Art. 3. L'avanzo della liquidazione e' devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al precedente articolo. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 12 giugno 1987 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1987 Registro n. 43 Tesoro, foglio n. 25