Art. 5.
  La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali
di categoria e gli  istituti  di  credito  speciale,  all'atto  della
partecipazione  alle  aste  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro,  hanno
facolta' di richiedere in luogo dei  titoli  assegnati  per  ciascuna
tranche,  il  rilascio  delle ricevute provvisorie previste dall'art.
552 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
  Tali  ricevute  sono  intestate  agli  acquirenti  se  ritirate dai
medesimi o alla Banca d'Italia "Gestione centralizzata"  se  sono  da
immettere  in  "Gestione centralizzata" su richiesta degli acquirenti
suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito
prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.
  Le  ricevute  provvisorie  conferite  in  "Gestione  centralizzata"
tengono luogo dei titoli ai fini della concessione  di  anticipazione
da parte della Banca d'Italia.
  L'Ufficio  italiano dei cambi, gli enti con finalita' di previdenza
e di assistenza, le imprese di assicurazione, le societa' finanziarie
e  gli  altri  operatori  tramite  gli  agenti  di  cambio  di cui al
precedente art. 4 hanno facolta' di richiedere in  luogo  dei  titoli
assegnati   per   ciascuna   tranche,   il  rilascio  delle  ricevute
provvisorie di cui trattasi che devono essere  immesse  in  "Gestione
centralizzata"   ed   intestate   alla   Banca   d'Italia   "Gestione
centralizzata".
  Le  ricevute  provvisorie  di cui al primo e quarto comma hanno una
numerazione specifica  e  possono  essere  sostituite,  su  richiesta
dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre
la data di scadenza dei titoli medesimi.
  La  numerazione  dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in
cui la ricevuta provvisoria e' stata  rilasciata,  deve  partire  dal
primo  numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.
  Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro le sezioni di tesoreria
provinciale  emittenti  sono  autorizzate  a  rimborsare   a   favore
dell'intestatario  le ricevute provvisorie non sostituite con titoli,
previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative
matrici in carico alle sezioni medesime.
  Le  sezioni  di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere,
in  sostituzione  delle  ricevute  provvisorie  non   presentate   al
rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.
  Le  sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilita', separate
da quelle relative ai buoni ordinari  del  tesoro,  per  le  ricevute
provvisorie   emesse,  per  quelle  rimborsate,  nonche'  per  quelle
sostituite con i titoli.
  Le  contabilita'  delle  ricevute provvisorie rimborsate, corredate
delle medesime  nonche'  delle  corrispondenti  matrici,  debitamente
annullate  con  le stesse modalita' previste per i buoni ordinari del
tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del  tesoro
per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
  Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si
applica la procedura richiamata dall'articolo 575 del regolamento  di
contabilita' generale dello Stato.