Art. 8. Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature e i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.