(Regolamento organico-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Un  Consiglio  amministrativo,   composto   del   Presidente,   del
Vice-Presidente, dei Segretari delle Classi e di due Membri effettivi
(nominati annualmente uno per  Classe),  vigila  sull'amministrazione
del  fondo  stanziato  nel  bilancio  del  Ministero  dell'Istruzione
pubblica. 
 
  Questo Consiglio statuisce ogni anno la somma destinata alle  spese
materiali comuni alle due Classi, per combustibili,  per  oggetti  di
cancelleria,  per  le  spedizioni   delle   pubblicazioni,   per   le
corrispondenze, pei premii e per altre piccole spese; e la differenza
fra questa somma e il fondo stanziato nel bilancio e' divisa  in  tre
parti eguali, due delle quali appartengono  alla  Classe  di  scienze
matematiche e naturali, ed una a quella di lettere e scienze morali e
politiche, e servono come fondi speciali delle Classi, per  le  spese
delle pubblicazioni, delle esperienze e di altri oggetti attinenti ai
lavori delle Classi medesime.