(Regolamento organico-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Se nella distribuzione in Classi  degli  attuali  Membri  effettivi
dell'Istituto Lombardo il numero in una delle Classi eccedesse quello
fissato dall'art. 3, non si suppliranno le contingibili  vacanze  nel
primo anno, ne' la meta' delle successive, fino a che quel numero sia
raggiunto; se al contrario il numero fosse minore, anche  in  difetto
di vacanze, la Classe per lo stesso scopo passera'  alla  nomina  dei
nuovi Membri colle norme prescritte nel presente Regolamento.