Art. 22. Il prezzo di riferimento ai fini del calcolo degli interessi sui B.O.T. e' costituito, a tutti gli effetti, per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, dal prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte dello stesso operatore risultate soddisfatte. Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, detto prezzo di riferimento e' costituito dal prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20, ultimo comma.