Art. 4. Ad esecuzione dei combinati art. 3 e 29 di questo Regolamento, le prime sei pensioni vacanti verranno distribuite alternativamente una per Classe, incominciando dalla Classe di lettere e scienze morali e politiche. Rispetto alle pensioni vacanti dopo queste prime sei, se ne suppliranno due consecutive in quella Classe che fosse piu' deficiente della meta' dei Membri pensionati, ed una in quella che ne avra' di piu': continuando in questo metodo fino a tanto che ciascuna delle due Classi abbia raggiunta la propria meta' dei pensionati.