Art. 5. La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facolta' di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia "Gestione centralizzata" se sono da immettere in "Gestione centralizzata" su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti. Le ricevute provvisorie conferite in "Gestione centralizzata" tengono luogo dei titoli ai fini della concessione di anticipazione da parte della Banca d'Italia. L'Ufficio italiano dei cambi, gli enti con finalita' di previdenza e di assistenza, le imprese di assicurazione, le societa' finanziarie e gli altri operatori tramite gli agenti di cambio di cui al precedente art. 4 hanno facolta' di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie di cui trattasi che devono essere immesse in "Gestione centralizzata" ed intestate alla Banca d'Italia "Gestione centralizzata". Le ricevute provvisorie di cui al primo e quarto comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi. La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria e' stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione. Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime. Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito. Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilita', separate da quelle relative ai buoni ordinari del tesoro, per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonche' per quelle sostituite con i titoli. Le contabilita' delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate delle medesime nonche' delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalita' previste per i buoni ordinari del tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'articolo 575 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.