Art. 2.
  Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio
1985  ed  all'art.  2  del  decreto  ministeriale  23  dicembre  1986
continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 1988.
 
          Note all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si
          veda nelle note alle premesse.
             -  Il  testo dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1986 e' il
          seguente:
             "Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto
          ministeriale 4 luglio 1985 continuano  ad  applicarsi  fino
          alla data del 31 dicembre 1987.
             Fino  a  tale data, le disposizioni di cui all'art. 9 si
          applicano altresi':
               a)  alle  imprese individuali e societarie che pur non
          essendo  iscritte  all'albo  degli  autotrasportatori,  ne'
          titolari  di  autorizzazioni  al  6 settembre 1985, data di
          entrata in vigore del decreto ministeriale 4  luglio  1985,
          risultino   cessionarie   dell'azienda   di  altra  impresa
          iscritta   all'albo   e    titolare    di    autorizzazioni
          antecedentemente alla suddetta data;
               b)  alle  imprese individuali e societarie che pur non
          essendo  iscritte  all'albo  degli  autotrasportatori,  ne'
          titolari   di  autorizzazioni,  acquistino  l'intero  parco
          veicolare dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e
          titolare   di  autorizzazioni  alla  suddetta  data  del  6
          settembre 1985, che cessi l'attivita' di autotrasporto.
             In  tale  caso  l'impresa che ha cessato l'attivita' non
          potra' ottenere autorizzazioni al  trasporto  di  cose  per
          conto  di  terzi  prima  che siano trascorsi tre anni dalla
          data di cessazione dell'attivita';
               c) alle societa' che pur non essendo iscritte all'albo
          degli autotraportatori, ne' titolari di autorizzazioni alla
          suddetta  data  del 6 settembre 1985, si siano costituite a
          seguito  di  conferimento,  trasformazione  o  fusione   di
          societa'  iscritte  all'albo  e  titolari di autorizzazioni
          alla data del 6 settembre 1985;
               d) alle imprese acquirenti i veicoli in disponibilita'
          di imprese il titolare delle quali sia deceduto  ed  i  cui
          eredi non intendano esercitare l'attivita' di trasporto.
             Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni di
          cui  alla  lettera  d)  dell'art.  9  del  citato   decreto
          ministeriale  4 luglio 1985 devono presentare, entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   una   relazione   documentata  sul  processo  di
          ristrutturazione, con l'indicazione  dei  termini  entro  i
          quali   sono  ceduti  gli  autoveicoli  con  rinuncia  alle
          autorizzazioni".