IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Vista l'ordinanza ministeriale n. 5/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 600 alloggi nel comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello; Vista la convenzione del 22 ottobre 1983 approvata con decreto ministeriale del 22 ottobre 1983, il primo atto aggiuntivo del 3 marzo 1984 approvato con ordinanza 10 marzo 1984, n. 150/FPC, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 9 aprile 1984, nonche' l'atto aggiuntivo del 27 settembre 1984 approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1984, con i quali le relative opere sono state affidate in concessione all'associazione temporanea d'imprese Pizzarotti e C. S.p.a., Furlanis costruzioni generali S.p.a., Sorrentino costruzioni generali S.p.a.; Vista l'ordinanza 6 settembre 1985, n. 607/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 4 ottobre 1985, che ha ridotto a L. 80.000.000.000 la dotazione finanziaria per la suddetta concessione; Visti i decreti del capo del servizio opere pubbliche 27 settembre 1986, n. 48291 e 21 settembre 1986, n. 61696, con i quali in ottemperanza alla suddetta ordinanza, e' stata limitata l'esecuzione delle opere per la realizzazione del centro commerciale previsto dal programma dall'intervento ad uno stralcio funzionale dello stesso; Considerato che per la funzionalita' generale dell'intervento della protezione civile nell'area 167 di Monterusciello e per soddisfare alle esigenze della popolazione e degli esercenti del comune di Pozzuoli danneggiati dal sisma e dei fenomeni bradisismici del 1983 si rende necessario procedere al completamento del suddetto centro commerciale; Viste le istanze e le sollecitazioni prodotte in merito dalle autorita' comunali e dalle associazioni di categoria; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di assumere ogni iniziativa per completare le opere in corso di realizzazione; Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente; Dispone: Art. 1. E' autorizzata a carico del fondo per la protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa presunta di L. 2.800.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del centro commerciale in area 167 di Monterusciello.