(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
   DEI VINI "LESSINI DURELLO"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Lessini  Durello" e'
riservata ai vini  bianchi  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I vini "Lessini Durello" devono essere ottenuti da uve del vitigno
"Durello"; possono concorrere, da sole o congiuntamente le uve  delle
varieta':  Garganega,  Trebbiano di Soave (o nostrano), Pinot bianco,
Pinot nero e Chardonnay presenti nei vigneti fino ad un  massimo  del
15%;  e'  consentita,  per  un  periodo  di  tre  anni  dalla data di
pubblicazione del presente decreto, la  presenza  nei  vigneti  delle
varieta' Trebbiano toscano nella misura massima del 5%.
                               Art. 3.
   Le  uve  devono essere prodotte nella zona che comprende i terreni
collinari idonei dei monti Lessini  in  provincia  di  Verona  ed  in
provincia  di Vicenza, che comprende, in tutto o in parte, i seguenti
comuni:
    provincia   di   Verona:   l'intero  territorio  dei  comuni  di:
Vestenanova, S. Giovanni Ilarione e parte del territorio  dei  comuni
di:  Montecchia  di  Crosara,  Ronca', Cazzano di Tramigna, Tregnago,
Badia Calavena;
    provincia   di   Vicenza:   l'intero  territorio  dei  comuni  di
Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano,  Trissino
e   parte  del  territorio  dei  comuni  di:  Cornedo,  Costabissara,
Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte  di  Malo,
Montebello   Vicentino,   Montecchio  Maggiore,  Montorso  Vicentino,
Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.
   La zona risulta cosi' delimitata:
    ad  est,  iniziando  dal  confine con la provincia di Vicenza, in
localita' Calderina a quota 36, segue la strada che porta  a  Ronca',
passando  per  le  localita'  Binello e Momello. Attraversa il centro
abitato  di  Ronca',  riprende  la  strada  che  si   immette   nella
provinciale   Monteforte-Montecchia   fino  al  confine  comunale  di
Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e
poi  la  strada  che  porta  nuovamente sulla provinciale a sud della
cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per  breve  tratto
verso  nord  la  provinciale  della  Val  di  Alpone  fino  al  ponte
sull'omonimo torrente  che  lo  attraversa  seguendo  poi  la  strada
comunale  che  passa  dalle localita' Molino, Castello e San Pietro a
sud  dell'abitato  di  Montecchia  di  Crosara,  prosegue   fino   ad
incontrare  il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino
a quota 406 a sud di  Corgnan  e  Tolotti  per  congiungersi  con  il
confine  comunale  di  Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale
per Marsillo e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Bra' e V.
Magragnan fino a quota 149 in localita' Caliari. Da localita' Caliari
prosegue verso nord per la strada che  porta  a  Campiano  fino  alla
localita' Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale
a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale  di  Tregnago
che  lo  segue  per  breve  tratto  verso ovest e quindi raggiunge la
localita' Rovere a quota 357 e successiva 284. Prende la  strada  che
porta  a  Tregnago  passando  per  quota  295,  entra nell'abitato di
Tregnago, lo attraversa seguendo la strada principale  fino  a  quota
330.  Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e
prosegue per salire a localita' Morini a quota 481 e  successivamente
si  immette  sulla  provinciale  per  S. Mauro di Saline a quota 523.
Segue la provinciale per  S.  Mauro  di  Saline  verso  nord  fino  a
localita'  Bettola  al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla
localita' Bettola si scende a valle seguendo  la  comunale,  passando
fra  le  localita'  Canovi,  Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra
nell'abitato di Badia Calavena e da quota 451, seguendo  la  comunale
verso est, si sale alla localita' Collina a quota 734 raggiungendo il
confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la  comunale  si
passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino
a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la localita'  Siveri
seguendo  la  comunale e si arriva alla localita' Alberomato; da qui,
toccando la localita' Bacchi, si giunge al confine con  la  provincia
di  Vicenza  e  seguendo  i  confini  provinciali  verso  nord fino a
raggiungere quota 474 s.m., il  limite  di  zona  prosegue  lungo  il
confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino
all'intersezione di questo con la strada  provinciale  che  congiunge
Chiampo  con  Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.m.
Segue quindi detta strada, tocca il  centro  abitato  di  Nogarole  e
prosegue  lungo  la  strada  che  conduce a Selva di Trissino fino al
Capitello posto dopo la quota 543 s.m., si dirige a sinistra lungo il
sentiero  fino  all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre
lungo il sentiero attraversando la contrada Frizzi congiungendosi poi
a  quota  530 s.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando
le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada  comunale
che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere
nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la  localita'  Grigio.
S'innesta quindi a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco
prima del Ponte dei Nori. Gira qui verso est e prende tosto la strada
comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani
(quota 547); di qui segue la carrareccia con direzione nord-est  fino
alla  contrada  Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale
che conduce alle contrade Mieghi,  Milani  a  quota  626,  Casare  di
Sopra,  Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale
Monte di Malo-Monte Magre' che percorre appunto fino a questo  centro
abitato.  Da  qui  segue  la  strada  per  Magre'  fino  a  quota 294
proseguendo successivamente in direzione  nord-ovest  toccando  quota
214,  segue poi La Valfreda raggiungendo localita' Raga a quota 414 e
da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e  Torrebelvicino,
segue  lo  stesso  fino  a quota 216. Da qui segue il torrente Leogra
fino al ponte della statale n. 46 per Schio seguendo  successivamente
la strada Rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la strada statale
n.  46  Schio-Vicenza  fino  alla  localita'  Fonte  di   Castelnovo.
