IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  1,  secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio
1985, con il quale e' stato stabilito che fino al  31  dicembre  1985
non  si  procede  al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai
punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  e  13  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo
terzo comma del medesimo art. 1;
  Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986, col quale
il suddetto termine e' stato prorogato al 31 maggio 1986;
  Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1,
comma 10-ter, col quale il predetto termine  del  31  marzo  1986  e'
stato prorogato al 31 marzo 1987;
  Visto l'art. 20 della legge 1› dicembre 1986, n. 870, con il quale,
a modifica dell'art. 1, comma 10- ter della citata legge 28  febbraio
1986,  n.  44,  il  termine  e' stato fissato alla data di entrata in
vigore della medesima legge n. 870;
  Visto  l'art.  9,  primo  comma,  del decreto ministeriale 4 luglio
1985, con il  quale  sono  state  sospese,  fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le
disposizioni sulla trasferibilita' delle  singole  autorizzazioni  di
cui  al  decreto  ministeriale  16  febbraio 1984, salvo le eccezioni
indicate al secondo comma dello stesso art. 9;
  Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale e'
stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui
al predetto decreto ministeriale 18 gennaio 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre 1986 contenente, tra
l'altro, disposizioni in materia di  rilascio  di  autorizzazioni  al
trasporto di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti;
  Ritenuta  l'opportunita',  -  in  attesa  dei  pareri  del Comitato
centrale per l'albo e delle regioni, in attuazione delle disposizioni
di  cui  alla  legge  30  marzo  1987, n. 132, art. 4, comma 10, - di
mantenere in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1  e  9  del
decreto   ministeriale  4  luglio  1985  e  all'art.  2  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1986 in attesa  della  ristrutturazione  del
mercato dell'autotrasporto di cose;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985
e' prorogato al 30 marzo 1988.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si  trascrive  il  testo dell'intero art. 1 del D.M. 4
          luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          22  agosto  1985,  concernente,  fra  l'altro, disposizioni
          transitorie in materia di  rilascio  di  autorizzazioni  al
          trasporto  di  merci  per  conto  di  terzi senza vincoli e
          limiti, nonche' di autorizzazioni speciali:
             "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e
          sino alla fine  dell'anno  1985,  entro  il  quale  saranno
          emanati   i  provvedimenti  concernenti  il  riassetto  del
          mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,  non
          si   procede   all'incremento  delle  autorizzazioni  senza
          vincoli e limiti in  atto  per  veicoli  di  portata  utile
          superiore   a   70  quintali  ovvero  di  peso  complessivo
          superiore a 115 quintali.
             Inoltre  si  sospende  il  rilascio delle autorizzazioni
          speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e  13
          dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n.  1244  del  18
          novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo  comma.
             In  attesa  della ristrutturazione di cui al primo comma
          continua ad essere ammesso, oltre  che  nei  casi  previsti
          dall'art.  12,  paragrafo  2,  comma  primo del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n.  783,  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  speciali  per  i  seguenti
          veicoli:
              veicoli  per  trasporti  eccezionali,  come definiti al
          secondo comma, lettere a) e b) dell'art. 10 del testo unico
          delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n.
          393;
              veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
              veicoli  adibiti  al  trasporto  di  liquami per spurgo
          pozzi neri;
              autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali".
             -  Il  D.M.  18  gennaio  1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5  febbraio
          1986.
             -  La  legge  n.  44/1986  converte  in legge il D.L. 30
          dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per
          la   promozione  e  lo  sviluppo  della  imprenditorialita'
          giovanile nel  Mezzogiorno  (il  testo  di  detto  decreto,
          coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  57  del  10
          marzo 1986).
             -   La   legge   n.   870/1986   reca:  "Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero dei trasporti".
             -  Il  testo  dell'intero  art. 9 del gia' citato D.M. 4
          luglio 1985 e' il seguente:
             "Art.  9. - Dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto  vengono  sospese,  in  via   temporanea   e   sino
          all'emanazione  dei  provvedimenti  di ristrutturazione del
          mercato,  le  disposizioni  sulla   trasferibilita'   delle
          singole  autorizzazioni  di  cui al decreto ministeriale n.
          475 del 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52  del  12
          marzo 1984).
             Tali  disposizioni  saranno  applicate solo nei seguenti
          casi:
               a)   procedura  concorsuale  o  esecuzione  giudiziale
          individuale riguardante l'impresa;
               b)    trasferimento    dell'attivita'   del   titolare
          dell'impresa  individuale  ad  eredi  in  linea  diretta  o
          collaterali;
               c)   trasferimento  ad  altra  impresa  gia'  iscritta
          all'albo degli autotrasportatori alla data  di  entrata  in
          vigore    del   presente   decreto   e   gia'   munita   di
          autorizzazioni;
               d)  ristrutturazione  di azienda in corso alla data di
          pubblicazione del presente decreto.
             In  tal caso l'impresa interessata deve presentare entro
          trenta giorni dalla data stessa, una relazione  documentata
          sul  processo  di  ristrutturazione,  con l'indicazione dei
          termini entro i quali  sono  ceduti  gli  autoveicoli,  con
          rinuncia alle autorizzazioni.
             Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno
          1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto".
             -  Il  D.M.  27  marzo  1986  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73  del  28  marzo
          1986.
             -  Il  D.M.  23  dicembre 1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  302  del  31
          dicembre 1986.
          Nota all'art. 1:
             Per  il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda
          nelle note alle premesse.