(Regolamento organico-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  Il presente Regolamento organico non puo' essere mutato  in  alcuna
delle sue parti, se dieci Membri effettivi non lo  domandino,  e  due
terzi dei Membri effettivi presenti, riuniti  in  adunanza  generale,
non vi acconsentano. 
 
  In questo caso le modificazioni  non  hanno  effetto  che  dopo  la
sanzione reale.