Art. 3. Se nella distribuzione in Classi degli attuali Membri effettivi dell'Istituto Lombardo il numero in una delle Classi eccedesse quello fissato dall'art. 3, non si suppliranno le contingibili vacanze nel primo anno, ne' la meta' delle successive, fino a che quel numero sia raggiunto; se al contrario il numero fosse minore, anche in difetto di vacanze, la Classe per lo stesso scopo passera' alla nomina dei nuovi Membri colle norme prescritte nel presente Regolamento.