(Regolamento organico-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  La pensione spettante secondo il disposto dall'art. 3 a  20  Membri
effettivi, continua ad essere come per lo passato di annue L.  1,037.
04. L'aggiudicazione della pensione ad un Membro effettivo si  fa  da
Membri effettivi pensionati delle due Classi riunite secondo le norme
prescritte all'art. 18 per la nomina del Presidente, e  viene  quindi
notificata  al  Ministro  della  Istruzione  pubblica  affinche'  sia
sottoposta alla regia approvazione.