Art. 4.
  Il  collocamento  dei  buoni  puo'  essere effettuato nei confronti
della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle  aziende
di  credito  e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale,  degli  enti  con  finalita'  di  previdenza  e  di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese  di  assicurazione,  delle
societa'  finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo art. 6 e
di altri operatori tramite gli agenti di cambio.
  Con  i  decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra
le predette categorie di  operatori  quelle  che  possono  concorrere
all'assegnazione dei buoni.
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale  dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione   delle
operazioni.