Attraversa  e  prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge
toccando le localita' Ca' de Tommasi e Pilastro. Il  limite  di  zona
segue  quindi  la  strada comunale da Costabissara a Creazzo passando
per localita' S. Valentino fino a raggiungere il confine  meridionale
del  comune  di  Costabissara;  prosegue  quindi  verso ovest lungo i
confini comunali sud di Costabissara,  Gambugliano  e  Castelgomberto
fino all'intersezione di quest'ultimo con il confine ovest del comune
di Montecchio Maggiore (intersezione  con  torrente  Poscola).  Segue
detto  confine  fino  ad  intersecare  la statale n. 246 che percorre
verso  sud  fino  all'abitato  di  Montecchio  Maggiore  (bivio   per
Montorso). Il limite segue quindi la strada tra Montecchio Maggiore e
Montorso, fino al ponte sul torrente  Chiampo,  attraversa  il  corso
d'acqua  e  prosegue  verso  sud  fino alla strada per Zermeghedo che
raggiunge. Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando
la  contrada Sinico e Caiazza fino a Selva. Il confine di zona prende
quindi la strada per Agugliana e quindi la strada fino alla  contrada
"Guarda"  prosegue  lungo il sentiero fino a quota 240 e seguendo una
linea retta perviene fino alla sottostante quota 143.  Discende lungo
la  strada  vicinale  che  conduce  a Gambellara che attraversa verso
ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderana congiungendosi con
la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  "Lessini   Durello"   devono   essere   quelle
tradizionali  della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I  sesti  di
impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare  le
caratteristiche  delle  uve  e  del  vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
   La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Lessini
Durello" non deve essere superiore ai  160  quintali  per  ettaro  di
vigneto  in  coltura  specializzata.  A  detto limite anche in annate
eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovra'   essere   riportata
attraverso  una  accurata cernita delle uve purche' la produzione non
superi del 20% il limite massimo.
   La  regione,  con  proprio  decreto,  sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della  vendemmia,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare   dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini.  La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
70%.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  dall'art.   3.
Tuttavia,  tenuto  conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche  nei  comuni
limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane,
Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno,  per  la
provincia  di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina,
Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso,
Torrebelvicino,  Valdagno,  San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e
Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare ai vini
"Lessini  Durello"  una  gradazione  alcoolica   complessiva   minima
naturale di 9,5 gradi.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari
caratteristiche.
                               Art. 6.
   I  vini  "Lessini  Durello"  all'atto  dell'immissione  al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: vinoso, profumo delicato e caratteristico;
    sapore:   asciutto,   acidulo,  di  corpo,  talvolta  leggermente
tannico;
    gradazione alcoolica minima complessiva: 10%;
    acidita' totale minima: 7 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E'  in  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste
modificare con proprio decreto, i limiti minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   La  denominazione  di  origine  controllata "Lessini Durello" puo'
essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione  avvenga
a  mezzo  di  fermentazione, in ottemperanza alle vigenti norme sulla
preparazione degli spumanti.
   La spumantizzazione dei vini "Lessini Durello" deve avvenire entro
il territorio della regione Veneto.
   I  vini  "Lessini  Durello"  spumante  all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
    odore:  vinoso,  profumo  delicato  e  caratteristico, lievemente
fruttato;
    sapore: acidulo, fresco, caratteristico;
    gradazione alcoolica minima complessiva: 11%;
    acidita' totale minima: 8 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E'  in  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste
modificare con proprio decreto, i limiti minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 8.
   Il  vino  "Lessini  Durello" tranquillo ottenuto da uve aventi una
gradazione alcoolica complessiva  minima  naturale  di  gradi  10  ed
immessi  al  consumo  con  una  gradazione  alcoolica complessiva non
inferiore a gradi 11, puo' portare la menzione "superiore".
   Sulle  bottiglie  del  vino  "Lessini  Durello"  designato  con la
menzione "superiore" deve  sempre  figurare  l'annata  di  produzione
delle  uve.  Per  le  altre  tipologie  l'annata  di  produzione puo'
figurare in etichetta, purche' veritiera e documentabile.
                               Art. 9.
   Alla  denominazione  di  origine  controllata "Lessini Durello" e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato"  e  simili.  Tuttavia  e'
consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi  privati  purche'  non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche'
l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali  effettivamente
provengano  le  uve  da  cui  il  vino,  cosi'  qualificato, e' stato
ottenuto.
                               Art. 10.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine  controllata  "Lessini
Durello"  vini  che  non  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito  a  norma
dell'art.  28  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
                                   Il Ministro
                         dell'agricoltura e delle foreste
                                   PANDOLFI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
            PIGA