Art. 6. Presso la Banca d'Italia e' istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le societa' finanziarie che abbiano i seguenti requisiti: a) capitale sociale non inferiore a lire 500 milioni; b) oggetto statutario comprendente una o piu' delle attivita' indicate nella lettera a) dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, tra cui, comunque, la compravendita di titoli pubblici o privati. Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, corredate di una dichiarazione - firmata dai legali rappresentanti della societa' - attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonche' di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto. E' fatto obbligo alle societa' finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione comportante la perdita dei suddetti requisiti. Nel predetto albo sono iscritte d'ufficio le societa' finanziarie di cui all'albo istituito presso il servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai sensi degli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la cancellazione dall'albo del servizio di vigilanza comporta la cancellazione d'ufficio da quello istituito ai fini della partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, ferma restando da parte delle societa' interessate che posseggono i requisiti di cui al primo comma, la richiesta, per concorrere all'asta dei B.O.T., di iscrizione nel relativo albo con le modalita' indicate nel secondo comma del presente articolo.