Art. 19. L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 17 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori. Nel caso di contestuale presentazione di offerte di cui agli articoli 17 e 18 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalita': le offerte presentate ai sensi dell'art. 18, lettera a), vengono soddisfatte prioritariamente; successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 17 nonche' a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 18, lettera b), nei limiti in cui questa ultima lo consenta. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficiente e' determinato sulla base della somma delle offerte competitive e non, che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalita' stabilite nel penultimo comma dell'art. 16.