Art. 8.
  Gli  automezzi  che  trasportano  le  tubazioni,  i  materiali,  le
attrezzature e i macchinari  destinati  ai  cantieri  aperti  per  la
realizzazione  della  condotta  e  delle  opere  connesse di cui alla
presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della
Repubblica  italiana  anche  nei  giorni  e  nelle  ore  in cui detto
trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.
  Gli  autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle
di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.