumera' il compito di responsabile con
funzioni   di  supervisione  di  tutte  le  attivita'  connesse  alla
fornitura  dei servizi oggetto del contratto e di interfaccia univoca
nei confronti del Commissario.
   Sara'  compito  della Societa' la formazione e l'aggiornamento del
personale  che il Commissario si riserva di designare per la gestione
del sistema integrato di fonia/dati per almeno 4 giornate/anno.
   In   caso   di   sciopero   dei  propri  dipendenti,  la  Societa'
appaltatrice  e'  tenuta  a  darne immediata comunicazione scritta al
Commissario in via preventiva e tempestiva.
   L'attivita'  della Regione Lombardia configurandosi quale pubblico
servizio,  non puo' in ogni caso subire impedimenti o rallentamenti o
forzate  interruzioni. La Societa' deve in ogni modo garantire almeno
la  gestione degli impianti e della sicurezza, nonche' gli interventi
di emergenza.
   Rimangono,   in   ogni   caso,  anche  durante  gli  scioperi,  le
responsabilita'  a  carico  della Societa' appaltatrice derivanti dal
contratto.

ART.13 - LOCALI PRESIDIO CENTRALIZZATO, SCORTE ED ACCESSI

13.1 Il  Commissario potra' mettere a disposizione, presso la sede di
     Milano  di  Via Taramelli, locali idonei ad ospitare il Presidio
     Centralizzato  e  le scorte di apparati di rete. L'idoneita' dei
     locali sara' concordata congiuntamente.
13.2 Restano  a  carico  di  Metroweb  le  attrezzature d'ufficio, le
     scaffalature e gli armadi occorrenti all'immagazzinamento.
13.3 Il  Commissario  rilascera',  previo  preavviso scritto da parte
     della   Societa'   appaltatrice,   al   personale   abitualmente
     incaricato ad operare, un documento di riconoscimento valido per
     l'accesso  ai siti, dove sono installati gli apparati di rete su
     cui eseguire gli interventi di manutenzione e verifica.
13.4 Detto  documento  di riconoscimento deve essere esposto, in modo
     visibile,  dalla  persona  che  lo  possiede  e  comunque essere
     esibito a richiesta.
13.5 Se  munito  di  tessera  di riconoscimento della Societa' previo
     accordi  telefonici,  potra'  altresi'  accedere ai locali sopra
     menzionati  il personale incaricato della Societa' o da ditta da
     essa  incaricata, che dovesse effettuare interventi di carattere
     particolare o d'emergenza.

   Art. 14 - TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, RITIRO

   Sara'  compito  della  Societa' appaltatrice provvedere, a propria
cura  e  spese,  al  trasporto,  consegna,  installazione,  collaudo,
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, degli apparati previsti
e  di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura, comprese
le  operazioni  di  carico e scarico degli stessi, presso i siti dove
dovranno essere installati.

            Art. 15 - PROPRIETA' DEGLI APPARATI PREVISTI

   In qualunque caso di risoluzione del contratto la proprieta' degli
apparati   previsti  passera'  al  Commissario  con  pagamento  delle
eventuali rimanenze economiche secondo un piano di ammortamento delle
rimanenti rate alla scadenza normale del contratto ridotte del canone
di manutenzione.

                    Art. 16 - RECESSO UNILATERALE

   lI  Commissario  ha  facolta'  di recedere dal contratto per gravi
inadempienze  formalmente  contestate,  con preavviso di 2 (due) mesi
effettuato,  con  raccomandata A.R., dal Commissario a Metroweb senza
alcun indennizzo.
   Il  Commissario  e'  in  diritto di procedere alla risoluzione del
contratto  o  alla  esecuzione d'ufficio dei servizi a maggiori spese
della  Societa'  appaltatrice  valendosi  della  clausola  risolutiva
espressa  ai  sensi  dell'art.  1456  del Codice Civile, nei seguenti
casi:

1. Gravi  e/o  ripetute  violazioni  agli  obblighi  contrattuali non
   eliminate in seguito a diffida formale da parte del Commissario.
2. Arbitrario  abbandono  o  sospensione  non  dipendente da cause di
   forza   maggiore,  di  tutti  o  parte  dei  servizi  oggetto  del
   contratto, da parte della Societa'.
3. Cessazione o fallimento della Societa'.

