Art. 29. La pensione spettante secondo il disposto dall'art. 3 a 20 Membri effettivi, continua ad essere come per lo passato di annue L. 1,037. 04. L'aggiudicazione della pensione ad un Membro effettivo si fa da Membri effettivi pensionati delle due Classi riunite secondo le norme prescritte all'art. 18 per la nomina del Presidente, e viene quindi notificata al Ministro della Istruzione pubblica affinche' sia sottoposta alla regia approvazione.