Art. 20. Le Memorie dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere non possono contenere che: 1.° Memorie lette da Membri effettivi od onorari nelle adunanze delle Classi. 2.° Memorie lette da Soci corrispondenti, od anche da persone estranee all'istituto, nelle adunanze delle Classi, quando ne domandino la pubblicazione tre membri effettivi della rispettiva Classe. 3.° Memorie premiate dall'Istituto, e di cui la Classe abbia approvata la pubblicazione a spese del proprio fondo.