Art. 6.
  Presso   la  Banca  d'Italia  e'  istituito,  ai  fini  della  sola
partecipazione all'asta dei buoni ordinari del  Tesoro,  un  apposito
albo  al  quale  possono  chiedere  di  essere  iscritte  le societa'
finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:
    a) capitale sociale non inferiore a lire 500 milioni;
    b)  oggetto  statutario  comprendente  una o piu' delle attivita'
indicate nella lettera a) dell'art. 154 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  gennaio  1958,  n.  645, tra cui, comunque, la
compravendita di titoli pubblici o privati.
  Le  domande  di  iscrizione  debbono  essere indirizzate alla Banca
d'Italia  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via  Nazionale,  91,
corredate  di  una  dichiarazione - firmata dai legali rappresentanti
della societa' - attestante il  possesso  dei  menzionati  requisiti,
nonche'  di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.
  E'  fatto  obbligo alle societa' finanziarie iscritte di comunicare
tempestivamente alla Banca d'Italia ogni  variazione  comportante  la
perdita dei suddetti requisiti.
  Nel  predetto  albo sono iscritte d'ufficio le societa' finanziarie
di cui all'albo istituito  presso  il  servizio  di  vigilanza  sulle
aziende  di credito ai sensi degli articoli 154 e 155 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la cancellazione
dall'albo   del  servizio  di  vigilanza  comporta  la  cancellazione
d'ufficio da quello istituito ai fini della  partecipazione  all'asta
dei buoni ordinari del Tesoro, ferma restando da parte delle societa'
interessate che posseggono i requisiti di  cui  al  primo  comma,  la
richiesta,  per  concorrere  all'asta  dei  B.O.T., di iscrizione nel
relativo albo  con  le  modalita'  indicate  nel  secondo  comma  del
presente articolo.