Art. 7. Un Consiglio amministrativo, composto del Presidente, del Vice-Presidente, dei Segretari delle Classi e di due Membri effettivi (nominati annualmente uno per Classe), vigila sull'amministrazione del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica. Questo Consiglio statuisce ogni anno la somma destinata alle spese materiali comuni alle due Classi, per combustibili, per oggetti di cancelleria, per le spedizioni delle pubblicazioni, per le corrispondenze, pei premii e per altre piccole spese; e la differenza fra questa somma e il fondo stanziato nel bilancio e' divisa in tre parti eguali, due delle quali appartengono alla Classe di scienze matematiche e naturali, ed una a quella di lettere e scienze morali e politiche, e servono come fondi speciali delle Classi, per le spese delle pubblicazioni, delle esperienze e di altri oggetti attinenti ai lavori delle Classi medesime.