Art. 2. E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che si chiude con un saldo attivo al 15 aprile 1987 di L. 25.144.736, al quale sono da aggiungere gli interessi maturati e maturandi dal 1 gennaio 1987 alla data del versamento al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge n. 1404/1956.