Art. 6.
  Le  autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni
statali, regionali, provinciali  e  comunali  e  di  tutti  gli  enti
pubblici  interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere
di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro trenta giorni  dalla
richiesta  presentata  dall'ente  appaltante  di cui all'art. 2 della
presente ordinanza.
  In caso di mancata risposta l'autorizzazione si intende tacitamente
assentita.