Art. 7.
  Per  l'affidamento  dei  lavori  l'ente  di  cui  all'art.  2 della
presente ordinanza e' autorizzato  a  derogare  dalle  norme  di  cui
all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.
  L'affidamento  delle opere avverra' mediante trattativa privata che
sara' preceduta da  una  gara  esplorativa  tra  almeno  dieci  ditte
altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori
per la corrispondente categoria dei lavori.