Art. 9.
  Il  finanziamento per l'attuazione degli interventi di cui all'art.
1 della presente ordinanza sara' anticipato sui fondi a  disposizione
del  Ministro  per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui
alla legge 1› marzo 1986, n. 64,  che  provvedera'  al  riguardo  con
autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 dicembre 1987
                                                 Il Ministro: GASPARI