Art. 7. Per l'affidamento dei lavori l'ente di cui all'art. 2 della presente ordinanza e' autorizzato a derogare dalle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985. L'affidamento delle opere avverra' mediante trattativa privata che sara' preceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria dei lavori.