Art. 14.
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato, nello stesso
giorno fissato per l'emissione dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  dai
decreti   ministeriali   di  cui  all'art.  1,  rilasciano  quietanze
d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni  emessi,  anche
quando  vengono  consegnate  agli  acquirenti ricevute provvisorie in
attesa della materiale consegna dei titoli.