Art. 9. Il finanziamento per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza sara' anticipato sui fondi a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che provvedera' al riguardo con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1987 Il Ministro: GASPARI