DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "LESSINI DURELLO" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lessini Durello" e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini "Lessini Durello" devono essere ottenuti da uve del vitigno "Durello"; possono concorrere, da sole o congiuntamente le uve delle varieta': Garganega, Trebbiano di Soave (o nostrano), Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%; e' consentita, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la presenza nei vigneti delle varieta' Trebbiano toscano nella misura massima del 5%. Art. 3. Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende i terreni collinari idonei dei monti Lessini in provincia di Verona ed in provincia di Vicenza, che comprende, in tutto o in parte, i seguenti comuni: provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, S. Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Ronca', Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena; provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di: Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo. La zona risulta cosi' delimitata: ad est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in localita' Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Ronca', passando per le localita' Binello e Momello. Attraversa il centro abitato di Ronca', riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratto verso nord la provinciale della Val di Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle localita' Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Crosara, prosegue fino ad incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsillo e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Bra' e V. Magragnan fino a quota 149 in localita' Caliari. Da localita' Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localita' Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la localita' Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a localita' Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per S. Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S. Mauro di Saline verso nord fino a localita' Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla localita' Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le localita' Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla localita' Collina a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la localita' Siveri seguendo la comunale e si arriva alla localita' Alberomato; da qui, toccando la localita' Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a raggiungere quota 474 s.m., il limite di zona prosegue lungo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino fino al Capitello posto dopo la quota 543 s.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Frizzi congiungendosi poi a quota 530 s.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la localita' Grigio. S'innesta quindi a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del Ponte dei Nori. Gira qui verso est e prende tosto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magre' fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi La Valfreda raggiungendo localita' Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n. 46 per Schio seguendo successivamente la strada Rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la strada statale n. 46 Schio-Vicenza fino alla localita' Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le localita' Ca' de Tommasi e Pilastro. Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per localita' S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto fino all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune di Montecchio Maggiore (intersezione con torrente Poscola). Segue detto confine fino ad intersecare la statale n. 246 che percorre verso sud fino all'abitato di Montecchio Maggiore (bivio per Montorso). Il limite segue quindi la strada tra Montecchio Maggiore e Montorso, fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge. Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando la contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende quindi la strada per Agugliana e quindi la strada fino alla contrada "Guarda" prosegue lungo il sentiero fino a quota 240 e seguendo una linea retta perviene fino alla sottostante quota 143. Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderana congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Lessini Durello" devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Lessini Durello" non deve essere superiore ai 160 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno, per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Lessini Durello" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Art. 6. I vini "Lessini Durello" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico; sapore: asciutto, acidulo, di corpo, talvolta leggermente tannico; gradazione alcoolica minima complessiva: 10%; acidita' totale minima: 7 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. La denominazione di origine controllata "Lessini Durello" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La spumantizzazione dei vini "Lessini Durello" deve avvenire entro il territorio della regione Veneto. I vini "Lessini Durello" spumante all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico, lievemente fruttato; sapore: acidulo, fresco, caratteristico; gradazione alcoolica minima complessiva: 11%; acidita' totale minima: 8 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 8. Il vino "Lessini Durello" tranquillo ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10 ed immessi al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11, puo' portare la menzione "superiore". Sulle bottiglie del vino "Lessini Durello" designato con la menzione "superiore" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. Per le altre tipologie l'annata di produzione puo' figurare in etichetta, purche' veritiera e documentabile. Art. 9. Alla denominazione di origine controllata "Lessini Durello" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. Tuttavia e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto. Art. 10. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lessini Durello" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato PIGA