IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1966/1939; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1985, con il quale alla «Previdenza S.p.a. - Societa' fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, e' stata revocata l'autorizzazione all'esercizio sulle attivita' fiduciaria e di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966; Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1985, con il quale la «Previdenza S.p.a. - Societa' fiduciaria e di revisione», con sede legale in Roma, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 del citato testo unico n. 449/1959; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria, che all'art. 2 dichiara soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza, le societa' direttamente o indirettamente controllate dalla societa' posta in liquidazione coatta amministrativa; Vista la sentenza n. 1475/87 in data 3-4 novembre 1987 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della societa' a r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma, via Flaminia, 203; Considerato che la societa' a r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma, e' controllata dalla «Previdenza S.p.a. - Societa' fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, che ne detiene il 100% del capitale sociale; Ritenuto, pertanto, ai sensi del predetto art. 2, primo comma, lettera b), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della S.r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma; Decreta: Art. 1. La S.r.l. Costruzioni Vega, con sede in Roma, e' posta in liquidazione coatta amministrativa e ne e' nominato commissario liquidatore l'avv. prof. Filippo Satta.