Art. 22.
  Il  prezzo  di  riferimento ai fini del calcolo degli interessi sui
B.O.T. e' costituito, a tutti  gli  effetti,  per  ciascun  operatore
assegnatario  dei  titoli  in sede d'asta, dal prezzo medio ponderato
calcolato sulla base dei prezzi delle singole  offerte  dello  stesso
operatore risultate soddisfatte.
  Per   i   soggetti   che   acquistano   i   buoni   successivamente
all'assegnazione, detto  prezzo  di  riferimento  e'  costituito  dal
prezzo  medio  ponderato,  comprensivo della eventuale maggiorazione,
reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi
dell'art. 20, ultimo comma.