Art. 18. Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalita' indicate nel precedente art. 17, puo' anche essere consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione: a) di una sola offerta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1; b) di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non puo' essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 17.