Art. 18. La nomina del Presidente e del Vice-Presidente vien fatta in adunanza generale, e quella dei Segretari nelle adunanze delle rispettive Classi. Queste nomine si fanno con voti segreti, proponendosi da ciascun Membro effettivo un solo nome per volta. Se nessuno ha ricevuto due terzi dei voti dei Membri effettivi presenti, i due che ebbero maggior numero di suffragi vengono sottoposti a ballottazione, ed e' scelto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta di voti. La nomina del Presidente, del Vice-Presidente, dei Segretari, dei Membri effettivi e degli onorari dev'essere notificata al Ministero della pubblica Istruzione, il quale la sottopone alla approvazione regia.