Art. 21. I rendiconti delle adunanze delle Classi si compongo degli estratti di tutte le Memorie o Note lette in quelle adunanze; di un riassunto delle discussioni alle quali quelle letture diedero luogo, e' di una succinta analisi delle comunicazioni fatte all'Istituto anche da dotti che non vi appartengono; purche' presentate alla Classe da un Membro effettivo. L'estratto di una Memoria letta da un Membro effettivo da pubblicarsi in un fascicolo dei Rendiconti, non puo' occupare oltre dieci pagine del medesimo; gli estratti delle altre Memorie lette, ed i riassunti delle comunicazioni non devono eccedere le sei pagine.