Art. 18.
  Nel  caso  in  cui l'assegnazione avvenga con le modalita' indicate
nel precedente art. 17, puo' anche  essere  consentita  da  parte  di
ciascun richiedente la presentazione:
    a)  di  una  sola  offerta,  senza  indicazione di prezzo, per un
importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti  di
emissione di cui all'art. 1;
    b)  di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo,
il cui importo non puo' essere superiore a quello  complessivo  delle
richieste presentate ai sensi del precedente art. 17.