Art. 3.
  L'avanzo  della  liquidazione  e' devoluto allo Stato e deve essere
versato al fondo di cui al precedente articolo.
  Il  presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione
e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei  conti
per  la  registrazione  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 giugno 1987
                                                   Il Ministro: GORIA
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1987
Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 25