(Regolamento organico-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  La nomina del  Presidente  e  del  Vice-Presidente  vien  fatta  in
adunanza generale,  e  quella  dei  Segretari  nelle  adunanze  delle
rispettive  Classi.  Queste  nomine  si  fanno  con   voti   segreti,
proponendosi da ciascun Membro effettivo un solo nome per volta. 
 
  Se nessuno ha ricevuto due terzi  dei  voti  dei  Membri  effettivi
presenti, i  due  che  ebbero  maggior  numero  di  suffragi  vengono
sottoposti a ballottazione, ed e' scelto colui che abbia ottenuto  la
maggioranza assoluta di voti. 
 
  La nomina del Presidente, del Vice-Presidente, dei  Segretari,  dei
Membri effettivi e degli onorari dev'essere notificata  al  Ministero
della pubblica Istruzione, il quale la  sottopone  alla  approvazione
regia.