Art. 14. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.