Art. 3.
  In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare - e
fino al  compimento  di  tre  annate  agrarie  a  partire  da  quella
dell'entrata  in  vigore  del  disciplinare medesimo - possono essere
iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art.  10  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i
vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli
indicati  nel  sopra  citato art. 2, purche' esse non superino il 15%
del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini
"Lessini Durello".
  Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo,
qualora  i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione   alle   disposizioni   di  cui  all'art.  2  dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
  Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a segnalare alla locale camera di commercio le  variazioni  apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.