Art. 10. L' Istituto tiene adunanze ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie si tengono due volte al mese; una dalla Classe di scienze matematiche e naturali, e l'altra dalla Classe di lettere e scienze morali e politiche. I Membri effettivi di una Classe, i quali assistessero alle sedute dell'altra, hanno tutti i diritti dei Membri effettivi di questa, meno il voto deliberativo. La presidenza puo' far tenere adunanze straordinarie, anche generali, nelle quali tutti i Membri effettivi dell'Istituto hanno voto deliberativo. Nei mesi di settembre e di ottobre sono sospese le adunanze dell'Istituto.