Art. 4. Il collocamento dei buoni puo' essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalita' di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle societa' finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo art. 6 e di altri operatori tramite gli agenti di cambio. Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni. Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.