IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 dicembre 1987, n. 525, che autorizza il Governo
ad esercitare provvisoriamente fino  a  quando  sara'  approvato  per
legge e non oltre il 29 febbraio 1988 il bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1988 secondo gli stati di  previsione  e
con  le  disposizioni  e  modalita'  previste nel relativo disegno di
legge all'esame delle assemblee legislative;
  Visto  l'art.  39  della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato,  che  attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di
emettere buoni  ordinari  del  Tesoro  secondo  le  norme  e  con  le
caratteristiche  che  per  i  medesimi  saranno  stabilite con propri
decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle  previste  dal
regolamento  di contabilita' generale dello Stato e di autorizzare il
rimborso anticipato degli stessi;
  Visto  l'art. 4, comma 8, del disegno di legge relativo al bilancio
di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  1988  che  fissa
l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 agosto 1985, con cui viene stabilito
che le ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di
contabilita' generale dello Stato,  rilasciate  in  luogo  dei  buoni
ordinari del Tesoro emessi, possono essere presentate al rimborso;
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre 1986, n. 556, convertito in
legge 17 novembre 1986, n. 759, che ha disposto che gli  interessi  e
gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  emessi  successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge
di cui trattasi siano assoggettati a ritenuta fiscale;
  Considerato  che  occorre  provvedere  a  stabilire le modalita' di
emissione dei B.O.T. dal 1› gennaio al 29 febbraio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1›  gennaio al 29 febbraio 1988 l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore viene fissata con  decreti  ministeriali,  da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli
importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di
collocamento,   le   modalita'   di   assegnazione   e   ogni   altra
caratteristica.
  Le  emissioni  dei  buoni  ordinari del Tesoro possono avvenire con
scadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni  mese.