                  Art. 17 - MODALITA' DI PAGAMENTO

   Tutte  le fatture relative a contributi disciplinati dal contratto
dovranno essere inviate a:
   Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002
-  presso  la  Direzione  Generale AAGG e Personale - Via F. Filzi 22
-20124 MILANO

Modalita':

17.1 Il pagamento dei corrispettivi verra' effettuato dal Commissario
     entro  90  giorni dalla presentazione delle rispettive fatture e
     solo  in presenza dei report indicati in "Qualita' del servizio"
     e le relative penali di cui all'art. 6.
17.2 Le fatture dovranno riportare in evidenza i riferimenti indicati
     nel contratto.
17.3 Il  servizio  decorre  con le modalita' indicate nell'allegato 8
     denominato  "Qualita'  del servizio". Le fatture potranno essere
     emesse  dalla Societa' appaltatrice ed il relativo corrispettivo
     verra' corrisposto dal Commissario con cadenza bimestrale.
17.4 L'emissione  della  prima fattura, potra' avvenire solo dopo che
     il   "servizio",  cui  si  riferisce,  e'  stato  effettivamente
     attivato e certificato dal relativo verbale di fine lavori.

                       Art. 18 - ONERI FISCALI

   E'  a  carico  della Societa' ogni spesa, imposta e tassa comunque
inerente al contratto.

                  Art. 19 - VARIAZIONI AL CONTRATTO

   Qualsiasi  variazione, modifica o integrazione alle pattuizioni di
cui  al  contratto,  per  essere  valida  ed  efficace, dovra' essere
concordata per iscritto.

            Art. 20 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

   Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sara' effettuata per
iscritto  e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata
A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, al seguente indirizzo:
   Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002
-  presso  la  Direzione Generale AAGG e Personale - Via F. Filzi 22-
20124 MILANO.
   Le  comunicazioni  consegnate  a  mano  avranno effetto immediato,
purche' consegnate agli uffici del Protocollo Generale di Via Pirelli
12.  Le  comunicazioni  inviate  a  mezzo  telefax  avranno effetto a
partire   dalla   conferma   dell'avvenuta  ricezione  da  parte  del
destinatario;  le  comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale
avranno  effetto  dal  ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera
confermi  una  precedente  comunicazione  a mezzo telefax, al momento
della  spedizione.  Le  variazioni  degli indirizzi e dei dati di cui
sopra saranno effettuate con le stesse modalita' qui previste.

              Art. 21 - DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

   Senza  che  cio'  comporti  limitazioni  alla piena vincolativita'
delle  pattuizioni  del  contratto,  la  Societa'  e  il Commissario,
espressamente  assumono  l'impegno  di  prestarsi reciprocamente alla
piu'  ampia  collaborazione  per  attuare  nel  modo  migliore quanto
previsto nel contratto stesso.

                      Art. 22 - FORO COMPETENTE

   Per   tutte  le  controversie  relative  al  contratto,  le  Parti
riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

                Art. 23 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

   Ai  fini  della  registrazione,  che  sara'  a  cura e spese della
Societa',  il  contratto  riguarda  prestazioni di servizi effettuate
nell'esercizio di impresa.

                    Art. 24 - CONTRATTI IN ESSERE

   Ove non meglio specificato valgono comunque le modalita' in essere
definite  a  norma  dei  contratti  registrati al N. 3601/UR dell' 11
maggio   2002   e   N.   3749/UR  del  15  novembre  2001  denominati
rispettivamente  "Sistema integrato di fonia della Regione Lombardia"
e  "Fornitura,  Installazione, Gestione e Manutenzione degli apparati
di   rete   e  del  sistema  integrato  di  fonia/dati  della  Giunta
Regionale".
   Letto, approvato e sottoscritto,


METROWEB S.p.A.                      Il Commissario delegato
 (Omissis)                             Guido della Frera