Art. 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1986 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 marzo 1988.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1986 e' il seguente: "Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 1987. Fino a tale data, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano altresi': a) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, ne' titolari di autorizzazioni al 6 settembre 1985, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 4 luglio 1985, risultino cessionarie dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni antecedentemente alla suddetta data; b) alle imprese individuali e societarie che pur non essendo iscritte all'albo degli autotrasportatori, ne' titolari di autorizzazioni, acquistino l'intero parco veicolare dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, che cessi l'attivita' di autotrasporto. In tale caso l'impresa che ha cessato l'attivita' non potra' ottenere autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi prima che siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'attivita'; c) alle societa' che pur non essendo iscritte all'albo degli autotraportatori, ne' titolari di autorizzazioni alla suddetta data del 6 settembre 1985, si siano costituite a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di societa' iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni alla data del 6 settembre 1985; d) alle imprese acquirenti i veicoli in disponibilita' di imprese il titolare delle quali sia deceduto ed i cui eredi non intendano esercitare l'attivita' di trasporto. Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni di cui alla lettera d) dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 4 luglio 1985 devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli con rinuncia alle autorizzazioni".