IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando sara' approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988 il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative; Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi; Visto l'art. 4, comma 8, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 agosto 1985, con cui viene stabilito che le ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, rilasciate in luogo dei buoni ordinari del Tesoro emessi, possono essere presentate al rimborso; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, che ha disposto che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge di cui trattasi siano assoggettati a ritenuta fiscale; Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalita' di emissione dei B.O.T. dal 1 gennaio al 29 febbraio 1988; Decreta: Art. 1. Dal 1 gennaio al 29 febbraio 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalita' di assegnazione e ogni altra caratteristica. Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con scadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.