(Regolamento organico-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Ad esecuzione dei combinati art. 3 e 29 di questo  Regolamento,  le
prime sei pensioni vacanti verranno distribuite alternativamente  una
per Classe, incominciando dalla Classe di lettere e scienze morali  e
politiche. Rispetto alle pensioni vacanti dopo queste prime  sei,  se
ne suppliranno due  consecutive  in  quella  Classe  che  fosse  piu'
deficiente della meta' dei Membri pensionati, ed una in quella che ne
avra' di piu': continuando in questo metodo fino a tanto che ciascuna
delle due Classi abbia raggiunta la propria meta' dei pensionati.