Art. 19.
  L'aggiudicazione  dei  B.O.T. relativa alle richieste presentate ai
sensi dell'art. 17 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei
prezzi offerti dagli operatori.
  Nel  caso  di  contestuale  presentazione  di  offerte  di cui agli
articoli 17 e 18 l'aggiudicazione viene effettuata  con  le  seguenti
modalita':
   le  offerte  presentate ai sensi dell'art. 18, lettera a), vengono
soddisfatte prioritariamente;
   successivamente  per  ciascun operatore sono soddisfatte in ordine
decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 17 nonche' a  fronte
di  ciascuna  di  esse  una  di  pari importo a valere sull'eventuale
richiesta di cui all'art. 18, lettera b), nei limiti  in  cui  questa
ultima  lo  consenta.  Nel  caso  di  riparto  pro-quota  il relativo
coefficiente e' determinato sulla  base  della  somma  delle  offerte
competitive  e  non, che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le
offerte entrate nel riparto pro-quota vi  siano  quelle  della  Banca
d'Italia,   la  stessa  partecipa  con  le  modalita'  stabilite  nel
penultimo comma dell'art. 16.