Art. 2.
  E'  approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che si chiude
con un saldo attivo al 15 aprile 1987 di L. 25.144.736, al quale sono
da  aggiungere gli interessi maturati e maturandi dal 1› gennaio 1987
alla data del versamento al fondo di cui al secondo  comma  dell'art.
14 della legge n. 1404/1956.